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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Alfia Mazza;
Appellante
CONTRO
) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello – accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, esponeva di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società operante nel settore del Controparte_2 soccorso stradale, rimozione forzata, custodia giudiziaria e di parcheggio di autovetture, dall'11 dicembre 2013 all'11 agosto 2017 svolgendo le mansioni sia di autista che di custode e osservando il seguente orario: in qualità di autista dei mezzi di soccorso dall'inizio del rapporto e fino al giugno del 2015 tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 18.00, godendo di un riposo settimanale coincidente con la domenica ogni due settimane;
successivamente, a partire dal luglio 2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre a mantenere lo stesso orario, era reperibile anche di sera e notte per la custodia dell'autorimessa e chiamate notturne.
Riferiva, altresì, di aver percepito una retribuzione mensile di €. 500,00 mensili poi aumentata ad €. 600,00 a partire dal 2016, senza avere mai ricevuto tredicesima, quattordicesima o maggiorazioni per straordinari, festivi e notturni.
Precisava, inoltre, che le direttive circa le modalità di esecuzione della prestazione venivano impartite dal sig. , il quale Parte_2
controllava il lavoro svolto e stabiliva gli orari e le modalità di lavoro.
Agiva, pertanto, per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dall'11.12.2013 al 11.08.2017, senza soluzione di continuità, nonché per l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte al livello C4 del
CCNL “Autorimesse e noleggio automezzi”, chiedendo, conseguentemente, la condanna della società al pagamento di € 147.178,86 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno e notturno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, indennità sostitutiva di permessi ex art. 19 CCNL, lavoro domenicale, lavoro notturno e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, con sentenza n.
2624/2022 del 6.7.2022, rigettava il ricorso e, attesa la contumacia del datore di lavoro, nulla disponeva sulle spese.
In particolare, il giudice riteneva che dall'istruttoria svolta non fosse emersa la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro secondo gli orari e le prestazioni descritte nel ricorso, né, tanto meno, l'effettiva soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato Parte_1
l'11.10.2024; nonostante la regolarità della notifica la rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa era posta in decisione in data 18 settembre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante, reiterando tutte le istanze istruttorie già avanzate nel ricorso di primo grado, censura la decisione del giudice di prime cure, per non avere, a suo dire, adeguatamente valutato le risultanze istruttorie - in particolare le deposizioni dei testi e – Tes_1 Tes_2
dalle quali emergeva, quantomeno con riferimento all'anno 2016, che il sig.
aveva svolto le mansioni di autista e custode, osservato l'orario di Pt_1
lavoro indicato nel ricorso e percepito una retribuzione mensile pari a € 500,00.
Ritiene, pertanto, che il giudice abbia erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Rileva, inoltre, l'errore in cui il giudice era incorso nel qualificare le testimonianze come "per lo più generiche", invece di rilevare l'evidente genuinità, autenticità e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Evidenzia, altresì, che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel decidere la causa, il comportamento della parte convenuta, sia processuale che stragiudiziale, essendosi essa sempre sottratta al contraddittorio, non presentandosi né dinanzi agli organi della conciliazione, né nel giudizio di primo grado per rendere l'interrogatorio formale. Censura, infine, l'operato del giudice per avere rigettato, senza adeguata motivazione, le ulteriori richieste istruttorie e in particolare l'istanza ex art. 210
c.p.c., avente ad oggetto l'esibizione dei libri paga, del libro matricola e/o del libro unico, nonché i verbali di sequestro delle autovetture e di consegna delle stesse alla società. Sostiene che tali documenti, dai quali risulterebbe la sottoscrizione del sig. , avrebbero potuto costituire una prova decisiva Pt_1
ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in contestazione (11.12.2013 – 11.08.2018).
2. L'appello è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Effettivamente l'appellante, con le prove testimoniali offerte nel primo grado di giudizio, ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di
- società operante nel settore del soccorso stradale, rimozione Controparte_1
forzata, custodia giudiziaria e di parcheggio di autovetture (vd. visura camerale in atti - per l'intero anno 2016, con mansioni di custode e autista e con orario di lavoro che, dopo il turno dalle 7.00 alle 18.00, proseguiva, senza interruzione, in quanto il lavoratore si tratteneva in azienda per svolgere le mansioni di custode notturno.
Il teste come peraltro riportato anche nella sentenza impugnata, ha Tes_1
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società appellata dal gennaio all'aprile 2016, ma di avere appreso, anche da altri colleghi, che il era Pt_1
dipendente della stessa ditta già da diverso tempo;
il teste ha poi dichiarato di avere personalmente constatato che nel suddetto periodo di lavoro il Pt_1
svolgeva le mansioni di autista e di custode, aggiungendo: “…Lui lavorava per molte ore al giorno;
alla fine del turno verso le 18,00 si fermava in azienda per svolgere il lavoro serale e notturno di custode e di soccorso in caso di chiamate”... “ Anche nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della
il era presente in azienda tutti i giorni lavorando dalle CP_2 Pt_1
7,00 del mattino fino alla notte”;...” a dare le direttive di lavoro era il Sig.
”... “Preciso che il si assentava raramente e quando Parte_2 Pt_1 era necessario doveva comunicarlo prima per reperire una persona che lo potesse sostituire sul posto di lavoro”…”Che mi risulti il non ha mai Pt_1
usufruito di ferie”.
Il teste ha invece lavorato alle dipendenze di a maggio Tes_2 CP_1
a dicembre 2016 - ovvero nei successivi mesi dell'anno 2016 rispetto a quelli lavorati da - con le mansioni di operaio tuttofare. Il teste ha riferito di Tes_1
avere trovato il già al lavoro con mansioni di autista e custode alle Pt_1
dipendenze della stessa ditta.
Sull'orario di lavoro il testimone ha dichiarato: “Non sono in grado di riferire sull'orario di lavoro osservato dal nel periodo precedente alla mia Pt_1
assunzione”… “Posso dire che nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della il Palermo era presente in azienda tutti i giorni lavorando CP_2
dalle 7,00 del mattino fino alla notte. In pratica il era presente H24 in Pt_1
azienda."… “A dare le direttive di lavoro era il Sig. ”…”Nel Parte_2
periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della il non si CP_2 Pt_1
è mai assentato per ferie, non sono in grado di riferire in merito all'ulteriore periodo".
Da tali concordi dichiarazioni afferenti all'intero anno 2016 - sebbene i testimoni riferiscano l'uno sul periodo gennaio-aprile e l'altro sui successivi mesi da maggio a dicembre - può ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro per quell'anno, nonché la natura subordinata, sia presuntivamente, in considerazione delle mansioni svolte e in assenza di prove di segno contrario, sia perché entrambi i testi hanno indicato chiaramente il soggetto che impartiva le direttive sul lavoro ( , legale rappresentante della Parte_2
società, cui è stato anche notificato – a mani proprie presso la sede operativa della ditta, il 15.12.2020 - il verbale contenente l'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, ma non si è presentato a renderlo). Risulta altresì provato che le mansioni di autista e custode rientrano nel livello di inquadramento richiesto dal lavoratore, C4, che è il più basso del CCNL “imprese esercenti autorimesse, soccorso stradale, assistenza alla mobilità” e comprende entrambi i profili professionali, di autista del soccorso stradale e di custode e guardiano.
Risulta poi provato l'orario di lavoro oggetto di domanda, di 48 ore settimanali, peraltro inferiore alla durata della prestazione emersa dalle dichiarazioni dei testimoni e allegata in ricorso.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate non sono generiche;
anzi, sono piuttosto precise nel chiarire i tempi, gli orari e le modalità della prestazione di lavoro del . Le testimonianze appaiono attendibili, in quanto i testimoni Pt_1
hanno precisato di poter riferire solo per il periodo coincidente con il proprio rapporto di lavoro, specificando le circostanze non conosciute per osservazione diretta (il pregresso rapporto di lavoro) e le circostanze a loro sconosciute (il teste ha detto di non sapere chi fosse a consegnare materialmente la paga Tes_1
al ; il teste , invece, ha dichiarato di essere stato presente al Pt_1 Tes_2
momento del pagamento della retribuzione al da parte di Pt_1 [...]
, ma di poter confermare che l'importo fosse di € 500,00 al Parte_2
mese solo per averlo appreso dallo stesso lavoratore). Inoltre, le dichiarazioni testimoniali assunte sono rafforzate, in virtù del disposto dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società appellata a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Sulla base della consulenza tecnica disposta nel presente grado di giudizio, alla quale si rimanda per il dettaglio, può ritenersi accertato che all'appellante, spetti, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, tenuto conto dell'inquadramento e dell'orario di lavoro oggetto di domanda, per il solo anno 2016 per il quale è stata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di autista e custode per almeno 48 ore settimanali, a titolo di differenze retributive (detratto l'importo di € 500,00 mensili ammesso dal lavoratore e confermato dal teste ), di lavoro straordinario (calcolato sulla base degli Tes_2
artt. 19 e 21 CCNL per le ore eccedenti le 40 settimanali), di indennità per ferie non godute (detratta dai 26 giorni spettanti una settimana goduta), di tredicesima e tfr, l'importo complessivo lordo di € 17.704,88, di cui € 10.077,87 per retribuzione ordinaria, € 3.981,08 per lavoro straordinario, € 1.338,18 per tredicesima mensilità, € 1.029,37 per ferie non godute ed € 1.278,38 per tfr, oltre rivalutazione e interessi
3. L'accoglimento dell'appello comporta dunque la condanna della società appellata al pagamento della somma suindicata, nonché, per il principio della soccombenza, al pagamento anche delle sese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate secondo il valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00) e delle fasi di attività processuale.
Anche le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della società soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e per l'effetto condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 17.704,88 per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi, da distrarre in favore del difensore antistatario, che liquida in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente, oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA; pone definitivamente a carico della società appellata le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Alfia Mazza;
Appellante
CONTRO
) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello – accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, esponeva di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società operante nel settore del Controparte_2 soccorso stradale, rimozione forzata, custodia giudiziaria e di parcheggio di autovetture, dall'11 dicembre 2013 all'11 agosto 2017 svolgendo le mansioni sia di autista che di custode e osservando il seguente orario: in qualità di autista dei mezzi di soccorso dall'inizio del rapporto e fino al giugno del 2015 tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 18.00, godendo di un riposo settimanale coincidente con la domenica ogni due settimane;
successivamente, a partire dal luglio 2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre a mantenere lo stesso orario, era reperibile anche di sera e notte per la custodia dell'autorimessa e chiamate notturne.
Riferiva, altresì, di aver percepito una retribuzione mensile di €. 500,00 mensili poi aumentata ad €. 600,00 a partire dal 2016, senza avere mai ricevuto tredicesima, quattordicesima o maggiorazioni per straordinari, festivi e notturni.
Precisava, inoltre, che le direttive circa le modalità di esecuzione della prestazione venivano impartite dal sig. , il quale Parte_2
controllava il lavoro svolto e stabiliva gli orari e le modalità di lavoro.
Agiva, pertanto, per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dall'11.12.2013 al 11.08.2017, senza soluzione di continuità, nonché per l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte al livello C4 del
CCNL “Autorimesse e noleggio automezzi”, chiedendo, conseguentemente, la condanna della società al pagamento di € 147.178,86 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno e notturno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, indennità sostitutiva di permessi ex art. 19 CCNL, lavoro domenicale, lavoro notturno e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, con sentenza n.
2624/2022 del 6.7.2022, rigettava il ricorso e, attesa la contumacia del datore di lavoro, nulla disponeva sulle spese.
In particolare, il giudice riteneva che dall'istruttoria svolta non fosse emersa la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro secondo gli orari e le prestazioni descritte nel ricorso, né, tanto meno, l'effettiva soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato Parte_1
l'11.10.2024; nonostante la regolarità della notifica la rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa era posta in decisione in data 18 settembre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante, reiterando tutte le istanze istruttorie già avanzate nel ricorso di primo grado, censura la decisione del giudice di prime cure, per non avere, a suo dire, adeguatamente valutato le risultanze istruttorie - in particolare le deposizioni dei testi e – Tes_1 Tes_2
dalle quali emergeva, quantomeno con riferimento all'anno 2016, che il sig.
aveva svolto le mansioni di autista e custode, osservato l'orario di Pt_1
lavoro indicato nel ricorso e percepito una retribuzione mensile pari a € 500,00.
Ritiene, pertanto, che il giudice abbia erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Rileva, inoltre, l'errore in cui il giudice era incorso nel qualificare le testimonianze come "per lo più generiche", invece di rilevare l'evidente genuinità, autenticità e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Evidenzia, altresì, che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione, nel decidere la causa, il comportamento della parte convenuta, sia processuale che stragiudiziale, essendosi essa sempre sottratta al contraddittorio, non presentandosi né dinanzi agli organi della conciliazione, né nel giudizio di primo grado per rendere l'interrogatorio formale. Censura, infine, l'operato del giudice per avere rigettato, senza adeguata motivazione, le ulteriori richieste istruttorie e in particolare l'istanza ex art. 210
c.p.c., avente ad oggetto l'esibizione dei libri paga, del libro matricola e/o del libro unico, nonché i verbali di sequestro delle autovetture e di consegna delle stesse alla società. Sostiene che tali documenti, dai quali risulterebbe la sottoscrizione del sig. , avrebbero potuto costituire una prova decisiva Pt_1
ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in contestazione (11.12.2013 – 11.08.2018).
2. L'appello è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Effettivamente l'appellante, con le prove testimoniali offerte nel primo grado di giudizio, ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di
- società operante nel settore del soccorso stradale, rimozione Controparte_1
forzata, custodia giudiziaria e di parcheggio di autovetture (vd. visura camerale in atti - per l'intero anno 2016, con mansioni di custode e autista e con orario di lavoro che, dopo il turno dalle 7.00 alle 18.00, proseguiva, senza interruzione, in quanto il lavoratore si tratteneva in azienda per svolgere le mansioni di custode notturno.
Il teste come peraltro riportato anche nella sentenza impugnata, ha Tes_1
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società appellata dal gennaio all'aprile 2016, ma di avere appreso, anche da altri colleghi, che il era Pt_1
dipendente della stessa ditta già da diverso tempo;
il teste ha poi dichiarato di avere personalmente constatato che nel suddetto periodo di lavoro il Pt_1
svolgeva le mansioni di autista e di custode, aggiungendo: “…Lui lavorava per molte ore al giorno;
alla fine del turno verso le 18,00 si fermava in azienda per svolgere il lavoro serale e notturno di custode e di soccorso in caso di chiamate”... “ Anche nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della
il era presente in azienda tutti i giorni lavorando dalle CP_2 Pt_1
7,00 del mattino fino alla notte”;...” a dare le direttive di lavoro era il Sig.
”... “Preciso che il si assentava raramente e quando Parte_2 Pt_1 era necessario doveva comunicarlo prima per reperire una persona che lo potesse sostituire sul posto di lavoro”…”Che mi risulti il non ha mai Pt_1
usufruito di ferie”.
Il teste ha invece lavorato alle dipendenze di a maggio Tes_2 CP_1
a dicembre 2016 - ovvero nei successivi mesi dell'anno 2016 rispetto a quelli lavorati da - con le mansioni di operaio tuttofare. Il teste ha riferito di Tes_1
avere trovato il già al lavoro con mansioni di autista e custode alle Pt_1
dipendenze della stessa ditta.
