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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9172 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mangano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mascali ( CT ) nella via Spiaggia
n° 383
opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Notarbartolo n° 5
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione, cui non spetta il compito di
1 accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ( cioè se sia o meno conforme ai suoi presupposti di ammissibilità ), è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, l' ha agito in sede Controparte_1
sommaria per ottenere dalla Parte_1
l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo dovuto da quest'ultima a titolo di costo per la sua partecipazione all'edizione 2014 dell'evento “Vinitaly” per un importo pari ad € 35.380,00 ( oltre interessi e spese della fase sommaria ), allegando alla domanda di ingiunzione fatture ed ulteriori documenti giustificativi della pretesa creditoria avanzata.
Ora, la con atto di citazione Parte_1
notificato ex art. 650 c.p.c. in data 16.07.20 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4547/19 emesso dal Tribunale di Palermo in data 2.08.19, deducendo in primis di non aver avuto tempestiva conoscenza del suindicato provvedimento monitorio se non a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 9.06.20 e che tale mancata conoscenza era ascrivibile al fatto che il decreto ingiuntivo non era stato notificato né presso la sede legale della società, né presso l'unità locale.
Sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ( di cui all'art. 650 c.p.c. ), non sia sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorra, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia pertanto stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, con la specificazione che tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere
2 che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario ( v. Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007 ).
Orbene, nella fattispecie in oggetto la notificazione del decreto ingiuntivo opposto risulta esser stata effettuata dall'agente notificatore presso un luogo che evidentemente conservava, per quanto si andrà meglio ad argomentare nel prosieguo, sufficienti elementi di connessione con la società destinataria della notifica. In questa prospettiva, l'avviso di ricevimento ( quello presentato dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore all'ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l'atto da notificare ) è da ritenersi documento idoneo e ad un tempo sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, siccome estrinseca ed assevera ( con l'efficacia fidefacente tipicamente propria delle attestazioni dell'ufficiale postale ) gli elementi costitutivi della relativa fattispecie perfezionativa: l'infruttuoso tentativo di consegna dell'atto per temporanea assenza del destinatario ( e per mancanza o inidoneità di persone abilitate alla ricezione ), l'affissione alla porta d'ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza di avviso di tentata notifica e di deposito del plico in ufficio, la spedizione, completa dei dati identificativi, numero di missiva, data di invio, di identico avviso a mezzo lettera raccomandata indirizzata al destinatario, il mancato ritiro del plico nel termine di dieci giorni dalla data di spedizione, ovvero l'effettivo ritiro, ove avvenuto prima dello spirare di detto termine.
Sulla scorta di tali principi e del rigoroso onere probatorio che incombe sul debitore opponente ai sensi dell'art 650 c.p.c., insufficienti appaiono l'argomentazione addotta e la prova offerta dalla odierna parte opponente, che si
è limitata a depositare visura camerale relativa alla
[...]
dalla quale emerge come sede legale e unità locali della Parte_1
stessa avessero indirizzo diverso rispetto a quello presso cui il provvedimento monitorio era stata notificato, ritenendo tanto idoneo e sufficiente a dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso in suo
3 danno per irregolarità/nullità della notificazione del medesimo con la conseguente incolpevole impossibilità di proporre tempestivamente opposizione.
Ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva, l'odierno opponente era invece tenuto a provare, a sostegno della dedotta invalidità della notifica,
l'inesistenza di qualsiasi legame tra la società e il luogo in cui era stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, ove erroneamente l'agente notificatore aveva dichiarato di individuare la cassetta postale recante gli elementi identificativi dello stessa quale destinatario dell'atto da notificare e aveva immesso l'avviso, come dallo stesso espressamente attestato ( v. avviso di ricevimento prodotto in atti ).
In merito a tale ultimo profilo, occorre peraltro rilevare, come di recente affermato dalla Suprema Corte, che l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è qualificabile come atto pubblico e che pertanto ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso ( v. Cass. civ. ord.
n. 30318/2019 ).
La mera produzione della visura camerale evidentemente non è, quindi, idonea a superare l'attestazione resa dall'agente postale, per quanto sin qui detto, tenuto conto che l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notifica del provvedimento monitorio ossia via dei Caduti n° 3, Randazzo ( CT ) risulta ex actis dal progetto operativo n. 3/13 afferente alla partecipazione all'evento
“Vinitaly” 2014 sottoscritto dal legale rappresentante della
[...]
dalla nota del 28.08.15 prot. 1933/15 a firma del Parte_1
medesimo legale rappresentante e dal sollecito di pagamento del 10.05.18 spedito dall'istituto opposto con racc. a/r e regolarmente ricevuto dalla società presso il suddetto indirizzo ( v. documentazione prodotta nella presente fase di cognizione e mai disconosciuta o contestata ex adverso ).
Alla luce di tali elementi, non potrà che dichiararsi, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dalla Parte_1 Parte_1
Parte_1
4 Ne deriva l'integrale conferma del provvedimento monitorio opposto, risultando assorbita ogni altra questione.
Essendosi, infine, arrestata la disamina ad una questione preliminare di rito, si ritiene, infine, dover compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase di cognizione.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da
[...]
con atto di citazione notificato in data Parte_1
16.07.2020 nei confronti dell' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 4547/19 emesso dal Tribunale di Palermo in data 2.08.19, che per l'effetto conferma;
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese della presente fase di cognizione.
Così deciso in Palermo in data 14.03.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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