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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU AC Presidente
Dott. NI NG Consigliere Estensore
Dott. FR Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5132/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima ed
accessione invertita”, riservato in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Presidente pro – tempore Dott.ssa
[...] Parte_2
c.f. , con sede legale in , al Viale Enrico Mattei
[...] P.IVA_1 Pt_1
n.36, rappresentato e difeso per il presente giudizio di Appello avverso la sentenza di I° grado n.3199/2021, dall'Avv. Vincenzo Palmiero del Foro di
Santa Maria Capua Vetere, c.f. , giusta CodiceFiscale_1
deliberazione del Comitato Direttivo recante n.216 del 28.10.2021 ed in virtù
della procura stesa in calce all'atto introduttivo, presso lo studio legale del quale elegge domicilio in Caserta (Ce), alla Via Acquaviva P.co D'Angelo 2
n.48, Cap 81100, PEC: Email_1
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1
, c.f. , con sede in Capua (CE),alla Piazza
[...] P.IVA_2
Landolfo n. 1, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso,
in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
FR LO, c.f. con studio in Casagiove CodiceFiscale_2
(CE),alla Via Nazionale Appia n. 341, il quale dichiara di eleggere domicilio con l'avv. FR LO presso l'indirizzo PEC ove Email_2
dichiara anche di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio.
APPELLATO
E
, in persona del Sindaco, Legale Controparte_2
Rappresentante pro - tempore, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mercone, c.f.
[...]
, in virtù di procura e di Delibera di Giunta Comunale n. 34 del C.F._3
15.03.2022, entrambe allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere (CE), Piazza Salvo d'Acquisto n. 1, con i seguenti recapiti Fax n. 0823/890021 ed indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per tutte le parti, come in atti formulate e di seguito indicato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI 3
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, notificato in data 23.2.2007, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, premesso di essere proprietario di un terreno nel Comune di
, identificato nel Catasto Terreni al foglio 15, particella Controparte_2
5233 (ex particella 44/a), esponeva che:
a) Con delibera n. 1194 del 18.1.2001 il Comitato direttivo del aveva approvato il Parte_1
piano esecutivo relativo all'agglomerato industriale “Volturno Nord” nel territorio del Comune di;
Controparte_2
b) Successivamente, con istanza n. 3570 del 7.8.2001, esso istante aveva chiesto all'amministrazione comunale di di voler Controparte_2
disporre l'occupazione temporanea d'urgenza - tra gli altri - di alcuni beni di proprietà dell' , Controparte_1
necessari per la realizzazione della viabilità alternativa nell'agglomerato industriale Volturno Nord;
c) Il responsabile dell'ufficio tecnico di con il Controparte_2
provvedimento n. prot. 7480 del 20.11.2001 aveva autorizzato il Parte_3
d occupare in via temporanea e di urgenza, per la durata di anni cinque,
[...]
taluni immobili, in parte coincidenti con quelli di proprietà dell'
[...]
, la cui superficie era pari Controparte_1
a mq. 5560, nonché classificata nel P.R.G. vigente del Comune di CP_2
come zona “D” - Industriale;
[...]
d) La suddetta occupazione era avvenuta in data 20.12.2001 ma, 4
durante il relativo periodo, non era stata completata la procedura ablatoria,
mediante l'emissione del decreto di esproprio;
allo scadere dell'efficacia del decreto di occupazione di urgenza, l'opera era stata comunque realizzata, con conseguente irreversibile trasformazione del fondo ed impossibilità di restituzione al proprietario.
Tanto premesso, con il sopra citato atto introduttivo il predetto
[...]
, nel convenire Controparte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Controparte_2
e il ,
[...] Parte_1
ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, sulla scorta della scadenza del termine di occupazione legittima senza la pronuncia dell'espropriazione, l'avvenuta accessione invertita (od occupazione acquisitiva) del terreno di proprietà
dell'attore e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno da perdita della titolarità del bene corrispondente al valore di mercato del bene al momento della scadenza dell'occupazione legittima, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi dalla data di scadenza dell'occupazione legittima e fino alla data della decisione, ed interessi legali,
da calcolarsi anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato;
2. Condannare i convenuti al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, da rapportarsi all'ammontare dell'indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione ove il procedimento espropriativo fosse sfociato nella sua naturale e fisiologica conclusione, oltre agli interessi 5
legali;
2. Condannare entrambi gli indicati convenuti al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento subito dell'area residua non interessata dalla procedura espropriativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 28.05.2007 si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, il quale contestava ogni avversa deduzione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando, da un lato, l'esclusiva competenza del - unico beneficiario dell'accessione Controparte_2
invertita - in ordine alla conclusione della procedura espropriativa e, dall'altro lato, la correttezza del proprio operato, avendo esso concluso la realizzazione dell'opera nel termine prestabilito.
Il convenuto concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e di competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 29.5.2007, si costituiva in giudizio anche il in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenendo l'esclusiva responsabilità del Parte_3
Tanto premesso, l'amministrazione comunale concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione, nonché per il rigetto della domanda attorea ovvero per la condanna del a manlevare l'ente in caso Parte_3
di accoglimento della domanda attorea.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, termine I c.p.c., depositata il 6
10.3.2008, l'attore modificava la qualificazione della fattispecie come
Parte occupazione usurpativa;
ciò in quanto il piano regolatore di , Pt_1
originariamente approvato con DPCM del 16.1.1968 ed integrato con successivo decreto del 28.7.1970, era scaduto in data 28.7.1980, ovvero in epoca antecedente all'occupazione del terreno in questione, avvenuta pertanto in carenza di titolo ovvero in assenza di dichiarazioni di pubblica utilità
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta e espletata c.t.u. e, precisate le conclusioni di parte e riservata la causa in decisione, allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con
sentenza n. 3199/2021, pubblicata in data 30.9.2021, così provvedeva:
“
1. dichiara la giurisdizione del giudice adito;
2. condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in
favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 131.705,28 oltre interessi
al tasso legale dalla data dell'illecito e fino al momento del deposito della
presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità,
ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.12.2001 e, quindi, anno per
anno, ed a partire dal 20.12.2001 e fino al momento del deposito della
presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione
di quella sopra precisata;
3. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di
parte attrice, degli interessi al saggio legale dalla data del deposito della
presente sentenza e fino al soddisfo;
4. compensa le spese di lite tra e il Parte_3 [...]
Controparte_2
5. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di 7
lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 9.510,00, di cui
€ 500,00 per spese ed € 9.010,00 per compensi professionali, oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario”.
Avverso detta decisione, con citazione del 15.12.2021 proponeva appello il , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore,il quale, per le ragioni meglio ivi indicate,
censurava la stessa e, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello
l' e il Controparte_1 [...]
ognuno in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: fissare udienza per la sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 351,
comma 2, e 283 c.p.c.;
- in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare la
sentenza n.3199/2021 pronunciata in data 30.09.2021 dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere I° Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Franzese Luigia, resa
nella causa iscritta al n. 2390/2007 R.G., per carenza di legittimazione
passiva del , per difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo,
nonché per carenza di legittimazione processuale dell'
[...]
; Controparte_1 8
-in via del tutto gradata, fermi tutti i motivi di appello, nella denegata
ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere, anche solo parzialmente,
infondate le doglianze dell'appellante, rimodulare la condanna in solido
dell'appellante cosi come emessa dal Giudice di prime cure, secondo equo
criterio di riparto delle responsabilità.
-Condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese di lite,
come per Legge, nella misura che si riterrà opportuna, secondo criterio di
equità.
In data 22.03.2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello;
sostenendo quindi la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva in ogni caso l'inammissibilità dell'eccezione del difetto di procura sollevata dall'appellante sono in sede di impugnazione, opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dal Parte_3
Detto comparente chiedeva quindi, previo rigetto dell'avversa impugnazione perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con comparsa di risposta del 28.3.2022 si costituiva il
[...]
in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
il quale, oltre ad aderire alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti della sentenza 9
che l'istante aveva inteso appellare, né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Detto comparente eccepiva anch'esso che la controversia rientrava nella giurisdizione del G.A., stante il fatto che la tesi dell'originario attore,
secondo cui l'occupazione sarebbe avvenuta in assenza di titolo in quanto il piano regolatore di era scaduto nel 1980, risultava contrastata Pt_3 Pt_1
da tutti gli atti di causa.