Sull'orario di lavoro il testimone ha dichiarato: “Non sono in grado di riferire sull'orario di lavoro osservato dal nel periodo precedente alla mia Pt_1
assunzione”… “Posso dire che nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della il Palermo era presente in azienda tutti i giorni lavorando CP_2
dalle 7,00 del mattino fino alla notte. In pratica il era presente H24 in Pt_1
azienda."… “A dare le direttive di lavoro era il Sig. ”…”Nel Parte_2
periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della il non si CP_2 Pt_1
è mai assentato per ferie, non sono in grado di riferire in merito all'ulteriore periodo".
Da tali concordi dichiarazioni afferenti all'intero anno 2016 - sebbene i testimoni riferiscano l'uno sul periodo gennaio-aprile e l'altro sui successivi mesi da maggio a dicembre - può ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro per quell'anno, nonché la natura subordinata, sia presuntivamente, in considerazione delle mansioni svolte e in assenza di prove di segno contrario, sia perché entrambi i testi hanno indicato chiaramente il soggetto che impartiva le direttive sul lavoro ( , legale rappresentante della Parte_2
società, cui è stato anche notificato – a mani proprie presso la sede operativa della ditta, il 15.12.2020 - il verbale contenente l'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, ma non si è presentato a renderlo). Risulta altresì provato che le mansioni di autista e custode rientrano nel livello di inquadramento richiesto dal lavoratore, C4, che è il più basso del CCNL “imprese esercenti autorimesse, soccorso stradale, assistenza alla mobilità” e comprende entrambi i profili professionali, di autista del soccorso stradale e di custode e guardiano.
Risulta poi provato l'orario di lavoro oggetto di domanda, di 48 ore settimanali, peraltro inferiore alla durata della prestazione emersa dalle dichiarazioni dei testimoni e allegata in ricorso.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate non sono generiche;
anzi, sono piuttosto precise nel chiarire i tempi, gli orari e le modalità della prestazione di lavoro del . Le testimonianze appaiono attendibili, in quanto i testimoni Pt_1
hanno precisato di poter riferire solo per il periodo coincidente con il proprio rapporto di lavoro, specificando le circostanze non conosciute per osservazione diretta (il pregresso rapporto di lavoro) e le circostanze a loro sconosciute (il teste ha detto di non sapere chi fosse a consegnare materialmente la paga Tes_1
al ; il teste , invece, ha dichiarato di essere stato presente al Pt_1 Tes_2
momento del pagamento della retribuzione al da parte di Pt_1 [...]
, ma di poter confermare che l'importo fosse di € 500,00 al Parte_2
mese solo per averlo appreso dallo stesso lavoratore). Inoltre, le dichiarazioni testimoniali assunte sono rafforzate, in virtù del disposto dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società appellata a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Sulla base della consulenza tecnica disposta nel presente grado di giudizio, alla quale si rimanda per il dettaglio, può ritenersi accertato che all'appellante, spetti, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, tenuto conto dell'inquadramento e dell'orario di lavoro oggetto di domanda, per il solo anno 2016 per il quale è stata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di autista e custode per almeno 48 ore settimanali, a titolo di differenze retributive (detratto l'importo di € 500,00 mensili ammesso dal lavoratore e confermato dal teste ), di lavoro straordinario (calcolato sulla base degli Tes_2
artt. 19 e 21 CCNL per le ore eccedenti le 40 settimanali), di indennità per ferie non godute (detratta dai 26 giorni spettanti una settimana goduta), di tredicesima e tfr, l'importo complessivo lordo di € 17.704,88, di cui € 10.077,87 per retribuzione ordinaria, € 3.981,08 per lavoro straordinario, € 1.338,18 per tredicesima mensilità, € 1.029,37 per ferie non godute ed € 1.278,38 per tfr, oltre rivalutazione e interessi
3. L'accoglimento dell'appello comporta dunque la condanna della società appellata al pagamento della somma suindicata, nonché, per il principio della soccombenza, al pagamento anche delle sese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate secondo il valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00) e delle fasi di attività processuale.
Anche le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della società soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e per l'effetto condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 17.704,88 per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi, da distrarre in favore del difensore antistatario, che liquida in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente, oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA; pone definitivamente a carico della società appellata le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi