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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2024, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 25895 – 2018 proposto da: EN LO e AC RO, elettivamente domiciliati in Roma, via Emilia 88, presso lo studio dell'avv. Federica Corsini, rappresentati e difesi dall'avv. Gandolfo Mocciaro, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrenti -
contro COMUNE di GERACI SICULO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Federico Civile Sent. Sez. 2 Num. 2587 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 29/01/2024 Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -2- Ferina dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale – e contro TERME di GERACI SICULO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova 96, presso lo studio dell'avv. Paolo Rolfo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Calandra, Giuliana Ardito e Maria Elisa Braccioforte, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1368/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 26/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del sesto motivo del ricorso incidentale del Comune;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che il Comune di ER UL, con delibera consiliare n. 83 del 23.04.1982, integrata da successiva delibera n. 105 del 15.07.1983, concesse alla società Terme di ER UL l'appezzamento di terreno esteso 9 Ha ricadente nel foglio 33, particella 14 (successivamente frazionata in p.lle 72 e 73), al fine della captazione e dello sfruttamento delle sorgenti ivi esistenti (la cui concessione era invece di competenza regionale), ad un «prezzo Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -3- simbolico»; il reale corrispettivo consisteva, infatti, nell’impegno della società concessionaria a realizzare numerose opere pubbliche e di interesse pubblico volte allo sviluppo turistico dell’area, tra cui un albergo ed un complesso turistico-termale e a corrispondere al Comune lo 0,50% del fatturato di vendita delle acque da imbottigliare presso lo stabilimento che sarebbe stato costruito sui terreni concessi. 1.1. Seguirono, in esecuzione, il 20 aprile1984 e il 22 luglio 1986, due rogiti con cui il Comune cedette alla società il terreno in C.da Piano dell'Ago, identificato in NCT al fg. 33, p.lla 72, nonché altro terreno, limitrofo al primo, identificato in NCT al foglio 33, particella 73; in entrambi gli atti fu espressamente richiamato il contenuto della concessione amministrativa suddetta e cioè che la cessione avveniva a prezzo simbolico perché compensata dai benefici che ne sarebbero derivati alla cittadinanza e al Comune, in termini di sviluppo economico e turistico, dalle opere che la società aveva programmato di realizzare. Infine, il 16/7/87, fu stipulata tra le parti la convenzione di lottizzazione, preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 27.9.1986, perché la società si era obbligata a realizzare, tra l’altro, uno stabilimento per l’imbottigliamento, un teatro, un bar, un belvedere, un albergo con annesse strutture ricreative e un parco. 1.2. Di tali strutture, fu costruito lo stabilimento industriale;
rimase però inadempiuto l’obbligo di pagamento annuale al Comune di una percentuale sulle vendite dell’acqua imbottigliata. Conseguentemente, con atto di citazione del 25.10.1996, il Comune chiese al Tribunale di Termini Imerese, sez. di Cefalù, la condanna della società Terme di ER UL al pagamento dello 0,50% del ricavato dalle vendite dell'acqua minerale per gli anni 1992/1993/1994: con sentenza non definitiva sull’an n. 137/98 e, poi, n. 424/1999 sul quantum, la domanda fu accolta. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -4- Le pronunce passarono in giudicato. 1.3. Nel febbraio 1996, intanto, a seguito di verifica disposta dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sicilia, risultò che i terreni, già oggetto dei trasferimenti effettuati in favore della società Terme di ER UL s.p.a., erano gravati da uso civico e facevano parte del demanio comunale. Fu quindi emanata la L.R. Sicilia n. 28/00 che all’art. 5 co. 3 stabilì che le aree che le terre di demanio civico che per effetto degli strumenti urbanistici avessero acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non potessero comunque essere oggetto di legittimazione e venissero acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità. 1.4. La società Terme di ER UL inoltrò all’Assessorato alcune istanze per ottenere la «legittimazione» dei terreni;
in particolare e per quel che qui rileva, inoltrò un’istanza il 2.03.2005 con cui ribadì la richiesta di legittimazione della particella 72 e di una parte della particella 73 che, per la porzione residua precisò ricadere in zona Dt (industriale), per cui in base alla legge L. R. 28/2000, art. 5 era acquisita al patrimonio disponibile del Comune ma le sarebbe stata ceduta con un atto di transazione. 1.5. Con delibera della Giunta Municipale n. 150 dell'11.12.2010, notificata alla società Terme di ER UL il 16.12.2010, il Comune di ER UL prese atto che, per effetto del terzo comma dell’art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune alcuni terreni occupati da terzi, tra i quali la porzione della particella 73 del foglio 33 su cui insisteva lo stabilimento industriale di imbottigliamento dell'acqua minerale della società Terme di ER UL. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -5- 2. In conseguenza, con atto di citazione notificato l’11.02.2011, la società Terme di ER UL convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di ER UL e, premesso che aveva acquistato il terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, con i due suindicati atti di compravendita, chiese di accertare, previa disapplicazione della delibera 150/2010, che aveva acquistato la proprietà delle particelle 72 e 73 con i suddetti rogiti del 1984 e del 1986, la cui validità era stata statuita con efficacia di giudicato dalle sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 o, in subordine, per usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ.. La società convenne anche RT VI, sindaco in carica nel 2010, all’epoca di adozione della delibera 150/2010 e IE CC, responsabile dell’Ufficio tecnico - terzo settore che della delibera aveva formulato la proposta, lamentando una loro corresponsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rogiti del 1984 e del 1986 o, in subordine, per violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative, chiedendone la condanna in solido con il Comune al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente. Il Comune eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere devoluta la controversia al Giudice amministrativo o al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia;
chiese, comunque, in riconvenzionale, la declaratoria di invalidità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986 per l’art. 5 L.R. Sicilia 28/00 e comunque il rigetto delle domande attoree in considerazione della natura pubblica, oggetto di uso civico, dei terreni per cui era giudizio, nonché, per le stesse ragioni, la declaratoria di invalidità della convenzione di lottizzazione del 16/7/1987; in subordine, chiese la risoluzione dei tre atti notarili per grave inadempimento della società Terme di ER UL agli obblighi assunti, con condanna della società Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -6- Terme di ER UL al rilascio dei fondi e in ogni caso la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 2.000.000, a titolo di risarcimento per la detenzione senza titolo dei terreni di causa e di ulteriori Euro 20.000.000 per l’inadempimento agli obblighi contrattuali. Si costituirono, altresì, nel primo grado di giudizio, i convenuti VI e CC che eccepirono il difetto di giurisdizione sulle domande formulate nei loro confronti, chiedendone comunque il rigetto. 3. Con sentenza n. 215/12, il Tribunale di Termini Imerese - Sezione Distaccata di Cefalù accolse le sole due domande principali di accertamento del diritto di proprietà sui fondi in contesa in favore della società Terme di ER UL, per intervenuto giudicato sulla validità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986. Il Tribunale dichiarò, poi, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, sulle ulteriori domande della società Terme di ER UL;
rigettò le domande proposte dal Comune. 4. Con atto d’appello notificato il 28.03.2013 il Comune impugnò, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione sulle due domande principali della società Terme di ER UL, invece accolte infondatamente nel merito, l’omessa pronuncia sull’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse della società Terme di ER UL ad impugnare la delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto della domanda di nullità dei contratti di compravendita del 1984 e del 1986, l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità della convenzione di lottizzazione del 16.05.1987, l’erroneo accoglimento della domanda principale della società, per l’uso civico gravante sui fondi e la loro sopravvenuta acquisizione al patrimonio comunale ai sensi della L.R.Sic. 28/00, l’insussistenza del ritenuto giudicato sulla validità delle compravendite del 1984 e del Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -7- 1986, perché superato dallo ius superveniens, l’erronea declaratoria di illegittimità della delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto delle domande riconvenzionali subordinate di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché di quelle di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno e, infine, l’erronea statuizione sulle spese. 4.1. La società Terme di ER UL con comparsa depositata il 25.06.2013, chiese il rigetto dell’impugnazione e reiterò le eccezioni e le domande ritenute assorbite e non esaminate dal primo giudice;
propose inoltre appello incidentale avverso la pronuncia di difetto di giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte in primo grado, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di RTmeo VI e IE CC, non convenuti in secondo grado dal Comune. 5. Con sentenza n.1368/2018, la Corte d’appello rigettò tutti i motivi di impugnazione, accogliendo invece il motivo di appello incidentale relativo alla giurisdizione dell’A.G.O. che dichiarò, rimettendo le parti al primo giudice, con riferimento alle domande risarcitorie proposte dalla società Terme di ER UL nei confronti del Comune, del Sindaco e del funzionario. 6. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RTmeo VI e IE CC, affidandolo a tre motivi. Il Comune di ER UL ha proposto ricorso incidentale per sei motivi;
la società Terme di ER UL ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, RT VI quale sindaco all’epoca dei fatti di causa e IE CC quale responsabile del III settore del Comune di ER UL hanno lamentato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 327 cod. proc. civ. per avere Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -8- la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla società Terme di ER UL contro la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 215 depositata il 7.11.2012; l’atto di integrazione del contraddittorio, con cui era stato proposto l’appello incidentale contro di loro, è stato infatti autorizzato dalla Corte e notificato quando ormai era trascorso il termine lungo per impugnare la sentenza. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale, VI e CC hanno quindi denunciato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 334 e 327 cod. proc. civ. perché, in conseguenza dell’operatività nella fattispecie non dell’art. 331 ma dell’art. 332 cod. proc. civ., non avrebbe potuto essere applicato l’art. 334 cod. proc. civ. che consente al soggetto contro cui è stata proposta l’impugnazione di impugnare in via incidentale la sentenza anche dopo il decorso del termine stabilito per la impugnazione. 2.1. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le domande proposte dalla società Terme di ER UL nei confronti del Comune, del Sindaco in carica all’epoca dell’adozione della delibera 150/2010 e del funzionario amministrativo che ha formulato quella delibera non sono connesse in senso proprio: il Comune di ER UL è stato convenuto quale ente territoriale stipulante i contratti e la convenzione, il Sindaco e il funzionario, invece, perché rispondessero di un preteso comportamento ingiusto, posto in essere nella loro qualità; a loro volta, neppure il Sindaco e il funzionario sono stati convenuti a medesimo titolo, perché il primo risponderebbe in responsabilità d’indirizzo e controllo politico – amministrativo, laddove il secondo risponderebbe in responsabilità di gestione tecnica. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -9- Sul piano processuale, pertanto, seppure contenute in unico atto introduttivo e sebbene la condanna dei tre soggetti convenuti fosse stata chiesta in via solidale, le domande risarcitorie non erano dirette a far valere un rapporto sostanziale unico sicché è escluso ricorra in tal senso una ipotesi di litisconsorzio necessario;
