Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03371/2025REG.PROV.COLL.
N. 00252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto da
CA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA RO RA in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
contro
Comune di Anagni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Rubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 569/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anagni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. ROria MA Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originario ricorrente ha impugnato il provvedimento col quale il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Anagni ha ordinato la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica, consistenti in una “ struttura in ferro avente dimensioni in pianta pari a ml 35,70 x 17,60 con pilastri in profilati tipo HEA posti a un interasse di ml 3,80 e con tettoia coperta con pannelli di tipo isopan, il tutto poggiante su travi di fondazione in c.a., risultando riempito con breccione di cava lo spazio tra le stesse travi. L’altezza massima della struttura è di mt. 8,00 e l’altezza minima di ml 7,40; la distanza della struttura dal confine di proprietà è di ml 0,90 e dalla strada comunale Via Macerata Le Fosse di ml 12,60 ”.
Eccepiva che l’ordinanza di demolizione era stata resa in difetto di previo avvio del procedimento ed in assenza di una motivazione “rafforzata”, nonostante il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera che, in ogni caso, integrava una pertinenza ad uso artigianale produttivo e non un manufatto autonomo.
Il Tar adito con la sentenza in epigrafe impugnata respingeva il ricorso.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Anagni.
All’udienza del 25 marzo 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’appellante deduce: Errores in iudicando ; violazione di legge (artt. 3, 7 e 10 legge n. 241/90 – artt. 3, 6, 22 e 31 del D.p.r. n. 380/01 e s.m.i.).
Evidenzia:
a. che il Giudice ha sostanzialmente omesso qualsiasi motivazione circa il primo motivo del ricorso con cui era stata contestata l’omissione partecipativa. Tale circostanza è pacifica e non superabile dalla precedente ma distinta ordinanza di sospensione dei lavori, avente finalità assolutamente distinta e non sovrapponibile.
b. che la sentenza appellata si limita a richiamare i principi in materia di motivazione dell’ordine di demolizione senza, però, farne corretta applicazione al caso concreto. Infatti, il manufatto in esame era stato realizzato da oltre 20 anni, risultando “da sempre” adibito all’attività produttiva dell’appellante. A fronte di ciò, era necessaria una motivazione rafforzata, del tutto carente nell’ordinanza impugnata in primo grado.
c. che nessuna motivazione era stata spesa circa la natura dell’opera e la sua sanzionabilità in termini demolitori trattandosi di una tettoia aperta a quattro lati e funzionale all’attività produttiva dell’appellante.
Il motivo non è fondato.
2.Non è contestato che l’opera sia stata realizzata in totale assenza del prescritto titolo autorizzativo. L’opera realizzata abusivamente consiste in una estesa struttura in ferro di notevoli dimensioni e ovvero ml 35,70 X 17,60 - per complessivi metri quadrati 628,32 - con altezza di mt. 8,00, poggiante su fondazioni di cemento armato. Tale abuso edilizio è stato accertato in data 9 ottobre 2010 a seguito di un sopralluogo eseguito dal nucleo di Polizia Giudiziaria del Comune di Anagni unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico dello stesso Comune di Anagni, presso la proprietà dell’appellante, dove veniva constatata la presenza della suddetta struttura in ferro.
A seguito di tale accertamento, il Comune di Anagni con ordinanza n. 215 del 3 novembre 2009, prot. 15530 ingiungeva all'appellante la sospensione dei lavori in attesa di ulteriori accertamenti e dei definitivi provvedimenti.
Con tale ordinanza veniva altresì comunicato al ricorrente, ai sensi e con gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990, l’avvio del procedimento di determinazione delle sanzioni di legge.
In conseguenza degli accertamenti eseguiti, il Comune di Anagni emanava poi il dovuto provvedimento sanzionatorio di natura vincolata, ovvero l'ordinanza di demolizione n. 261 del 29 dicembre 2010 in questa sede impugnato.
3.Vero è che il Tar non ha motivato sull’eccepita omissione partecipativa, tuttavia tale difetto motivazionale non comporta l’accoglimento della censura potendo la motivazione della sentenza essere integrata in sede di appello.
L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (cfr. ex multis Cons. Stato n.10484/22).
In ogni caso, la doglianza avanzata dall’appellante circa un presunto difetto di comunicazione di avvio del procedimento è smentita dalla lettura dell'ordinanza n. 215 del 3 novembre 2009, prot. 15530 con la quale si intimava la sospensione dei lavori.
E difatti, come chiaramente si legge nell’ordinanza, al ricorrente è stato comunicato l’avvio del procedimento ed è stata concessa la possibilità di parteciparvi attraverso la visione degli atti, la presentazione di memorie e documenti.
Quanto alla motivazione rafforzata, la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017 n. 9; id., VI, 19 giugno 2018, n. 3773) è ferma nel ritenere che l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso non richiede una motivazione rafforzata, potendosi la stessa basare anche solo unicamente sulla necessità di ripristinare la legalità violata.
Per altro verso va evidenziato come il ricorrente pur sostenendo che l’ordinanza di demolizione sarebbe intervenuta dopo “un lungo lasso di tempo” dalla commissione dell’abuso, non indica, né tantomeno fornisce alcun elemento di prova, circa la data in cui lo stesso abuso è stato realizzato, limitandosi solamente a riferire in modo generico che il manufatto sarebbe stato realizzato “da tempo...... da oltre 20 anni”.
Invero, come si legge nel verbale di accertamento e nella relazione di sopralluogo il manufatto abusivo sarebbe stato realizzato nel 2004 mentre l’abuso sarebbe stato accertato nel 2009 e ovvero a distanza di appena cinque anni dalla commissione.
È inoltre infondata la doglianza circa una presunta natura funzionale del manufatto abusivo de quo rispetto ad una supposta attività produttiva peraltro non dimostrata.
Al riguardo occorre rilevare che l’opera realizzata abusivamente consiste in una estesa struttura in ferro di notevoli dimensioni e ovvero ml 35,70 x 17,60 - per complessivi metri quadrati 628,32 - con altezza di mt. 8,00, poggiante su fondazioni di cemento armato.
La costruzione ha evidentemente una propria autonomia e un proprio carico urbanistico e non rappresenta certamente una mera pertinenza di una presunta “attività produttiva”.
Inoltre, assume rilievo la realizzazione totalmente abusiva di detto consistente manufatto costruito in difetto del prescritto titolo abilitativo sicché il Comune di Anagni ha adottato il giusto provvedimento sanzionatorio e ripristinatorio di natura vincolata ovvero l'ordinanza di demolizione n. 261/2010.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
ROria MA Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ROria MA Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO