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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/01/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 340/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 340/2021 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLORENZI LARA giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SCIAMANNA Controparte_2 C.F._1
DAVIDE giusta procura in atti;
appellata
( ), nella persona del titolare e legale rappresentate p.t.; CP_3 P.IVA_2
appellata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la compagnia impugnava la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace n.161/2020 del 23.07.2020 con la quale il citato giudicante condannava
[...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti a seguito dell'incidente del 23.2.2018 - e tenuto conto di quanto già liquidato stragiudizialmente dalla compagnia di assicurazioni - della somma di euro 3.014,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite anche della fase di negoziazione assistita.
In particolare, con il primo motivo di appello, impugnava la sentenza per Controparte_1 contrarietà alle disposizioni di cui all'art. 2059 c.c. e all'art. 139 d.lgs. 209/2005 e per violazione dei dettami statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU n. 26972/2008 e dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 235/2014 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale pagina 1 di 7 nelle lesioni di lieve entità, posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno riconosceva il danno morale nella misura di 1/5 del danno biologico;
con il secondo motivo di appello l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 161
c.p.c., posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno riconosceva il danno morale in assenza di specifica domanda formulata dalla parte attrice nell'atto di citazione;
con il terzo motivo di gravame, faceva valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 61 e 62
c.p.c., posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, riconosceva il danno morale disattendendo le risultanze della ctu e, tra l'altro, omettendo di valutare un fatto decisivo per il giudizio, ampiamente discusso dalle parti;
con il quarto motivo di gravame, impugnava la sentenza del giudice di Pace nella parte in cui aveva riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 488,00 per la consulenza tecnica di parte, comprensiva di IVA sulla base di un mero preventivo di spesa, in violazione dei dettami statuiti dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, oltreché di merito, circa l'irrisarcibilità dell'Iva in difetto documentazione fiscale comprovante il pagamento della stessa;
infine, con il quinto motivo di gravame, impugnava la sentenza in considerazione del fatto che, in aggiunta al compenso previsto dai parametri medi del D.M. 55/2014, liquidava € 270,00 a titolo di compenso per la fase introduttiva della negoziazione, in violazione dei dettami statuiti dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità oltreché di merito nonché in violazione degli obblighi di allegazione e prova gravanti sul danneggiato.
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, adversiis rejectis, in accoglimento dei dedotti motivi di impugnazione, riformare l'impugnata sentenza n.
161/2020 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, per le ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto: dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'aumento personalizzato del danno con conseguente reiezione di ogni avversa pretesa e di conseguenza condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della versato da quest'ultima in data Controparte_4
29.08.2020 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 161/2020 nella parte in cui viene liquidato il danno morale, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comunque per violazione degli obblighi di motivazione e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della
[...] versato da quest'ultima in data 29.08.2020 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre CP_4 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare l'irrisarcibilità dell'iva in assenza di idonea documentazione fiscale comprovante il relativo esborso e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione
pagina 2 di 7 dell'importo di € 88,00 in favore della versato da quest'ultima in data 29.08.2020 Controparte_4 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle spese legali della fase stragiudiziale, e per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 270,00 in favore della Controparte_4 versato da quest'ultima in data 29.08.2020, in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione.
Condannare altresì l'appellata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del Controparte_2
percorso logico motivazionale adottato dal giudice di prime cure con conseguente infondatezza di tutti i motivi appello e concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, a) in via preliminare, accertata la pendenza innanzi questo Tribunale del giudizio connesso iscritto al RGN
342/2021 la cui prima udienza di comparizione è fissata per il 7.7.2021, rimettere il presente fascicolo al Presidente al fine di adottare i provvedimenti di cui agli art. 274 cpc e 151 disp.att.cpc; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere integralmente l'appello proposto confermando pertanto
l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio;
ai sensi degli artt. 13 e 14, co. 3°, del T.U. delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) pubblicata in G.U. il 14.11.2011 n. 265 ed entrata in vigore il 1.1.2012, si dichiara che la presente comparsa di costituzione in appello non modifica il valore della controversia, né propone appelli incidentali, né formula un intervento autonomo nel giudizio pertanto essa non comporta il pagamento di ulteriore contributo unificato né comporta
l'obbligo di integrazione a quello già versato dall'appellante.”
