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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2364/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
(C.F. , in persona del Prefetto Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catani
a, presso i cui Uffici in Via Vecchia Ognina n. 149 è domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1
Roma il 03/07/1967, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Spataro, giusta procura rilasciata in allegato alla memoria costitutiva, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ispica, Via Papa Giovanni XXIII n. 53
APPELLATO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 492/2017, emessa dal Giudice di Pace di Modica, nella causa iscr itta al Ruolo Generale n. 418/2017, depositata in cancelleria il
11.12.2017, con la quale il Giudice adìto accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, , Controparte_1 odierno appellato, di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa portata dall'ordinanza citata opposta nella somma complessiva di euro 600,00, chiedendo
“riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenutodi rideterminare l'importo della sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta nella somma complessiva di euro 600,00; per l'effetto, riconosciuta la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta per come emessa dalla Prefettura competente;
condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudi zio”.
Si costituiva , il quale chiedeva “in via principale Controparte_1 ritenere i fatti per come narrati nella presente comparsa di costituzione e per l'effetto: - rigettare le domande dell'appellante perché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, oltre ad essere sfornite di prova;
- confermare la sentenza n. 492/2017, resa dal Giudice di Pace di Modica,
l'11/12/2017; - condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c., atteso l'accanimento dimostrato nei confronti del cittadino;
- in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio”. 4
Ciò premesso, l'appello in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 8, prevede l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, ovvero nella ipotesi di violazioni plurime, ma sempre commesse con un'unica azione od omissione;
e non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale (di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni), non essendo applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, citato art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (cfr. le sentenze di questa Corte n. 11727/1998, 10244/200, 24060/2004). Spetta poi al giudice di merito valutare se ricorrano in concreto gli estremi del "concorso formale" di illeciti amministrativi e le condizioni di fatto per l'applicabilità della L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 8 (cfr. Cass. Sez. 2, sent.n.
24790/2005; Cass. Sez. 1, sent. n. 11727/1998).
Nella specie, è indubbio che trattasi di più violazioni commesse con diverse azioni e in diversi momenti, seppure in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, come evincibile dalla contestualità spazio – temporale di realizzazione delle condotte illecite. 5
Ciò non esclude tuttavia la diversità e autonomia tra le varie condotte contestate, come tali non sussumibili in un'unica azione realizzativa di più illeciti, come erroneamente dedotto dalla parte resistente, la quale, peraltro, in maniera alquanto vaga e semplicistica si è limitata a contestare la tesi di controparte adducendo che l'applicabilità del cumulo giuridico nel caso de quo sarebbe desumibile dall'unicità dell'interesse tutelato dalla normativa applicabile e dalla violazione della stessa norma giuridica.
Sostiene altresì il nel proprio atto costitutivo che “La CP_1 condotta è sempre una, trattandosi pur sempre della medesima campagna elettorale o tornata elettorale”, in evidente contrasto con i caratteri peculiari dell'istituto del cumulo giuridico, il quale presuppone trattarsi della medesima condotta materiale, realizzativa di più illeciti, ipotesi certamente non configurabile nel caso di specie.
Erroneamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso di parte ricorrente/odierna appellata, laddove ha rideterminato la sanzione irrogata alla stessa, previa applicazione del cumulo giuridico sotto il profilo del concorso formale, mentre nel caso di specie è configurabile soltanto un concorso materiale tra più azioni, diverse tra di esse, seppure violative della medesima norma.
Dalla lettura dei plurimi verbali di accertamento di violazioni amministrative, e dell'ordinanza unica irrogativa di una sanzione complessiva per tutte le infrazioni contestate, si evince chiaramente come le violazioni della normativa sull'affissione abusiva di manifesti di campagna elettorale al di fuori degli spazi consentiti e autorizzati dal siano CP_2
state commesse con più e diverse azioni, peraltro anche in giorni diversi e in diverse zone della città di Modica, per cui non è configurabile l'invocato cumulo giuridico, essendo integrabile un concorso materiale, e non già formale tra i vari illeciti amministrativi, tutt'al più legati dal vincolo della continuazione, istituto tuttavia non applicabile analogicamente nel caso di specie, in virtù dei princìpi giurisprudenziali suenunciati. 6
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello della Parte_1 [...]
andrà accolto, e la sentenza di primo grado deve essere riformata Pt_1 nella sua interezza, con rigetto integrale del ricorso di , e Controparte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, in virtù del principio di soccombenza, atteso che in primo grado la era difesa non già da un procuratore Parte_1 ma da un funzionario delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 492/2017, emessa dal Giudice di Pace di Modica in data
11.12.2017, depositata in pari data, e per l'effetto riforma la sentenza citata, nel senso di disporre il rigetto integrale del ricorso di , Controparte_1 con conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta, e revoca della pronuncia nella parte in cui ha condannato il ricorrente a pagare all'appellante medesima la somma ridotta di euro 600,00 - nulla sulle spese di lite;
condanna l'appellato, , nel presente grado di Controparte_1 giudizio, a rifondere le spese di lite sostenute dall'appellante, da liquidarsi in euro 232,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per la legge. Così deciso in Ragusa, il 29 marzo 2025.
7
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo