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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14485 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata a [...], (SP), Brasile, il 12.12.1987; Parte_1 [...]
nato a [...], (SP), Brasile, il 29.11.1991, rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a Cittaducale (RI), in [...] 17 dicembre Persona_1 1883, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 4).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato la prenotazione on line sul sito
“prenotami” del Consolato Generale di Prima Classe d'Italia a San Paolo, Brasile per la presentazione della documentazione attestante la propria ascendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendovi tuttavia perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
La stessa parte resistente ha dichiarato di non riuscire a rispettare i tempi di conclusione del procedimento dalla legge, a causa dell'elevato numero di richieste sopravenuto negli ultimi anni, risultante anche dalla lista prodotta dalla parte ricorrente, a fronte dell'organico del Consolato, per cui sussiste l'interesse dell'attrice ad agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva difficoltà di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria RM MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata a [...], (SP), Brasile, il 12.12.1987; Parte_1 [...]
nato a [...], (SP), Brasile, il 29.11.1991, rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a Cittaducale (RI), in [...] 17 dicembre Persona_1 1883, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 4).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato la prenotazione on line sul sito
“prenotami” del Consolato Generale di Prima Classe d'Italia a San Paolo, Brasile per la presentazione della documentazione attestante la propria ascendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendovi tuttavia perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
La stessa parte resistente ha dichiarato di non riuscire a rispettare i tempi di conclusione del procedimento dalla legge, a causa dell'elevato numero di richieste sopravenuto negli ultimi anni, risultante anche dalla lista prodotta dalla parte ricorrente, a fronte dell'organico del Consolato, per cui sussiste l'interesse dell'attrice ad agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva difficoltà di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria RM MA