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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ai sensi degli artt..281 sexies e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 869/2021 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]in contrada Lagani trav. I nr 15, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta individuale “DR SERVICE” .P. IVA elettivamente domiciliato in Reggio P.IVA_1
Calabria via Santa Caterina n. 107/D, presso lo studio dell'avv. Marco CROCITTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
e
(P.IVA , con sede in Bianco (RC) alla Via Vittoria n. Controparte_1 P.IVA_2
98,in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Bianco (RC) alla via
Cristoforo Colombo n. 190, presso lo studio dell'avv. Antonio Furfari che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusionali depositate con note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma
2 legge cit.). Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , quale titolare della ditta Parte_1
individuale DR SERVICE, conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la Controparte_1
esponendo di aver acquistato dalla convenuta, per la somma di euro 18.300,00 il veicolo Nissan
Qashqai targato FZ629FL e successivamente, formalizzava la vendita del veicolo de quo al sig.
quale acquirente finale, tramite l'Agenzia ” di Bellanova Cosimo, Parte_2 CP_2
con sede legale a Reggio Calabria in Via Sottolume di Pellaro n.22, per il prezzo globale complessivo di euro 20.250,00 , di cui 19.742,00 per l'acquisto del mezzo e 508,00 euro per le spese di trascrizione del passaggio di proprietà, come da annessa dichiarazione di vendita. Va infatti specificato che l'odierno attore svolge l'attività di vendita di macchine usate. L'acquisto dell'autovettura richiesta dall'acquirente finale presso la , veniva condotto in nome e per contro della CP_1 Controparte_3
dal sig. , quale procacciatore/impiegato della suddetta società
[...] Parte_3
che operava sistematicamente presso la sede della medesima Società, e Controparte_1
si concludevano appunto in data 03/12/2019 con atto di vendita formalizzato, su specifica indicazione del medesimo dallo studio di consulenza automobilistica “Gangemi Giuseppe Pt_3
Massimiliano”, ubicato a Bovalino (RC) in Viale Sicilia nr. 12 C. Successivamente, in data
01/06/2020, il sig. però si trovava destinatario di una richiesta di rimborso della Parte_1
somma di euro 19.742,00 da parte del sig. a cui seguiva azione legale, in quanto la vettura Parte_2
Nissan Qashqai era stata sequestrata in via preventiva -successivamente convalidato- dalla Polizia
Stradale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale nr. 2499/20 R.G.N.R. Mod 44, dal momento che il mezzo oggetto di compravendita presentava anomalie sul numero di telaio e ulteriori varie difformità tecniche. Il pertato, avvisava il signor e il signor , Pt_1 Pt_3 CP_4
quale titolare formale della anche per il tramite del padre Controparte_3 Persona_1
, provvedendosi a nominare i rispettivi legali di fiducia. Tra i predetti legali si conveniva di
[...] procedere ad un accordo transattivo con l'acquirente finale , per cui la Parte_2 [...] avrebbe assicurato all'acquirente finale l'integrale rimborso richiesto, rivalendosi Parte_4
successivamente per le somme corrispondenti sulla Società la quale ammetteva Controparte_1
l'addebito e si obbligava a rifondere le rispettive somme alle cadenze temporali previste, tutto ciò anche al fine di evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli al GN , nel frattempo Pt_1
destinatario di una denuncia per truffa in relazione a tale operazione di compravendita del veicolo.
