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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10075 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - NO OR EN ME AL RÌ SENTENZA sul ricorso di Di TR AN, alias NI MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente CA AM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l’imputato gli avv. SC Gianzi e Alessandro Elia, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza in data 6 maggio 2024 del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ed escluse le circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena irrogata a AN Di TR in anni 6 e mesi 8 di reclusione, con conferma nel resto.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (primo motivo), in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 378 cod. proc. pen. (secondo motivo), al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).
3.Il Comune di Rosarno, costituita parte civile, presenta una memoria in cui si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e chiede la liquidazione delle spese. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10075 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di AN Di TR si inquadra nell’ambito di un procedimento più ampio, convenzionalmente denominato “Magma”, contro la cosca di ‘ndrangheta BE di Rosarno, attiva nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, operante tra l’Italia, l’Argentina e il Costarica. Il Di TR risulta residente dagli anni ’80 in Argentina, per sottrarsi alla pena di trent’anni, ormai prescritta, per la morte della persona che aveva sequestrato, e svolge la professione di avvocato a Buenos Aires. Secondo il Tribunale, il Di TR è partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per essere stata la figura di riferimento degli importatori italiani nelle relazioni con i sudamericani. Secondo la Corte d’appello, invece, è concorrente esterno. Secondo la difesa, sarebbe emerso, al limite, un tentativo di accordo, qualificabile come favoreggiamento personale.
2.E’ pacifico in giurisprudenza che la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa (ma lo stesso è a dirsi rispetto all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale " esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (tra le più recenti, Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). Il delitto di favoreggiamento personale, poi, si distingue dal concorso esterno, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima (Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025, La Rosa, Rv. 289053 – 01). Ma il favoreggiamento personale non è compatibile con l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel corso della sua durata. Pertanto, qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante il reato associativo si risolve in partecipazione o concorso esterno a questo, secondo che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa, mentre il favoreggiamento è configurabile solo quando sia cessata la permanenza (Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, P., Rv. 287264 – 03; Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105 – 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 07).
3.Orbene, dall’istruttoria, costituita dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle video-riprese, dai servizi di osservazione e controllo sul territorio, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dagli atti acquisiti da altri procedimenti e trasmessi dall’autorità argentina con rogatoria internazionale, dalle sentenze, definitive e non, a carico dei 3 coimputati, dalle informative dei ROS di Brescia, dei Carabinieri di Gioia Tauro, del GICO, sezione GOA, di Reggio Calabria, dall’ordinanza di custodia cautelare e dagli allegati al procedimento “Faust”, è emersa una fiorente attività di spaccio internazionale tra l’Italia e il Sudamerica. In particolare, il 19 ottobre 2016 la Guardia di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato un carico di 384 chili di cocaina lanciato in mare dall’equipaggio della nave Hamburg Sud “Rio de Janiero” e, dopo circa un’ora dal rinvenimento dei borsoni contenenti la cocaina, ha rintracciato un’imbarcazione con a bordo una serie di pregiudicati, tra cui SC RA, già tratto in arresto nel 2003 per traffico di cocaina e controllato in diverse occasioni con soggetti segnalati per violazione dell’art. 416-bis cod. pen. E’ risultato che il RA era in stretto contatto con IN GL ed entrambi, collegati alla cosca BE di Rosarno, avevano degli agganci a Buenos Aires. Poiché un precedente affare non era andato a buon fine - i BE avevano versato un congruo anticipo senza ricevere lo stupefacente -, il RA e l’GL avevano deciso di rivolgersi al Di TR. Così il 20 aprile 2017 l’GL si è personalmente incontrato con il Di TR a Buenos Aires e gli ha rappresentato in dettaglio la situazione chiedendo la sua intermediazione. Il Di TR si è informato in merito al coinvolgimento nell’affare dei suoi amici OR e l’GL ha riferito che “i vecchi” erano tutti in carcere e che egli agiva, invece, nell’interesse dei BE. A questo punto, il Di TR si è mostrato interessato a entrare personalmente nell’affare e si è fatto spiegare i dettagli del trasporto dello stupefacente in Italia.
4.La Corte di appello ha ritenuto che il Di TR sia stato un sicuro punto di riferimento alternativo per la cosca perché ha dimostrato massima disponibilità alla pronta esecuzione dell’accordo di fornitura dello stupefacente e ha offerto un contributo concreto e specifico, occasionale o continuativo, comunque causalmente rilevante ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione, con la coscienza e volontà di concorrere al conseguimento degli scopi della consorteria. A differenza, quindi, di quanto prospettato nel ricorso, la condotta tenuta non si è risolta nell’interessamento episodico e marginale per acquistare lo stupefacente mai consegnato dal precedente fornitore. La Corte territoriale ha accertato infatti che l’GL continuava nelle attività di recupero della somma inutilmente anticipata, ma, al contempo, aveva concluso l’affare con il Di TR che avrebbe acquistato da lui e avrebbe ulteriormente supportato la cosca. D’altra parte, il Di TR non era strettamente interessato al recupero della somma perché aveva saputo che erano in corso delle indagini della polizia argentina a carico dell’GL e voleva mantenersi fuori. La difesa ha molto insistito sul fatto che la notizia dell’indagine fosse agevolmente conoscibile, ma non ha colto il punto decisivo della motivazione della sentenza secondo cui il Di TR ha dato quest’informazione all’GL nel contesto dei rapporti d’affari che si erano instaurati e dell’adesione agli interessi della cosca.
5. Del pari inconsistente è il terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio. La 4 pena è stata congruamente motivata, ivi compresa la parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al livello dell’associazione, all’intensità del dolo, alla qualità del contributo offerto in un momento di grande di difficoltà per la cosca. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese della parte civile che non si è presentata in udienza, nonostante la trattazione orale del processo, e che, per giunta, ha trasmesso una nota con cui ha rassegnato le conclusione senza articolare delle difese (tra le tante, Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911-01).
P.Q.M.
Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RÌ CA AM
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente CA AM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l’imputato gli avv. SC Gianzi e Alessandro Elia, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza in data 6 maggio 2024 del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ed escluse le circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena irrogata a AN Di TR in anni 6 e mesi 8 di reclusione, con conferma nel resto.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (primo motivo), in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 378 cod. proc. pen. (secondo motivo), al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).
3.Il Comune di Rosarno, costituita parte civile, presenta una memoria in cui si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e chiede la liquidazione delle spese. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10075 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di AN Di TR si inquadra nell’ambito di un procedimento più ampio, convenzionalmente denominato “Magma”, contro la cosca di ‘ndrangheta BE di Rosarno, attiva nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, operante tra l’Italia, l’Argentina e il Costarica. Il Di TR risulta residente dagli anni ’80 in Argentina, per sottrarsi alla pena di trent’anni, ormai prescritta, per la morte della persona che aveva sequestrato, e svolge la professione di avvocato a Buenos Aires. Secondo il Tribunale, il Di TR è partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per essere stata la figura di riferimento degli importatori italiani nelle relazioni con i sudamericani. Secondo la Corte d’appello, invece, è concorrente esterno. Secondo la difesa, sarebbe emerso, al limite, un tentativo di accordo, qualificabile come favoreggiamento personale.
2.E’ pacifico in giurisprudenza che la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa (ma lo stesso è a dirsi rispetto all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale " esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (tra le più recenti, Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). Il delitto di favoreggiamento personale, poi, si distingue dal concorso esterno, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima (Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025, La Rosa, Rv. 289053 – 01). Ma il favoreggiamento personale non è compatibile con l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel corso della sua durata. Pertanto, qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante il reato associativo si risolve in partecipazione o concorso esterno a questo, secondo che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa, mentre il favoreggiamento è configurabile solo quando sia cessata la permanenza (Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, P., Rv. 287264 – 03; Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105 – 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 07).