Il precedente giudice istruttore disponeva la trattazione parallela del presente procedimento con il procedimento 342/21 e, in assenza di necessità istruttorie – mutato il giudice titolare del fascicolo – la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27 ottobre 2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Ciò posto, i primi tre motivi di appello, in considerazione della stretta connessione e dipendenza esistente tra gli stessi, andranno congiuntamente trattati.
Si legge nell'impugnata sentenza che il Giudice di Pace, dopo aver riconosciuto e liquidato il danno biologico permanente e temporaneo affermava che “oltre a tale voce di danno può essere riconosciuto all'attrice il danno morale che è stato allegato e che può senz'altro essere ritenuto sussistente nel caso
pagina 3 di 7 in esame attesa la lesione di un diritto costituzionalemente tutelato e la configurabilità astratta del reato di lesioni colpose”.
La sentenza andrà in parte qua riformata sia in considerazione dell'assenza di una specifica richiesta, sul punto, della parte attrice, sia in considerazione dell'assenza di prova – e, sin anche di allegazione - in ordine a “l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito” ossia della sussistenza del c.d. danno morale.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità.
pagina 4 di 7 Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potrà essere, chiaramente, riconosciuto.
Ed infatti, se da un lato lo stesso consulente nominato affermava che nel riconoscimento della invalidità permanente del 3 e 1/2 % era ricompreso anche il pregiudizio dinamico-relazionale, dall'altro non può non rilevarsi come le limitazioni alla possibilità di continuare ad essere “persona attivissima e nel pieno della forma psicofisica” non possano essere considerate quali conseguenze “del tutto anomale e affatto peculiari” posto che la ha subito limitazioni alla propria validità biologica che avrebbe CP_2
subito qualunque soggetto a seguito di una menomazione del 3 e ½ %, così come riconosciuta dal CTU nominato.
Né potrebbe ritenersi corretta, in assenza di allegazione di parte, la liquidazione del danno morale che – pur potendo essere liquidato, in astratto, anche a seguito di lesioni micropermanenti – necessita anch'esso di essere puntualmente (prima) allegato e (poi) provato. Allegazione e prova che, nel corso del giudizio di primo grado sono del tutto mancate con la conseguenza che la sentenza di primo grado andrà riformata nella parte in cui ha riconosciuto, in favore della il “danno morale” CP_2 quantificandolo in complessivi euro 839,44 “pari a 1/5 del danno biologico”.
pagina 5 di 7 In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla andrà riconosciuta, a titolo CP_2
di danno non patrimoniale, la complessiva somma di euro 4197,22, somma dalla quale andrà detratto quanto già percepito in acconto pari ad euro 3.400,00.
Passando all'esame del quarto motivo di appello, come visto, parte appellante censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace, oltre a riconoscere, a titolo di danno patrimoniale, il risarcimento per la spesa relativa alla consulenza di parte aggiungeva a tale liquidazione, a titolo risarcitorio, anche l'IVA al 22% benchè la parte non aveva fornito alcuna prova di aver effettivamente sopportato l'imposta in questione.
Il motivo è infondato ed andrà respinto.
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità maggioritaria che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali” che la parte ha sopportato o dovrà comunque sopportare con la conseguenza che, nel caso di liquidazione di un danno sulla base di un preventivo o di una pre notula il risarcimento deve comprendere anche l'IVA anche se il pagamento non è ancora avvenuto e fatta salva la sola ipotesi che “il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (ex multis Cass. n. 14535 del 10 giugno 2013 e, da ultimo Cass. 5120/23, Cass. 22580/22, Cass. 1688/2010, Cass. 10023/97), circostanza non emersa nel caso che ci occupa. Ne discende che, una volta riconosciuto il risarcimento dell'esborso che la parte ha sopportato o dovrà sopportare per la consulenza tecnica di parte è evidente che, unitamente allo stesso, andrà risarcita anche l'IVA, così come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure.
