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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento per un importo di euro 5.172,31, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo al mancato pagamento IRPEF per l'anno 2010, assumendo la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione, nonché l'inefficacia della sanzione e degli interessi per mancata notifica nei termini.
L'Agenzia delle Entrate si é costituita sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato in formato non valido, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla resistente, in linea con il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione. (v. Cass. 24.2.2025, n. 4815).
Orbene, nel caso che ci occupa, va ricordato che la Circolare n. 1/DF del 04 luglio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al paragrafo 6.3, denominato “Predisposizione informatica degli atti, formati e firma digitale”, ha chiarito che “Gli atti processuali che si intende depositare con modalità telematiche devono essere redatti secondo le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, distinguendo le modalità di predisposizione degli atti digitali tra:
• atto principale (ricorso, controdeduzione, istanza di pubblica udienza, istanza di sospensiva, appelli, richieste di misure cautelari, etc.);
• relativi allegati.
Quanto agli atti principali, gli stessi devono essere nativi digitali, redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere i seguenti requisiti:
• formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
• file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
• file senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia e quindi non è ammessa la copia per immagine;
• file di dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB;
qualora detta dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio,
comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50;
• file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Il file deve avere la seguente estensione
“nome file libero>.pdf.p7m”, tenuto conto che la firma digitale ammessa dal PTT è quella AD (CMS
Advanced Electronic Signature), strumento che permette di sottoscrivere digitalmente file di qualsiasi formato elettronico, ivi compreso il formato
PDF.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha osservato le prescrizioni di cui sopra, provvedendo a notificare, via pec, il ricorso in un formato che non è conforme alle disposizioni sopra richiamate poiché il file principale
è una mera scansione di un documento analogico, che pertanto non riveste le caratteristiche di file senza restrizioni per le operazioni di seleziona e copia.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente. Palermo, 14.1.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTE MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035677389000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento per un importo di euro 5.172,31, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo al mancato pagamento IRPEF per l'anno 2010, assumendo la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione, nonché l'inefficacia della sanzione e degli interessi per mancata notifica nei termini.
L'Agenzia delle Entrate si é costituita sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato in formato non valido, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla resistente, in linea con il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione. (v. Cass. 24.2.2025, n. 4815).
Orbene, nel caso che ci occupa, va ricordato che la Circolare n. 1/DF del 04 luglio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al paragrafo 6.3, denominato “Predisposizione informatica degli atti, formati e firma digitale”, ha chiarito che “Gli atti processuali che si intende depositare con modalità telematiche devono essere redatti secondo le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, distinguendo le modalità di predisposizione degli atti digitali tra:
• atto principale (ricorso, controdeduzione, istanza di pubblica udienza, istanza di sospensiva, appelli, richieste di misure cautelari, etc.);
• relativi allegati.
Quanto agli atti principali, gli stessi devono essere nativi digitali, redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere i seguenti requisiti:
• formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
• file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
• file senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia e quindi non è ammessa la copia per immagine;
• file di dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB;
qualora detta dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio,
comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50;
• file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Il file deve avere la seguente estensione
“nome file libero>.pdf.p7m”, tenuto conto che la firma digitale ammessa dal PTT è quella AD (CMS
Advanced Electronic Signature), strumento che permette di sottoscrivere digitalmente file di qualsiasi formato elettronico, ivi compreso il formato
PDF.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha osservato le prescrizioni di cui sopra, provvedendo a notificare, via pec, il ricorso in un formato che non è conforme alle disposizioni sopra richiamate poiché il file principale
è una mera scansione di un documento analogico, che pertanto non riveste le caratteristiche di file senza restrizioni per le operazioni di seleziona e copia.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente. Palermo, 14.1.2026