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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10072/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 10072/2024 R.G.
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9,40, innanzi al giudice Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Giovanni FERRAU' per parte locatrice
- l'avv. Serena MAVICA, in sostituzione dell'avv. Venera NICITA e dell'avv. Emanuele
CALDERONE, per parte conduttrice.
Il giudice invita i difensori a procedere con discussione conclusiva.
L'avv. FERRAU' insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa, dichiarando che nel merito
(quanto al pagamento dei canoni) è intervenuto, nei modi e tempi già rappresentati in precedenza, è intervenuta cessazione della materia del contendere mentre nulla è ancora stato corrisposto per spese processuali;
pertanto, chiede che controparte sia condannata al pagamento dele spese del presente giudizio.
L'avv. MAVICA insiste nei propri scritti difensivi e nella memoria integrativa ex art.426 c.p.c., contesta la richiesta di condanna al pagamento delle spese posta la fondatezza delle difese svolte nell'interesse di parte conduttrice secondo quanto già rappresentato in atti e conclude chiedendo dichiararsi la improcedibilità e la condanna di pagamento di controparte al pagamento delle spese, da distrarsi in favore dei due difensori di fiducia in quanto antistatari.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10072/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU'
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Venera NICITA e dell'avv. Emanuele CALDERONE;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
DI ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Controparte_1
La difesa dell'intimante rappresentava che:
pagina 2 di 8 - il era proprietario di una bottega sita in Catania, via Plebiscito n.365, Parte_1
piano terzo, in catasto al foglio 69, particella 1526, sub 3, cat. C/1, classe 4;
- con contratto dell'01.08.2016, registrato in data 05.08.2016, il Pt_1
concedeva in locazione la bottega a per un canone mensile di Controparte_1
euro 500,00;
- il conduttore si era reso moroso non corrispondendo il saldo del mese di marzo 2024
e i canoni da aprile 2024 in avanti, per un totale – a giugno 2024 – di euro 1.830,00.
Pertanto, parte intimante, ritenuta la gravità dell'inadempimento, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto.
§§§§§
costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della intimazione Controparte_1
sostenendo che il debito per canoni era stato corrisposto.
La difesa del conduttore, pur riconoscendo taluni ritardi nei pagamenti (specificando anche che la causa era individuabile negli effetti di provvedimento di chiusura dei locali disposto dalla
Autorità competente, in relazione alla quale faceva riserva di agire in separata sede), rappresentava di avere effettuato due bonifici con i quali aveva estinto il debito. Peraltro, rappresentava che anche il canone di luglio 2024 era stato corrisposto.
In particolare, la difesa sosteneva che 'antecedentemente e indipendentemente dalla notifica dell'atto, ogni “morosità” veniva sanata, non residuando più alcun debito'.
Pertanto, parte conduttrice concludeva opponendosi alla convalida, rappresentando altresì che il conduttore aveva formalizzato proposta di acquisto con contestuale comunicazione di rilascio di immobile'.
§§§§§
All'udienza del 25.07.2025 fissata per la comparizione delle parti, a fronte di quanto ribadito dalla difesa di parte conduttrice, la difesa del locatore rappresentava che pagina 3 di 8 la intimazione era stata avviata per la notifica in data 04.06.2024, che il primo pagamento parziale è avvenuto in data 08.06.2024 e il saldo del dovuto è stato corrisposto in data 11.06.2024, vale a dire in data corrispondente a quella di notifica della intimazione.
Disposto rinvio su richiesta dell'intimante, all'udienza del 03.10.2024 parte intimante dava atto dell'avvenuto pagamento dei canoni fino ad agosto 2024 nonché dell'avvenuto rilascio;
tuttavia veniva rappresentato come parte conduttrice non avesse corrisposto alcuna somma a titolo di spese processuali.
A sua volta la difesa di parte conduttrice, ribadite le originarie difese, sosteneva che non poteva considerarsi dovuto alcuna somma a titolo di spese processuali stante la intervenuta estinzione del debito.
Con ordinanza dello stesso 03.04.2024, in dipendenza del rappresentato mancato pagamento di somme a titolo di spese legali, veniva disposto procedersi con mediazione e, quindi, mutarsi il rito.
§§§§§
Parte conduttrice depositava memorie ex art.426 c.p.c. con le quali, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della azione per mancato avvio della mediazione e, sostenendo di non potere entrare nel merito, concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese.
All'udienza del 18.02.2025 veniva chiesto rinvio per discussione conclusiva e alla odierna udienza le parti hanno concluso come sopra verbalizzato.
§§§§§
Il presente giudizio, che aveva preso avvio con intimazione di sfratto per morosità, ha ad oggetto, dopo il mutamento di rito e la prosecuzione a cognizione piena. la questione relativa al mancato pagamento di somme a titolo di spese processuali nella precedente fase sommaria.
Trattandosi di azione relativa controversia in materia di locazione, parte creditrice era tenuta a procedere con la mediazione che, tuttavia, ha ritenuto di non avviare. pagina 4 di 8 Con le prime difese successive al mutamento di rito, parte convenuta ha eccepito, come detto, la improcedibilità.
Deve, quindi, esaminarsi la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato tempestivo avvio della procedura di mediazione.
Risulta incontestato che non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 in seguito all'ordinanza del 3 ottobre 2024 di questo Tribunale, con la quale era stato disposto il mutamento di rito.
Non essendo stato esperito il tentativo di mediazione, la domanda in funzione della quale era stato disposto il mutamento di rito diviene improcedibile.
§§§§§
Quanto alle spese, ognuna delle parti in causa ha chiesto la condanna della controparte.
Con la definizione del presente giudizio vanno regolate le spese sia per la fase sommaria che per la successiva fase a cognizione piena.
Quanto alla prima fase, parte attrice, come già evidenziato in sede di discussione nel procedimento per convalida, ha evidenziato la cessazione della materia del contendere quanto al merito, vale a dire alla domanda di risoluzione per omesso pagamento dei canoni;
ancora, come già rappresentato in sede di discussione nel procedimento per convalida, la difesa di parte attrice ha evidenziato la persistenza del credito per spese processuali.
Pertanto, esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese, deve esaminarsi la quesitone relativa all'obbligo di pagamento delle spese processuali connesse alla intimazione.
Parte conduttrice ha sostenuto che la morosità era stata sanata prima della ricezione della intimazione, vale a dire in epoca antecedente alla notifica.
Dagli atti del fascicolo risulta che:
1) la intimazione di sfratto risulta avviata per la notifica in data 04.06.2024 (cfr. foglio 7 del documento depositato nel fascicolo telematico come 'convalida sfratto');
pagina 5 di 8 2) la intimazione è stata notificata al conduttore in data 11.06.2024 (cfr. foglio 6 del documento depositato nel fascicolo telematico come 'convalida sfratto');
3) la iscrizione a ruolo risulta operata in data 22.07.2024.
A fronte di tali dati documentali, parte conduttrice ha allegato e documentato la esecuzione di due bonifici, uno dell'08.06.2024 ed un altro dell'11.06.2024, con il quale sono stati corrisposti complessivamente euro 1.830,00 (euro 1.000,00 + euro 830,00) (cfr. foglio 1 allegato 2 alla comparsa di costituzione del conduttore in fase sommaria), corrispondenti alla sorte capitale del debito per canoni come da intimazione.
Risulta poi un terzo bonifico in data 09.07.2024 di euro 500,00con causale 'affitto bottega luglio (cfr. foglio 2 allegato 2 alla comparsa di costituzione del conduttore Controparte_1
in fase sommaria).
Dalla superiore documentazione può affermarsi che:
a) al momento dell'avvio della intimazione per la notifica (04.06.2024) il debito per canoni ed accessori non era stato ancora pagato;
b) i pagamenti della sola sorte capitale per canoni (08.06.2024 e 11.06.2024) sono successivi all'avvio della intimazione per la notifica (e ciò anche ammettendo che il pagamento del giorno 11/6 sia stato eseguito in orario antecedente alla ricezione della notifica della intimazione, questione che in questa sede resta irrilevante);
c) al momento della iscrizione a ruolo (22.07.2024) nulla era stato corrisposto per accessori e, soprattutto, per spese;
d) il pagamento del 09.07.2024 aveva ad oggetto solo il canone di luglio 2024 e, ancora, nulla era stato corrisposto per spese;
Giova richiamare quanto testualmente previsto dall'art.5 comma 1 legge n.392/78:
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un
pagina 6 di 8 quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Appare evidente che parte conduttrice non aveva – e non ha ancora – estinto il debito sorto dal mancato pagamento dei canoni atteso che, incontrovertibilmente (come confermato da tutte le parti anche alla odierna udienza), nulla è stato corrisposto per spese processuali.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità, può affermarsi che parte conduttrice ha determinato l'avvio del giudizio;
in altri termini, a causa della morosità in misura superiore alle due mensilità normativamente rilevanti ai fini della valutazione in termini di 'gravità', parte locatrice si è vista costretta, per tutelare i propri diritti, ad avviare la intimazione di sfratto.
Il mancato pagamento dei canoni è stato 'causa' della predisposizione della intimazione e del successivo avvio per la notifica;
il persistente mancato pagamento di somme a titolo di spese è stato 'causa' anche della successiva iscrizione a ruolo.
Procedendo con la analisi della fase a cognizione piena, restano irrilevanti le ragioni per le quali parte locatrice non ritenuto di dovere coltivare il proprio diritto;
la conseguenza processuale è imposta dalla normativa sopra richiamata.
Dovendo trarre le conclusioni conclusive sulle spese processuali, sussiste una reciproca soccombenza (di parte conduttrice, per avere dato causa al procedimento di sfratto;
di parte locatrice, per non avere avviato la mediazione) che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, dichiara la improcedibilità della domanda;
spese compensate.
Sentenza redatta a verbale con redazione contestuale della motivazione.
Catania, 25 marzo 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 10072/2024 R.G.
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9,40, innanzi al giudice Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Giovanni FERRAU' per parte locatrice
- l'avv. Serena MAVICA, in sostituzione dell'avv. Venera NICITA e dell'avv. Emanuele
CALDERONE, per parte conduttrice.
Il giudice invita i difensori a procedere con discussione conclusiva.
L'avv. FERRAU' insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa, dichiarando che nel merito
(quanto al pagamento dei canoni) è intervenuto, nei modi e tempi già rappresentati in precedenza, è intervenuta cessazione della materia del contendere mentre nulla è ancora stato corrisposto per spese processuali;
pertanto, chiede che controparte sia condannata al pagamento dele spese del presente giudizio.
L'avv. MAVICA insiste nei propri scritti difensivi e nella memoria integrativa ex art.426 c.p.c., contesta la richiesta di condanna al pagamento delle spese posta la fondatezza delle difese svolte nell'interesse di parte conduttrice secondo quanto già rappresentato in atti e conclude chiedendo dichiararsi la improcedibilità e la condanna di pagamento di controparte al pagamento delle spese, da distrarsi in favore dei due difensori di fiducia in quanto antistatari.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10072/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giovanni FERRAU'
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Venera NICITA e dell'avv. Emanuele CALDERONE;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
DI ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Controparte_1
La difesa dell'intimante rappresentava che:
pagina 2 di 8 - il era proprietario di una bottega sita in Catania, via Plebiscito n.365, Parte_1
piano terzo, in catasto al foglio 69, particella 1526, sub 3, cat. C/1, classe 4;
- con contratto dell'01.08.2016, registrato in data 05.08.2016, il Pt_1
concedeva in locazione la bottega a per un canone mensile di Controparte_1
euro 500,00;
- il conduttore si era reso moroso non corrispondendo il saldo del mese di marzo 2024
e i canoni da aprile 2024 in avanti, per un totale – a giugno 2024 – di euro 1.830,00.
Pertanto, parte intimante, ritenuta la gravità dell'inadempimento, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto.
