Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6973 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06973/2025REG.PROV.COLL.
N. 00978/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2024, proposto da
AR DO DI IL e RE LY Di AE, rappresentate e difese dagli avvocati Severino Berardi, Carmine Di Rubba e Fabio Gennarione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Formicola (Ce), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Casertano in Roma, via Costantino n. 3
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3658/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formicola (Ce) e di IC RI, nella qualità di procuratore generale della sig.ra ET PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 23 giugno 2025 con la quale il Comune di Formicola ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione:
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato Severino Berardi e gli avvocati Carmine Di Rubba e Andrea Abbamonte per delega degli avvocati Pasquale Di Fruscio, Francesco Casertano e Stefano Casertano.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, le originarie ricorrenti, odierne appellanti, hanno chiesto l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
a) dell'ordinanza n. 1/2021, prot. n. 15 del 7 gennaio 2021 con la quale il Funzionario Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Urbanistica del comune di Formicola, « richiamata l'ordinanza di demolizione n.15 del 06 ottobre 1999, emessa … per opere abusive … consistenti nella realizzazione di un piccolo vano (circa mq.10,00) nel cortile interno ed al 1° piano, con struttura piana in latero cemento in parte a sbalzo ed in parte appoggiata su di un pilastro» ha ordinato « ai sensi dell'art.31 del d.P.R. n. 380/01 e dell'art.6 della L.R. 23/1985 alla sig.ra Di AE RE LY (proprietaria), nata a [...] il [...] e residente in [...], e alla sig.ra DI IL AR DO, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], la demolizione delle opere abusive descritte in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione delle opere abusive, realizzate in via Roma n.9, sull'immobile distinto originariamente in catasto urbano al Fog. 9, mapp. 30 e 355, entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza Avvisa che alla scadenza del termine prefissato, si procederà a norma dell'art.31, commi 3 e seguenti del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001… »;
b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.4006 del 3 dicembre 2020 del Comune di Formicola, con la quale è stato dato avvio al « procedimento, ai sensi degli artt.7 e segg. Legge 241/90, finalizzato alla adozione di ordinanza di demolizione ai sensi dell'art.31 d.P.R. n. 380/01 di opere abusive realizzate in via Roma »;
c) della « ordinanza di demolizione n.15 del 06 ottobre 1999, emessa … nei confronti della sig.ra DI IL AR DO per opere abusive … consistenti nella realizzazione di un piccolo vano (circa mq.10,00) nel cortile interno ed al 1° piano, con struttura piana in latero cemento in parte a sbalzo ed in parte appoggiata su di un pilastro », non notificata alla RE LY Di AE;
d) del parere legale prot. n. 3951 del 30 dicembre 2020, ancorché non allegato e non conosciuto;
e) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
a) del provvedimento prot. n. 1570 del 21 aprile 2021, notificato il 5 agosto 2021, di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.1/21 del 7 gennaio 2021, a mezzo quale si è proceduto, ai sensi dell'art.31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., a comunicare « che da sopralluogo ... è emerso che ... non hanno ottemperato a quanto prescritto ... in quanto il manufatto, oggetto di ordinanza, non è stato demolito» ;
b) del provvedimento di esecuzione prot. n. 2723 del 21 luglio 2021, notificato il 5 agosto 2021, di acquisizione ai sensi dell'art.31, comma 4, del d.P.R. n.380 in favore del Comune degli effetti derivanti dal provvedimento di constatazione, prot. n. 1570 del 21 aprile 2021, relativo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.1/21 del 7 gennaio 2021 (prot. n.15 del 7 gennaio 2021);
c) ove occorrer possa in via derivata dell'ordinanza di demolizione n.1/21 del 7 gennaio 2021;
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Emerge dagli atti di causa che le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Formicola ha ingiunto loro di demolire le opere abusivamente realizzate presso il fabbricato sottoposto a vincolo ex d.m. 26 novembre 1984, sito in via Roma e consistenti “ nella realizzazione di un piccolo vano (circa mq. 10,00) nel cortile interno ed al 1° piano, con struttura in latero cemento in parte a sbalzo ed in parte appoggiata su di un pilastro ”.
L’amministrazione ha evidenziato in motivazione, che:
- per le medesime opere è stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 15 del 6 ottobre 1999 nei confronti della sig.ra DI;
- nelle more, l’immobile è stato donato alla sig.ra Di AE e la controinteressata sig.ra. PA ha chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza anche alla luce della sentenza n. 3328/2018 del 12 novembre 2018, emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Sezione civile, che ha accertato l’abusività delle opere e la loro realizzazione in violazione delle distanze legali;
- in data 11 febbraio 2019 la donataria sig.ra Di AE ha presentato per dette opere domanda di permesso di costruire in sanatoria sulla quale si è perfezionato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 un provvedimento tacito di rigetto;
- l’intervento abusivo è stato effettuato su un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;
- secondo il parere legale acquisito in data 30 novembre 2020 risultava necessario procedere a rinnovare l’ordinanza n. 15/1999 anche nei confronti della sig.ra Di AE;
- in base a quanto precede “ ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rinnovare l’ordinanza di demolizione n. 15/1999…e quindi di comminare al committente dei lavori e all’attuale proprietaria dell’immobile, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi… ” ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo il primo giudice, il ricorso introduttivo deve essere considerato inammissibile per non essere stato notificato alla controinteressata PA, per il vantaggio diretto che questa avrebbe ritratto dalla conservazione del provvedimento impugnato, ricorrendo tutti i presupposti per qualificarla come litisconsorte necessaria.
Sarebbe altresì inammissibile, secondo il TAR, il ricorso per motivi aggiunti, in quanto dopo che la Polizia Municipale ha constatato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, il responsabile del Settore si è limitato a disporre la notifica del verbale di accertamento senza assumere alcuna determinazione al riguardo.
Conclusivamente, con la sentenza impugnata il primo giudice ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili.
Avverso la sentenza impugnata in data 6 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Formicola (Ce) e IC RI, nella qualità di procuratore generale della sig.ra ET PA.
In data 31 gennaio 2025 e 13 maggio 2025 ha depositato memorie il Comune di Formicola.
In data 22 maggio 2025 ha depositato memoria IC RI.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
error in judicando in relazione alla presunta violazione di controinteresse della PA ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado
Argomentano le appellanti che l’impugnata sentenza fonderebbe la motivazione sull’erroneo presupposto che il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla controinteressata Sig.ra PA AN.
Il ragionamento del Tribunale non appare alle appellanti condivisibile, poiché i presupposti che identificano il controinteressato nel giudizio amministrativo, sia di natura formale che di natura sostanziale, difetterebbero entrambi in capo alla controinteressata PA AN.
Si soggiunge che detta controinteressata si sarebbe regolarmente costituita dando vita ad un regolare rapporto processuale, sanando, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, eventuali nullità.
Il primo giudice avrebbe altresì ignorato la circostanza, in tesi di dirimente importanza, che la stessa PA avrebbe controdedotto nel merito della vicenda, atteso che l’espressa dichiarazione di volontà della controinteressata di voler instaurare un regolare rapporto processuale sarebbe da ritenere prevalente ed assorbente anche dinanzi all’eccezione di improcedibilità per mancata notifica del ricorso alla controinteressata sollevata dal Comune di Formicola.
Quanto all'impugnativa dell'ordine di demolizione, per le appellanti andrebbe considerato che di norma nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso.
Le appellanti rinunciano poi al gravame per quanto attiene alle questioni sollevate con il ricorso per motivi aggiunti.
error in judicando in relazione alla violazione degli artt. 31 e 33 del dpr 380/01, per falsa ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. superficialità e carenza di motivazione in ordine al difetto di istruttoria. violazione ed errata applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio del potere valutativo rispetto ai riscontrati abusi
Secondo le appellanti, le censure formulate con il motivo che precede avrebbero carattere assorbente. Il giudice di prime cure, limitandosi all'analisi della notifica alla controinteressata, non ha proceduto ad analizzare nel merito i rilievi proposti nel ricorso principale.
Tutti gli elementi addotti, alla luce dell’apparato motivazionale della sentenza e del sottostante corredo istruttorio, sarebbero privi del necessario carattere della oggettiva significatività. Conclusivamente, si chiede di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in riforma della stessa, annullare gli avversati provvedimenti.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni di parte appellante circa i rilevati profili di inammissibilità, di cui alla sentenza impugnata, sono fondate.
Poiché AN PA non era parte necessaria del giudizio (non rivestendo la qualifica di controinteressata in senso proprio), non ritiene il Collegio che fosse necessaria la notifica del ricorso nei suoi confronti.
In ogni caso, come correttamente rilevato da parte appellante, questa si era comunque costituita in giudizio “ ad opponendum ” e aveva potuto spiegare appieno le sue difese.
A fronte di tale circostanza, il rilievo di inammissibilità per difetto di notifica assume una portata formalistica che contrasta con la circostanza sostanziale che l’interessata si sia in seguito costituita in giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi comunque soddisfatta l’esigenza di un pieno contraddittorio tra le parti.
Nel merito, l’appello non può essere accolto.
Rilevato, preliminarmente, che non possono essere considerati rilevanti documenti acquisiti in altri giudizi, per come tardivamente depositati da parte appellante, e che sull’istanza di sanatoria dell’11 febbraio 2019 si è formato il silenzio rigetto, emerge dagli atti di causa e non è revocabile in dubbio la chiara abusività dell’intervento, peraltro accertato dalla sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Sezione civile, n. 3328/2018.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate quantificate in euro 2000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Formicola e in euro 2000,00 in favore di AN PA, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO