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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4969/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Nicola Acanfora. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno (84123), al Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi, 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento - Sanzioni
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
La stessa concerne le ordinanze di ingiunzione n. OI-0005461116, con la quale si ingiungeva il pagamento a titolo di sanzione amministrativa la somma di € 972,00, nonché n. OI-001772544 con la quale si ingiungeva il pagamento a titolo di sanzione amministrativa la somma di € 1.320,00.
La prima ingiunzione ha fatto seguito all'avviso di accertamento prot. n.
.7201.03/12/2021.0320297 del 03/12/2021, riferito all'anno 2019, con il CP_1
quale l' ha contestato la violazione Parte_2
dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali).
La seconda ordinanza ha fatto seguito all'avviso di accertamento prot. n.
.7201.07/08/2019.0160536 del 07/08/2019, riferito all'anno 2018, con il CP_1
quale l' ha contestato analoghe Parte_2
violazioni.
In sintesi all'opponente è stato contestato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti dichiarate con i suddetti flussi Uniemens, omettendo di versarle all'Istituto gli importi dovuti ed incorrendo, altresì, nella fattispecie sanzionatoria depenalizzata, di cui all'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83, conv. in l.
683/1983, infine modificato con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza.
Non sembrano invero decorsi i termini di prescrizione. Gli atti di accertamento risultano difatti notificati il 29.8.2019 ed il 17.12.2021 al legale rappresentante della società opponente, mentre le ordinanze d'ingiunzione sono state notificate il 17.09.2024, ovvero nei termini di prescrizione breve quinquennale in concreto applicabile, dovendosi aggiungere a detto termine la sospensione di complessivi 311 gg. ulteriormente disposta dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da ID (cfr. comma 2 dell'art. 37 del D.L.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e art. 2, commi
1 bis e 1 quater, D.L. 463/1983). Né l' sembra incorso in decadenza. CP_1
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del Pt_2
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. L'art. 8 D.Lvo n. 8/2016 ha affermato che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con le sanzioni amministrative (per effetto della depenalizzazione) si applichino “…anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”. Dal tenore della norma si deduce che la novella legislativa debba applicarsi a tutte le fattispecie illecite depenalizzate, sia insorte precedentemente che successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, se non già perseguite con sentenza penale. Da tanto consegue l'abrogazione tacita dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, così come confermato dall'art. 6 del D.Lvo n. 8/2016 che ha disposto: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
Sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981”. In buona sostanza, le norme contenute nella precedente legge n. 689/1981 intanto possono continuare ad applicarsi in quanto siano compatibili con le disposizioni previste dal D.Lvo n. 8/2016 (lex posterior derogat priori), dovendo intendersi diversamente abrogate. L'art. 9 del D.Lvo n. 8/2016 ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
E' stato già osservato in precedenti sentenze di merito che l'elemento che differenzia in maniera evidente la disciplina introdotta dall'art. 9 comma 4 del
D. lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta. Con riferimento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico, l'estinzione dell'obbligazione. Risulta difatti evidente la intentio legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs n. 8/2016, secondo cui il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell Pt_2
previdenziale di rivendicarne la corresponsione. La ratio della novella legislativa deve rinvenirsi nell'esigenza di consentire all'autorità amministrativa
(id est: alle sedi territorialmente competenti), cui sono stati trasmessi in CP_1
un breve arco temporale numerosissimi procedimenti penali non ancora definiti, inerenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, di godere di uno spatium deliberandi più ampio e meno stringente, evitando, di conseguenza, che l'inosservanza del termine, comunque previsto, ma con finalità acceleratoria, di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. La conclusione su esposta,
(cfr. ex plurimis, sentenza n. 695 del 2023 Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno) appare armonizzarsi perfettamente con il consolidato principio affermato dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile
2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n.
3812). Da quanto su esteso, appare chiaro come la tesi difensiva di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 689/81, e non l'art. 9, comma
4, del D.Lvo n. 8/2016, con conseguente esclusione della decadenza in ipotesi di inosservanza del termine di 90 gg. in questione, sia infondata.
