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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11598/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024
da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. dom. avv. DI MAURO ORNELLA per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto divorzio di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
congiunto
preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. del
21.04.2022 – decr. om. del 30.05.2022, depositato il 01.06.2022);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 05.03.2005), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
(il 22.01.2008) e Per_2
(il 19.11.2009), entrambi minorenni, e accertato che le condizioni Per_3
corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FAGAGNA (UD), il 23/09/2000 tra , nata a [...] il Parte_1
27/06/1974, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) Dà atto che il padre e la figlia da tempo maggiorenne, si Persona_1
incontreranno secondo accordi che intercorreranno liberamente fra di essi. Dispone
che la madre potrà vedere i figli e , che continueranno ad essere Per_2 Per_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati prevalentemente presso la casa paterna in Mereto di Tomba, quando vorrà, e li terrà con sé a Fagagna un fine settimana ogni due, indicativamente dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché un pomeriggio durante la settimana con eventuale pernottamento,
compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. Dispone, inoltre, che la madre terrà con sé i figli minori ed anche nei periodi in cui il Per_3 Per_2
padre dovesse essere assente per lavoro.
2) Dispone che ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con e Per_2
per almeno 15 giorni (o almeno una settimana con ciascuno di essi se Per_3
separatamente), anche non consecutivi, in periodi stabiliti di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone, altresì, che durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno in alternanza con i genitori, di anno in anno, il periodo dal
2 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di
Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con ciascun genitore, salvo miglior accordo.
3) Dispone che il sig. versi alla signora entro il 25 di ogni Pt_2 Parte_1
mese la somma totale di euro 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, quanto ad euro 300,00 per il contributo al mantenimento della figlia che Persona_1
continuerà ad alloggiare presso la casa materna, e quanto ad euro 200,00 quale contributo alle necessità dei due figli minori ed per le giornate in Per_3 Per_2
cui, assente il padre per lavoro, verranno ospitati dalla madre, pur rimanendo collocati prevalentemente presso la casa del padre il quale provvederà al loro mantenimento diretto.
4) Nulla per assegni tra i coniugi, già autosufficienti ed economicamente indipendenti.
5) Dà atto che i coniugi confermano la reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche in favore dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 31, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11598/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024
da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. dom. avv. DI MAURO ORNELLA per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto divorzio di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
congiunto
preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. del
21.04.2022 – decr. om. del 30.05.2022, depositato il 01.06.2022);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 05.03.2005), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
(il 22.01.2008) e Per_2
(il 19.11.2009), entrambi minorenni, e accertato che le condizioni Per_3
corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FAGAGNA (UD), il 23/09/2000 tra , nata a [...] il Parte_1
27/06/1974, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) Dà atto che il padre e la figlia da tempo maggiorenne, si Persona_1
incontreranno secondo accordi che intercorreranno liberamente fra di essi. Dispone
che la madre potrà vedere i figli e , che continueranno ad essere Per_2 Per_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati prevalentemente presso la casa paterna in Mereto di Tomba, quando vorrà, e li terrà con sé a Fagagna un fine settimana ogni due, indicativamente dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché un pomeriggio durante la settimana con eventuale pernottamento,
compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. Dispone, inoltre, che la madre terrà con sé i figli minori ed anche nei periodi in cui il Per_3 Per_2
padre dovesse essere assente per lavoro.
2) Dispone che ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con e Per_2
per almeno 15 giorni (o almeno una settimana con ciascuno di essi se Per_3
separatamente), anche non consecutivi, in periodi stabiliti di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone, altresì, che durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno in alternanza con i genitori, di anno in anno, il periodo dal
2 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di
Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con ciascun genitore, salvo miglior accordo.
3) Dispone che il sig. versi alla signora entro il 25 di ogni Pt_2 Parte_1
mese la somma totale di euro 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, quanto ad euro 300,00 per il contributo al mantenimento della figlia che Persona_1
continuerà ad alloggiare presso la casa materna, e quanto ad euro 200,00 quale contributo alle necessità dei due figli minori ed per le giornate in Per_3 Per_2
cui, assente il padre per lavoro, verranno ospitati dalla madre, pur rimanendo collocati prevalentemente presso la casa del padre il quale provvederà al loro mantenimento diretto.
4) Nulla per assegni tra i coniugi, già autosufficienti ed economicamente indipendenti.
5) Dà atto che i coniugi confermano la reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche in favore dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 31, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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