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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. RG AT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa OL EF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6274 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
1 “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separata al momento della proposizione del giudizio di divorzio, e che, dalla comparizione personale dei CO davanti al Presidente in quella procedura (il 9/01/2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 23/09/2021) erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
CP_1
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, non essendo possibile una decisione allo stato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in DECIMOMANNU il 03/09/2011 fra i
CO , nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.
3, parte I, anno 2011- Comune di Decimomannu);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 16/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
OL EF RG AT
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. RG AT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa OL EF Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 6274 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
con l'avv. Alessandra Erika Obinu, Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i CO, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 13/01/2026, ore 12:00, davanti al giudice istruttore Dott.ssa OL EF, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
4 Così deciso in Cagliari in data 16/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. RG AT
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