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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24877 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Rosaria Capozzi
RICORRENTE
E
, nato a NAPOLI il 6.2.1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Roberta Nobile
RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 17.6.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e, previa trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra i coniugi. Hanno depositato agli atti il PIG della sentenza di separazione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sullo status, in assenza di figli.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la resistente non si è opposta, fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa ossia la separazione giudiziale n. 6661/2024 di questa Sezione, passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto conferma degli accordi già raggiunti in sede di separazione, che di seguito si riportano: a) 1 coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, ed entrambi accettano reciprocamente tale rinuncia;
b) Onde definire i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, la SI.ra si impegna a Parte_1 versare al SI. che accetta, la somma di € 6.000,00 (seimila/00), a titolo di rimborso Controparte_1 per spese di ristrutturazione, acquisto materiali, e/o mobili della abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra , richieste dal coniuge di € 18.100,00 (diciottomilacento/00) o comunque della Parte_1 maggior somma da lui richiesta, a saldo e stralcio di ogni pretesa assunta da quest'ultimo; l'indicato importo di € 6.000,00 (seimila/00), verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30.04.2024, e con il versamento di tale importo, il SI, dichiara, fin d'ora per allora, Controparte_1
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di non aver più nulla a pretendere dalla SI. a qualunque titolo, ragione e azione tra Parte_1 loro esistente, e, pertanto con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a qualsivoglia eventuale successiva azione nei confronti della SI.ra , relativa alla su menzionata pretesa;
Pt_1 c) I coniugi dichiarano di aver già diviso tutti î beni mobili, suppellettili e effetti personali siti nella casa coniugale e pertanto rinunciano ad ogni reciproca richiesta in merito ed accettano reciprocamente tali rinunce;
d) I coniugi si danno atto reciprocamente di avere transatto, con le presenti pattuizioni, ogni altro rapporto di diritto civile tra loro esistente di dare e avere, anche relativi a donativi e restituzione di somme, pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione e azione tra loro esistente”.
Orbene, il Collegio, ritenuto che gli accordi non siano contrari alla legge, prende atto dei punti e delle pattuizioni che rientrano nell'autonomia negoziale delle parti e li recepisce.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 16.9.2017 tra e Controparte_1 ; Parte_1 b) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 9, parte II S. B, SEz. P, reg. atti matrimonio anno 2017); d) compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli nella Camera di conSIlio del 27.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24877 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Rosaria Capozzi
RICORRENTE
E
, nato a NAPOLI il 6.2.1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Roberta Nobile
RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 17.6.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e, previa trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra i coniugi. Hanno depositato agli atti il PIG della sentenza di separazione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sullo status, in assenza di figli.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la resistente non si è opposta, fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa ossia la separazione giudiziale n. 6661/2024 di questa Sezione, passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto conferma degli accordi già raggiunti in sede di separazione, che di seguito si riportano: a) 1 coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, ed entrambi accettano reciprocamente tale rinuncia;
b) Onde definire i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, la SI.ra si impegna a Parte_1 versare al SI. che accetta, la somma di € 6.000,00 (seimila/00), a titolo di rimborso Controparte_1 per spese di ristrutturazione, acquisto materiali, e/o mobili della abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra , richieste dal coniuge di € 18.100,00 (diciottomilacento/00) o comunque della Parte_1 maggior somma da lui richiesta, a saldo e stralcio di ogni pretesa assunta da quest'ultimo; l'indicato importo di € 6.000,00 (seimila/00), verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30.04.2024, e con il versamento di tale importo, il SI, dichiara, fin d'ora per allora, Controparte_1
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di non aver più nulla a pretendere dalla SI. a qualunque titolo, ragione e azione tra Parte_1 loro esistente, e, pertanto con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a qualsivoglia eventuale successiva azione nei confronti della SI.ra , relativa alla su menzionata pretesa;
Pt_1 c) I coniugi dichiarano di aver già diviso tutti î beni mobili, suppellettili e effetti personali siti nella casa coniugale e pertanto rinunciano ad ogni reciproca richiesta in merito ed accettano reciprocamente tali rinunce;
d) I coniugi si danno atto reciprocamente di avere transatto, con le presenti pattuizioni, ogni altro rapporto di diritto civile tra loro esistente di dare e avere, anche relativi a donativi e restituzione di somme, pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione e azione tra loro esistente”.
Orbene, il Collegio, ritenuto che gli accordi non siano contrari alla legge, prende atto dei punti e delle pattuizioni che rientrano nell'autonomia negoziale delle parti e li recepisce.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 16.9.2017 tra e Controparte_1 ; Parte_1 b) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 9, parte II S. B, SEz. P, reg. atti matrimonio anno 2017); d) compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli nella Camera di conSIlio del 27.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffele Sdino
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