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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1179 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. D'APRILE MARIA GRAZIA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. IANNELLI ELISA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 31.10.2024, l' Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 337/2024, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Lamezia Terme ha dichiarato estinto per prescrizione il credito di € 3.056,17 relativo alla cartella n. 03020160011865559000, richiamata nell'intimazione di pagamento n.
03020239005336220000, e ha condannato l'ente al pagamento delle spese di lite.
1 L'appellante sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta, in particolare la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000, notificata il 14.01.2020, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che non vi sarebbe prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
La questione centrale riguarda la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
03020160011865559000.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che l' non aveva prodotto prova della notifica di atti Parte_2 interruttivi successivi alla notifica della cartella (07/03/2017), in particolare dell'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000.
L'appellante ha prodotto in appello la documentazione attestante la notifica dell'intimazione in data 14.01.2020, sottoscritta dal destinatario, sostenendo che tale atto ha efficacia interruttiva della prescrizione.
Dall'esame degli atti risulta che:
• la cartella di pagamento è stata notificata il 07.03.2017;
• l'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000 è stata notificata il
14.01.2020;
• l'intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 06.12.2023.
Tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione del 2020 sono trascorsi meno di cinque anni;
tra la notifica dell'intimazione del 2020 e quella del 2023 sono trascorsi meno di quattro anni.
Pertanto, la produzione della relata di notifica dell'intimazione del 2020 comporta l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art.
8-bis, comma 6, L. 386/90.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 337/2024 del Giudice di Pace di Lamezia Parte_2
Terme, così provvede:
• Accoglie l'appello;
2 • Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
03020239005336220000;
• Dichiara la non intervenuta prescrizione del credito di € 3.056,17 portato dalla cartella n. 03020160011865559000;
• Condanna alla refusione delle spese di lite dei due gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida in euro Parte_2
1710,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1179 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. D'APRILE MARIA GRAZIA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. IANNELLI ELISA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 31.10.2024, l' Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 337/2024, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Lamezia Terme ha dichiarato estinto per prescrizione il credito di € 3.056,17 relativo alla cartella n. 03020160011865559000, richiamata nell'intimazione di pagamento n.
03020239005336220000, e ha condannato l'ente al pagamento delle spese di lite.
1 L'appellante sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta, in particolare la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000, notificata il 14.01.2020, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che non vi sarebbe prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
La questione centrale riguarda la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
03020160011865559000.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che l' non aveva prodotto prova della notifica di atti Parte_2 interruttivi successivi alla notifica della cartella (07/03/2017), in particolare dell'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000.
L'appellante ha prodotto in appello la documentazione attestante la notifica dell'intimazione in data 14.01.2020, sottoscritta dal destinatario, sostenendo che tale atto ha efficacia interruttiva della prescrizione.
Dall'esame degli atti risulta che:
• la cartella di pagamento è stata notificata il 07.03.2017;
• l'intimazione di pagamento n. 03020199005818676000 è stata notificata il
14.01.2020;
• l'intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 06.12.2023.
Tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione del 2020 sono trascorsi meno di cinque anni;
tra la notifica dell'intimazione del 2020 e quella del 2023 sono trascorsi meno di quattro anni.
Pertanto, la produzione della relata di notifica dell'intimazione del 2020 comporta l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art.
8-bis, comma 6, L. 386/90.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 337/2024 del Giudice di Pace di Lamezia Parte_2
Terme, così provvede:
• Accoglie l'appello;
2 • Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
03020239005336220000;
• Dichiara la non intervenuta prescrizione del credito di € 3.056,17 portato dalla cartella n. 03020160011865559000;
• Condanna alla refusione delle spese di lite dei due gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida in euro Parte_2
1710,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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