3.Orbene, dall’istruttoria, costituita dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle video-riprese, dai servizi di osservazione e controllo sul territorio, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dagli atti acquisiti da altri procedimenti e trasmessi dall’autorità argentina con rogatoria internazionale, dalle sentenze, definitive e non, a carico dei 3 coimputati, dalle informative dei ROS di Brescia, dei Carabinieri di Gioia Tauro, del GICO, sezione GOA, di Reggio Calabria, dall’ordinanza di custodia cautelare e dagli allegati al procedimento “Faust”, è emersa una fiorente attività di spaccio internazionale tra l’Italia e il Sudamerica. In particolare, il 19 ottobre 2016 la Guardia di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato un carico di 384 chili di cocaina lanciato in mare dall’equipaggio della nave Hamburg Sud “Rio de Janiero” e, dopo circa un’ora dal rinvenimento dei borsoni contenenti la cocaina, ha rintracciato un’imbarcazione con a bordo una serie di pregiudicati, tra cui SC RA, già tratto in arresto nel 2003 per traffico di cocaina e controllato in diverse occasioni con soggetti segnalati per violazione dell’art. 416-bis cod. pen. E’ risultato che il RA era in stretto contatto con IN GL ed entrambi, collegati alla cosca BE di Rosarno, avevano degli agganci a Buenos Aires. Poiché un precedente affare non era andato a buon fine - i BE avevano versato un congruo anticipo senza ricevere lo stupefacente -, il RA e l’GL avevano deciso di rivolgersi al Di TR. Così il 20 aprile 2017 l’GL si è personalmente incontrato con il Di TR a Buenos Aires e gli ha rappresentato in dettaglio la situazione chiedendo la sua intermediazione. Il Di TR si è informato in merito al coinvolgimento nell’affare dei suoi amici OR e l’GL ha riferito che “i vecchi” erano tutti in carcere e che egli agiva, invece, nell’interesse dei BE. A questo punto, il Di TR si è mostrato interessato a entrare personalmente nell’affare e si è fatto spiegare i dettagli del trasporto dello stupefacente in Italia.
4.La Corte di appello ha ritenuto che il Di TR sia stato un sicuro punto di riferimento alternativo per la cosca perché ha dimostrato massima disponibilità alla pronta esecuzione dell’accordo di fornitura dello stupefacente e ha offerto un contributo concreto e specifico, occasionale o continuativo, comunque causalmente rilevante ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione, con la coscienza e volontà di concorrere al conseguimento degli scopi della consorteria. A differenza, quindi, di quanto prospettato nel ricorso, la condotta tenuta non si è risolta nell’interessamento episodico e marginale per acquistare lo stupefacente mai consegnato dal precedente fornitore. La Corte territoriale ha accertato infatti che l’GL continuava nelle attività di recupero della somma inutilmente anticipata, ma, al contempo, aveva concluso l’affare con il Di TR che avrebbe acquistato da lui e avrebbe ulteriormente supportato la cosca. D’altra parte, il Di TR non era strettamente interessato al recupero della somma perché aveva saputo che erano in corso delle indagini della polizia argentina a carico dell’GL e voleva mantenersi fuori. La difesa ha molto insistito sul fatto che la notizia dell’indagine fosse agevolmente conoscibile, ma non ha colto il punto decisivo della motivazione della sentenza secondo cui il Di TR ha dato quest’informazione all’GL nel contesto dei rapporti d’affari che si erano instaurati e dell’adesione agli interessi della cosca.
5. Del pari inconsistente è il terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio. La 4 pena è stata congruamente motivata, ivi compresa la parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al livello dell’associazione, all’intensità del dolo, alla qualità del contributo offerto in un momento di grande di difficoltà per la cosca. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese della parte civile che non si è presentata in udienza, nonostante la trattazione orale del processo, e che, per giunta, ha trasmesso una nota con cui ha rassegnato le conclusione senza articolare delle difese (tra le tante, Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911-01).
P.Q.M.
Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RÌ CA AM