Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PRE0 482 8/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 13930/99 Cron. 10899 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud.20/12/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AN 2001 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 5257 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 263/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 24/03/99 R.G.N. 2434/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE FERRA'; udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7 1 13930/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 29.7.1993 AN AN, premesso di essere affetto da ipoacusia da rumore denunciata all'INAIL il 15.3.1990, conveniva in giudizio detto Istituto avanti al Pretore del lavoro di Reggio Emilia chiedendone la condanna alla determinazione di una nuova rendita unificata, tenuto presente che già godeva di rendita commisurata alla riduzione della capacità lavorativa pari al 14%. L'INAIL si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda rilevando preliminarmente la prescrizione del diritto. Il Pretore con sentenza dell'11.11.1996 accoglieva il ricorso. L'INAIL proponeva appello deducendo che la denuncia della дуй tecnopatia, effettuata nel 1990, era tardiva posto che l'assicurato era stato esposto al rumore dell'ambiente di lavoro dal 1976 al 1984. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 24.3.1999 1 rigettava l'appello osservando che il lavoratore era stato in grado di rendersi conto con apprezzabile grado di attendibilità che della eziologia professionale della ipoacusia solo in sede di esame audiometrico effettuato in data 27.2.1990, il cui esito lo indusse a presentare domanda di indennità all'INAIL, e che pertanto la prescrizione era iniziata a decorrere solo da detta data. Avverso questa sentenza 1' INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 2 Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine stabilito dall'art. 370 c.p.c. Con l'unico motivo l'INAIL denuncia violazione degli articoli 411 e 112 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e osserva che, una volta accertato che l'assicurato ha avuto consapevolezza della natura professionale della malattia solo in data 27.2.1990, il ricorso al Pretore avrebbe dovuto essere depositato entro tre anni e 150 giorni, ovvero entro il 27 luglio 1993, mentre esso è stato depositato solo in data 29 luglio 1993 e quindi tardivamente. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che nel caso in cui un Doñ lavoratore, già titolare di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, intenda far valere il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una nuova malattia professionale, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 si deve tener conto del momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza della professionalità e della indennizzabilità della patologia, che normalmente coincide con il rilascio della certificazione medica allegata alla domanda della prestazione prodotta all'istituto assicuratore, mentre l'allenato abbia acquisito anche la non è necessario che consapevolezza del raggiungimento della soglia indennizzabile, poiché in questo caso la malattia professionale assume rilievo ai fini della rendita per sommatoria anche se, in sé considerata, non determini il superamento del limite di indennizzabilità (cfr. Cass. n. 10035 del 2001, Cass. n. 1735 del 2000, Cass. n. 15822 del 2000, Cass. n. 6097 del 1998). 3 Correttamente, dunque, il Tribunale, richiamandosi a questa giurisprudenza, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto congruamente motivato e non censurabile in questa sede, che l'assicurato abbia avuto consapevolezza della natura professionale della lamentata tecnopatia alla data (27.2.1990) del rilascio della certificazione medica allegata alla domanda amministrativa e da quella data ha fatto decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124/1965, non avendo l'interessato provato di averne avuto conoscenza in una data diversa. Il Tribunale, però, è incorso in errore nel calcolo della Юрой prescrizione, non avendo rilevato che il termine di tre anni e 150 giorni (comprensivo della sospensione di cui al secondo comma dell'art. 111 d.p.r. n. 1124/1965) decorrente dal 27.2.1990 veniva a scadere il 27 luglio 1993, mentre il ricorso al Pretore è stato depositato in cancelleria solo il successivo 29 luglio 1993, quando la prescrizione si era ormai maturata ed il diritto si era estinto. haL'assicurato solo nella memoria ex art. 378 c.p.c. eccepito l'interruzione della prescrizione ad opera della domanda amministrativa presentata il 15.3.1990. L'eccezione è tardiva e quindi inammissibile. Il Collegio non ignora che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione ex art. 112 d.p.r. n. 1124/1965 delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL può essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da atti 783 del 1999 e successivastragiudiziali (cfr. S.U. n. giurisprudenza conforme). Sta di fatto che l'assicurato, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'INAIL, aveva l'onere di opporre tempestivamente il fatto interruttivo. Infatti, l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione debitore, configura unaformulata dal controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile all'eccezione in senso stretto e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere, non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo essere rilevati d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto acquisita al processo (Cass. n. 6759 del 2001, Cass. n. 12024 del 2000, Cass. n. 10526 del 1997). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c., rigetta la domanda proposta da AN AN con ricorso depositato il 29.7.1993. Avuto riguardo alla natura della causa, le spese dell'intero giudizio vanno dichiarate non ripetibili a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non ricorrendo le condizioni di legge per la condanna dell'assicurato soccombente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da AN a l l e AN con ricorso depositato il 29.7.1993. Nulla per le spese O , T O L dell'intero processo. L O A B S I Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001 E N P D E S D A I T I 3 N Il Presidente Il Cons. estensore S I S 3 1 C 0 8 6 1 O 5 N 1 O PraneФреатив Дврейіко P E S A M E I R I G A È A G , D O E O T L E R T T T I S N A I R E I L G S B L E E E R Q B