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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 480/2024 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nizzari giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante
CONTRO Contro di seguito “ ), rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro, il sig. Pt_1
Contr conveniva in giudizio la (di seguito o ”) Controparte_1 CP_3 impugnando il licenziamento per giusta causa, dalla stessa irrogato in data 23.12 2022.
Il licenziamento interveniva a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare confronti di 36 soggetti – tra cui l' - coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti Pt_1 aggravato dalla finalità di agevolare la'ndrangheta. La Società, nella contestazione posta alla base del licenziamento, ripetitiva di ampi stralci dell'ordinanza cautelare, dopo avere descritto in via generale il modus operandi degli associati, imputava all' di aver commesso i fatti contenuti nei capi di incolpazione provvisoria nn 1, Pt_1
2 , 11 e 12, ed in particolare che:
- nel periodo sino al 13 gennaio 2021, risultava essersi associato con gli altri soggetti indagati al fine di reperire ed acquistare all'estero, importare e trasportare in Italia attraverso le navi cargo in arrivo al posto di nonché commercializzare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente CP_4 di tipo cocaina( capo 1 dell'Ordinanza richiamata);
- in data 22 novembre 2020, aveva partecipato all'esfiltrazione di ingente materiale stupefacente
(i.e. 598 Kg di cocaina, di cui 198 Kg di cocaina rif. TGBU5623647 e 400 Kg di cocaina CP_1 rif. MEDU8762509) ( capo 2 dell'ordinanza). Nel dettaglio, risultava che il ricorrente era CP_1 stato impiegato “a terra” nel materiale prelievo e trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container dell'uscita;
- in data compresa tra il 18 ed il 31 dicembre 2020, aveva partecipato alle attività di esfiltrazione di circa 300 Kg di stupefacente contenuta nel container MSDU7868793 (capo 11 dell'Ordinanza). In particolare, il ricorrente era impiegato “a terra” nel materiale prelievo e trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container dell'uscita operata il 31 dicembre 2020;
- in data compresa tra il 12 e il 13 gennaio 2021 aveva partecipato all'esfiltrazione di una quantità di stupefacente pari a più di 300 KG contenuta nel container CRLU 1358068 (capo 16 dell'ordinanza).
Nel dettaglio, era stato impiegato a terra nella materiale attività di prelievo e trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container di uscita operata il 12 gennaio 2021.
L impugnando il licenziamento rappresentava che: Pt_1
in data 06.10.2022, nella qualità di indagato nell'ambito del procedimento penale n. 978/2022
R.G.N.R. DDA e n. 607/2022 R.G. Gip DDA, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere;
in ragione della predetta ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva dapprima sospeso dal lavoro e dalla retribuzione, e che, il successivo 18.11.2022, riceveva la lettera di contestazione disciplinare, con la quale la datrice di lavoro contestava i fatti oggetto di accertamento penale;
in data 16.12.2022, trasmetteva le proprie giustificazioni;
la ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni, con nota del 23.12.2022, Parte_2 irrogava al sig. il licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e del CCNL Pt_1 di settore, licenziamento tempestivamente impugnato dall'odierno appellante;
A sostegno dell'illegittimità e/o nullità del provvedimento espulsivo, l'allora ricorrente , dopo avere rilevato che la partecipazione dell' al sodalizio criminoso risultava esclusivamente dalla Pt_1 circostanza che gli inquirenti - dell'analisi delle intercettazioni delle utenze intestate a Per_1
e nonché dall'analisi dei c.d flussi di comunicazione sviluppati tramite il
[...] Persona_2 servizio di messagistica SKY ECGC- avevano inferito che lui fosse il sodale identificato con il nickname, “occhi blu”, contestava fermamente tale associazione, evidenziando che il proprio nominativo era stato erroneamente associato a tale pseudonimo, utilizzato dai sodali per le comunicazioni intercorse durante la perpetrazione dei reati.
L'errore in cui erano incorsi gli inquirenti emergeva innanzitutto dalla circostanza che nella medesima indagine veniva identificato un altro soggetto con il nickname “occhi blu”, tal Per_3
Inoltre il ricorrente sosteneva, fermo restando il rilievo in merito alla mancanza di criteri individualizzanti, che:
1) in ordine al capo n 2, emergeva una contraddizione nella stessa ordinanza, in quanto in un dialogo, riconducibile alla presunta fase preparatoria dell'attività delittuosa, veniva attribuita a un tale l'utilizzazione del carrello, mentre in un'altra, veniva attribuito al medesimo il ruolo di Per_4 navetta (ossia la mansione svolta da chi deve spostare i portuali all'interno del porto). Inoltre,
l'ordinanza avrebbe completamente obliterato un elemento decisivo per escludere la sua partecipazione all'episodio di cui al capo 2) della provvisoria imputazione. Si tratterebbe della conversazione RIT 2230/20 Prog. 107 intercettata il 22.11.2020 delle ore 20.16.04 – (si tratta degli stessi presunti interlocutori interessati alla conversazione RIT 2230/20, Prog. 90 del 22.11.2020 delle 18.41.41 ossia , e durante la quale gli interlocutori Parte_3 Per_1 Per_5 dubitano della presenza (non si comprende dove) di in quanto ha paura ( Per_4 Parte_4 pure deve venire! BAGNOLI: quello non viene che si spaventa!); Per_4
2) in relazione all'episodio oggetto del capo d'imputazione n. 11) avvenuto in data 31.12.2020, egli avrebbe varcato la soglia del porto di per l'inizio dell'attività lavorativa alle ore CP_4
00.00.34 del 31/12/2020, ma tale circostanza era antitetica con quanto emerso da una conversazione captata, secondo la quale alla medesima ora “occhi blu” era al fianco di Parte_5 all'interno del porto (il presunto utilizzatore del PIN chiede alle C.F._1 Persona_6
23:58:07 del 30.12.2020: Occhi blu lo avete ricuperato? La risposa delle ore 23:58:18 arriverebbe da con il telefono di (TMGM21) Si! ed alle ore 23:58:21 Parte_5 Parte_6 sempre con il telefono di (TMGM21) risponderebbe E' Parte_5 Parte_6 qua).
Nell'ordinanza la spiegazione di tale contraddizione sarebbe avvenuta tramite una mera asserzione priva di supporto scientifico in base alla quale “……l'orario di riferimento dei messaggi riportati nella presente annotazione e quello UTC' e il fuso orario Italiano corrisponde a UTC+1 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare mentre corrisponde a UTC+2 nel periodo in cui è in vigore
l'ora legate”;
3) Infine riguardo al capo 16) sarebbe emersa un'ulteriore decisiva contraddizione che avrebbe dimostrato l'errore dell'accostamento della propria identità allo pseudonimo “occhi blu”: dal contenuto di una chat privata attribuita a e Parte_5 Controparte_5 emergeva che “OCCHI BLU” alle ore 09.01.34 del 12.01.2021 era già consapevole della sua partecipazione all'attività illecita, mentre da una chat dello stesso giorno delle ore 16.47.09 sarebbe emerso che il avrebbe riferito al suo interlocutore di essersi dimenticato di Parte_4
” e che lo stesso avrebbe dovuto operare come MT multitrailer;
Da tale contraddizione Per_7 sarebbero scaturite due importanti conseguenze: egli non poteva essere occhi blu e il contenuto di tale seconda chat era stato travisato, trattandosi di mera gestione di incombenze lavorative.
4) Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 del ricorso e chiedendone il rigetto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 950/2024, pubblicata in data 04.09.2024, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, rigettava il ricorso. il Giudice di prime cure, in particolare, premetteva che: 1) per giurisprudenza costante, il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna;
2) ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, il Giudice può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale” (C. 10017/2016).
Ciò posto, riteneva infondata l'impugnativa proposta ritenendo che “Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal complessivo materiale probatorio, acquisito agli atti del procedimento nr. 978/2022 R.G.N.R. DDA e nr. 607/2022 R.G. Gip DDA, può ritenersi dimostrato, ai nostri fini,
l'uso dello pseudonimo “occhi blu” da parte dell'odierno ricorrente.
Infatti, in data 22.11.2020, durante le fasi che precedevano l'esfiltrazione, parlando del coinvolgimento di abitualmente individuato dal nomignolo Parte_1
" ed assegnato in quell'occasione al ruolo di "navetta", chiedeva se con il predetto Per_4 Per_1 diminutivo si volesse individuare l' , ed, ottenuta risposta positiva dal , Pt_1 Parte_4 confermava che si trattava di "Occhi Blu”. (RIT 2230-20, progressivo nr. 85; cfr. p. 1044 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare)
In una successiva chat del 26.02.2021, a espressa domanda di un complice non identificato
(usuario del ), rispondeva identificando "occhi blu" in " C.F._2 Persona_2 Per_8
", quindi riferendosi chiaramente all'odierno ricorrente. (cfr. pag. 1046 dell'ordinanza di
[...] applicazione della misura cautelare)
Con riferimento all'attività illecita compiuta in data 12.01.2021, il ricorrente ha dedotto che il soprannome “occhi blu” fosse riferibile ad altro soggetto, posto che, mentre da una conversazione delle ore 9,01, captata fra i sodali e si sarebbe evinto che “occhi blu” fosse già Parte_5 Per_5 consapevole del suo coinvolgimento nell'attività criminosa che si sarebbe compiuta di lì a poche ore, da altra comunicazione delle 16,47 si evinceva, al contrario, che esso ricorrente ne fosse ancora all'oscuro, avendo il affermato “che mi sono dimenticato a ”. Parte_4 Per_7
In realtà, è necessario leggere il messaggio nella sua interezza, comprendendosi così che il
con detta frase si sia riferito unicamente alla circostanza di essersi dimenticato di Parte_4 occuparsi del cambio di mansione lavorativa dell' (“che mi sono dimenticato di Pt_1 [...]
), senza alcun riferimento al fatto che quest'ultimo non fosse stato informato Persona_9 dell'attività di esfiltrazione.
5.2.- Con riferimento alle contestazioni mosse dal ricorrente in ordine ai fatti contestatigli al capo
2), si osserva che l'identificazione di “occhi blu” nell' , avvenuta nella conversazione Pt_1 captata in data 20.11.2020 nel corso delle fasi preparatorie dell'esfiltrazione avvenuta poche ore dopo, comprova che il predetto soprannome sia stato utilizzato in detta circostanza proprio per identificare l'odierno ricorrente, il quale nella predetta data effettuava il 4° turno di servizio, avendo fatto accesso al terminal poco dopo gli indagati e (e dopo il dialogo in Per_1 Parte_4 commento), ma comunque in ampio anticipo (alle ore 18,06) rispetto al previsto orario di inizio delle 19,00, rimanendovi sino alle 00,41 del 23.11.2020.
Particolarmente indicativa della partecipazione dell'odierno ricorrente alle attività di trasbordo della sostanza stupefacente si rivela la conversazione (RIT 2230-20, progressivo nr. 93; pagg. 83 e
84 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare) nel corso della quale l' , nel Pt_1 ricevere ordinarie comunicazioni di lavoro, via radio, veniva richiamato dal che lo Per_1 sollecitava a prestare attenzione all'attività illecita in itinere, piuttosto che alle comunicazioni di servizio ("lasciare stare queste cazzate"); in particolare, gli rammentava che avrebbero utilizzato la sua autovettura per raggiungere la bitta ("Quando è ora, ce ne andiamo tutti con la tua macchina là sotto, alla bitta ... tu mi porti la macchina tua qua “no, era qua con noi!! (RIT 2230-
20; progressivo nr. 107; cfr. p. 93 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare).
Anche l'ulteriore conversazione captata alle ore 22,15 (RIT 2230-20; progressivo nr. 132; cfr. pagg. 114 e 115 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare) è ulteriormente esplicativa sia del coinvolgimento dell' sia della partecipazione di quest'ultimo ad un'attività di Pt_1 natura illecita. Infatti, dalle ore 22,16, sull'automezzo di erano presenti , Russo, Per_1 Parte_4
e e si apprendeva da alcuni commenti che il aveva dovuto fare il giro Per_10 Pt_1 Per_1 lungo per la temuta presenza di forze dell'ordine ( dove sono? AL gli RI ... Per_1 spetta che stiamo arrivando ... (impreca) ... abbiamo dovuto fare il giro lungo, Per_1
). Pt_7
5.3.- Con riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla partecipazione del ricorrente all'attività di esfiltrazione del 31.12.2022, di cui al capo 11), l' , oltre a rilevare che il Pt_1 suo ingresso all'interno del porto per l'inizio dell'attività lavorativa avvenne a mezzanotte e, quindi, due minuti dopo una conversazione nella quale il avrebbe confermato la presenza Parte_5 di “occhi blu” nell'area portuale, ha comunque evidenziato che la semplice presenza in loco dell' era circostanza di per sé neutra, non potendo da sola costituire la prova della Pt_1 riconducibilità di detto soprannome ad esso ricorrente.
In ordine all'orario di ingresso nell'area portuale di , si ritiene di condividere quanto CP_4 riportato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo in ordine alla circostanza che l'orario di riferimento dei messaggi riportati nell'annotazione era quello UTC' e, considerato che il fuso orario italiano corrisponde a UTC+1 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare mentre corrisponde
a UTC+2 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, deve ritenersi che la conversazione captata, nella quale confermava la presenza di “occhi blu”, fosse avvenuta alle ore 00,58, in un Parte_5 orario compatibile con la presenza all'interno del porto dell' . Seppur detta semplice Pt_1 circostanza non sia tale da comprovare di per sé la riconducibilità del soprannome “occhi blu” all'odierno ricorrente, le conversazioni riportate al punto 5.1. del presente provvedimento sono tali da dimostrare che nella complessiva vicenda detto nickname sia stato utilizzato dai sodali per individuare l' , tenuto conto, peraltro, del fatto che proprio in ordine alle fattispecie Pt_1 cristallizzate nel capo 11) alcuna contestazione viene mossa a , detto “ , cioè Testimone_1 Per_3 il sodale cui il ricorrente ha inteso associare il soprannome di “occhi blu”.
6.- Potendo, dunque, ritenersi provata in questa sede l'identificazione di “occhi blu” nell' , e dovendo ritenersi provato ai nostri fini il concorso del predetto nella Pt_1 commissione dei reati di cui ai capi di imputazione 2) e 11), può considerarsi giustificato il licenziamento, attesa la sicura gravità dell'illecito, avendo l' in concorso con altri Pt_1 commesso i reati previsti e puniti dagli artt. 81, 110 c.p.; art. 73 co 1; art. 6 e 80 DPR 309/90, avendo in distinte occasioni partecipato all'importazione di svariate centinaia di chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata all' interno di container in viaggio in particolare, essendo stato impiegato “a terra” nel materiale prelievo e trasbordo dello stupefacente dal container contaminato al container dell'uscita ovvero partecipando alle attività propedeutiche al tentativo di esfiltrazione degli ingenti carichi di cocaina, mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, modificando i propri turni e facendosi trovare sul posto appositamente per operare l'esfiltrazione.
7.- Pertanto, gli episodi di cui ai capi 2) ed 11), individuati nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, costituiscono di per sé giusta causa del licenziamento, senza necessità di dover vagliare la fondatezza dell'ulteriore contestazione mossa al lavoratore in ordine alla commissione dell'ulteriore fattispecie costituente reato, di cui al capo 16), atteso che, come pacifico nella giurisprudenza, “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.” (da ultimo si veda C. 113/2020; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito: C.App. Venezia, 03.10.2022, n. 531; C.App. Roma,
19.02.2020, n. 667).”
Ha inteposto appello il sig. per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
In data 31.03.2025, si è costituita n giudizio la contestando analiticamente i motivi di CP_6 gravame, sulla scorta delle motivazioni svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 settembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “infondatezza degli addebiti relativi ai fatti oggetto del procedimento penale R.G.N.R. nr. 978/2022” l'odierno appellante impugna la sentenza di primo grado, censurando la decisione del giudice di prime cure per travisamento dei fatti.
In particolare, assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palmi, lo pseudonimo “occhi blu” afferiva ad un soggetto diverso dal sig. come sarebbe dimostrato Pt_1 dal contenuto di alcune intercettazioni tra i lavoratori operanti nel porto, nelle quali l'appellativo in parola sembrerebbe riferirsi ad un certo . Per_3 Le argomentazioni poste a fondamento di tale motivo risultano, da un lato, caratterizzate da larghi profili di inammissibilità e, dall'altro, destituite di fondamento.
Nel dettaglio l'appellante:
1) riproduce letteralmente la medesima doglianza proposta in primo grado sulla riconducibilità dell'appellativo “occhi blu” ad altro soggetto di nome omettendo qualsivoglia confronto Per_3 critico con il percorso argomentativo seguito dal giudice sul punto - conversazioni riportate al punto 5.1. del presente provvedimento sono tali da dimostrare che nella complessiva vicenda detto nickname sia stato utilizzato dai sodali per individuare l' , tenuto conto, peraltro, del Pt_1 fatto che proprio in ordine alle fattispecie cristallizzate nel capo 11) alcuna contestazione viene mossa a , detto “ , cioè il sodale cui il ricorrente ha inteso associare il Testimone_1 Per_3 soprannome di “occhi blu”. ! – con conseguente inammissibilità della stessa –
2) si duole che non sia stata disposta alcuna perizia fonica per capire se i soggetti intercettati fossero quelli effettivamente indicati dagli operanti;
che non sia stata disposta alcuna captazione dal telefono del sig. né che sia indicato dagli operanti che le voci udite fossero Pt_1 riconducibili a determinati soggetti per conoscenza personale.
Si tratta di motivo totalmente nuovo, e come tale inammissibile, non avendo l'appellante espresso in primo grado alcuna riserva su modi e tecniche di captazione delle conversazione e dei messaggi;
3) rileva che ritenere, così come fatto dal Tribunale, che il dialogo nel quale esplicitamente egli era identificato occhi blu - chiedeva se con il predetto diminutivo si volesse individuare Per_1
l' , ed, ottenuta risposta positiva dal , confermava che si trattava di "Occhi Pt_1 Parte_4
Blu”. (RIT 2230-20, progressivo nr. 85; cfr. p. 1044 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare) – era errato , in quanto, da una parte, in assenza di perizia fonica non era comprensibile se si trattasse di domande o di risposte e, comunque, il contenuto del dialogo si appalesava assolutamente contraddittorio in quanto il dapprima sosteneva che occhi blu era “ il Parte_4 sig. (nel rispondere alla frase di “ma chi? ?”) per poi Pt_1 Per_1 Per_4 Pt_1 smentire sé stesso qualche battuta dopo quando dice “io non so... non so come lo chiamano”. Delle due, una: o è a conoscenza del soprannome o non sa come lo chiamano!”.
Anche tale doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.
Della necessità di perizia fonica si è già detto.
Riguardo al contenuto del dialogo si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non è il medesimo soggetto a identificare in occhi blu l' per poi smentire sé stesso. Dalla Pt_1 lettura del dialogo si rileva che è il a confermare, su esplicita domanda del che Per_5 Per_1
“occhi blu” fosse l' , mentre è il ad affermare di non sapere come lo Pt_1 Parte_4 chiamassero, fermo restando che comunque è esplicitamente riconosciuto nel dialogo il coinvolgimento dell' nel ruolo di navetta e che ancora, a pag. 1046, in data 26.02.2021, Pt_1 altro soggetto, il conferma la riconducibilità del nickname “occhi blu” a ”; Per_2 Persona_8
4) contesta la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure in relazione alla conversazione nella quale il ha affermato alle 16,47 di essersi dimenticato di a e che lo Parte_4 Persona_8 stesso avrebbe dovuto operare come MT (multitrailer), circostanza contraddittoria, a detta dell'appellante, rispetto alla identificazione dell' con lo pseudonimo “occhi blu”, in Pt_1 quanto da una conversazione avvenuta tra e alle ore 9,01 del medesimo giorno Parte_5 Per_5 emergeva che “occhi blu” era già stato edotto dell'operazione illecita.
Come visto, secondo il Tribunale in realtà non vi era alcuna contraddizione, in quanto il dialogo doveva essere interpretato nel senso che il aveva dimenticato di assegnare all' Parte_4 Pt_1
Perso la funzione che era necessaria per svolgere le attività delittuose, ovvero quella di ella ricostruzione offerta dall'appellante, viceversa, la contraddizione permaneva e l'affermazione del si riferiva esclusivamente all' assegnazione di mansioni turni lavorativi. La cartina al Parte_4 tornasole della correttezza di tale ultima ricostruzione risiederebbe, secondo l'appellante, nella circostanza che il - che, sposando la tesi del Tribunale, avrebbe il ruolo di organizzatore Parte_4 del fatto illecito - in realtà non è stato oggetto del capo di incolpazione n. 16.
Anche tale censura è infondata è la stessa ordinanza di custodia cautelare che spiega l'apparente aporia tra il ruolo del e la circostanza che lo stesso non sia stato oggetto del capo di Parte_4 incolpazione n 16): a pag. 940 dell'ordinanza di custodia cautelare, il Tribunale penale, richiamando la conversazione in oggetto, rileva che la circostanza che il pur non Parte_4 materialmente impegnato in quella singola operazione delittuosa, si occupasse di assegnare all' la mansione necessaria a fini delittuosi, testimoniava “lo stretto vincolo sussistente tra Pt_1 gli indagati, che si estende ben oltre la realizzazione del singolo episodio delittuoso” . Appianata dunque l'apparente aporia si osserva, inoltre, che il riferimento a mansioni precise nel contesto di un'operazione di esfiltrazione, come nel caso di specie, dimostra come la presenza di Pt_1 fosse ritenuta necessaria all'esecuzione dell'attività illecita;
5) con l'ultima doglianza l' ribadisce, in relazione all'episodio legato al capo Pt_1
d'imputazione n. 11) avvenuto in data 31.12.2020, di aver varcato la soglia del porto di CP_4 per l'inizio dell'attività lavorativa alle ore 00.00.34 del 31/12/2020, circostanza che sarebbe antitetica con la conversazione captata, secondo la quale alla medesima ora “occhi blu” era al fianco di all'interno del porto: ribadendo pedissequamente quanto sostenuto in Parte_5 primo grado circa la mancanza di sostegno scientifico alla identificazione dell'orario UTC, ha osservato, comunque, che la sola presenza all'interno dell'area portuale in un orario compatibile non poteva costituire, da sola, la prova che egli fosse “occhi blu”. Tale doglianza è inammissibile per irrilevanza, atteso che il Giudice di prime cure dopo aver affermato “di condividere quanto riportato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo in ordine alla circostanza che l'orario di riferimento dei messaggi riportati nell'annotazione era quello UTC” ha comunque riconosciuto, così come sostenuto dall' che la mera presenza Pt_1 dello stesso in un orario compatibile con la commissione dell'illecito non era atta” a comprovare di per sé la riconducibilità del soprannome “occhi blu” all'odierno ricorrente,” ma che erano invece le conversazioni riportate al punto 5.1. della sentenza a “dimostrare che nella complessiva vicenda detto nickname sia stato utilizzato dai sodali per individuare l' ”. Pt_1
In definitiva l' come dettagliatamente specificato, nella formulazione del motivo di Pt_1 gravame, non ha contrapposto alle condivisibile argomentazioni logico-giuridiche esposte dal
Tribunale alcuna deduzione e/o dato obiettivo di valutazione, o ricostruzione alternative in grado di scardinare e superare la decisione assunta dal giudice di prime cure fondata su una pluralità di elementi convergenti – alcuni dei quali non oggetto di alcun motivo di gravame - dai quali risulta la riferibilità dello pseudonimo occhi blu all'odierno appellante, e ciò a prescindere dall'intestazione formale delle utenze o dalla disponibilità esclusiva dei dispositivi: i dati temporali, le circostanze ambientali, i turni lavorativi, le interazioni tra soggetti già identificati e, soprattutto, i riferimenti nominali e contestuali presenti nei dialoghi intercettati, hanno consentito di attribuire con elevato grado di attendibilità le condotte contestate al sig. Pt_1
A tal riguardo, non è superfluo ricordare che l'autonomia del processo civile, di, rispetto a quello penale, si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel primo trova applicazione la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
A differenza del codice penale, che legittima la condanna solo quando l'imputato risulti colpevole
“al di là di ogni ragionevole dubbio“, la regola del “più probabile che non” implica che, in ambito civilistico, è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del
2010; Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 5787/2014). Infine, parte appellante reitera, in appello la richiesta di “sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.”, in attesa della definizione del procedimento penale pendente, invocando la pregiudizialità della lite penale rispetto a quella civile.
Detta richiesta si rivela inammissibile, oltre che infondata nel merito, per le ragioni che seguono. Sotto il profilo dell'ammissibilità, si rileva che parte appellante non ha impugnato il capo specifico della sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta di sospensione dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., né ha sviluppato alcun percorso argomentativo volto a confutare le motivazioni poste a fondamento della decisione assunta dal giudice di prime cure.
Il sig. infatti, si è limitato ad impugnare - e a chiedere la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado – esclusivamente nelle parti contenute da pagina 5 a pagina 10 (“l'odierno ricorrente in appello, ritenendo la sentenza illegittima, ne chiede la riforma nelle seguenti parti (da pag. 5 a pag.
10”), omettendo qualsivoglia riferimento alla statuizione afferente alla sospensione del processo, contenuta alle pagine 3 e 4 della richiamata pronuncia.
Nel merito la richiesta è comunque infondata.
Al riguardo, deve essere in primo luogo osservato che la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro.
In particolare va evidenziato come la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p., e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile (cfr., in questi termini, Cass. n. 18918 del
2019);
- perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non è sufficiente, quindi, che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale e, come è evidente, tale circostanza non ricorre nel caso di specie nel quale va confermata l'autonomia dei due giudizi ( cfr Cass. 35581/21)
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate , avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M. n.
147/2022, scaglione indeterminabile – complessità bassa, stante la semplicità delle questioni trattate. L'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dal sig. Parte_8 contro la avverso la sentenza n. 950/2024 del Controparte_1
Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 settembre 2024:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025
Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Marialuisa Crucitti)