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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1004/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1646/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 03/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011404385/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011404385/2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF071404393/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il contribuente Resistente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati, con i quali l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Molfetta, aveva proceduto a) ad accertare induttivamente, ai fini IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno d'imposta 2014, un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad € 45.600,00, derivante da una presunta attività medico- specialistica extra moenia non dichiarata;
b) recuperare a tassazione ritenute non operate né versate per
€ 400,00, relative a un presunto rapporto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Nominativo_1, qualificata quale segretaria.
Il contribuente deduceva in primo grado plurimi motivi di illegittimità degli atti impositivi, tra cui, in sintesi: il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio preventivo, la violazione dell'onere della prova ,
l'infondatezza nel merito della pretesa, la violazione del principio di capacità contributiva e l'illegittimità delle sanzioni.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 1646/11/2021, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva parzialmente.
In particolare, il Giudice di prime cure: a) annullava integralmente l'avviso di accertamento relativo alle ritenute, riqualificando la somma corrisposta alla Nom_1 non come retribuzione ma come mera "regalia". b) accoglieva parzialmente il ricorso relativo all'accertamento principale, riducendo i maggiori ricavi accertati da € 45.600,00 ad € 27.540,00, sulla base di una valutazione ritenuta più "equa" dei parametri utilizzati per la ricostruzione induttiva.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello principale l'Agenzia delle Entrate, lamentando, in sintesi,
l'erronea qualificazione come "regalia" del compenso alla collaboratrice ("Violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del... D.P.R. n. 600 del 1973") e la violazione dei poteri del giudice per aver ridotto l'imponibile in via equitativa e con motivazione insufficiente ("Violazione e falsa applicazione di norme di diritto... contraddittorietà, Erroneità ed insufficiente motivazione della Sentenza").
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Sig. Resistente_1, depositando controdeduzioni e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha riproposto, in sintesi, i motivi già sollevati in primo grado e non accolti, relativi al difetto di motivazione degli atti impugnati , alla violazione del contraddittorio preventivo, alla violazione delle norme sull'onere della prova e all'infondatezza nel merito della ricostruzione, al mancato riconoscimento dei costi correlati e all'illegittimità delle sanzioni applicate.
Nel corso del presente giudizio di appello, la parte contribuente ha depositato documentazione attestante la propria adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la controversia in oggetto.
All'esito della discussione, la causa, all'udienza odierna, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta evidente che, in seguito al deposito del ricorso di appello, parte appellata e appellante incidentale ha inteso aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione quater ex art. 1 n. 197/2022).
In tale situazione e a fronte dell'esplicita rinuncia agli atti del giudizio, deve pervenirsi all'accoglimento della richiesta avanzata e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, ai sensi del combinato disposto del comma 236 della citata Legge e della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, il versamento della prima rata della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio Le spese di lite del presente grado devono essere compensate trattandosi di definizione avvenuta ope legis.
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1004/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1646/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 03/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011404385/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011404385/2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF071404393/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il contribuente Resistente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati, con i quali l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Molfetta, aveva proceduto a) ad accertare induttivamente, ai fini IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno d'imposta 2014, un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad € 45.600,00, derivante da una presunta attività medico- specialistica extra moenia non dichiarata;
b) recuperare a tassazione ritenute non operate né versate per
€ 400,00, relative a un presunto rapporto di collaborazione occasionale con la Sig.ra Nominativo_1, qualificata quale segretaria.
Il contribuente deduceva in primo grado plurimi motivi di illegittimità degli atti impositivi, tra cui, in sintesi: il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio preventivo, la violazione dell'onere della prova ,
l'infondatezza nel merito della pretesa, la violazione del principio di capacità contributiva e l'illegittimità delle sanzioni.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 1646/11/2021, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva parzialmente.
In particolare, il Giudice di prime cure: a) annullava integralmente l'avviso di accertamento relativo alle ritenute, riqualificando la somma corrisposta alla Nom_1 non come retribuzione ma come mera "regalia". b) accoglieva parzialmente il ricorso relativo all'accertamento principale, riducendo i maggiori ricavi accertati da € 45.600,00 ad € 27.540,00, sulla base di una valutazione ritenuta più "equa" dei parametri utilizzati per la ricostruzione induttiva.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello principale l'Agenzia delle Entrate, lamentando, in sintesi,
l'erronea qualificazione come "regalia" del compenso alla collaboratrice ("Violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del... D.P.R. n. 600 del 1973") e la violazione dei poteri del giudice per aver ridotto l'imponibile in via equitativa e con motivazione insufficiente ("Violazione e falsa applicazione di norme di diritto... contraddittorietà, Erroneità ed insufficiente motivazione della Sentenza").
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Sig. Resistente_1, depositando controdeduzioni e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha riproposto, in sintesi, i motivi già sollevati in primo grado e non accolti, relativi al difetto di motivazione degli atti impugnati , alla violazione del contraddittorio preventivo, alla violazione delle norme sull'onere della prova e all'infondatezza nel merito della ricostruzione, al mancato riconoscimento dei costi correlati e all'illegittimità delle sanzioni applicate.
Nel corso del presente giudizio di appello, la parte contribuente ha depositato documentazione attestante la propria adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la controversia in oggetto.
All'esito della discussione, la causa, all'udienza odierna, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta evidente che, in seguito al deposito del ricorso di appello, parte appellata e appellante incidentale ha inteso aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione quater ex art. 1 n. 197/2022).
In tale situazione e a fronte dell'esplicita rinuncia agli atti del giudizio, deve pervenirsi all'accoglimento della richiesta avanzata e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, ai sensi del combinato disposto del comma 236 della citata Legge e della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, il versamento della prima rata della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio Le spese di lite del presente grado devono essere compensate trattandosi di definizione avvenuta ope legis.
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis