Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 66606 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N.MATERI 98% TAB. ALL. B - N. 5 ITALIAN REPUBBLICA *0·07 TRIBUTARIA LIANO IN NOM DE OP 稽 REMA ICASSAZIONE LA COR SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 20177/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 1642 Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Consigliere Ud. 3 giugno 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / rettifi- SENTENZA ca delle dichiarazioni sul ricorso proposto il 15 dicembre 1999 da: 1S.r.l in persona / presunzioni. -Lirof Liguri Imprese Riunite Onoranze Funebri del legale rappresentante CA TO elettivamente domicilia- ta in Roma, alla via Monti Parioli, n. 12, presso l'avv. Gregorio lan- notta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ri- 011 corso unitamente all'avv. Mauro Boffa ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente } avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE proc. n. 20177/99 R.G. 2376 N. 66606 Liguria - sez. IX - n. 75 dep 28 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il controricorrente l'Avvocato dello Stato dott. Paolo Genti- li, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fe- derico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subor dine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Finale Ligure, a seguito dell'accertamento di cor- rispettivi non contabilizzati per circa L. 585.000.000, notificava il 3 agosto 1994 alla S.r.l. Lirof, esercente attività di onoranze funebri nel Comune di Loano, avviso di rettifica del reddito dichiarato dalla so- cietà ai fini Irpef ed Ilor relativamente all'anno 1991. اله L'accertamento traeva fondamento dal verbale di constatazione re- datto il 13 novembre 1991, con il quale la G.d.F. aveva determinato il volume di affari della contribuente negli anni 1989, 1990 e 1991 sul- la base di: ispezioni presso i Comuni di Pietra Ligure e limitrofi per individuare il numero di servizi funebri prestati;
questionari inviati a parenti dei defunti;
listini dei prezzi e scritture contabili dell'impresa; applicazione degli esiti della verifica compiuta relativamente al solo periodo dall'1 gennaio all'8 aprile 1991 anche agli altri trimestri dell'anno 1991. La rettifica era impugnata dalla società, la quale deduceva che arbi- trariamente erano stati utilizzati per l'anno 1991 elementi di valuta- proc. n. 20177/99 R.G. 2 zione concernenti le due annualità precedenti;
che non ricorreva il requisito dell'inattendibilità integrale della contabilità richiesto per procedere ad accertamento induttivo;
che il corrispettivo unitario medio delle prestazioni non avrebbe dovuto essere determinato sulla base del tariffario rinvenuto presso l'azienda, bensì delle somme di- chiarate dai clienti nei questionari;
che irragionevolmente l'Ufficio aveva moltiplicato per quattro i ricavi accertati relativamente al solo primo trimestre dell'anno in contestazione. Il ricorso della contribuente era accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona, che annullava l'accertamento sul rilievo del- l'assenza a suo sostegno di elementi obiettivamente certi e dell'i- nidoneità dell'attività compiuta dalla G.d.F a resistere alle critiche della contribuente in ordine al metodo d'indagine seguito ed all'in- certezza dei risultati ottenuti. 093 La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 28 settembre 1988 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che con- fermava parzialmente l'accertamento impugnato, ma riduceva del 25 % l'importo dei ricavi non dichiarati ed al minimo le sanzioni irroga- te. Osservava il giudice di secondo grado che legittimamente e corret- tamente l'amministrazione finanziaria aveva fondato il proprio accer- tamento su un'indagine della polizia tributaria, che appariva esau- riente ed effettuata sulla base di riscontri certi ed attendibili, in quan- to costituiti da questionari, fatture, documentazione comunale, scrit- ture contabili, e che non altrettanto certe ed attendibili potevano esse- proc. n. 20177/99 R.G. 3 re ritenute le eccezioni di fatto formulate senza alcuna prova dalla società Considerava, peraltro, che la possibilità di un margine di errore deri- vante dall'essere basata la rettifica anche su presunzioni, doveva rite nersi equa una forfetaria diminuzione dell'imponibile accertato, oltre che delle sanzioni. La società ricorreva con tre motivi per la cassazione della sentenza, il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notificato il 15 dicembre 1999 ed il ricorrente depositava memoria il 23 febbraio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con il primo motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per omessa motivazione su punti decisivi della con troversia, atteso che la commissione tributaria regionale, a fronte del- озл la precisa indicazione nella pronuncia di primo grado degli elementi di fatto e dei motivi che avevano portato all'annullamento della retti- fica, si sarebbe limitata ad affermare la bontà dell'operato dell'Uf- ficio. In particolare, non avrebbe considerato che gran parte delle opera- zioni, per le quali vi era stato un intervento concreto ed effettivo del- la società, avevano avuto ad oggetto prestazioni parziali ed avrebbe attribuito alla stessa delle attività che, invece, erano state svolte da al- tre imprese. La denuncia è infondata. Il giudice d'appello ha esposto compiutamente le ragioni e le fonti proc. n. 20177/99 R.G. 4 del proprio convincimento mediante il richiamo alla completezza dell'indagine fiscale ed all'attendibilità derivante agli esiti della veri- fica compiuto dall'utilizzazione da parte dei verbalizzanti di una plu- ralità di elementi indiziari provenienti da fonti diverse ed indipenden- ti, aventi il carattere della certezza e della credibilità, ed all'assenza di qualsiasi prova delle circostanze di fatto addotte dalla contribuente per dimostrare l'erroneità dell'accertamento. La contraria asserzione, secondo cui, invece, sarebbe stata documen- tata per gran parte delle operazioni riscontrate la parzialità degli in- terventi della società, avrebbe dovuto essere sorretta per scalfire l'adeguatezza dell'apparato argomentativo della decisione, quindi, dall'indicazione di quali specifici elementi probatori esistenti agli atti non sarebbero stati valutati ai fini della decisione e il difetto della stessa si risolve in un vizio di genericità che rende inammissibile il motivo d'impugnazione in relazione a tale profilo di doglianza (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 18 febbraio 1995, n. 1791). Va aggiunto, nel resto, che la valutazione della prova costituisce un apprezzamento di fatto, la cui censurabilità è, in quanto tale, esclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo, la società ha lamentato l'omessa pronuncia sulla deduzione che l'Ufficio non avrebbe potuto, al fine di determi- nare il volume di affari ed i corrispettivi non contabilizzati nel 1991, applicare per analogia gli stessi indici ricavati dalla contabilità per gli anni 1989 e 1990 e proiettare su tutto l'anno i presunti corrispettivi omessi nel solo primo trimestre. proc. n. 20177/99 R.G. 5 L'utilizzo di tale procedimento, in ogni caso, non sarebbe stato con- sentito in linea di diritto e, nella specie, neppure sotto il profilo logi- co, giacché, trattandosi di prestazione di servizi e non di cessioni di beni, i loro corrispettivi avrebbero potuto essere registrati al momen- to dell'effettivo pagamento, che è normalmente successivo alla pre- stazione del servizio. La commissione di secondo grado, inoltre, non si sarebbe espressa sulla contestazione dell'individuazione in L.
