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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
Consigliere2) dr. Augusto Sabatini
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2022 R.G. vertente tra
c.f. e p.iva P.IVA 1 con sede legale in Cartoceto (PU), via A. Parte 1
Merloni n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto sub doc. A, dagli avvocati e Nicolò Ugo Berloni (cod. fisc. PEC: Email 1 C.F. 1
Torresi (cod. fisc. PEC: Email 2 C.F. 2 con domicilio eletto ai fini del presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica e Email 2 con dichiarazione diEmail 1 voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 02- 86959090 e a mezzo PEC agli indirizzi sopra indicati;
Appellante
Controparte_1 , (C.F.
), in persona dei curatori fallimentari dott. Controparte_2 (C.F. [...] P.IVA 2
) e Controparte_3 C.F. 3
Appellato contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 143/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 proponeva appello Con citazione ritualmente notificata, la avverso la sentenza indicata in epigrafe.
L'appellato non si costituiva, benché ritualmente citato.
Dopo alcuni rinvii, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 15 luglio 2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo", rinviava alla data del 18 settembre 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, ritualmente citato e non costituitosi.
In via ulteriormente preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 291/2024 R.G. sull'appello proposto da [...] Parte 1 ontro avverso la sentenza del TribunaleControparte 1 "
di Barcellona Pozzo di Gotto n. 143/2024 del 7.2.2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
Consigliere2) dr. Augusto Sabatini
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2022 R.G. vertente tra
c.f. e p.iva P.IVA 1 con sede legale in Cartoceto (PU), via A. Parte 1
Merloni n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto sub doc. A, dagli avvocati e Nicolò Ugo Berloni (cod. fisc. PEC: Email 1 C.F. 1
Torresi (cod. fisc. PEC: Email 2 C.F. 2 con domicilio eletto ai fini del presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica e Email 2 con dichiarazione diEmail 1 voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 02- 86959090 e a mezzo PEC agli indirizzi sopra indicati;
Appellante
Controparte_1 , (C.F.
), in persona dei curatori fallimentari dott. Controparte_2 (C.F. [...] P.IVA 2
) e Controparte_3 C.F. 3
Appellato contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 143/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 proponeva appello Con citazione ritualmente notificata, la avverso la sentenza indicata in epigrafe.
L'appellato non si costituiva, benché ritualmente citato.
Dopo alcuni rinvii, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 15 luglio 2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo", rinviava alla data del 18 settembre 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, ritualmente citato e non costituitosi.
In via ulteriormente preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 291/2024 R.G. sull'appello proposto da [...] Parte 1 ontro avverso la sentenza del TribunaleControparte 1 "
di Barcellona Pozzo di Gotto n. 143/2024 del 7.2.2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino