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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 262/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/4/2021 da
(C.F. e Parte_1
P. IVA ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Federico Alati (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Via Rezzonico n. 6 Parte appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Spata (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio, sito in Padova, via Berchet 11 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 150/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 30.03.2021 e non notificata.
In punto: risarcimento danni da infortunio.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 431 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 150/2021. Nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. in data 22.05.2014 non è da attribuire in alcun modo a fatto e colpa della CP_1 datrice di lavoro e, conseguentemente, respingere ogni domanda del signor e dichiarare che nulla deve CP_1
School of Padua ad In so: con vittoria di spese, Parte_1 CP_1 competenze ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
1 Per parte appellata: rigettarsi il ricorso d'appello proposto con il procedimento rubricato al n. 262/2021 R.G., da parte della , per tutte le ragioni esposte e Parte_1 dedotte, e per l'effetto confermar Padova, Sezione Lavoro, n. 150/2021, pubblicata in data 30/03/2021, insistendo altresì per l'accoglimento delle domande ed istanze istruttorie formulate nel ricorso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese compensi ed onorari di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria (…)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova condannava
[...]
a risarcire Parte_1 [...]
, dipendente della società con mansioni di autista di scuolabus, per CP_1 il danno subito a causa dell'infortunio occorsogli durante lo svolgimento di attività lavorativa. Lo , mentre scendeva dallo scuolabus allo stesso in CP_1 dotazione dal lato passeggeri, scivolava sulla predella in tal modo infortunandosi. Accertava il giudice di prime cure come la predella per la discesa dal veicolo non fosse dotata di strisce antiscivolo e la datrice di lavoro non avesse assegnato al dipendente scarpe antiscivolo.
Il Tribunale di Padova riconosceva quindi in favore dell'appellato la somma di
€ 10.101,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria [di cui € 5.292,00 per invalidità temporanea ed € 4.809,00 per invalidità permanente essendo stata riconosciuto in favore dell'appellato un danno quantificato nella misura del 4%, quindi in percentuale inferiore a quella indennizzabile dall' . Le CP_2 spese di lite e di CTU seguivano la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accertava la responsabilità della società datrice di lavoro in ragione dell'assenza delle strisce di gomma antiscivolo sui gradini d'accesso alla vettura guidata dallo , pur CP_1 riconoscendo che quest'ultimo non era sceso dal lato a lui riservato bensì dal lato passeggeri. In aggiunta a ciò, concorreva all'attribuzione della responsabilità la mancata consegna all'odierno appellante di calzature antiscivolo, non contestata dalla datrice di lavoro.
1.2 La CTU medico–legale valutava un periodo di incapacità temporanea al 75% per trentaquattro giorni, al 50% per trenta giorni e al 25% per cinquantaquattro giorni, oltre a un danno permanente del 4%. Pertanto, applicando le tabelle di Milano del 2018, il primo giudice riconosceva, rispettivamente, € 5.292,00 (temporanea) ed € 4.809,00 (permanente).
2 2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello
[...]
, con atto depositato in data Parte_1
19/4/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello la società censurava la sentenza nella parte in cui le veniva attribuita la responsabilità dell'infortunio subìto dallo . CP_1
Preliminarmente evidenziava come la responsabilità ex art. 2087 c.c. non fosse riconducibile a un'ipotesi di responsabilità oggettiva precisando come essa richiedesse quantomeno una colpa riconducibile alla società; a sostegno richiamava giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, dal punto di vista fattuale l'appellante evidenziava, per mezzo di alcune fotografie già in atti, come gli scalini dello scuolabus presentassero delle fascette antiscivolo sui gradini del lato passeggero e come il materiale di costruzione dello scalino fosse finalizzato a evitare lo slittamento.
In termini di diritto, invece, sottolineava l'assenza di alcun obbligo di fornire al lavoratore delle scarpe antiscivolo, essendo queste ultime necessarie soltanto per cantieri, opifici e stabilimenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Precisava poi come non potesse essere imputabile alla società tale inadempimento nemmeno in base all'art. 2087 c.c., in quanto lo era CP_1 sceso dal mezzo di trasporto non utilizzando l'uscita a lui riservata, sul lato sinistro dello scuolabus, ma quella riservata agli studenti, sul lato destro;
pertanto, tale condotta negligente dell'appellato avrebbe assunto carattere decisivo nella causazione dell'infortunio.
