Articolo 2 della Legge 2 giugno 1962, n. 511
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1962
Art. 2.
Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia" sono sostituite le parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia".
Entrata in vigore il 10 luglio 1962