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato il compenso per la fase introduttiva della negoziazione assistita. Il motivo andrà rigettato posto che, è ormai pacifico che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura danno emergente con la conseguenza che, qualora allegate e provate, andranno liquidate secondo le tariffe vigenti (Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n.24481). Non è ammessa, dunque, alcuna confusione tra le spese giudiziali e le spese per le attività stragiudiziali. L'autonomia della fase stragiudiziale rispetto a quella giudiziale, d'altro canto, è stata anche legislativamente riconosciuta con il d.l. 12.9.2014 n. 132 e con l'introduzione dell'apposita tabella B 25 bis, in materia di mediazione e negoziazione assistita, con l'art. 5 comma III del decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n.
37, tabella affiancata alla tabella 25 del dm 55/2014 attinente le spese stragiudiziali.
Alla luce di quanto sopra, dunque, avendo il procuratore della parte attrice in primo grado dimostrato lo svolgimento della fase introduttiva della negoziazione assistita, correttamente il Giudice di Pace rimborsava alla parte il relativo compenso.
pagina 6 di 7 In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e del rigetto del quarto e del quinto motivo, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate mentre andrà confermata la statuizione sulle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 340 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, per le causali di cui alla parte motiva, in Controparte_1
favore di della complessiva somma di euro 797,22 a titolo di danno non Controparte_2
patrimoniale e la complessiva somma di euro 1378,00 a titolo di danno patrimoniale;
- condanna dunque alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della Controparte_2 versato da quest'ultima in data 29.08.2020 in esecuzione della sentenza di Controparte_4
primo grado in parte qua riformata;
- Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
- Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 340/2021 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLORENZI LARA giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SCIAMANNA Controparte_2 C.F._1
DAVIDE giusta procura in atti;
appellata
( ), nella persona del titolare e legale rappresentate p.t.; CP_3 P.IVA_2
appellata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la compagnia impugnava la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace n.161/2020 del 23.07.2020 con la quale il citato giudicante condannava
[...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti a seguito dell'incidente del 23.2.2018 - e tenuto conto di quanto già liquidato stragiudizialmente dalla compagnia di assicurazioni - della somma di euro 3.014,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite anche della fase di negoziazione assistita.
In particolare, con il primo motivo di appello, impugnava la sentenza per Controparte_1 contrarietà alle disposizioni di cui all'art. 2059 c.c. e all'art. 139 d.lgs. 209/2005 e per violazione dei dettami statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU n. 26972/2008 e dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 235/2014 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale pagina 1 di 7 nelle lesioni di lieve entità, posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno riconosceva il danno morale nella misura di 1/5 del danno biologico;
con il secondo motivo di appello l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 161
c.p.c., posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno riconosceva il danno morale in assenza di specifica domanda formulata dalla parte attrice nell'atto di citazione;
con il terzo motivo di gravame, faceva valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 61 e 62
c.p.c., posto che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, riconosceva il danno morale disattendendo le risultanze della ctu e, tra l'altro, omettendo di valutare un fatto decisivo per il giudizio, ampiamente discusso dalle parti;
con il quarto motivo di gravame, impugnava la sentenza del giudice di Pace nella parte in cui aveva riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 488,00 per la consulenza tecnica di parte, comprensiva di IVA sulla base di un mero preventivo di spesa, in violazione dei dettami statuiti dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, oltreché di merito, circa l'irrisarcibilità dell'Iva in difetto documentazione fiscale comprovante il pagamento della stessa;
infine, con il quinto motivo di gravame, impugnava la sentenza in considerazione del fatto che, in aggiunta al compenso previsto dai parametri medi del D.M. 55/2014, liquidava € 270,00 a titolo di compenso per la fase introduttiva della negoziazione, in violazione dei dettami statuiti dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità oltreché di merito nonché in violazione degli obblighi di allegazione e prova gravanti sul danneggiato.