Tale accordo, previamente notificato alla Società e al legale Avv. Antonio Controparte_1
Furfari con facoltà non esercitata di formulare eventuali osservazioni e rilievi, veniva in concreto firmato in data 07/07/2020 presso lo Studio Legale dell'Avvocato Saverio Gatto tra Dr Service nella persone del legale rappresentante e col benestare della Parte_1 Parte_2
prevedendosi all'uopo un piano di rientro sostenibile che consentiva al GN Controparte_3 una serie di pagamenti dilazionati in favore del signor che avrebbero coperto il Pt_1 Parte_2
prezzo della compravendita e le spese legali affrontate (rispettivamente 1.500,00 euro con scadenza il 31/07/2020, 3.000,00 euro con scadenza il 31 agosto 2020, 3.000,00 euro con scadenza il
31/10/2020 e saldo finale di euro 7.750,00 il 31/10/2020). Tuttavia, mentre la Parte_4
provvedeva a rispettare i pagamenti in favore del GN in prossimità delle scadenze Parte_2
temporali previste e conformemente all'accordo transattivo siglato in data 7 luglio 2020, la Società
, la quale accettava l'accordo e si impegnava a sua volta a risarcire parte Controparte_1 attrice versando la somma di almeno 3.000,00 € in corrispondenza ad ogni pagamento da essa effettuato nei confronti del sig. non procedeva conformemente. Invero, come Parte_2
documentalmente dimostrato dalla produzione degli estratti conto, mentre la DR SERVICE ottemperava regolarmente ai pagamenti così come stabiliti nell'accordo nei confronti del Parte_2 la disattendeva quanto pattuito, effettuando fino a data 30/07/2020 solo Controparte_1 tre bonifici con causale “acconto rimborso Nissan Qashqai FZ629FL” ciascuno dell'importo di euro
1.000,00 in favore della , disattendendo il pagamento delle rate successive, tutte Parte_4
regolarmente saldate da Dr Service nei confronti del signor In virtù di tale inatteso e Parte_2 ingiustificato comportamento, l'odierno attore, tramite legale, provvedeva a sollecitare a più riprese la alla rifusione delle somme corrisposte da Dr Service al signor Controparte_3 Parte_2 specialmente in corrispondenza del saldo finale previsto dall'accordo transattivo, ricevendo rassicurazioni telefoniche in merito al fatto che la Società in questione avrebbe proceduto ad effettuare il pagamento della somma in breve tempo;
A fronte dei reiterati solleciti, avvenuti appunto in data 24 novembre e 27 novembre 2020 nonché, da ultimo, 23 marzo 2021, soltanto in data 8 e 26 gennaio pervenivano altri due bonifici dell'importo di euro 1.000,00 ciascuno. Successivamente, il sig. provvedeva a contattare più volte l'attore per paventare l'offerta di un veicolo Parte_3
in sostituzione della vettura de qua, offerta millantata ma mai concretizzatasi. A seguito di quest'ultimo tentativo di raggiro perpetrato dalla società anche a mezzo Controparte_1
di uso di documentazione falsa per attestare episodi di dissequestro mai avvenuti, essendo ormai ampiamente decorso il termine ultimo per l'estinzione del debito e dopo ulteriori inutili tentativi di comunicazione da parte del legale di parte attrice, il sig. si trovava costretto a sporgere in Pt_1
data 09/04/2021 denuncia/querela presso la Compagnia Carabinieri di RO (RC) nei confronti della società di cui trattasi e a procedere giudizialmente per il recupero di quanto dovuto dall'accordo sottoscritto e al risarcimento dei danni patrimoniali e non, non inferiori ad €.6.500,00 come da perdita di fatturato subita a seguito della mancanza di liquidità.
Si costituiva la convenuta in persona del legale rappresentante che contestava la domanda chiedendo il suo rigetto. Eccepiva l'assoluta assenza di prova in merito alla responsabilità della società per il sequestro penale dell'autovettura e inoltre l'assoluta mancanza di prova in merito al risarcimento del danno patrimoniale richiesto.
La causa veniva istruita, a seguito di concessione dei termini per il deposito di memorie ex art.183 VI comma cpc, con prova testimoniale e prova documentale. Invitato dalle parti, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art.185 bis cpc che però non veniva accettata dal convenuto che all'udienza successiva non compariva né depositava alcunchè, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc da trattare con modalità cartolare.
