Articolo 1 della Legge 5 novembre 1964, n. 1224
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1964
Art. 1.
All' articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.
La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1964