2.000.000 del costo me- dio di ciascuna prestazione, sollevata dalla contribuente con riferi- mento all'avvenuta determinazione dell'importo meramente in base ad un tariffario rinvenuto presso la sede sociale, senza tenere conto della tipologia dei servizi singolarmente resi e delle risposte di quei clienti che avevano riferito del pagamento di somme inferiori. Neppure tale doglianza può essere condivisa. дул Il giudice di merito ha indicato gli elementi sui quali aveva fondato il proprio convincimento ed ha con ciò implicitamente disatteso tutti i rilievi e circostanze, che sebbene non confutati in modo espresso, e- rano incompatibili con l'adozione di una decisione che presupponeva un apprezzamento dei fatti e considerazioni difformi da quelli auspi- cati dalla società (cfr.: Cass. civ., sez. IV, sent. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. civ., sez. II, sent. 24 febbraio 1995, n. 2114). La mancata esplicita contestazione di circostanze e ragioni con essa incompatibili prospettate dalla parte, l'attenzione alle quali nella spe- cie emerge, peraltro, dall'analitica loro enunciazione nel testo del provvedimento, non si risolve, conseguentemente, in una omessa proc. n. 20177/99 R.G. 6 pronuncia, ma in un'ipotesi di vizio della motivazione, che per infi- ciare la sentenza deve inerire non all'estraneità al diritto della meto- dologia adottata per giungere ad essa, ma all'illogicità del riconosci- mento dell'applicabilità di quest'ultima. Sotto tale aspetto non può affermarsi che rappresenti il frutto di una congettura priva di coerenza la proiezione sull'intero anno in conte- stazione delle prestazioni imponibili accertate nei due anni preceden- ti, oggetto di condono, e nel primo trimestre dell'anno medesimo, quando queste siano sostanzialmente costanti, e che, in difetto di per- tinenti e documentati contrari elementi, non integri una presunzione sufficiente a provare la pretesa fiscale una riscontrata continuità eco- nomica negli anni dell'andamento gestionale dell'impresa, che nep- 094 pure la ricorrente ha messo in discussione, essendosi limitata a con- siderazioni prive di rilievo in relazione ai riflessi dell'appostazione dei ricavi secondo il criterio di cassa e non di competenza sul metodo analitico-induttivo utilizzato per l'accertamento. Non vertendosi, inoltre, in tema di denuncia di vizi procedimentali, nessuna possibilità sussiste nel giudizio di cassazione di esaminare con la visione degli atti la questione sollevata di una contraddittorietà della decisione con le risultanze processuali e, in particolare, del- l'avvenuta determinazione del costo medio delle prestazioni in con- trasto con l'entità effettiva delle attività svolte e le attestazioni dei committenti sui corrispettivi pagati. Con il terzo motivo, la contribuente ha dedotto la violazione di legge e l'omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, giacché do- proc. n. 20177/99 R.G. 7 po avere asserito che la verifica effettuata dalla G.d.F. era affidabile e basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, avrebbe attribuito alla stessa un margine di errore e l'avrebbe quantificato nella misura del 25%. Anche tale censura non può essere accolta. La ricorrente è carente d'interesse a far valere una riduzione dell'im- ponibile che la commissione tributaria ha operato d'ufficio a suo van- taggio in ossequio alla ritenuta necessità di non fare gravare su quest'ultima possibili errori d'indagine della polizia tributaria. Quanto alla coerenza del riconoscimento della possibilità di un tale errore con l'affermazione della correttezza dell'operato e del metodo adottato per la verifica fiscale, invece, è sufficiente rilevare ai fini della sua non pertinenza che lo scrupolo del giudice nella quantifica- zione patrimoniale delle operazioni non contabilizzate non contrasta ミン in alcun modo con la riconosciuta efficacia dell'indagine ad eviden- ziare con riscontri certi ed attendibili una condotta illecita della con- tribuente che aveva comportato una rilevante evasione d'imposta. All'infondatezza di tutti i motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.150, di cui euro 50 per spese, oltre prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. proc. n. 20177/99 R.G. 8 Il presidente Il consigliere est. doft. Giovanni Paolini dott. Massimo Oddo 091 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano の の AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 DEPOSITATO IN CANC 20 GEN 2003 LERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA CANCELLIERE C1 muble Calls Oggi AL asar proc. n. 20177/99 R.G. 9