Lo stesso si associava inoltre all'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_1
sollevata dall'appellante, proponendo inoltre appello incidentale, al fine di contestare la gravata decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva, essendo invece la responsabilità - ove esistente
- addebitabile esclusivamente al unico beneficiario della Parte_3
occupazione del suolo e delle opere realizzate.
Il chiedeva quindi accogliersi le Controparte_2
seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità dello appello
così come proposto;
2) rigettarlo nel merito, perché infondato;
3) accogliere
lo appello incidentale proposto dal ed in Controparte_2
caso di accoglimento della domanda proposta dall' , Controparte_1
condannare esclusivamente il Parte_1
; 4) rigettare ogni domanda proposta nei confronti dello stesso
[...]
Comune, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di
legittimazione attiva dell' , il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva del 4) Controparte_2 10
condannare controparti al pagamento delle spese del doppio grado”.
A seguito del rigetto, con ordinanza del 20.4.2022, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte appellato Controparte_2
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle 11
impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale proposto dal
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, è fondato e va accolto, nei termini e per le motivazioni che si seguito di espongono.
Ed invero, con il proprio terzo motivo di gravame, da esaminarsi tuttavia in via preliminare per ragioni di carattere logico - giuridico,
l'appellante critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1
affermato la propria giurisdizione.
A tale eccezione, avendola già proposta nel giudizio di primo grado, si
è sostanzialmente associato anche l'appellato - nonché appellante incidentale
- il quale ha allo stesso modo contestato, sia Controparte_2
pure in maniera piuttosto confusa, l'affermazione del primo giudice secondo la quale sussisterebbe nella specie un'ipotesi di occupazione usurpativa - con conseguente giurisdizione del G.O. - stante la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, posto che il piano regolatore Pt_3
di era scaduto nell'anno 1980. Pt_1
Ciò posto, ai fini di una migliore comprensione della predetta censura e dei motivi della decisione che sul punto questa Corte ritiene di assumere,
pare utile richiamare le ragioni indicate dal primo giudice - sia pure dopo aver risolto positivamente la questione relativa all'ammissibilità della modica della iniziale domanda proposta dall'Istituito, con decisione non oggetto di impugnazione sul punto - che si seguito si espongono:
“…..Invero, nella materia dei procedimenti di espropriazione per
pubblica utilità, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi 12
residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una
potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata
disposta l'occupazione di un fondo) poiché tali fattispecie non sono in alcun
modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in
altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di
potere (Cass, SS.UU., n. 18272 del 2019; cfr. anche Cass., SS.UU., n. 22193
del 2020).
Nel caso di specie, la fattispecie prospettata da parte attrice ha ad
oggetto una ipotesi di occupazione usurpativa in quanto l'occupazione del
Part fondo sarebbe avvenuta in assenza di titolo, essendo il piano regolatore
di già scaduto nel 1980. Pt_1
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta
fondata la prospettazione di parte attrice.
Invero, con provvedimento del 20.11.2001, il comune di CP_2
preso atto dell'approvazione del piano esecutivo di espropriazione
[...]
da parte del in data 18.01.2001, ha autorizzato il predetto ente Parte_3
ad occupare in via temporanea e di urgenza il terreno di proprietà dell'istante
al fine di realizzare i lavori di costruzione della viabilità alternativa
nell'agglomerato industriale “Volturno Nord”.
Part Al momento della occupazione del fondo, il piano regolatore di
era già scaduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del DPR n. 218 Pt_1
del 1978, con conseguente carenza di dichiarazione di pubblica utilità (cfr.
art. 53 del DPR n. 218 del 1978, nella parte in cui stabilisce che le opere
comprese nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale sono 13
considerate di pubblica utilità).
Sussiste pertanto una ipotesi di occupazione usurpativa.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 314 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 9, l. regione Campania n. 16 del 1998, in
combinato disposto con l'articolo 77, comma 2, della legge regionale 11
agosto 2001, n. 10, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori
dei nuclei e delle aree industriali già scaduti alla data di entrata in vigore”.
Orbene, l'appellante principale Parte_1
fonda la propria censura sull'assunto che spetti alla
[...]
giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla P.A., prospettati come occupazione usurpativa, solo “qualora il
giudice amministrativo abbia rigettato l'impugnazione proposta dal privato
avverso il provvedimento acquisitivo emesso dalla P.A”.
Orbene, indipendentemente dall'attinenza di tale specifica critica rispetto alla fattispecie in esame, osserva questa Corte che costituisce comunque presupposto di fatto sostanzialmente incontestato e dimostrato dagli atti di causa che l'occupazione del fondo in questione sia intervenuta successivamente alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, come affermato dal primo giudice.
E' allo stato modo incontestato che l'immissione in possesso del
20.12.2001 sia avvenuta in forza del provvedimento di occupazione n. 7480
del 20.11.2001 del Responsabile dell'UTC del Comune di Controparte_2
- sia pure adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione 14
di pubblica utilità - e la realizzazione dell'opera sia stata completata entro il relativo termine quinquennale.
Ciò posto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, osserva questo giudicante che la Suprema Corte, a seguito di una costante e complessa evoluzione giurisprudenziale sul punto, è giunta ad affermare (v. Cassazione
civile, Sez. Un., 9/11/2021, n.32688) che “in materia di espropriazione per
pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice
amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti,
provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni” (nella specie veniva infatti affermata la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione.
Non vi è alcun dubbio quindi che, nella specie, l'avvenuta occupazione del suolo appartenente all' Controparte_1
di sia pure avvenuta in assenza di una efficace dichiarazione
[...] CP_1
di pubblica utilità, stante la precedente scadenza della stessa, sia comunque collegabile all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica
Amministrazione.
Da tato deriva che, in accoglimento della proposta impugnazione principale - con conseguente assorbimento di ogni altra questione, nonché
dell'impugnazione incidentale del - in riforma Controparte_2
della gravata sentenza, va dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adito 15
Giudice Ordinario, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto intervenuta con riferimento all'epoca di introduzione della presente controversia,
sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in Parte_1
persona del suo legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 15.12.2021,
nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la medesima
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3199/2021 del
30.9.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale, con conseguente assorbimento per effetto di tale pronuncia dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo;
2) Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE. NI NG
16
IL PRESIDENTE
FU AC
Sent. n.
Ruolo Generale n.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU AC Presidente
Dott. NI NG Consigliere Estensore
Dott. FR Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5132/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima ed
accessione invertita”, riservato in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Presidente pro – tempore Dott.ssa
[...] Parte_2
c.f. , con sede legale in , al Viale Enrico Mattei
[...] P.IVA_1 Pt_1
n.36, rappresentato e difeso per il presente giudizio di Appello avverso la sentenza di I° grado n.3199/2021, dall'Avv. Vincenzo Palmiero del Foro di
Santa Maria Capua Vetere, c.f. , giusta CodiceFiscale_1
deliberazione del Comitato Direttivo recante n.216 del 28.10.2021 ed in virtù
della procura stesa in calce all'atto introduttivo, presso lo studio legale del quale elegge domicilio in Caserta (Ce), alla Via Acquaviva P.co D'Angelo 2
n.48, Cap 81100, PEC: Email_1
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1
, c.f. , con sede in Capua (CE),alla Piazza
[...] P.IVA_2
Landolfo n. 1, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso,
in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
FR LO, c.f. con studio in Casagiove CodiceFiscale_2
(CE),alla Via Nazionale Appia n. 341, il quale dichiara di eleggere domicilio con l'avv. FR LO presso l'indirizzo PEC ove Email_2
dichiara anche di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio.
APPELLATO
E
, in persona del Sindaco, Legale Controparte_2
Rappresentante pro - tempore, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mercone, c.f.
[...]