2.2 Con il secondo motivo d'appello la società denunciava l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito all'applicabilità dell'art. 10 T.U. 1124/1965, in base al quale la responsabilità del datore di lavoro verrebbe esclusa dalla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria ex art. 10 o dall'assicurazione
. CP_2
3. Si costituiva ritualmente , che contestava le difese CP_1 avverse.
3.1 In merito al primo motivo d'appello, l'appellato evidenziava come controparte avrebbe riportato soltanto parte delle fotografie del mezzo al fine di occultare l'usura degli scalini dello scuolabus;
questi ultimi, inoltre, non sarebbero in toto costruiti con materiale antiscivolo, ma soltanto in alcuni punti, finalizzati a far defluire l'acqua in caso di pioggia.
3 Richiamando poi le proprie allegazioni, il lavoratore metteva in luce l'usura delle strisce antiscivolo, a dimostrazione dell'inadempimento dell'appellante nello svolgimento della manutenzione necessaria.
In aggiunta a ciò, lo precisava la ragione della discesa dal lato destro CP_1 dello scuolabus, destinato agli studenti, ovverosia una supervisione del mezzo finalizzata a un primo controllo e alla pulizia dello stesso.
Infine, l'appellato concludeva sottolineando la prevedibilità del rischio che aveva portato all'infortunio, ragione per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre le precauzioni necessarie a evitare il verificarsi del sinistro.
3.2 Quanto al secondo motivo d'impugnazione, lo evidenziava come CP_1 la disciplina ex art. 10 T.U. 1124/1965 permettesse l'esonero della responsabilità del datore di lavoro soltanto qualora il danno fosse indennizzabile dall' Nello specifico, l'appellato precisava come l CP_2 [...]
non fosse tenuto a intervenire nel risarcimento del danno CP_3 temporaneo, mentre il risarcimento del danno permanente richiedeva il rispetto dei limiti previsti dalla legge 38/2000, in base alla quale l' sarebbe CP_2 legittimato a risarcire soltanto i danni che superano la soglia del 6%; a supporto richiamava giurisprudenza di legittimità.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 9/6/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 8/6/2023, al 19/9/2024 e al 27/2/2025; su istanza di parte appellante è stata rinviata all'udienza del 6/3/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Non possono essere valorizzate le argomentazioni spese dalla parte appellante a sostegno del primo motivo di appello tutte tese, da un lato, ad attribuire responsabilità per l'accaduto allo e, sotto altro profilo, ad CP_1 escludere la responsabilità della datrice di lavoro per avere adempiuto agli obblighi di protezione dei lavoratori sulla stessa incombenti.
6.1. Occorre a tal riguardo innanzitutto rilevare come il fatto non sia (in atto di appello) contestato e, in particolare, come incontestata sia la modalità di accadimento del sinistro dal giudice di prime cure ricostruita in termini di scivolamento e quindi caduta della nel mentre scendeva, avvalendosi CP_1 dell'uscita lato passeggeri, dallo scuolabus allo stesso assegnato in uso.
4 6.2. Ora, quanto alla scelta dello di utilizzare la porta riservata alla CP_1 discesa/salita degli studenti, non ritiene il Collegio si possa imputare alcunché all'appellato con riferimento ad una simile condotta;
ciò sia perché molteplici e facilmente immaginabili sono le ragioni che possono indurre un guidatore ad utilizzare una porta piuttosto che un'altra, sia perché la stessa appellante non allega né tantomeno prova di avere diramato specifiche direttive che imponessero allo di avvalersi di una uscita dal mezzo piuttosto che di CP_1 un'altra.
Non è possibile poi attribuire allo alcuna responsabilità, anche CP_1 concorrente, per non aver segnalato l'usura degli scalini ovvero per non avere riferito di inefficienza o inadeguatezza del mezzo.
Ed infatti non risulta che allo sino stati delegati compiti in materia di CP_1 sicurezza sul lavoro, peraltro certamente non risultando l'appellato dotato di capacità di spesa. Era il datore di lavoro in ogni caso tenuto ad assegnare al lavoratore un mezzo sicuro dovendosi comunque evidenziare come alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro sia ricavabile dal regolamento dato allo che prevedeva che tra i compiti dell'autista vi fosse pure quello CP_1 di mantenere il mezzo a lui assegnato nelle condizioni migliori di efficienza e presentabilità.
Allo non è quindi possibile attribuire alcuna responsabilità per CP_1 quanto occorsogli, certamente non ricorrendo nel caso di specie alcuna ipotesi di assunzione da parte del lavoratore di un rischio elettivo non risultando né, a ben vedere, essendo stato allegato, che l'appellato abbia posto in essere condotta del tutto imprevedibile e, in ogni caso, esorbitante delle mansioni assegnategli.
6.3. Quanto all'adeguatezza degli scalini, con ciò passando a trattare del profilo di colpa attribuibile alla datrice di lavoro, posto che è incontestato che l'infortunio si è verificato a causa dello scivolamento dello (non vi è CP_1 infatti motivo di appello in ordine alla ricostruzione del sinistro e, in ogni caso, si veda la più che compatibile testimonianza resa dal , occorre Tes_1 rilevare come parte appellante abbia inteso fornire dimostrazione dell'adeguatezza degli scalini per la discesa dal mezzo con fotografie. Orbene, le immagini fotografiche in atti mostrano degli scalini in materiale metallico zigrinato (certamente non sufficiente ad assicurare adeguata presa, essendo tale particolare zigrinatura idonea a far meglio defluire i liquidi). Sui gradini ritratti è poi visibile qualcosa di simile ad una fascetta. Ora, a cosa corrisponda una simile fascetta, non è possibile dirlo posto che delle fotografie in atti non
5 consentono di far comprendere se questa sia idonea o meno ad assolvere a funzioni antiscivolo. Deve a tal riguardo essere in ogni caso rilevato come, da un lato, il lavoratore appellato, in memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, abbia allegato come simile fascetta fosse completamente consumata e corrispondesse alla sola porzione inferiore e, come tale, priva di grip; il che, a ben vedere, può dirsi ben possibile dal momento che sono visibili delle viti che non dovrebbero potersi osservare ove la fascetta antiscivolo fosse effettivamente integra e funzionante.
Sotto altro e concorrente profilo, atto ad escludere l'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere probatorio sullo stesso incombente, deve essere rilevato come nessuno dei testimoni escussi, persino colui che ha effettuato lo stesso giorno del sinistro le fotografie (sempre il teste , è stato in grado Tes_2 di dire se sullo scalino vi fossero, o meno, le fascette antiscivolo.
6.4. Deve poi essere detto, a completamento di ogni ragionamento, come il fatto così come verificatosi fosse più che prevedibile di modo che ben possibile era richiedere al datore di lavoro preventiva adozione di cautele atte ad impedire l'evento per come realizzatosi. D'altronde, a conferma di una simile prevedibilità, le stesse difese di parte appellante che riferisce (ma non prova) che gli scalini erano invero dotati della fascetta antiscivolo e, quindi, di quel particolare accorgimento che sarebbe stato idoneo, nella corretta ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, ad impedire l'evento.
6.5. Il primo motivo d'appello è, quindi, da rigettare.
7. Parimenti da rigettare il secondo motivo di appello, ciò per l'assorbente ragione, segnalata dallo stesso appellato, che nel caso in analisi inail non copre il danno (da invalidità permanente) in quanto giudicato al disotto della soglia del 6% (ed il datore di lavoro non sostiene che il lavoratore abbia patito un danno maggiore).
7.1. Né, come noto, inail ristora il danno extrapatrimoniale da invalidità temporanea, qualunque sia la sua entità.
7.2. Anche tale secondo motivo di appello non può essere accolto.
8. In conseguenza del rigetto dell'appello, in adesione al principio di soccombenza, devono infine essere liquidate le spese di lite in favore della parte vittoriosa;
ciò in applicazione delle regole e parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi di scaglione, tenuto
6 conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore, la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/4/2021 da
(C.F. e Parte_1
P. IVA ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Federico Alati (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Via Rezzonico n. 6 Parte appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Spata (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio, sito in Padova, via Berchet 11 Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 150/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 30.03.2021 e non notificata.
