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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2080/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell'avv. Aurelio Padovani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Taranto, Controparte_1 C.F._1 via Giovinazzi n 30, presso lo studio dell'avv. Piero Giuseppe Relleva, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Anna Franchini;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione – violazione clausola di esclusiva pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e in totale riforma dell'impugnata sentenza
T. Milano n. 5160/23, tuzioristicamente ed eventualmente revocato il decreto 9/3/22 e preliminarmente fissata udienza per consentire la chiamata in causa della , in Controparte_2
persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via F. Siacci n. 15; senza rinunciare a quanto sopra, tuzioristicamente ed eventualmente previa ammissione ed espletamento di tutte le prove di parte attrice richieste e non ammesse, accertata la violazione della clausola di esclusiva per l'incarico di vendita dell'immobile di Roma, V.le B. Buozzi n. 19, sc. B, piano 1^, int.
6. nonché la violazione degli obblighi del promittente il fatto altrui da parte del convenuto, ovvero accertata la responsabilità anche extracontrattuale della terza eventualmente chiamata , per Controparte_2
l'effetto condannare il responsabile della violazione, chi di ragione, al pagamento della penale contrattualmente pattuita, pari ad € 11.785,20 Iva inclusa, nonché al risarcimento dei danni tutti derivanti dalla lesione dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice nella misura di ulteriori € 10.000, oltre alla mancata percezione delle provvigioni da ambo le parti ed alle spese documentate sostenute per reclamizzare il bene, ovvero in quella che sarà provata in corso di causa,
o ancora in quella che si riterrà equa e di giustizia;
in via ulteriormente gradata al pagamento di un indennizzo o ancora di un risarcimento per i danni subiti di € 21.785,20, pari alla somma tra penale e risarcimento del danno sopra richiesti, ovvero nella misura che sarà provata in corso di causa, o ancora in quella che si riterrà equa e di giustizia, anche alla luce della perdita di chances; in tutti i casi con aggiunta di interessi anche anatocistici e di rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al dì dell'effettivo soddisfo e con vittoria di spese di lite del doppio grado come da note allegande in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- dichiarare l'appello proposto dalla per tutte le ragioni innanzi Parte_1
esposte, inammissibile e/o manifestamente infondato, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 10 - confermare, in ogni caso, integralmente la sentenza del tribunale di Milano n. 5160/2023;
- il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 21 giugno 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge tutte le domande proposte dalla società attrice Parte_1
condanna la società attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida in euro
3.400,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali e gli accessori di legge;
2. Con tale pronuncia veniva respinta la domanda proposta dal mediatore Parte_1
- nei confronti di - e volta alla condanna del convenuto:
[...] Controparte_1
(i) in via principale, al pagamento di euro 11.785,20, Iva inclusa, a titolo di penale per la violazione della clausola di esclusiva prevista sub “D” dell'incarico di vendita dell'immobile sito in Roma, via Buozzi n. 19 - (ivi prevedendosi che “Il presente incarico deve intendersi conferito in via esclusiva in favore del mediatore incaricato”) e dell'ulteriore previsione, sempre prevista sub “D” ed in base alla quale era così stabilito:
Il sottoscritto, nel sottoscrivere personalmente il presente incarico, laddove non proprietario o non interamente proprietario dell'immobile oggetto dell'incarico, si assume ogni responsabilità anche in nome e per conto di costoro, anche ex art. 1381
c.c., precisandosi che il presente incarico deve comunque ritenersi conferito per la vendita dell'intera proprietà” – (così, doc. n. 3 ); oltre al risarcimento dei danni Pt_1 all'immagine ed alla reputazione commerciale quantificati in euro 10.000,00 o in quella diversa somma che risultasse di giustizia.
(ii) In via subordinata, al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti e indicati in complessivi euro 21.785,20 (pari alla somma fra l'importo richiesto a titolo di penale e l'ulteriore danno indicato).
In entrambi i casi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. pagina 3 di 10 3. I fatti posti a fondamento delle domande attoree erano i seguenti:
- aveva conferito, all'attrice, l'incarico di vendere tale immobile, Controparte_1
“nella sua qualità di padre della proprietaria” (cioè di sua figlia ); Persona_1
- l'incarico prevedeva il “patto di esclusiva”, dal 18.9.2020 al 31.3.2021, nonché una
“penale” nel caso di “conferimento a terzi di analogo incarico per il medesimo immobile”, sia pure a prezzi e condizioni diversi, oltre che nel caso di vendita per conto proprio, nella misura pari al 70% della provvigione pattuita (provvigione pari al 2%, oltre Iva, del prezzo di vendita indicato in euro 690.000,00);
- in pendenza di contratto, tale aveva visionato detto immobile Persona_2
accompagnata da un collaboratore di un'altra agenzia – la “ ” di Roma Controparte_2
- e che le indicava il minor prezzo di vendita in euro 500.000,00;
- l'incarico conferito dal convenuto , all'odierna appellante, si era Controparte_1
rinnovato alla prima scadenza del 31.3.2021 e sino al 30.09.2021;
- quindi, in pendenza di contratto, l'immobile veniva posto in vendita, da un'altra agenzia immobiliare, in violazione del “patto di esclusiva”.
4. Il Tribunale d Milano, nel respingere la domanda attorea, riteneva che:
- avesse conferito l'incarico a vendere “in proprio” e non in Controparte_1
rappresentanza della figlia;
- non vi fosse prova dell'incarico, da parte di quest'ultima, ad altra agenzia immobiliare e in data anteriore alla cessazione dell'incarico;
- anzi, era documentato che il conferimento del mandato, da a Persona_1 CP_2
, fosse avvenuto in data 13.10.2021 e fino al 12.4.2022 (doc. n. 2 convenuto);
[...]
- in ogni caso, il convenuto non aveva promesso il fatto del “terzo” Controparte_1
(cioè il fatto dell'altra agenzia immobiliare), ma solo il fatto della proprietaria, (i.e. della figlia;
Persona_1
- per le stesse ragioni, alcun obbligo risarcitorio gravava a carico del convenuto.
5. ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Parte_1
A) “Erronea qualificazione giuridica del Sallustio padre”;
pagina 4 di 10 B) “Erronea asserita mancanza di prova dell'incarico anteriore alla scadenza, forma orale;
C) “Inesistenza della data certa dell'incarico alla ed inefficacia della scrittura CP_2
verso la ”; Pt_1
D) “Erroneo rigetto delle istanze istruttorie”;
E) “Omessa valutazione delle avverse ammissioni”;
F) “Contraddittoria attribuzione della responsabilità dell'illecito alla ed erronea CP_2
valutazione dei rapporti tra e;
Pt_1 CP_2
G) “Erronea attribuzione della responsabilità dei danni all'immagine dell'appellante alla
e della condotta di ”; CP_2 Persona_1
H) “Erronea condanna alle spese”.
6. si è costituito in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 10.01.2024, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve preliminarmente essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per avere l'appellante prospettato una “mera elencazione dei capi della sentenza di cui si chiede la riforma senza, però,
l'indicazione dei motivi specifici, né delle norme violate, né della loro rilevanza ai fini del decidere” (così, pg. 4 comparsa di risposta in appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo
pagina 5 di 10 della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui:
- ha erroneamente valutato che abbia sottoscritto il mandato a vendere “in Controparte_1
proprio”, invece che quale “procuratore della figlia” ; Persona_1 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 10 - ha ritenuto non provato il conferimento dell'incarico verbale, da all'Agenzia Persona_1
Immobiliare romana (la “ ) in data antecedente alla scadenza Controparte_2 dell'incarico conferito all'appellante e contenente detto patto di esclusiva;
- non ha ammesso le istanze istruttorie che “sono state riproposte in atti” (pg. 6 appello);
- non ha adeguatamente valutato le “ammissioni” della contro parte e, in particolare, il fatto che l'immobile venisse pubblicizzato on line, da parte di , già nel mese di Controparte_2
settembre 2021;
- quindi, non ha correttamente valutato la responsabilità di in relazione Controparte_1 alla violazione contestata, oltre che i danni cagionati, sub specie, il danno all'immagine;
- infine, per l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
I motivi di appello così indicati possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi e inerenti ad un'unica vicenda sostanziale.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I. Parte appellante prospetta, come già in primo grado, la violazione, da parte di CP_1
della pattuizione sub “D” contenuta nel “conferimento di incarico” datato
[...]
18.09.2020 (doc. n. 3 ), ove era così previsto: Pt_1
“Il presente incarico deve intendersi conferito in via esclusiva in favore del mediatore incaricato.
Il sottoscritto, nel sottoscrivere personalmente il presente incarico, laddove non proprietario o non
interamente proprietario dell'immobile oggetto dell'incarico, si assume ogni responsabilità anche in nome e per conto di costoro, anche ex art. 1381 c.c., precisandosi che il presente incarico deve comunque ritenersi conferito per la vendita dell'intera proprietà”.
A fondamento della dedotta violazione, l'appellante deduce il conferimento verbale, da parte della figlia dell'appellato, a , di un mandato a vendere la propria abitazione – (la Controparte_2 stessa oggetto del precedente incarico conferito all'appellante) – quando ancora quest'ultimo non era scaduto.
Ritiene il medesimo appellante che la prova dell'incarico emerga dalle foto pubblicizzate, nel mese di settembre 2021, dall'Agenzia Parioli Real Estate e relative alla stessa abitazione, posta in pagina 7 di 10 vendita a prezzo inferiore (euro 500.000 invece che euro 690.000); nonché da quanto riferito da
“ e cioè che, in data 10.09.2021, la medesima veniva accompagnata, dapprima, Persona_2 nella mattinata, dal legale rappresentante dell'appellante ( a visionare l'immobile Persona_3
e, poi, nello stesso pomeriggio da un collaboratore di . Controparte_2
Ritiene questa Corte che i fatti allegati da parte appellante non risultino adeguatamente provati.
Invero, emerge per tabulas che l'incarico conferito dalla figlia dell'appellato a Controparte_2
rechi la data del 13 ottobre 2021 e, quindi, una data successiva alla scadenza del precedente incarico conferito dall'appellato medesimo a Parte_1
La circostanza dedotta dall'appellante e relativa al preventivo conferimento di incarico verbale - nei termini delineati in premessa – non risulta dimostrata.
Invero, da un lato, le pubblicazioni di fotografie on line da parte di , nel mese di Controparte_2
settembre 2021 – (quale circostanza non contestata) - non appaiono sufficienti al fine di dare prova di quanto allegato, atteso che si tratta di pubblicazione di fotografie in prossimità della scadenza del mandato conferito all'appellante.
Dall'altro, i fatti relativi alla sig.ra così come già indicati e contestati da parte Persona_2 dell'appellato (che ha sempre negato la violazione del patto di esclusiva), non risultano provati.
Invero, si osserva che, con ordinanza resa a verbale di udienza del 21.3.2023, il Tribunale di
Milano non ammetteva le prove orali formulate da in quanto ritenute Parte_1
non necessarie ai fini della decisione.
Successivamente, in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di primo grado e anche in appello, le stesse risultano richiamate genericamente e mediante mero rinvio, con la seguente formulazione: “eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, ammissione ed espletamento di tutte le prove di parte attrice richieste e non ammesse”.
Tale modalità appare violare il principio di necessaria specificità dei motivi di appello, in quanto anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere
“specifica”, onde rendere evidente al Giudice del gravame quali siano le istanze istruttorie pagina 8 di 10 riproposte e ritenute, dall'appellante, idonee a dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata -
“sicchè è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”.3
Tenuto conto di quanto sopra esposto e del fatto che la prova di tali circostanze non risulti aliunde
indicata, né acquisita, le censure in esame vengono respinte, con assorbimento di quelle ulteriori relative al risarcimento del danno e con integrale conferma della statuizione impugnata.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5160/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Milano in data 21 giugno 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 3 Così, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 23.3.2016, n. 5812; Sez. 3, ordinanza 9.6.2023, n. 16420; pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2080/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell'avv. Aurelio Padovani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Taranto, Controparte_1 C.F._1 via Giovinazzi n 30, presso lo studio dell'avv. Piero Giuseppe Relleva, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Anna Franchini;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione – violazione clausola di esclusiva pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e in totale riforma dell'impugnata sentenza
T. Milano n. 5160/23, tuzioristicamente ed eventualmente revocato il decreto 9/3/22 e preliminarmente fissata udienza per consentire la chiamata in causa della , in Controparte_2
persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via F. Siacci n. 15; senza rinunciare a quanto sopra, tuzioristicamente ed eventualmente previa ammissione ed espletamento di tutte le prove di parte attrice richieste e non ammesse, accertata la violazione della clausola di esclusiva per l'incarico di vendita dell'immobile di Roma, V.le B. Buozzi n. 19, sc. B, piano 1^, int.
6. nonché la violazione degli obblighi del promittente il fatto altrui da parte del convenuto, ovvero accertata la responsabilità anche extracontrattuale della terza eventualmente chiamata , per Controparte_2
l'effetto condannare il responsabile della violazione, chi di ragione, al pagamento della penale contrattualmente pattuita, pari ad € 11.785,20 Iva inclusa, nonché al risarcimento dei danni tutti derivanti dalla lesione dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice nella misura di ulteriori € 10.000, oltre alla mancata percezione delle provvigioni da ambo le parti ed alle spese documentate sostenute per reclamizzare il bene, ovvero in quella che sarà provata in corso di causa,
o ancora in quella che si riterrà equa e di giustizia;
in via ulteriormente gradata al pagamento di un indennizzo o ancora di un risarcimento per i danni subiti di € 21.785,20, pari alla somma tra penale e risarcimento del danno sopra richiesti, ovvero nella misura che sarà provata in corso di causa, o ancora in quella che si riterrà equa e di giustizia, anche alla luce della perdita di chances; in tutti i casi con aggiunta di interessi anche anatocistici e di rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al dì dell'effettivo soddisfo e con vittoria di spese di lite del doppio grado come da note allegande in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- dichiarare l'appello proposto dalla per tutte le ragioni innanzi Parte_1
esposte, inammissibile e/o manifestamente infondato, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 10 - confermare, in ogni caso, integralmente la sentenza del tribunale di Milano n. 5160/2023;
- il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 21 giugno 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge tutte le domande proposte dalla società attrice Parte_1
condanna la società attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida in euro
3.400,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali e gli accessori di legge;
2. Con tale pronuncia veniva respinta la domanda proposta dal mediatore Parte_1
- nei confronti di - e volta alla condanna del convenuto:
[...] Controparte_1
(i) in via principale, al pagamento di euro 11.785,20, Iva inclusa, a titolo di penale per la violazione della clausola di esclusiva prevista sub “D” dell'incarico di vendita dell'immobile sito in Roma, via Buozzi n. 19 - (ivi prevedendosi che “Il presente incarico deve intendersi conferito in via esclusiva in favore del mediatore incaricato”) e dell'ulteriore previsione, sempre prevista sub “D” ed in base alla quale era così stabilito:
Il sottoscritto, nel sottoscrivere personalmente il presente incarico, laddove non proprietario o non interamente proprietario dell'immobile oggetto dell'incarico, si assume ogni responsabilità anche in nome e per conto di costoro, anche ex art. 1381
c.c., precisandosi che il presente incarico deve comunque ritenersi conferito per la vendita dell'intera proprietà” – (così, doc. n. 3 ); oltre al risarcimento dei danni Pt_1 all'immagine ed alla reputazione commerciale quantificati in euro 10.000,00 o in quella diversa somma che risultasse di giustizia.
(ii) In via subordinata, al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti e indicati in complessivi euro 21.785,20 (pari alla somma fra l'importo richiesto a titolo di penale e l'ulteriore danno indicato).
