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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40755/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Avv. (C. F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria del Corso n. 4, difesa in proprio
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Serravalle Scrivia CP_1 P.IVA_1
(AL), via Berthoud n. 184, con l'Avv. FRANCO NATIVI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Considerare che la sentenza menzionata da controparte N. 583/25, relativa alla richiesta di risarcimento danni per comportamento illegale, appellata ed ancora in attesa di definizione, non ha identico oggetto poiché in tale sede si chiede l'equiparazione di quanto richiesto, con la somma dovuta, ovvero diciotto mensilità dovute alla richiesta del rilascio anticipato trattandosi di contratto d'affitto per uso commerciale. Condannare la controparte al pagamento delle diciotto mensilità dovute per legge, respingere la richiesta della somma per presunti mancati pagamenti dei vari canoni menzionati e condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, considerando, altresì, che, come consigliato dal giudice, è stata proposta una mediazione ma non è stata accettata”
Parte convenuta opposta: “Preliminarmente e nel rito: Prendere atto della sentenza N. 583/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile iscritta al n. 23467/2024 RG, avente identico oggetto, avverso la quale pende impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Milano
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Sez. Terza Civile nel giudizio iscritto al n. 447/2025 RG. Nel merito: 1) accertato e dato atto della persistente morosità dell'Avv. rigettare l'opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 13853/2024 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo n. 13853/2024; 2) accertata la litispendenza dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. . In subordine: Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e non provata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13853/2024 (RG 28103/2024) col quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di CP_1
€ 8.544, 66, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione dell'unità immobiliare sita in Milano, Galleria del Corso n. 4, per il periodo da febbraio a luglio 2024 (contratto di locazione del 5/10/2011). Quali motivi di opposizione, ha eccepito di non essere debitrice nei Parte_1 confronti di , nei cui confronti vanta il diritto alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale, oltre un credito di diciotto mensilità a titolo di indennità di avviamento, del quale domanda l'accertamento in via riconvenzionale. Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venga dichiarato nullo o revocato. Si è costituita regolarmente l'opposta eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del principio della litispendenza, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni e chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Esaurita la trattazione della controversia il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta. Inammissibile è, per violazione del principio ne bis in idem, la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento, atteso che detta domanda è già stata proposta in altro giudizio (RG 23467/2024), definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025 del 22/1/2025 (confermata dalla Corte d'Appello il 7/9/2025), che ha stabilito (pag. 4 n. 2.1): “Non spetta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale perché l'immobile è stato locato ad uso ufficio “senza costituzione di attività con avviamento” (art. 4 del contratto di locazione) e non per una destinazione commerciale (l'intestazione del contratto è fuorviante, alla luce degli inequivoci patti negoziali), ed è pacifico, sulla base delle sue stesse allegazioni, che la conduttrice svolge ivi la libera professione di avvocato. L'art. 35 della L. n. 392/1978 esclude espressamente il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ove nell'immobile locato venga esercitata attività professionale, quale è, appunto, quella di avvocato ivi pacificamente svolta dalla conduttrice”. Va rammentato il principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia il contratto di locazione del 5/10/2011, sia le fatture dei canoni da febbraio a luglio 2024 che si riferiscono ad importi mensili aggiornati in base agli indici ISTAT mai contestati. Vi è quindi certezza sulla esistenza del credito azionato, mentre l'opponente non ha fornito prova alcuna di avere pagato i canoni di locazione da febbraio a luglio 2024 ed ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale, del quale non ha provato il versamento. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto deve essere conseguentemente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 40755/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13853/2024 (RG 28103/2024) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore di Parte_1
e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nei confronti di;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremila quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 24/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40755/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Avv. (C. F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria del Corso n. 4, difesa in proprio
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Serravalle Scrivia CP_1 P.IVA_1
(AL), via Berthoud n. 184, con l'Avv. FRANCO NATIVI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Considerare che la sentenza menzionata da controparte N. 583/25, relativa alla richiesta di risarcimento danni per comportamento illegale, appellata ed ancora in attesa di definizione, non ha identico oggetto poiché in tale sede si chiede l'equiparazione di quanto richiesto, con la somma dovuta, ovvero diciotto mensilità dovute alla richiesta del rilascio anticipato trattandosi di contratto d'affitto per uso commerciale. Condannare la controparte al pagamento delle diciotto mensilità dovute per legge, respingere la richiesta della somma per presunti mancati pagamenti dei vari canoni menzionati e condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, considerando, altresì, che, come consigliato dal giudice, è stata proposta una mediazione ma non è stata accettata”
Parte convenuta opposta: “Preliminarmente e nel rito: Prendere atto della sentenza N. 583/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile iscritta al n. 23467/2024 RG, avente identico oggetto, avverso la quale pende impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Milano
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Sez. Terza Civile nel giudizio iscritto al n. 447/2025 RG. Nel merito: 1) accertato e dato atto della persistente morosità dell'Avv. rigettare l'opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 13853/2024 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo n. 13853/2024; 2) accertata la litispendenza dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. . In subordine: Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e non provata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13853/2024 (RG 28103/2024) col quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di CP_1
€ 8.544, 66, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione dell'unità immobiliare sita in Milano, Galleria del Corso n. 4, per il periodo da febbraio a luglio 2024 (contratto di locazione del 5/10/2011). Quali motivi di opposizione, ha eccepito di non essere debitrice nei Parte_1 confronti di , nei cui confronti vanta il diritto alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale, oltre un credito di diciotto mensilità a titolo di indennità di avviamento, del quale domanda l'accertamento in via riconvenzionale. Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venga dichiarato nullo o revocato. Si è costituita regolarmente l'opposta eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del principio della litispendenza, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni e chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Esaurita la trattazione della controversia il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta. Inammissibile è, per violazione del principio ne bis in idem, la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento, atteso che detta domanda è già stata proposta in altro giudizio (RG 23467/2024), definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025 del 22/1/2025 (confermata dalla Corte d'Appello il 7/9/2025), che ha stabilito (pag. 4 n. 2.1): “Non spetta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale perché l'immobile è stato locato ad uso ufficio “senza costituzione di attività con avviamento” (art. 4 del contratto di locazione) e non per una destinazione commerciale (l'intestazione del contratto è fuorviante, alla luce degli inequivoci patti negoziali), ed è pacifico, sulla base delle sue stesse allegazioni, che la conduttrice svolge ivi la libera professione di avvocato. L'art. 35 della L. n. 392/1978 esclude espressamente il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ove nell'immobile locato venga esercitata attività professionale, quale è, appunto, quella di avvocato ivi pacificamente svolta dalla conduttrice”. Va rammentato il principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia il contratto di locazione del 5/10/2011, sia le fatture dei canoni da febbraio a luglio 2024 che si riferiscono ad importi mensili aggiornati in base agli indici ISTAT mai contestati. Vi è quindi certezza sulla esistenza del credito azionato, mentre l'opponente non ha fornito prova alcuna di avere pagato i canoni di locazione da febbraio a luglio 2024 ed ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale, del quale non ha provato il versamento. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto deve essere conseguentemente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 40755/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13853/2024 (RG 28103/2024) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore di Parte_1
e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nei confronti di;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremila quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 24/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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