Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
È nullo per violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo non notificato e contenente un'imputazione diversa da quella indicata nell'informazione di garanzia, a sua volta peraltro nulla per mancanza di elementi essenziali all'indicazione completa del fatto, come il luogo e la data di consumazione del reato. (Nella specie si trattava del reato di falso in cambiali, mentre il decreto di sequestro conteneva l'indicazione anche del reato di truffa, di cui l'indagato non era a conoscenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/1998, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 02.04.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " LO TI " N.2079
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " MA RO " N.4283/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI MO n. l'11.10.1952 a Napoli. Avverso ordinanza tribunale in data 09.01.1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Martusciello che ha concluso per annullamento con rinvio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'ordinanza confermava il decreto di sequestro preventiva di una cambiale, emesso dal Gip la Pretura di Udine il 04.11.1997 nei confronti di ZI MO indagato per il reato p. e. p. dagli artt.485-491 c.p. Il titolo sequestrato - importo L.24.186.800 - era emesso dalla "GRAV Costruzioni srl" di Roma in favore della "E.L.C.I. spa" di Genova, a firma dell'amministratore della società emittente (OL OR) denunziata come apocrifa.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1)Violazione art.178 c) c.p.p. per omessa notifica del sequestro preventivo all'indagato, nella cui disponibilità era la cambiale anche se depositata in Cancelleria al fine della procedura esecutiva. 2)Violazione dell'art. 369 c.p.p., poiché l'informazione di garanzia non conteneva la data ed il luogo del commesso reato, ne' l'invito alla nomina del difensore.
3)Violazione del diritto di difesa, per omessa indicazione della data della cambiale nell'atto di delega costituente avviso di garanzia. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa corte, che il rimborso debba trovare accoglimento.
Prendendo in esame, siccome pregiudiziale, la denunziata violazione dell'art.369 c.p.p. occorre precisare che l'informazione di garanzia era contenuta nella delega all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, conferiva ad ufficiale di P.G. Il reato per cui si procedeva veniva indicato con riferimento agli artt. 485-491 c.p. (falso in cambiali); mancavano data e luogo del commesso reato e la stessa data di emissione della cambiale, pur essendo compreso l'invito alla nomina del difensore di fiducia. Nessun cenno veniva fatto all'imputazione di truffa, pure contenuta nel decreto di sequestro del Gip.
L'informazione di garanzia è nulla per mancanza di elementi essenziali all'individuazione completa del fatto come il luogo e la data di consumazione del reato di falso, o manchi del tutto l'imputazione in relazione alla quale si giustifica il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 co. 1 c.p.p. (truffa). Esaminando ora il rapporto tra nullità dell'informazione di garanzia e provvedimento di sequestro, una parte della giurisprudenza di questa corte (quella cui fa riferimento l'impugnata ordinanza:
Cass. 10.01.1996 n. 3945, CED 203621; Cass. 19.10.1995 n. 25019 CED 203622) afferma il principio che la nullità della prima non comporta quella della seconda, mancando il nesso di dipendenza causale e logico-giuridica tra i due atti che - ai sensi dell'art. 185 co. 1 c.p.p. - rende possibile la trasmissione della nullità.
Tale orientamento si è creato in relazione a fattispecie in cui i due atti erano contestuali, inoltre è difficile argomentare la non conseguenzialità logico-giuridica del provvedimento si sequestro rispetto all'informazione di garanzia, ove si consideri che l'art.369 c.p.p. impone quest'ultima proprio in vista del compimento di un atto cui il difensore ha diritto di assistere.
Nella specie, tuttavia, il decreto di sequestro non era contestuale all'informazione di garanzia solo in esso era contenuta l'indicazione del delitto di truffa, siccome ritenuta dal gip ricompresa nel fatto contestato;
il provvedimento non è stato notificato all'indagato.
Certamente una violazione del diritto di difesa si è verificato nella misura in cui durante l'esecuzione del sequestro, l'indagato non era a conoscenza dell'altra imputazione (indipendentemente dalla invalidità dell'i. di g.).
La mancata notifica del decreto, di sequestro non rende nullo, secondo altro principio affermato da questa corte, l'atto in sè ma sposta semplicemente la decorrenza del termine d'impugnazione ex art.324 c.p.p. Nella specie, tuttavia, si è verificata l'anomala situazione in cui alla nullità, dell'informazione di garanzia (anche in ordine all'assoluta indicazione del delitto di truffa) si è aggiunta mancata notifica del decreto, di sequestro contenente l'imputazione diversa, sicché l'indagato l'ignorava del tutto.
Nè può tacersi che il decreto di sequestro era affetto da analoga nullità in relazione alla mancata indicazione di data e luogo di consumazione del reato (in presenza di più cambiali portanti il medesimo importo).
È nullo, per incertezza assoluta dell'oggetto sottoposto a cautela, il sequestro preventivo di una cambiale senza riferimento a data e luogo di emissione e con l'indicazione del solo importo, qualora siano stati emessi più titoli portanti la stessa somma. L'impugnata ordinanza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per nullità del provvedimento genetico della misura cautelare. Consegue la declaratoria di nullità dello stesso decreto di sequestro.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nonché il correlato sequestro preventivo.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 2 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998