In punto: risarcimento danni da infortunio.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 431 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 150/2021. Nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. in data 22.05.2014 non è da attribuire in alcun modo a fatto e colpa della CP_1 datrice di lavoro e, conseguentemente, respingere ogni domanda del signor e dichiarare che nulla deve CP_1
School of Padua ad In so: con vittoria di spese, Parte_1 CP_1 competenze ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
1 Per parte appellata: rigettarsi il ricorso d'appello proposto con il procedimento rubricato al n. 262/2021 R.G., da parte della , per tutte le ragioni esposte e Parte_1 dedotte, e per l'effetto confermar Padova, Sezione Lavoro, n. 150/2021, pubblicata in data 30/03/2021, insistendo altresì per l'accoglimento delle domande ed istanze istruttorie formulate nel ricorso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese compensi ed onorari di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria (…)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova condannava
[...]
a risarcire Parte_1 [...]
, dipendente della società con mansioni di autista di scuolabus, per CP_1 il danno subito a causa dell'infortunio occorsogli durante lo svolgimento di attività lavorativa. Lo , mentre scendeva dallo scuolabus allo stesso in CP_1 dotazione dal lato passeggeri, scivolava sulla predella in tal modo infortunandosi. Accertava il giudice di prime cure come la predella per la discesa dal veicolo non fosse dotata di strisce antiscivolo e la datrice di lavoro non avesse assegnato al dipendente scarpe antiscivolo.
Il Tribunale di Padova riconosceva quindi in favore dell'appellato la somma di
€ 10.101,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria [di cui € 5.292,00 per invalidità temporanea ed € 4.809,00 per invalidità permanente essendo stata riconosciuto in favore dell'appellato un danno quantificato nella misura del 4%, quindi in percentuale inferiore a quella indennizzabile dall' . Le CP_2 spese di lite e di CTU seguivano la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accertava la responsabilità della società datrice di lavoro in ragione dell'assenza delle strisce di gomma antiscivolo sui gradini d'accesso alla vettura guidata dallo , pur CP_1 riconoscendo che quest'ultimo non era sceso dal lato a lui riservato bensì dal lato passeggeri. In aggiunta a ciò, concorreva all'attribuzione della responsabilità la mancata consegna all'odierno appellante di calzature antiscivolo, non contestata dalla datrice di lavoro.
1.2 La CTU medico–legale valutava un periodo di incapacità temporanea al 75% per trentaquattro giorni, al 50% per trenta giorni e al 25% per cinquantaquattro giorni, oltre a un danno permanente del 4%. Pertanto, applicando le tabelle di Milano del 2018, il primo giudice riconosceva, rispettivamente, € 5.292,00 (temporanea) ed € 4.809,00 (permanente).
2 2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello
[...]
, con atto depositato in data Parte_1
19/4/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello la società censurava la sentenza nella parte in cui le veniva attribuita la responsabilità dell'infortunio subìto dallo . CP_1
Preliminarmente evidenziava come la responsabilità ex art. 2087 c.c. non fosse riconducibile a un'ipotesi di responsabilità oggettiva precisando come essa richiedesse quantomeno una colpa riconducibile alla società; a sostegno richiamava giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, dal punto di vista fattuale l'appellante evidenziava, per mezzo di alcune fotografie già in atti, come gli scalini dello scuolabus presentassero delle fascette antiscivolo sui gradini del lato passeggero e come il materiale di costruzione dello scalino fosse finalizzato a evitare lo slittamento.
In termini di diritto, invece, sottolineava l'assenza di alcun obbligo di fornire al lavoratore delle scarpe antiscivolo, essendo queste ultime necessarie soltanto per cantieri, opifici e stabilimenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Precisava poi come non potesse essere imputabile alla società tale inadempimento nemmeno in base all'art. 2087 c.c., in quanto lo era CP_1 sceso dal mezzo di trasporto non utilizzando l'uscita a lui riservata, sul lato sinistro dello scuolabus, ma quella riservata agli studenti, sul lato destro;
pertanto, tale condotta negligente dell'appellato avrebbe assunto carattere decisivo nella causazione dell'infortunio.