, in virtù di procura e di Delibera di Giunta Comunale n. 34 del C.F._3
15.03.2022, entrambe allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere (CE), Piazza Salvo d'Acquisto n. 1, con i seguenti recapiti Fax n. 0823/890021 ed indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per tutte le parti, come in atti formulate e di seguito indicato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI 3
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, notificato in data 23.2.2007, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, premesso di essere proprietario di un terreno nel Comune di
, identificato nel Catasto Terreni al foglio 15, particella Controparte_2
5233 (ex particella 44/a), esponeva che:
a) Con delibera n. 1194 del 18.1.2001 il Comitato direttivo del aveva approvato il Parte_1
piano esecutivo relativo all'agglomerato industriale “Volturno Nord” nel territorio del Comune di;
Controparte_2
b) Successivamente, con istanza n. 3570 del 7.8.2001, esso istante aveva chiesto all'amministrazione comunale di di voler Controparte_2
disporre l'occupazione temporanea d'urgenza - tra gli altri - di alcuni beni di proprietà dell' , Controparte_1
necessari per la realizzazione della viabilità alternativa nell'agglomerato industriale Volturno Nord;
c) Il responsabile dell'ufficio tecnico di con il Controparte_2
provvedimento n. prot. 7480 del 20.11.2001 aveva autorizzato il Parte_3
d occupare in via temporanea e di urgenza, per la durata di anni cinque,
[...]
taluni immobili, in parte coincidenti con quelli di proprietà dell'
[...]
, la cui superficie era pari Controparte_1
a mq. 5560, nonché classificata nel P.R.G. vigente del Comune di CP_2
come zona “D” - Industriale;
[...]
d) La suddetta occupazione era avvenuta in data 20.12.2001 ma, 4
durante il relativo periodo, non era stata completata la procedura ablatoria,
mediante l'emissione del decreto di esproprio;
allo scadere dell'efficacia del decreto di occupazione di urgenza, l'opera era stata comunque realizzata, con conseguente irreversibile trasformazione del fondo ed impossibilità di restituzione al proprietario.
Tanto premesso, con il sopra citato atto introduttivo il predetto
[...]
, nel convenire Controparte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Controparte_2
e il ,
[...] Parte_1
ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, sulla scorta della scadenza del termine di occupazione legittima senza la pronuncia dell'espropriazione, l'avvenuta accessione invertita (od occupazione acquisitiva) del terreno di proprietà
dell'attore e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno da perdita della titolarità del bene corrispondente al valore di mercato del bene al momento della scadenza dell'occupazione legittima, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi dalla data di scadenza dell'occupazione legittima e fino alla data della decisione, ed interessi legali,
da calcolarsi anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato;
2. Condannare i convenuti al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, da rapportarsi all'ammontare dell'indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione ove il procedimento espropriativo fosse sfociato nella sua naturale e fisiologica conclusione, oltre agli interessi 5
legali;
2. Condannare entrambi gli indicati convenuti al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento subito dell'area residua non interessata dalla procedura espropriativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 28.05.2007 si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, il quale contestava ogni avversa deduzione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando, da un lato, l'esclusiva competenza del - unico beneficiario dell'accessione Controparte_2
invertita - in ordine alla conclusione della procedura espropriativa e, dall'altro lato, la correttezza del proprio operato, avendo esso concluso la realizzazione dell'opera nel termine prestabilito.
Il convenuto concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e di competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 29.5.2007, si costituiva in giudizio anche il in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenendo l'esclusiva responsabilità del Parte_3
Tanto premesso, l'amministrazione comunale concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione, nonché per il rigetto della domanda attorea ovvero per la condanna del a manlevare l'ente in caso Parte_3
di accoglimento della domanda attorea.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, termine I c.p.c., depositata il 6
10.3.2008, l'attore modificava la qualificazione della fattispecie come
Parte occupazione usurpativa;
ciò in quanto il piano regolatore di , Pt_1
originariamente approvato con DPCM del 16.1.1968 ed integrato con successivo decreto del 28.7.1970, era scaduto in data 28.7.1980, ovvero in epoca antecedente all'occupazione del terreno in questione, avvenuta pertanto in carenza di titolo ovvero in assenza di dichiarazioni di pubblica utilità
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta e espletata c.t.u. e, precisate le conclusioni di parte e riservata la causa in decisione, allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con
sentenza n. 3199/2021, pubblicata in data 30.9.2021, così provvedeva:
“
1. dichiara la giurisdizione del giudice adito;
2. condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in
favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 131.705,28 oltre interessi
al tasso legale dalla data dell'illecito e fino al momento del deposito della
presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità,
ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.12.2001 e, quindi, anno per
anno, ed a partire dal 20.12.2001 e fino al momento del deposito della
presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione
di quella sopra precisata;
3. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di
parte attrice, degli interessi al saggio legale dalla data del deposito della
presente sentenza e fino al soddisfo;
4. compensa le spese di lite tra e il Parte_3 [...]
Controparte_2
5. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di 7
lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 9.510,00, di cui
€ 500,00 per spese ed € 9.010,00 per compensi professionali, oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario”.
Avverso detta decisione, con citazione del 15.12.2021 proponeva appello il , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore,il quale, per le ragioni meglio ivi indicate,
censurava la stessa e, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello
l' e il Controparte_1 [...]
ognuno in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: fissare udienza per la sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 351,
comma 2, e 283 c.p.c.;
- in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare la
sentenza n.3199/2021 pronunciata in data 30.09.2021 dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere I° Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Franzese Luigia, resa
nella causa iscritta al n. 2390/2007 R.G., per carenza di legittimazione
passiva del , per difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo,
nonché per carenza di legittimazione processuale dell'
[...]
; Controparte_1 8
-in via del tutto gradata, fermi tutti i motivi di appello, nella denegata
ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere, anche solo parzialmente,
infondate le doglianze dell'appellante, rimodulare la condanna in solido
dell'appellante cosi come emessa dal Giudice di prime cure, secondo equo
criterio di riparto delle responsabilità.
-Condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese di lite,
come per Legge, nella misura che si riterrà opportuna, secondo criterio di
equità.
In data 22.03.2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello;
sostenendo quindi la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva in ogni caso l'inammissibilità dell'eccezione del difetto di procura sollevata dall'appellante sono in sede di impugnazione, opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dal Parte_3
Detto comparente chiedeva quindi, previo rigetto dell'avversa impugnazione perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con comparsa di risposta del 28.3.2022 si costituiva il
[...]
in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
il quale, oltre ad aderire alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti della sentenza 9
che l'istante aveva inteso appellare, né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Detto comparente eccepiva anch'esso che la controversia rientrava nella giurisdizione del G.A., stante il fatto che la tesi dell'originario attore,
secondo cui l'occupazione sarebbe avvenuta in assenza di titolo in quanto il piano regolatore di era scaduto nel 1980, risultava contrastata Pt_3 Pt_1
da tutti gli atti di causa.
Lo stesso si associava inoltre all'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell' Controparte_1
sollevata dall'appellante, proponendo inoltre appello incidentale, al fine di contestare la gravata decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva, essendo invece la responsabilità - ove esistente
- addebitabile esclusivamente al unico beneficiario della Parte_3
occupazione del suolo e delle opere realizzate.
Il chiedeva quindi accogliersi le Controparte_2
seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità dello appello
così come proposto;
2) rigettarlo nel merito, perché infondato;
3) accogliere
lo appello incidentale proposto dal ed in Controparte_2
caso di accoglimento della domanda proposta dall' , Controparte_1
condannare esclusivamente il Parte_1
; 4) rigettare ogni domanda proposta nei confronti dello stesso
[...]
Comune, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di
legittimazione attiva dell' , il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva del 4) Controparte_2 10
condannare controparti al pagamento delle spese del doppio grado”.
A seguito del rigetto, con ordinanza del 20.4.2022, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte appellato Controparte_2
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle 11
impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale proposto dal
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, è fondato e va accolto, nei termini e per le motivazioni che si seguito di espongono.
Ed invero, con il proprio terzo motivo di gravame, da esaminarsi tuttavia in via preliminare per ragioni di carattere logico - giuridico,
l'appellante critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1
affermato la propria giurisdizione.
A tale eccezione, avendola già proposta nel giudizio di primo grado, si
è sostanzialmente associato anche l'appellato - nonché appellante incidentale
- il quale ha allo stesso modo contestato, sia Controparte_2
pure in maniera piuttosto confusa, l'affermazione del primo giudice secondo la quale sussisterebbe nella specie un'ipotesi di occupazione usurpativa - con conseguente giurisdizione del G.O. - stante la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, posto che il piano regolatore Pt_3
di era scaduto nell'anno 1980. Pt_1
Ciò posto, ai fini di una migliore comprensione della predetta censura e dei motivi della decisione che sul punto questa Corte ritiene di assumere,
pare utile richiamare le ragioni indicate dal primo giudice - sia pure dopo aver risolto positivamente la questione relativa all'ammissibilità della modica della iniziale domanda proposta dall'Istituito, con decisione non oggetto di impugnazione sul punto - che si seguito si espongono:
“…..Invero, nella materia dei procedimenti di espropriazione per
pubblica utilità, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi 12
residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una
potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata
disposta l'occupazione di un fondo) poiché tali fattispecie non sono in alcun
modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in
altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di
potere (Cass, SS.UU., n. 18272 del 2019; cfr. anche Cass., SS.UU., n. 22193
del 2020).
Nel caso di specie, la fattispecie prospettata da parte attrice ha ad
oggetto una ipotesi di occupazione usurpativa in quanto l'occupazione del
Part fondo sarebbe avvenuta in assenza di titolo, essendo il piano regolatore
di già scaduto nel 1980. Pt_1
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta
fondata la prospettazione di parte attrice.
Invero, con provvedimento del 20.11.2001, il comune di CP_2
preso atto dell'approvazione del piano esecutivo di espropriazione
[...]
da parte del in data 18.01.2001, ha autorizzato il predetto ente Parte_3
ad occupare in via temporanea e di urgenza il terreno di proprietà dell'istante
al fine di realizzare i lavori di costruzione della viabilità alternativa
nell'agglomerato industriale “Volturno Nord”.
Part Al momento della occupazione del fondo, il piano regolatore di
era già scaduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del DPR n. 218 Pt_1
del 1978, con conseguente carenza di dichiarazione di pubblica utilità (cfr.
art. 53 del DPR n. 218 del 1978, nella parte in cui stabilisce che le opere
comprese nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale sono 13
considerate di pubblica utilità).
Sussiste pertanto una ipotesi di occupazione usurpativa.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 314 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 9, l. regione Campania n. 16 del 1998, in
combinato disposto con l'articolo 77, comma 2, della legge regionale 11
agosto 2001, n. 10, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori
dei nuclei e delle aree industriali già scaduti alla data di entrata in vigore”.
Orbene, l'appellante principale Parte_1
fonda la propria censura sull'assunto che spetti alla
[...]
giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla P.A., prospettati come occupazione usurpativa, solo “qualora il
giudice amministrativo abbia rigettato l'impugnazione proposta dal privato
avverso il provvedimento acquisitivo emesso dalla P.A”.
Orbene, indipendentemente dall'attinenza di tale specifica critica rispetto alla fattispecie in esame, osserva questa Corte che costituisce comunque presupposto di fatto sostanzialmente incontestato e dimostrato dagli atti di causa che l'occupazione del fondo in questione sia intervenuta successivamente alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, come affermato dal primo giudice.
E' allo stato modo incontestato che l'immissione in possesso del
20.12.2001 sia avvenuta in forza del provvedimento di occupazione n. 7480
del 20.11.2001 del Responsabile dell'UTC del Comune di Controparte_2
- sia pure adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione 14
di pubblica utilità - e la realizzazione dell'opera sia stata completata entro il relativo termine quinquennale.
Ciò posto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, osserva questo giudicante che la Suprema Corte, a seguito di una costante e complessa evoluzione giurisprudenziale sul punto, è giunta ad affermare (v. Cassazione
civile, Sez. Un., 9/11/2021, n.32688) che “in materia di espropriazione per
pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice
amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti,
provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni” (nella specie veniva infatti affermata la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione.
Non vi è alcun dubbio quindi che, nella specie, l'avvenuta occupazione del suolo appartenente all' Controparte_1
di sia pure avvenuta in assenza di una efficace dichiarazione
[...] CP_1
di pubblica utilità, stante la precedente scadenza della stessa, sia comunque collegabile all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica
Amministrazione.
Da tato deriva che, in accoglimento della proposta impugnazione principale - con conseguente assorbimento di ogni altra questione, nonché
dell'impugnazione incidentale del - in riforma Controparte_2
della gravata sentenza, va dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adito 15
Giudice Ordinario, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto intervenuta con riferimento all'epoca di introduzione della presente controversia,
sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in Parte_1
persona del suo legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 15.12.2021,
nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la medesima
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3199/2021 del
30.9.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale, con conseguente assorbimento per effetto di tale pronuncia dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo;
2) Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE. NI NG
16
IL PRESIDENTE
FU AC