La presente azione proposta dall'attore va inquadrata come azione di risarcimento nei confronti dell'originario venditore, derivante dalla originaria compravendita. Invero, l'attore non dà prova di un intervenuto accordo transattivo intercorso tra tutte le parti protagoniste della vicenda, ma solo la transazione è intercorsa tra l'odierno attore e il per la definizione della vertenza Parte_2 giudiziale avviata dal quale ultimo acquirente e il . Pertanto, anche se l'accordo Parte_2 Pt_1
transattivo è stato preventivamente comunicato al primo venditore che nulla ha osservato, è pur vero che non è possibile estendere nei suoi confronti l'effetto novativo della precedente obbligazione tipico del contratto di transazione alla società convenuta di cui va accertata la sua responsabilità in ragione del contratto di compravendita intercorso con l'odierno attore.
Sotto tale profilo, il profilo di responsabilità è inquadrabile nell'ambito dell'inadempimento contrattuale e non dell'inesatto inadempimento, in quanto la vendita di un autoveicolo già immatricolato con un numero di telaio anomalo e con altre difformità rispetto alle indicazioni risultanti da quelle originali impresse dalla casa madre (v. verbale di sequestro), configura, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, inadempimento contrattuale (cfr. Cass, 30.3.2006 n.7561;
Cass., 1.7.1996 n.5963). Ciò comporta la responsabilità risarcitoria a carico del venditore, gravando a suo carico l'onere di superare la presunzione di colpa prevista dall'art.1494 c.c., dimostrando di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta e di aver eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro della diligenza professionale (cfr. Cass., 26.4.1991 n. 4564; Cass., 19.7.1995 n. 7863;
Cass., 20.5.1997 n. 4464; Cass. 29.3.1982 n. 1937).
Tale prova non è stata fornita dalla convenuta, ma tutt'altro. Il non reso interrogatorio formale deferito al legale rappresentante, va a confermare le circostanze dedotte dall'attore, ai sensi dell'art.232 cpc e, al contempo, i versamenti che la ha iniziato a effettuare alla DR CP_1
SERVICE con specifica causale di restituzione somme ricevute per acquisto dell'autovettura sopra indicata corredata dalla prova testimoniale assunta, sono elementi circonstanziati che confermano in capo alla la responsabilità da inadempimento contrattuale. CP_1 In ordine al quantum risarcitorio, spetta all'attore il risarcimento del danno emergente pari al residuo importo della somma versata alla oltre alle spese legali sostenute nella causa intentata CP_1
a suo carico dal e ciò perché le stesse possono considerarsi conseguenziali Parte_2 all'inadempimento contrattuale, indipendentemente dalla mancata presenza della all'accordo CP_1 transattivo intercorso tra il e il L'attore, sotto il profilo della prova del danno Pt_1 Parte_2
emergente, ha infatti dimostrato di aver comunicato tempestivamente al legale rappresentante della società tramite legale la somma versata, chiedendone la restituzione. Che il legale rappresentante abbia accettato tale importo è stato oggetto di interrogatorio formale che di prova testimoniale.
Pertanto il risarcimento per danno emergente va commisurato alla somma richiesta pari ad
€.18.000,00.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante che l'attore chiede non inferiore ad €.6.500,00, lo stesso va disatteso, per mancata prova dell'effettivo mancato guadagno subito nel periodo successivo a seguito della diminuzione delle proprie entrate collegate alla diminuita disponibilità di liquidità. L'attore non fornisce alcuna allegazione utile a tal fine.
La domanda va pertanto accolta nei limiti sopra specificati.
Le spese vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dell'attore che ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DR SERVICE in persona del sig. contro con atto ritualmente notificato, ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda, dichiarando risolto il contratto di compravendita dell'autovettura Nissan
Qashqai intercorso tra le odierne parti in causa il 6.12.2019 per inadempimento contrattuale della convenuta;
b) Per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per l'importo di €.18.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto al soddisfo;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dell'attore e che liquida in €.264,00 per spese vive ed €.5.077,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 9 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Lupis