2.2 Con il secondo motivo d'appello la società denunciava l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito all'applicabilità dell'art. 10 T.U. 1124/1965, in base al quale la responsabilità del datore di lavoro verrebbe esclusa dalla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria ex art. 10 o dall'assicurazione
. CP_2
3. Si costituiva ritualmente , che contestava le difese CP_1 avverse.
3.1 In merito al primo motivo d'appello, l'appellato evidenziava come controparte avrebbe riportato soltanto parte delle fotografie del mezzo al fine di occultare l'usura degli scalini dello scuolabus;
questi ultimi, inoltre, non sarebbero in toto costruiti con materiale antiscivolo, ma soltanto in alcuni punti, finalizzati a far defluire l'acqua in caso di pioggia.
3 Richiamando poi le proprie allegazioni, il lavoratore metteva in luce l'usura delle strisce antiscivolo, a dimostrazione dell'inadempimento dell'appellante nello svolgimento della manutenzione necessaria.
In aggiunta a ciò, lo precisava la ragione della discesa dal lato destro CP_1 dello scuolabus, destinato agli studenti, ovverosia una supervisione del mezzo finalizzata a un primo controllo e alla pulizia dello stesso.
Infine, l'appellato concludeva sottolineando la prevedibilità del rischio che aveva portato all'infortunio, ragione per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre le precauzioni necessarie a evitare il verificarsi del sinistro.
3.2 Quanto al secondo motivo d'impugnazione, lo evidenziava come CP_1 la disciplina ex art. 10 T.U. 1124/1965 permettesse l'esonero della responsabilità del datore di lavoro soltanto qualora il danno fosse indennizzabile dall' Nello specifico, l'appellato precisava come l CP_2 [...]
non fosse tenuto a intervenire nel risarcimento del danno CP_3 temporaneo, mentre il risarcimento del danno permanente richiedeva il rispetto dei limiti previsti dalla legge 38/2000, in base alla quale l' sarebbe CP_2 legittimato a risarcire soltanto i danni che superano la soglia del 6%; a supporto richiamava giurisprudenza di legittimità.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 9/6/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 8/6/2023, al 19/9/2024 e al 27/2/2025; su istanza di parte appellante è stata rinviata all'udienza del 6/3/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Non possono essere valorizzate le argomentazioni spese dalla parte appellante a sostegno del primo motivo di appello tutte tese, da un lato, ad attribuire responsabilità per l'accaduto allo e, sotto altro profilo, ad CP_1 escludere la responsabilità della datrice di lavoro per avere adempiuto agli obblighi di protezione dei lavoratori sulla stessa incombenti.
6.1. Occorre a tal riguardo innanzitutto rilevare come il fatto non sia (in atto di appello) contestato e, in particolare, come incontestata sia la modalità di accadimento del sinistro dal giudice di prime cure ricostruita in termini di scivolamento e quindi caduta della nel mentre scendeva, avvalendosi CP_1 dell'uscita lato passeggeri, dallo scuolabus allo stesso assegnato in uso.
4 6.2. Ora, quanto alla scelta dello di utilizzare la porta riservata alla CP_1 discesa/salita degli studenti, non ritiene il Collegio si possa imputare alcunché all'appellato con riferimento ad una simile condotta;
ciò sia perché molteplici e facilmente immaginabili sono le ragioni che possono indurre un guidatore ad utilizzare una porta piuttosto che un'altra, sia perché la stessa appellante non allega né tantomeno prova di avere diramato specifiche direttive che imponessero allo di avvalersi di una uscita dal mezzo piuttosto che di CP_1 un'altra.
Non è possibile poi attribuire allo alcuna responsabilità, anche CP_1 concorrente, per non aver segnalato l'usura degli scalini ovvero per non avere riferito di inefficienza o inadeguatezza del mezzo.
Ed infatti non risulta che allo sino stati delegati compiti in materia di CP_1 sicurezza sul lavoro, peraltro certamente non risultando l'appellato dotato di capacità di spesa. Era il datore di lavoro in ogni caso tenuto ad assegnare al lavoratore un mezzo sicuro dovendosi comunque evidenziare come alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro sia ricavabile dal regolamento dato allo che prevedeva che tra i compiti dell'autista vi fosse pure quello CP_1 di mantenere il mezzo a lui assegnato nelle condizioni migliori di efficienza e presentabilità.
Allo non è quindi possibile attribuire alcuna responsabilità per CP_1 quanto occorsogli, certamente non ricorrendo nel caso di specie alcuna ipotesi di assunzione da parte del lavoratore di un rischio elettivo non risultando né, a ben vedere, essendo stato allegato, che l'appellato abbia posto in essere condotta del tutto imprevedibile e, in ogni caso, esorbitante delle mansioni assegnategli.
6.3. Quanto all'adeguatezza degli scalini, con ciò passando a trattare del profilo di colpa attribuibile alla datrice di lavoro, posto che è incontestato che l'infortunio si è verificato a causa dello scivolamento dello (non vi è CP_1 infatti motivo di appello in ordine alla ricostruzione del sinistro e, in ogni caso, si veda la più che compatibile testimonianza resa dal , occorre Tes_1 rilevare come parte appellante abbia inteso fornire dimostrazione dell'adeguatezza degli scalini per la discesa dal mezzo con fotografie. Orbene, le immagini fotografiche in atti mostrano degli scalini in materiale metallico zigrinato (certamente non sufficiente ad assicurare adeguata presa, essendo tale particolare zigrinatura idonea a far meglio defluire i liquidi). Sui gradini ritratti è poi visibile qualcosa di simile ad una fascetta. Ora, a cosa corrisponda una simile fascetta, non è possibile dirlo posto che delle fotografie in atti non
5 consentono di far comprendere se questa sia idonea o meno ad assolvere a funzioni antiscivolo. Deve a tal riguardo essere in ogni caso rilevato come, da un lato, il lavoratore appellato, in memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, abbia allegato come simile fascetta fosse completamente consumata e corrispondesse alla sola porzione inferiore e, come tale, priva di grip; il che, a ben vedere, può dirsi ben possibile dal momento che sono visibili delle viti che non dovrebbero potersi osservare ove la fascetta antiscivolo fosse effettivamente integra e funzionante.
Sotto altro e concorrente profilo, atto ad escludere l'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere probatorio sullo stesso incombente, deve essere rilevato come nessuno dei testimoni escussi, persino colui che ha effettuato lo stesso giorno del sinistro le fotografie (sempre il teste , è stato in grado Tes_2 di dire se sullo scalino vi fossero, o meno, le fascette antiscivolo.
6.4. Deve poi essere detto, a completamento di ogni ragionamento, come il fatto così come verificatosi fosse più che prevedibile di modo che ben possibile era richiedere al datore di lavoro preventiva adozione di cautele atte ad impedire l'evento per come realizzatosi. D'altronde, a conferma di una simile prevedibilità, le stesse difese di parte appellante che riferisce (ma non prova) che gli scalini erano invero dotati della fascetta antiscivolo e, quindi, di quel particolare accorgimento che sarebbe stato idoneo, nella corretta ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, ad impedire l'evento.
6.5. Il primo motivo d'appello è, quindi, da rigettare.
7. Parimenti da rigettare il secondo motivo di appello, ciò per l'assorbente ragione, segnalata dallo stesso appellato, che nel caso in analisi inail non copre il danno (da invalidità permanente) in quanto giudicato al disotto della soglia del 6% (ed il datore di lavoro non sostiene che il lavoratore abbia patito un danno maggiore).
7.1. Né, come noto, inail ristora il danno extrapatrimoniale da invalidità temporanea, qualunque sia la sua entità.
7.2. Anche tale secondo motivo di appello non può essere accolto.
8. In conseguenza del rigetto dell'appello, in adesione al principio di soccombenza, devono infine essere liquidate le spese di lite in favore della parte vittoriosa;
ciò in applicazione delle regole e parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi di scaglione, tenuto
6 conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore, la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
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