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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2023, n. 28253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28253 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL JO (CUI 01IHWOE) nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 22 settembre 2022, della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO JH NS veniva tratto originariamente a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 5, comma 8-bis, d.lgs n. 286 del 1998 (per avere, in due occasioni, utilizzato un passaporto contraffatto al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno: capo A), 48 - 479 cod. pen. (per aver indotto, in cui oc- casioni, il personale della Questura di Pordenone ad attestare erroneamente che fosse cittadino liberiano per il successivo rinnovo del permesso di soggiorno: capo B), 495 cod. pen. (per aver dichiarato falsamente agli agenti false generali- tà: capo C), 497-bis cod. pen. (per essere stato trovato in possesso del predetto c\A Penale Sent. Sez. 5 Num. 28253 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 passaporto: capo D) e 48-480 cod. pen. (per aver indotto in errore il personale del Comune di Brugnera ai fini del successivo rilascio della carte d'identità: capo E) Il Tribunale, dichiarata la prescrizione in ordine ai reati di cui ai capo A) e B), limitatamente alle condotte consumate nel 2012, e a quello di cui al capo E), riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai residui capi d'impu- tazione e lo condannava alla pena di anni due di reclusione. La sentenza veniva confermata in appello, previa dichiarazione di estinzione delle residue condotte contestate ai capi A) e B) e conseguente rideterminazione della pena irrogata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando tre autonomi motivi di censura, dei quali i primi due afferenti al capo C) e il terzo al capo D). Con il primo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in re- lazione all'art. 495 cod. pen.) e dell'inosservanza di norma processuale (in rela- zione agli artt. 63, 66 e 349 cod. proc. pen.), si lamenta che la polizia giudizia- ria, recatasi presso il domicilio dell'imputato (che già risultava, da pregressi ac- certamenti, possedere un documento falso) avrebbe dovuto informarlo delle in- dagini a suo carico (ai sensi degli artt. 66 e 349 cod. proc. per.) e non sollecitar- lo, senza garanzie difensive e nell'ambito di un procedimento già esistente, a ri- ferire le proprie generalità. Da ciò l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal ricorrente in assenza delle garanzie difensive previste. Con il secondo, invece, la difesa sostiene che nella condotta dell'imputato non vi sarebbe stata alcuna idoneità ingannatoria e che pertanto la Corte territo- riale avrebbe dovuto escludere il reato per assenza di offensività. Con il terzo, in ultimo, La difesa lamenta la mancata applicazione della cau- sa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, invocando il principio di cui alla sentenza delle SS.UU. di codesta Corte n. 13681 del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I fatti non sono contestati. All'epoca dell'ingresso in Italia del ricorrente, in Liberia vi era una guerra civile, e, dichiarandosi di tale nazionalità, l'imputato, insieme ad altri suoi connazionali, ottenne il permesso di soggiorno per motivi umanitari, successivamente più volte rinnovato. Eseguiti i prescritti controlli, l'Ambasciata Liberiana in Italia dichiarava la fal- sità di una serie di passaporti, tra i quali vi era anche quello di cui ai capi d'impu- tazione A) e D), già utilizzato dall'odierno imputato e trovato in suo possesso a seguito di perquisizione domiciliare. 2 Giunti al domicilio dell'imputato, all'atto dell'identificazione, quest'ultimo dapprima dichiarava le false generalità e, subito dopo, ammetteva di chiamarsi OH NS e di essere nato in [...] 2. Ciò considerato, la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto essere informato dell'indagine a suo carico ed essere ammonito in ordine alle conseguenze cui si sarebbe esposto in caso di rifiuto o di false dichiarazioni, in applicazione dell'art. 66 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. La richiesta di indicazione delle generalità non è esso stesso un atto investi- gativo, ma rientra nel legittimo (e doveroso) esercizio dell'attività di identifica- zione, prodromica alle conseguenti operazioni di polizia giudiziaria. Attività che, in concreto, erano funzionali non già all'accertamento del reato di cui al capo C), consumato al momento dell'identificazione, ma dei pregressi reati di cui ai capi A) e B), dichiarati prescritti, unici rispetto ai quali era già stata acquisita la noti- zia di reato. Cosicché appare del tutto inconferente la ricostruzione diacronica proposta nel ricorso e il conseguente collegamento funzionale dell'avvertimento di cui all'art. 66 cod. proc. pen. all'accertamento del reato contestato al capo C). Né appare prospettabile alcun profilo di inutilizzabilità, conseguente all'ipo- tizzata applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., atteso che, come già ritenuto da questa Corte, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce ex se corpo di reato (Sez. 5, n. 696 del 26/10/2.021, dep. 2022, Rv. 282465; Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Rv. 232719). 3. A conclusioni identiche si può giungere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole dell'offensività della condotta resa dal ri- corrente che, interrogato in ordine alla sua identità, abbia reso dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale già consapevole della sua reale identità. Ebbe- ne, il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o atte- sta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali. La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si con- suma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una voli:a rese, in ragione della funzione attestativa di tali dichiarazioni, integrano di per sé il reato e ledo- no il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990). 3 Il C 3. Il terzo motivo è invece fondato. Preliminarmente, è necessario ribadire come la questione dell'applicabilità dell'art. 1:31-bis cod. pen., nei mutati confini disegnati dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è de- ducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133), attesa, come già ribadito all'indomani del varo delle nuove disposizioni, la natura sostanziale dell'istituto e la connessa applicabilità retroattiva della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in quanto norma di favore). Ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce della ricostruzione dei fatti, così come descritti dalla Corte territoriale, e della sopravvenuta conformità della fattispecie al nuovo parametro della pena edittale, non possa essere esclusa, in astratto, la sussistenza della predetta causa di non punibilità. Sussistenza che, tuttavia, in considerazione dei limiti fisiologici della cognizione riservata al giudi- zio di legittimità, dovrà essere valutata in concreto dal giudice di merito, ferma restando l'affermazione di responsabilità in ragione della formazione progressiva del giudicato conseguente all'inammissibilità dei residui motivi di censura (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Rv. 264795). Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia affinché verifichi, alla luce della so- pravvenuta modifica normativa, la possibilità di applicare la predetta causa di esclusione della punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della causa di non punibilità d cui all'art. 131-bis cod. pen.,, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso l'11 aprile 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO JH NS veniva tratto originariamente a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 5, comma 8-bis, d.lgs n. 286 del 1998 (per avere, in due occasioni, utilizzato un passaporto contraffatto al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno: capo A), 48 - 479 cod. pen. (per aver indotto, in cui oc- casioni, il personale della Questura di Pordenone ad attestare erroneamente che fosse cittadino liberiano per il successivo rinnovo del permesso di soggiorno: capo B), 495 cod. pen. (per aver dichiarato falsamente agli agenti false generali- tà: capo C), 497-bis cod. pen. (per essere stato trovato in possesso del predetto c\A Penale Sent. Sez. 5 Num. 28253 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 passaporto: capo D) e 48-480 cod. pen. (per aver indotto in errore il personale del Comune di Brugnera ai fini del successivo rilascio della carte d'identità: capo E) Il Tribunale, dichiarata la prescrizione in ordine ai reati di cui ai capo A) e B), limitatamente alle condotte consumate nel 2012, e a quello di cui al capo E), riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai residui capi d'impu- tazione e lo condannava alla pena di anni due di reclusione. La sentenza veniva confermata in appello, previa dichiarazione di estinzione delle residue condotte contestate ai capi A) e B) e conseguente rideterminazione della pena irrogata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando tre autonomi motivi di censura, dei quali i primi due afferenti al capo C) e il terzo al capo D). Con il primo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in re- lazione all'art. 495 cod. pen.) e dell'inosservanza di norma processuale (in rela- zione agli artt. 63, 66 e 349 cod. proc. pen.), si lamenta che la polizia giudizia- ria, recatasi presso il domicilio dell'imputato (che già risultava, da pregressi ac- certamenti, possedere un documento falso) avrebbe dovuto informarlo delle in- dagini a suo carico (ai sensi degli artt. 66 e 349 cod. proc. per.) e non sollecitar- lo, senza garanzie difensive e nell'ambito di un procedimento già esistente, a ri- ferire le proprie generalità. Da ciò l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal ricorrente in assenza delle garanzie difensive previste. Con il secondo, invece, la difesa sostiene che nella condotta dell'imputato non vi sarebbe stata alcuna idoneità ingannatoria e che pertanto la Corte territo- riale avrebbe dovuto escludere il reato per assenza di offensività. Con il terzo, in ultimo, La difesa lamenta la mancata applicazione della cau- sa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, invocando il principio di cui alla sentenza delle SS.UU. di codesta Corte n. 13681 del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I fatti non sono contestati. All'epoca dell'ingresso in Italia del ricorrente, in Liberia vi era una guerra civile, e, dichiarandosi di tale nazionalità, l'imputato, insieme ad altri suoi connazionali, ottenne il permesso di soggiorno per motivi umanitari, successivamente più volte rinnovato. Eseguiti i prescritti controlli, l'Ambasciata Liberiana in Italia dichiarava la fal- sità di una serie di passaporti, tra i quali vi era anche quello di cui ai capi d'impu- tazione A) e D), già utilizzato dall'odierno imputato e trovato in suo possesso a seguito di perquisizione domiciliare. 2 Giunti al domicilio dell'imputato, all'atto dell'identificazione, quest'ultimo dapprima dichiarava le false generalità e, subito dopo, ammetteva di chiamarsi OH NS e di essere nato in [...] 2. Ciò considerato, la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto essere informato dell'indagine a suo carico ed essere ammonito in ordine alle conseguenze cui si sarebbe esposto in caso di rifiuto o di false dichiarazioni, in applicazione dell'art. 66 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. La richiesta di indicazione delle generalità non è esso stesso un atto investi- gativo, ma rientra nel legittimo (e doveroso) esercizio dell'attività di identifica- zione, prodromica alle conseguenti operazioni di polizia giudiziaria. Attività che, in concreto, erano funzionali non già all'accertamento del reato di cui al capo C), consumato al momento dell'identificazione, ma dei pregressi reati di cui ai capi A) e B), dichiarati prescritti, unici rispetto ai quali era già stata acquisita la noti- zia di reato. Cosicché appare del tutto inconferente la ricostruzione diacronica proposta nel ricorso e il conseguente collegamento funzionale dell'avvertimento di cui all'art. 66 cod. proc. pen. all'accertamento del reato contestato al capo C). Né appare prospettabile alcun profilo di inutilizzabilità, conseguente all'ipo- tizzata applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., atteso che, come già ritenuto da questa Corte, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce ex se corpo di reato (Sez. 5, n. 696 del 26/10/2.021, dep. 2022, Rv. 282465; Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Rv. 232719). 3. A conclusioni identiche si può giungere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole dell'offensività della condotta resa dal ri- corrente che, interrogato in ordine alla sua identità, abbia reso dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale già consapevole della sua reale identità. Ebbe- ne, il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o atte- sta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali. La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si con- suma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una voli:a rese, in ragione della funzione attestativa di tali dichiarazioni, integrano di per sé il reato e ledo- no il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990). 3 Il C 3. Il terzo motivo è invece fondato. Preliminarmente, è necessario ribadire come la questione dell'applicabilità dell'art. 1:31-bis cod. pen., nei mutati confini disegnati dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è de- ducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133), attesa, come già ribadito all'indomani del varo delle nuove disposizioni, la natura sostanziale dell'istituto e la connessa applicabilità retroattiva della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in quanto norma di favore). Ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce della ricostruzione dei fatti, così come descritti dalla Corte territoriale, e della sopravvenuta conformità della fattispecie al nuovo parametro della pena edittale, non possa essere esclusa, in astratto, la sussistenza della predetta causa di non punibilità. Sussistenza che, tuttavia, in considerazione dei limiti fisiologici della cognizione riservata al giudi- zio di legittimità, dovrà essere valutata in concreto dal giudice di merito, ferma restando l'affermazione di responsabilità in ragione della formazione progressiva del giudicato conseguente all'inammissibilità dei residui motivi di censura (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Rv. 264795). Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia affinché verifichi, alla luce della so- pravvenuta modifica normativa, la possibilità di applicare la predetta causa di esclusione della punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della causa di non punibilità d cui all'art. 131-bis cod. pen.,, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso l'11 aprile 2023 Il Presidente