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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Celia Marco presso il C.F._1 quale è elettivamente domiciliato
E
nata il [...] a [...] ivi residente a[...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Celia Marco presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 i signori e premettendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Catanzaro il 01 settembre 2002 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Catanzaro al n.30 parte 2 serie A - anno 2002 - Ufficio 04) e che da tale unione è nata una figlia, Per_1
(17/08/2004), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto caratteriale e sentimentale “poiché la sig.ra intratteneva rapporti extra coniugale con altra persona, Parte_2 avendone cura di comunicarlo al sig. preventivamente, al punto da rendere impossibile il Parte_1 proseguimento della convivenza”, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Catanzaro alla Via Graca n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3. il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
Pt_1
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto n.30 parte Parte_1 Parte_2
2 serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di Catanzaro anno 2002);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 11/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Celia Marco presso il C.F._1 quale è elettivamente domiciliato
E
nata il [...] a [...] ivi residente a[...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Celia Marco presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 i signori e premettendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Catanzaro il 01 settembre 2002 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Catanzaro al n.30 parte 2 serie A - anno 2002 - Ufficio 04) e che da tale unione è nata una figlia, Per_1
(17/08/2004), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto caratteriale e sentimentale “poiché la sig.ra intratteneva rapporti extra coniugale con altra persona, Parte_2 avendone cura di comunicarlo al sig. preventivamente, al punto da rendere impossibile il Parte_1 proseguimento della convivenza”, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Catanzaro alla Via Graca n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3. il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
Pt_1
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto n.30 parte Parte_1 Parte_2
2 serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di Catanzaro anno 2002);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 11/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo