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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav. persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. F.A.
14026/2024 R.G.L. promossa
DA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Parte_1 Addi
Pellegrino. Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...] 包
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per
- resis te
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, media deposito nel fascicolo telematico la seguente Il Cancelliere
SENTENCA
Con ricorso depositato il 2/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' CP_1 per sentir accertare il suo possesso dei requis i sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1 le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152
disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto. Pone a carico dell' CP_1 le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav. persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. F.A.
14026/2024 R.G.L. promossa
DA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Parte_1 Addi
Pellegrino. Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...] 包
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per
- resis te
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, media deposito nel fascicolo telematico la seguente Il Cancelliere
SENTENCA
Con ricorso depositato il 2/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' CP_1 per sentir accertare il suo possesso dei requis i sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1 le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152
disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto. Pone a carico dell' CP_1 le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino