Articolo 6 della Legge 14 luglio 1967, n. 585
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1967
Art. 6.
Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.
L'importo indicato nel comma precedente e' riferito ad una attivita' prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attivita' lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.
Il pagamento degli assegni e' fatto con due rate semestrali.
In seno alla stessa famiglia non e' concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o piu' aziende.
I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamenti di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , nei casi in cui, oltre all'attivita' di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attivita' per le quali e' prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967