TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL.545/2025
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Francesca Neri Giudice Relatore
Dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
nella causa iscritta al n.r.g.vol. 545/2025 promossa da (c.f. Parte_1
), e da (c.f. ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCA CERISOLI, presso la quale sono elettivamente domiciliati ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 20.01.2025 il SI. e la SI.ra Parte_3 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 11.12.2010 nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente
[...]
deteriorata, interrompendosi la convivenza nel corso del 2019.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulla modalità di affido e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti. Interveniva ritualmente il Pubblico Ministero.
L'udienza del 29.4.2025 avanti al Giudice Relatore era celebrata attraverso scambio di note scritte con le quali le parti confermavano il contenuto del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
pagina 1 di 3 Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, con residenza presso l'abitazione materna;
2) attualmente frequenta l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale F. Baracca di Forlì, e durante Per_1
la settimana il ragazzo alloggia nel Convitto Agraria/I. di Cesena;
CP_1
3) ogni venerdì sera, il figlio fa rientro a casa, e trascorrerà i week end alternati presso ciascuno dei due genitori;
4) per quanto riguarda le festività, trascorrerà la settimana da Natale a fine anno con un Per_1
genitore e da Capodanno all'Epifania con l'altro, alternando di anno in anno;
il periodo delle vacanze di
Pasqua il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e i giorni di sospensione didattica precedenti con un genitore e Lunedì dell'Angelo e i giorni di chiusura scuola successivi con l'altro, alternando di anno in anno;
5) durante le vacanze estive trascorrerà, dal momento della chiusura della scuola, 7 giorni con Per_1
il papà e 7 con la mamma;
6) viene fatta salva la possibilità dei genitori di effettuare modifiche a tale calendario, in base agli impegni lavorativi di entrambi ed in base ai vari impegni del ragazzo;
7) I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso e su di esso entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la sua educazione ed istruzione;
le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno a carico del SI. nella misura del 60%, mentre saranno a carico della SI.ra nella Pt_3 Pt_2
misura del 40%;
8) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra ; Pt_2
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro anche alla presenza del figlio, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
10) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e del figlio.
11) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui al presente atto.
pagina 2 di 3 12) Le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
13) Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Francesca Neri Giudice Relatore
Dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
nella causa iscritta al n.r.g.vol. 545/2025 promossa da (c.f. Parte_1
), e da (c.f. ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCA CERISOLI, presso la quale sono elettivamente domiciliati ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 20.01.2025 il SI. e la SI.ra Parte_3 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 11.12.2010 nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente
[...]
deteriorata, interrompendosi la convivenza nel corso del 2019.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulla modalità di affido e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti. Interveniva ritualmente il Pubblico Ministero.
L'udienza del 29.4.2025 avanti al Giudice Relatore era celebrata attraverso scambio di note scritte con le quali le parti confermavano il contenuto del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
pagina 1 di 3 Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, con residenza presso l'abitazione materna;
2) attualmente frequenta l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale F. Baracca di Forlì, e durante Per_1
la settimana il ragazzo alloggia nel Convitto Agraria/I. di Cesena;
CP_1
3) ogni venerdì sera, il figlio fa rientro a casa, e trascorrerà i week end alternati presso ciascuno dei due genitori;
4) per quanto riguarda le festività, trascorrerà la settimana da Natale a fine anno con un Per_1
genitore e da Capodanno all'Epifania con l'altro, alternando di anno in anno;
il periodo delle vacanze di
Pasqua il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e i giorni di sospensione didattica precedenti con un genitore e Lunedì dell'Angelo e i giorni di chiusura scuola successivi con l'altro, alternando di anno in anno;
5) durante le vacanze estive trascorrerà, dal momento della chiusura della scuola, 7 giorni con Per_1
il papà e 7 con la mamma;
6) viene fatta salva la possibilità dei genitori di effettuare modifiche a tale calendario, in base agli impegni lavorativi di entrambi ed in base ai vari impegni del ragazzo;
7) I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso e su di esso entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la sua educazione ed istruzione;
le spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, saranno a carico del SI. nella misura del 60%, mentre saranno a carico della SI.ra nella Pt_3 Pt_2
misura del 40%;
8) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra ; Pt_2
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro anche alla presenza del figlio, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
10) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del documento di identità e/o documenti validi per l'espatrio e/o passaporto proprio e del figlio.
11) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle condizioni di cui al presente atto.
pagina 2 di 3 12) Le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
13) Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3