Art. 1.
All' articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.
La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
All' articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.
La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".