Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Controparte_2
in atti, dall'avv. ANDRIOLLO JURI, domiciliatario;
- parte attrice - contro
Controparte_3
, in persona del Presidente del Giunta provinciale p.t.. rappresentata e
[...]
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti WINDEGGER GEORG, FADANELLI
LAURA, PLANCKER LUKAS, ROILO ALEXANDRA e BERNARDI CRISTINA, domiciliatari;
- parte convenuta -
in punto: opposizione contro ordinanza ingiunzione.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
pagina 1 di 7
in via subordinata: nella denegata ipotesi di soccombenza, sia rideterminato il quantum della sanzione amministrativa nella misura minima edittale prevista dalla Legge e/o nella diversa, anche minore, misura che sarà ritenuta di
Giustizia od equità; in ogni caso: spese, compensi di avvocato, oltre ad IVA e CA, interamente rifusi.
In via istruttoria:
Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che incombe sull'amministrazione opposta, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova precedute dalla locuzione “vero che”:
1. le tratte (turno 37.0003 – validità scolastica, turno 37.0004 – giorni feriali e turno 31.0003 – giorni feriali) e i rispettivi orari erano e vengono a tutt'oggi determinati dal o dalla ed Controparte_4
imposti ai rispettivi concessionari;
2. per il turno 37.0003 – validità scolastica, i conducenti impegnati in detto servizio di linea usufruiscono di un periodo di pausa complessivo pari ad 1 ora e
28 minuti;
3. per il turno 37.0004 – giorni feriali, i conducenti impegnati in detto servizio di linea usufruiscono di un periodo di pausa complessivo pari ad 1 ora e 18 minuti;
4. per il turno 31.0003 – giorni feriali, i conducenti impiegati in detto servizio di linea usufruiscono di un periodo di pausa complessiva pari ad 2 ore e 26 minuti;
pagina 2 di 7 5. per tutti i turni contestati dagli ispettori ha calcolato un tempo complessivo di guida continuata inferiore alle 5 ore continuative.
Si indicano come testi, con riserva di integrazione:
1. ”; Parte_2
di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca della concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, rigettare il ricorso, sicché inammissibile e comunque infondato per i motivi esposti sopra, e, di conseguenza, convalidare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di Euro 4.774,- per sanzioni amministrative e di Euro 11,30- per spese, e quindi dell'importo complessivo di Euro 4.785,30-; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% , 0,04% ). CP_5 CP_6
In via istruttoria: si chiede l'assunzione di prova per testimoni e l'interrogatorio formale di controparte sulle circostanze di fatto di cui al presente atto e sui seguenti capitoli di prova nonché prova contraria, con i propri testi, sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi:
1) Può il teste confermare e descrivere le modalità di indagine e le attività svolte in sede di indagine ispettiva come risultano descritte nella parte in fatto del presente atto e nel verbale conclusivo degli accertamenti (doc. 2, da mostrare al teste)?
2) Può il teste confermare e descrivere le irregolarità e le violazioni emerse ad attività ispettiva compiuta come risultano descritte nel verbale conclusivo degli accertamenti (doc. 2, da mostrare al teste)?
3) Dica il teste su quale documentazione e su quali dichiarazioni si basa l'accertamento degli illeciti - oggetto della contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.
4) È vero che la documentazione e le dichiarazioni sulle quali si basa l'accertamento degli illeciti - oggetto della contestazione e dell'ordinanza pagina 3 di 7 ingiunzione è stata fornita da (doc. 9 fino a 10ee, Parte_3
e doc. 12 e 12a, da mostrare al teste)?
5) È vero che gli autisti indicati nel verbale conclusivo degli accertamenti e nella parte in fatto del presente atto hanno svolto i turni e gli orari ivi rispettivamente indicati (doc. 2, 9 e 9a, da mostrare al teste)?
6) Dica il teste sulla base di quali elementi è stato accertato quale autista ha svolto quale turno e quando nel periodo tra il 15.12.2019 e il 25.01.2020 (doc.ti
2, 9 fino a 10ee, da mostrare al teste).
7) Dica il teste quali violazioni sono state accertate con riferimento ai turni degli autisti di SAD.
8) Può il teste confermare i contenuti del verbale conclusivo degli accertamenti n. 1902/37016 del 28.01.2022 (doc. 2, da mostrare al teste)?
Si indica quale teste:
• Sig.ra Ispettrice del Lavoro presso l'Ispettorato del Lavoro della Tes_1
Provincia Autonoma di – ”. CP_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta.
L'ordinanza ingiunzione opposta sottende il principio secondo cui “… le interruzioni successive alla seconda pausa abbiano valenza del tutto neutra, nel senso che le medesime non possono avere effetto alcuno sul calcolo del periodo di cui al comma 1 (5 ore) e che non hanno rilievo alcuno al fine di interrompere il periodo stesso con l'effetto di determinare il decorso di un nuovo periodo di cinque ore”, tratto, tra il resto, dalla sentenza n. 1113/'19 di questo
Tribunale, cui integralmente si rimanda.
Questo Giudice è di diverso avviso.
Come per contro giustamente osservato da parte opponente, corretta applicazione della normativa (art. 5, comma 3, L. n. 138/1958, circolare del
Ministero dei Trasporti n. 2272/1958), “… “La legge dispone che, quando pagina 4 di 7 durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti, soltanto due di esse devono considerarsi ai fini della durata massima del periodo continuo della guida stabilita in 5 ore;
è perciò evidente conseguenza che interruzioni del genere, successive alle prime due, determinano soluzione di continuità nel periodo di guida ai fini del massimo come sopra consentito”.
Questa circolare, dunque, chiarisce ulteriormente – se mai ve ne fosse stato bisogno – il modus per conteggiare le interruzioni nel continuativo di guida e, in particolare, che:
- solo le prime due interruzioni di cui al comma 3 possono essere conteggiate nel calcolo del periodo di guida continuativo di cinque ore;
- le interruzioni ulteriori alle prime due danno soluzione di continuità con la conseguenza che il computo del periodo massimo di guida continuativa ricomincia a decorrere.
In tale ambito, in presenza di una o più interruzioni inferiori ai 30 minuti nell'arco delle cinque ore, lo stesso Legislatore presume che due di esse non siano sufficienti ad interrompere la continuità di guida e ne impone il computo nel calcolo complessivo.
Logico corollario di tale presunzione, è quindi l'ulteriore presunzione legale che se le interruzioni sono più di due, la terza e le successive siano idonee ad interrompere la continuità del periodo di guida effettiva che ricomincia a decorrere nuovamente.
E ciò a prescindere dalla specifica durata di ciascuna interruzione con il solo limite massimo che si tratti di interruzione inferiori ai trenta minuti (se superiore, come visto, produce di per sé la decorrenza di un nuovo periodo di guida).
Nessuna norma di Legge o circolare ministeriale richiede che l'interruzione inferiore ai trenta minuti debba essere di un minimo di “X” minuti per essere pagina 5 di 7 conteggiata nel periodo di guida, ma semplicemente che sia inferiore ai trenta minuti.
Rileva quindi ciascuna interruzione purché inferiore ai trenta minuti e purché preceduta da almeno due ulteriori interruzioni inferiori a 30 minuti. Questa terza pausa sarà quindi in ogni caso idonea a determinare soluzione di continuità del periodo di guida continuativa e decorrenza di un nuovo periodo di guida effettiva
…”.
Detto principio trova applicazione a tutte le singole fattispecie di presunta violazione, per come contestate nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza qui opposta.
Ne deriva il necessario accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Alla soccombenza segue il carico delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla
l'ordinanza ingiunzione n. 344 dd. 1.12.2022;
condanna
Controparte_3
al rimborso delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida
[...]
in € 100,00 per spese, € 2.500,00 per onorari, oltre al 15 % per spese generali,
i.v.a. c.a.p. come per legge;
fissa pagina 6 di 7 il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 29/01/2025
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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