Articolo 696 nonies del Codice di procedura penale
Articolo 696 octiesArticolo 696 decies
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31 ottobre 2017
Art. 696-nonies. (( (Impugnazioni). )) ((1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.
4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017