§§§§§
costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della intimazione Controparte_1
sostenendo che il debito per canoni era stato corrisposto.
La difesa del conduttore, pur riconoscendo taluni ritardi nei pagamenti (specificando anche che la causa era individuabile negli effetti di provvedimento di chiusura dei locali disposto dalla
Autorità competente, in relazione alla quale faceva riserva di agire in separata sede), rappresentava di avere effettuato due bonifici con i quali aveva estinto il debito. Peraltro, rappresentava che anche il canone di luglio 2024 era stato corrisposto.
In particolare, la difesa sosteneva che 'antecedentemente e indipendentemente dalla notifica dell'atto, ogni “morosità” veniva sanata, non residuando più alcun debito'.
Pertanto, parte conduttrice concludeva opponendosi alla convalida, rappresentando altresì che il conduttore aveva formalizzato proposta di acquisto con contestuale comunicazione di rilascio di immobile'.
§§§§§
All'udienza del 25.07.2025 fissata per la comparizione delle parti, a fronte di quanto ribadito dalla difesa di parte conduttrice, la difesa del locatore rappresentava che pagina 3 di 8 la intimazione era stata avviata per la notifica in data 04.06.2024, che il primo pagamento parziale è avvenuto in data 08.06.2024 e il saldo del dovuto è stato corrisposto in data 11.06.2024, vale a dire in data corrispondente a quella di notifica della intimazione.
Disposto rinvio su richiesta dell'intimante, all'udienza del 03.10.2024 parte intimante dava atto dell'avvenuto pagamento dei canoni fino ad agosto 2024 nonché dell'avvenuto rilascio;
tuttavia veniva rappresentato come parte conduttrice non avesse corrisposto alcuna somma a titolo di spese processuali.
A sua volta la difesa di parte conduttrice, ribadite le originarie difese, sosteneva che non poteva considerarsi dovuto alcuna somma a titolo di spese processuali stante la intervenuta estinzione del debito.
Con ordinanza dello stesso 03.04.2024, in dipendenza del rappresentato mancato pagamento di somme a titolo di spese legali, veniva disposto procedersi con mediazione e, quindi, mutarsi il rito.
§§§§§
Parte conduttrice depositava memorie ex art.426 c.p.c. con le quali, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della azione per mancato avvio della mediazione e, sostenendo di non potere entrare nel merito, concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese.
All'udienza del 18.02.2025 veniva chiesto rinvio per discussione conclusiva e alla odierna udienza le parti hanno concluso come sopra verbalizzato.
§§§§§
Il presente giudizio, che aveva preso avvio con intimazione di sfratto per morosità, ha ad oggetto, dopo il mutamento di rito e la prosecuzione a cognizione piena. la questione relativa al mancato pagamento di somme a titolo di spese processuali nella precedente fase sommaria.
Trattandosi di azione relativa controversia in materia di locazione, parte creditrice era tenuta a procedere con la mediazione che, tuttavia, ha ritenuto di non avviare. pagina 4 di 8 Con le prime difese successive al mutamento di rito, parte convenuta ha eccepito, come detto, la improcedibilità.
Deve, quindi, esaminarsi la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato tempestivo avvio della procedura di mediazione.
Risulta incontestato che non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 in seguito all'ordinanza del 3 ottobre 2024 di questo Tribunale, con la quale era stato disposto il mutamento di rito.
Non essendo stato esperito il tentativo di mediazione, la domanda in funzione della quale era stato disposto il mutamento di rito diviene improcedibile.
§§§§§
Quanto alle spese, ognuna delle parti in causa ha chiesto la condanna della controparte.
Con la definizione del presente giudizio vanno regolate le spese sia per la fase sommaria che per la successiva fase a cognizione piena.
Quanto alla prima fase, parte attrice, come già evidenziato in sede di discussione nel procedimento per convalida, ha evidenziato la cessazione della materia del contendere quanto al merito, vale a dire alla domanda di risoluzione per omesso pagamento dei canoni;
ancora, come già rappresentato in sede di discussione nel procedimento per convalida, la difesa di parte attrice ha evidenziato la persistenza del credito per spese processuali.