In entrambi i casi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. pagina 3 di 10 3. I fatti posti a fondamento delle domande attoree erano i seguenti:
- aveva conferito, all'attrice, l'incarico di vendere tale immobile, Controparte_1
“nella sua qualità di padre della proprietaria” (cioè di sua figlia ); Persona_1
- l'incarico prevedeva il “patto di esclusiva”, dal 18.9.2020 al 31.3.2021, nonché una
“penale” nel caso di “conferimento a terzi di analogo incarico per il medesimo immobile”, sia pure a prezzi e condizioni diversi, oltre che nel caso di vendita per conto proprio, nella misura pari al 70% della provvigione pattuita (provvigione pari al 2%, oltre Iva, del prezzo di vendita indicato in euro 690.000,00);
- in pendenza di contratto, tale aveva visionato detto immobile Persona_2
accompagnata da un collaboratore di un'altra agenzia – la “ ” di Roma Controparte_2
- e che le indicava il minor prezzo di vendita in euro 500.000,00;
- l'incarico conferito dal convenuto , all'odierna appellante, si era Controparte_1
rinnovato alla prima scadenza del 31.3.2021 e sino al 30.09.2021;
- quindi, in pendenza di contratto, l'immobile veniva posto in vendita, da un'altra agenzia immobiliare, in violazione del “patto di esclusiva”.
4. Il Tribunale d Milano, nel respingere la domanda attorea, riteneva che:
- avesse conferito l'incarico a vendere “in proprio” e non in Controparte_1
rappresentanza della figlia;
- non vi fosse prova dell'incarico, da parte di quest'ultima, ad altra agenzia immobiliare e in data anteriore alla cessazione dell'incarico;
- anzi, era documentato che il conferimento del mandato, da a Persona_1 CP_2
, fosse avvenuto in data 13.10.2021 e fino al 12.4.2022 (doc. n. 2 convenuto);
[...]
- in ogni caso, il convenuto non aveva promesso il fatto del “terzo” Controparte_1
(cioè il fatto dell'altra agenzia immobiliare), ma solo il fatto della proprietaria, (i.e. della figlia;
Persona_1
- per le stesse ragioni, alcun obbligo risarcitorio gravava a carico del convenuto.
5. ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Parte_1
A) “Erronea qualificazione giuridica del Sallustio padre”;
pagina 4 di 10 B) “Erronea asserita mancanza di prova dell'incarico anteriore alla scadenza, forma orale;
C) “Inesistenza della data certa dell'incarico alla ed inefficacia della scrittura CP_2
verso la ”; Pt_1
D) “Erroneo rigetto delle istanze istruttorie”;
E) “Omessa valutazione delle avverse ammissioni”;
F) “Contraddittoria attribuzione della responsabilità dell'illecito alla ed erronea CP_2
valutazione dei rapporti tra e;
Pt_1 CP_2
G) “Erronea attribuzione della responsabilità dei danni all'immagine dell'appellante alla
e della condotta di ”; CP_2 Persona_1
H) “Erronea condanna alle spese”.
6. si è costituito in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 10.01.2024, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve preliminarmente essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per avere l'appellante prospettato una “mera elencazione dei capi della sentenza di cui si chiede la riforma senza, però,
l'indicazione dei motivi specifici, né delle norme violate, né della loro rilevanza ai fini del decidere” (così, pg. 4 comparsa di risposta in appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo
pagina 5 di 10 della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui:
- ha erroneamente valutato che abbia sottoscritto il mandato a vendere “in Controparte_1
proprio”, invece che quale “procuratore della figlia” ; Persona_1 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 10 - ha ritenuto non provato il conferimento dell'incarico verbale, da all'Agenzia Persona_1
Immobiliare romana (la “ ) in data antecedente alla scadenza Controparte_2 dell'incarico conferito all'appellante e contenente detto patto di esclusiva;
- non ha ammesso le istanze istruttorie che “sono state riproposte in atti” (pg. 6 appello);
- non ha adeguatamente valutato le “ammissioni” della contro parte e, in particolare, il fatto che l'immobile venisse pubblicizzato on line, da parte di , già nel mese di Controparte_2
settembre 2021;
- quindi, non ha correttamente valutato la responsabilità di in relazione Controparte_1 alla violazione contestata, oltre che i danni cagionati, sub specie, il danno all'immagine;
- infine, per l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
I motivi di appello così indicati possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi e inerenti ad un'unica vicenda sostanziale.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I. Parte appellante prospetta, come già in primo grado, la violazione, da parte di CP_1
della pattuizione sub “D” contenuta nel “conferimento di incarico” datato
[...]
18.09.2020 (doc. n. 3 ), ove era così previsto: Pt_1
“Il presente incarico deve intendersi conferito in via esclusiva in favore del mediatore incaricato.
Il sottoscritto, nel sottoscrivere personalmente il presente incarico, laddove non proprietario o non
interamente proprietario dell'immobile oggetto dell'incarico, si assume ogni responsabilità anche in nome e per conto di costoro, anche ex art. 1381 c.c., precisandosi che il presente incarico deve comunque ritenersi conferito per la vendita dell'intera proprietà”.
A fondamento della dedotta violazione, l'appellante deduce il conferimento verbale, da parte della figlia dell'appellato, a , di un mandato a vendere la propria abitazione – (la Controparte_2 stessa oggetto del precedente incarico conferito all'appellante) – quando ancora quest'ultimo non era scaduto.
Ritiene il medesimo appellante che la prova dell'incarico emerga dalle foto pubblicizzate, nel mese di settembre 2021, dall'Agenzia Parioli Real Estate e relative alla stessa abitazione, posta in pagina 7 di 10 vendita a prezzo inferiore (euro 500.000 invece che euro 690.000); nonché da quanto riferito da
“ e cioè che, in data 10.09.2021, la medesima veniva accompagnata, dapprima, Persona_2 nella mattinata, dal legale rappresentante dell'appellante ( a visionare l'immobile Persona_3
e, poi, nello stesso pomeriggio da un collaboratore di . Controparte_2
Ritiene questa Corte che i fatti allegati da parte appellante non risultino adeguatamente provati.
Invero, emerge per tabulas che l'incarico conferito dalla figlia dell'appellato a Controparte_2
rechi la data del 13 ottobre 2021 e, quindi, una data successiva alla scadenza del precedente incarico conferito dall'appellato medesimo a Parte_1
La circostanza dedotta dall'appellante e relativa al preventivo conferimento di incarico verbale - nei termini delineati in premessa – non risulta dimostrata.
Invero, da un lato, le pubblicazioni di fotografie on line da parte di , nel mese di Controparte_2
settembre 2021 – (quale circostanza non contestata) - non appaiono sufficienti al fine di dare prova di quanto allegato, atteso che si tratta di pubblicazione di fotografie in prossimità della scadenza del mandato conferito all'appellante.
Dall'altro, i fatti relativi alla sig.ra così come già indicati e contestati da parte Persona_2 dell'appellato (che ha sempre negato la violazione del patto di esclusiva), non risultano provati.
Invero, si osserva che, con ordinanza resa a verbale di udienza del 21.3.2023, il Tribunale di
Milano non ammetteva le prove orali formulate da in quanto ritenute Parte_1
non necessarie ai fini della decisione.
Successivamente, in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di primo grado e anche in appello, le stesse risultano richiamate genericamente e mediante mero rinvio, con la seguente formulazione: “eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, ammissione ed espletamento di tutte le prove di parte attrice richieste e non ammesse”.
Tale modalità appare violare il principio di necessaria specificità dei motivi di appello, in quanto anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere
“specifica”, onde rendere evidente al Giudice del gravame quali siano le istanze istruttorie pagina 8 di 10 riproposte e ritenute, dall'appellante, idonee a dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata -
“sicchè è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”.3
Tenuto conto di quanto sopra esposto e del fatto che la prova di tali circostanze non risulti aliunde
indicata, né acquisita, le censure in esame vengono respinte, con assorbimento di quelle ulteriori relative al risarcimento del danno e con integrale conferma della statuizione impugnata.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa
(che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5160/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Milano in data 21 giugno 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 3 Così, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 23.3.2016, n. 5812; Sez. 3, ordinanza 9.6.2023, n. 16420; pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;