La controvertibilità e complessità della materia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 6.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Nicola Acanfora. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno (84123), al Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi, 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento - Sanzioni
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
La stessa concerne le ordinanze di ingiunzione n. OI-0005461116, con la quale si ingiungeva il pagamento a titolo di sanzione amministrativa la somma di € 972,00, nonché n. OI-001772544 con la quale si ingiungeva il pagamento a titolo di sanzione amministrativa la somma di € 1.320,00.
La prima ingiunzione ha fatto seguito all'avviso di accertamento prot. n.
.7201.03/12/2021.0320297 del 03/12/2021, riferito all'anno 2019, con il CP_1
quale l' ha contestato la violazione Parte_2
dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali).
La seconda ordinanza ha fatto seguito all'avviso di accertamento prot. n.
.7201.07/08/2019.0160536 del 07/08/2019, riferito all'anno 2018, con il CP_1
quale l' ha contestato analoghe Parte_2
violazioni.
In sintesi all'opponente è stato contestato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti dichiarate con i suddetti flussi Uniemens, omettendo di versarle all'Istituto gli importi dovuti ed incorrendo, altresì, nella fattispecie sanzionatoria depenalizzata, di cui all'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83, conv. in l.
683/1983, infine modificato con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza.
Non sembrano invero decorsi i termini di prescrizione. Gli atti di accertamento risultano difatti notificati il 29.8.2019 ed il 17.12.2021 al legale rappresentante della società opponente, mentre le ordinanze d'ingiunzione sono state notificate il 17.09.2024, ovvero nei termini di prescrizione breve quinquennale in concreto applicabile, dovendosi aggiungere a detto termine la sospensione di complessivi 311 gg. ulteriormente disposta dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da ID (cfr. comma 2 dell'art. 37 del D.L.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e art. 2, commi
1 bis e 1 quater, D.L. 463/1983). Né l' sembra incorso in decadenza. CP_1
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del Pt_2
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. L'art. 8 D.Lvo n. 8/2016 ha affermato che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con le sanzioni amministrative (per effetto della depenalizzazione) si applichino “…anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”. Dal tenore della norma si deduce che la novella legislativa debba applicarsi a tutte le fattispecie illecite depenalizzate, sia insorte precedentemente che successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, se non già perseguite con sentenza penale. Da tanto consegue l'abrogazione tacita dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, così come confermato dall'art. 6 del D.Lvo n. 8/2016 che ha disposto: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
Sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981”. In buona sostanza, le norme contenute nella precedente legge n. 689/1981 intanto possono continuare ad applicarsi in quanto siano compatibili con le disposizioni previste dal D.Lvo n. 8/2016 (lex posterior derogat priori), dovendo intendersi diversamente abrogate. L'art. 9 del D.Lvo n. 8/2016 ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
E' stato già osservato in precedenti sentenze di merito che l'elemento che differenzia in maniera evidente la disciplina introdotta dall'art. 9 comma 4 del
D. lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta. Con riferimento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico, l'estinzione dell'obbligazione. Risulta difatti evidente la intentio legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs n. 8/2016, secondo cui il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell Pt_2
previdenziale di rivendicarne la corresponsione. La ratio della novella legislativa deve rinvenirsi nell'esigenza di consentire all'autorità amministrativa
(id est: alle sedi territorialmente competenti), cui sono stati trasmessi in CP_1
un breve arco temporale numerosissimi procedimenti penali non ancora definiti, inerenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, di godere di uno spatium deliberandi più ampio e meno stringente, evitando, di conseguenza, che l'inosservanza del termine, comunque previsto, ma con finalità acceleratoria, di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. La conclusione su esposta,
(cfr. ex plurimis, sentenza n. 695 del 2023 Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno) appare armonizzarsi perfettamente con il consolidato principio affermato dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile
2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n.
3812). Da quanto su esteso, appare chiaro come la tesi difensiva di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 689/81, e non l'art. 9, comma
4, del D.Lvo n. 8/2016, con conseguente esclusione della decadenza in ipotesi di inosservanza del termine di 90 gg. in questione, sia infondata.
La controvertibilità e complessità della materia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 6.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)