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, adversiis rejectis, in accoglimento dei dedotti motivi di impugnazione, riformare l'impugnata sentenza n.
161/2020 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, per le ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto: dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'aumento personalizzato del danno con conseguente reiezione di ogni avversa pretesa e di conseguenza condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della versato da quest'ultima in data Controparte_4
29.08.2020 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 161/2020 nella parte in cui viene liquidato il danno morale, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comunque per violazione degli obblighi di motivazione e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della
[...] versato da quest'ultima in data 29.08.2020 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre CP_4 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare l'irrisarcibilità dell'iva in assenza di idonea documentazione fiscale comprovante il relativo esborso e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione
pagina 2 di 7 dell'importo di € 88,00 in favore della versato da quest'ultima in data 29.08.2020 Controparte_4 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle spese legali della fase stragiudiziale, e per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di € 270,00 in favore della Controparte_4 versato da quest'ultima in data 29.08.2020, in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del suddetto versamento fino all'effettiva restituzione.
Condannare altresì l'appellata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del Controparte_2
percorso logico motivazionale adottato dal giudice di prime cure con conseguente infondatezza di tutti i motivi appello e concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, a) in via preliminare, accertata la pendenza innanzi questo Tribunale del giudizio connesso iscritto al RGN
342/2021 la cui prima udienza di comparizione è fissata per il 7.7.2021, rimettere il presente fascicolo al Presidente al fine di adottare i provvedimenti di cui agli art. 274 cpc e 151 disp.att.cpc; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere integralmente l'appello proposto confermando pertanto
l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio;
ai sensi degli artt. 13 e 14, co. 3°, del T.U. delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) pubblicata in G.U. il 14.11.2011 n. 265 ed entrata in vigore il 1.1.2012, si dichiara che la presente comparsa di costituzione in appello non modifica il valore della controversia, né propone appelli incidentali, né formula un intervento autonomo nel giudizio pertanto essa non comporta il pagamento di ulteriore contributo unificato né comporta
l'obbligo di integrazione a quello già versato dall'appellante.”
Il precedente giudice istruttore disponeva la trattazione parallela del presente procedimento con il procedimento 342/21 e, in assenza di necessità istruttorie – mutato il giudice titolare del fascicolo – la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27 ottobre 2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Ciò posto, i primi tre motivi di appello, in considerazione della stretta connessione e dipendenza esistente tra gli stessi, andranno congiuntamente trattati.
Si legge nell'impugnata sentenza che il Giudice di Pace, dopo aver riconosciuto e liquidato il danno biologico permanente e temporaneo affermava che “oltre a tale voce di danno può essere riconosciuto all'attrice il danno morale che è stato allegato e che può senz'altro essere ritenuto sussistente nel caso
pagina 3 di 7 in esame attesa la lesione di un diritto costituzionalemente tutelato e la configurabilità astratta del reato di lesioni colpose”.
La sentenza andrà in parte qua riformata sia in considerazione dell'assenza di una specifica richiesta, sul punto, della parte attrice, sia in considerazione dell'assenza di prova – e, sin anche di allegazione - in ordine a “l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito” ossia della sussistenza del c.d. danno morale.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità.
pagina 4 di 7 Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potrà essere, chiaramente, riconosciuto.
Ed infatti, se da un lato lo stesso consulente nominato affermava che nel riconoscimento della invalidità permanente del 3 e 1/2 % era ricompreso anche il pregiudizio dinamico-relazionale, dall'altro non può non rilevarsi come le limitazioni alla possibilità di continuare ad essere “persona attivissima e nel pieno della forma psicofisica” non possano essere considerate quali conseguenze “del tutto anomale e affatto peculiari” posto che la ha subito limitazioni alla propria validità biologica che avrebbe CP_2
subito qualunque soggetto a seguito di una menomazione del 3 e ½ %, così come riconosciuta dal CTU nominato.
Né potrebbe ritenersi corretta, in assenza di allegazione di parte, la liquidazione del danno morale che – pur potendo essere liquidato, in astratto, anche a seguito di lesioni micropermanenti – necessita anch'esso di essere puntualmente (prima) allegato e (poi) provato. Allegazione e prova che, nel corso del giudizio di primo grado sono del tutto mancate con la conseguenza che la sentenza di primo grado andrà riformata nella parte in cui ha riconosciuto, in favore della il “danno morale” CP_2 quantificandolo in complessivi euro 839,44 “pari a 1/5 del danno biologico”.
pagina 5 di 7 In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla andrà riconosciuta, a titolo CP_2
di danno non patrimoniale, la complessiva somma di euro 4197,22, somma dalla quale andrà detratto quanto già percepito in acconto pari ad euro 3.400,00.
Passando all'esame del quarto motivo di appello, come visto, parte appellante censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Pace, oltre a riconoscere, a titolo di danno patrimoniale, il risarcimento per la spesa relativa alla consulenza di parte aggiungeva a tale liquidazione, a titolo risarcitorio, anche l'IVA al 22% benchè la parte non aveva fornito alcuna prova di aver effettivamente sopportato l'imposta in questione.
Il motivo è infondato ed andrà respinto.
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità maggioritaria che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali” che la parte ha sopportato o dovrà comunque sopportare con la conseguenza che, nel caso di liquidazione di un danno sulla base di un preventivo o di una pre notula il risarcimento deve comprendere anche l'IVA anche se il pagamento non è ancora avvenuto e fatta salva la sola ipotesi che “il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (ex multis Cass. n. 14535 del 10 giugno 2013 e, da ultimo Cass. 5120/23, Cass. 22580/22, Cass. 1688/2010, Cass. 10023/97), circostanza non emersa nel caso che ci occupa. Ne discende che, una volta riconosciuto il risarcimento dell'esborso che la parte ha sopportato o dovrà sopportare per la consulenza tecnica di parte è evidente che, unitamente allo stesso, andrà risarcita anche l'IVA, così come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure.
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato il compenso per la fase introduttiva della negoziazione assistita. Il motivo andrà rigettato posto che, è ormai pacifico che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura danno emergente con la conseguenza che, qualora allegate e provate, andranno liquidate secondo le tariffe vigenti (Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n.24481). Non è ammessa, dunque, alcuna confusione tra le spese giudiziali e le spese per le attività stragiudiziali. L'autonomia della fase stragiudiziale rispetto a quella giudiziale, d'altro canto, è stata anche legislativamente riconosciuta con il d.l. 12.9.2014 n. 132 e con l'introduzione dell'apposita tabella B 25 bis, in materia di mediazione e negoziazione assistita, con l'art. 5 comma III del decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n.
37, tabella affiancata alla tabella 25 del dm 55/2014 attinente le spese stragiudiziali.
Alla luce di quanto sopra, dunque, avendo il procuratore della parte attrice in primo grado dimostrato lo svolgimento della fase introduttiva della negoziazione assistita, correttamente il Giudice di Pace rimborsava alla parte il relativo compenso.
pagina 6 di 7 In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e del rigetto del quarto e del quinto motivo, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate mentre andrà confermata la statuizione sulle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 340 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, per le causali di cui alla parte motiva, in Controparte_1
favore di della complessiva somma di euro 797,22 a titolo di danno non Controparte_2
patrimoniale e la complessiva somma di euro 1378,00 a titolo di danno patrimoniale;
- condanna dunque alla restituzione dell'importo di € 839,44 in favore della Controparte_2 versato da quest'ultima in data 29.08.2020 in esecuzione della sentenza di Controparte_4
primo grado in parte qua riformata;
- Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
- Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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