Pertanto, esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese, deve esaminarsi la quesitone relativa all'obbligo di pagamento delle spese processuali connesse alla intimazione.
Parte conduttrice ha sostenuto che la morosità era stata sanata prima della ricezione della intimazione, vale a dire in epoca antecedente alla notifica.
Dagli atti del fascicolo risulta che:
1) la intimazione di sfratto risulta avviata per la notifica in data 04.06.2024 (cfr. foglio 7 del documento depositato nel fascicolo telematico come 'convalida sfratto');
pagina 5 di 8 2) la intimazione è stata notificata al conduttore in data 11.06.2024 (cfr. foglio 6 del documento depositato nel fascicolo telematico come 'convalida sfratto');
3) la iscrizione a ruolo risulta operata in data 22.07.2024.
A fronte di tali dati documentali, parte conduttrice ha allegato e documentato la esecuzione di due bonifici, uno dell'08.06.2024 ed un altro dell'11.06.2024, con il quale sono stati corrisposti complessivamente euro 1.830,00 (euro 1.000,00 + euro 830,00) (cfr. foglio 1 allegato 2 alla comparsa di costituzione del conduttore in fase sommaria), corrispondenti alla sorte capitale del debito per canoni come da intimazione.
Risulta poi un terzo bonifico in data 09.07.2024 di euro 500,00con causale 'affitto bottega luglio (cfr. foglio 2 allegato 2 alla comparsa di costituzione del conduttore Controparte_1
in fase sommaria).
Dalla superiore documentazione può affermarsi che:
a) al momento dell'avvio della intimazione per la notifica (04.06.2024) il debito per canoni ed accessori non era stato ancora pagato;
b) i pagamenti della sola sorte capitale per canoni (08.06.2024 e 11.06.2024) sono successivi all'avvio della intimazione per la notifica (e ciò anche ammettendo che il pagamento del giorno 11/6 sia stato eseguito in orario antecedente alla ricezione della notifica della intimazione, questione che in questa sede resta irrilevante);
c) al momento della iscrizione a ruolo (22.07.2024) nulla era stato corrisposto per accessori e, soprattutto, per spese;
d) il pagamento del 09.07.2024 aveva ad oggetto solo il canone di luglio 2024 e, ancora, nulla era stato corrisposto per spese;
Giova richiamare quanto testualmente previsto dall'art.5 comma 1 legge n.392/78:
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un
pagina 6 di 8 quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Appare evidente che parte conduttrice non aveva – e non ha ancora – estinto il debito sorto dal mancato pagamento dei canoni atteso che, incontrovertibilmente (come confermato da tutte le parti anche alla odierna udienza), nulla è stato corrisposto per spese processuali.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità, può affermarsi che parte conduttrice ha determinato l'avvio del giudizio;
in altri termini, a causa della morosità in misura superiore alle due mensilità normativamente rilevanti ai fini della valutazione in termini di 'gravità', parte locatrice si è vista costretta, per tutelare i propri diritti, ad avviare la intimazione di sfratto.
Il mancato pagamento dei canoni è stato 'causa' della predisposizione della intimazione e del successivo avvio per la notifica;
il persistente mancato pagamento di somme a titolo di spese è stato 'causa' anche della successiva iscrizione a ruolo.
Procedendo con la analisi della fase a cognizione piena, restano irrilevanti le ragioni per le quali parte locatrice non ritenuto di dovere coltivare il proprio diritto;
la conseguenza processuale è imposta dalla normativa sopra richiamata.
Dovendo trarre le conclusioni conclusive sulle spese processuali, sussiste una reciproca soccombenza (di parte conduttrice, per avere dato causa al procedimento di sfratto;
di parte locatrice, per non avere avviato la mediazione) che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, dichiara la improcedibilità della domanda;
spese compensate.
Sentenza redatta a verbale con redazione contestuale della motivazione.
Catania, 25 marzo 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8