tra le domande proposte, diverse per causa petendi, non sussisteva connessione per l'oggetto o per il titolo perché i fatti che ne erano posti a fondamento non erano posti in correlazione, in quanto, come detto, concernenti i differenti ambiti dei rapporti negoziali intercorsi tra società ed ente territoriale e della condizione della società di soggetto amministrato nei confronti del Sindaco e del funzionario. D’altro canto, le pretese responsabilità non si ponevano in interrelazione strutturale anche sul piano del diritto sostanziale, nel senso che l’una presupponeva o escludeva l’altra; in tal senso, il principio affermato da Cass. Sez. 1, n. 1322 del 07/02/2000, posto a fondamento, nella decisione impugnata, del giudizio di ammissibilità dell’appello incidentale e della società per applicabilità degli art. 331 e 334 cod. proc. civ. non è applicabile alla fattispecie perché né la società attrice né alcuno dei convenuti avevano sostenuto - o chiesto di accertare in tal senso - la responsabilità esclusiva di uno tra gli altri due obbligati, in nesso di alternatività (nella controversia conclusosi con Cass. 1322/2000, erano state proprio poste in nesso di alternatività la responsabilità di I.A.C.P. e del Comune). Infine, nessuno dei convenuti asseriti coobbligati ha svolto una domanda di regresso verso gli altri o alcuno degli altri o per essere manlevato in tutto o in parte delle conseguenze della soccombenza. I tre rapporti dedotti in giudizio, pertanto, identificano cause per loro natura scindibili, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le ha definite sin dal primo grado - pur essendo Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -10- formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce che conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione. Alla fattispecie, pertanto, era applicabile l’art. 332 cod. proc. civ. che disciplina l’integrazione del contraddittorio in cause scindibili. In ulteriore conseguenza, l'articolo 334 cod. proc. civ. non era applicabile alla fattispecie perché, secondo la chiara lettera di questa norma, l’impugnazione incidentale è proponibile anche quando sia decorso il termine esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, soltanto dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331 cod. proc. civ., cioè in ipotesi di cause inscindibili. 2.2. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno prospettato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 30 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, per avere la Corte affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, rimettendo le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ.. 3. Ammissibile è, invece, il ricorso incidentale del Comune perché notificato alla società Terme di ER UL comunque nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza, avvenuta in data 2 luglio 2018: anche all’impugnazione incidentale del Comune non era, infatti, applicabile l’art. 334 cod. proc. civ., per le medesime considerazioni sulla scindibilità delle cause svolte al punto 2.1. 4. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 133 d.lgs. 104/10 perché la questione controversa (la validità e l’efficacia di due compravendite che hanno trasferito la proprietà dei fondi oggetto di causa) sarebbe stata erroneamente devoluta alla Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -11- giurisdizione del Giudice ordinario invece che amministrativo, seppure vertente su atti costituenti meri corollari esecutivi di una concessione amministrativa. 4.1. Con il secondo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto la violazione dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, per avere la Corte territoriale negato che la controversia, in quanto avente a fondamento la esistenza di un uso civico sui terreni di causa e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale ai sensi della L.R.Sic. 28/00, fosse devoluta alla cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia. 4.2. Con il terzo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,, il ricorrente incidentale ha prospettato la violazione degli artt. 7 e 133 D.Lgs. 104/10, per non avere la Corte territoriale ritenuto che le domande risarcitorie avversarie, in quanto conseguenti alla presunta illegittimità di atti amministrativi, fossero sottratte alla giurisdizione del Giudice ordinario, dovendosi sindacare specificamente la legittimità dell’esercizio del potere pubblico. 4.3. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. Ai sensi del comma I dell’art.374 cod. proc. civ., la questione può essere trattata da questa sezione semplice perché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite. La società Terme di ER UL ha fondato la sua domanda di accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, in conseguenza di due atti di compravendita del 1984 e del 1986, invocando altresì, sul punto, l’efficacia di giudicato delle sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 pronunciate sulla domanda, proposta nei suoi confronti dallo stesso Comune convenuto, di Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -12- adempimento degli obblighi assunti con i suindicati contratti;
in subordine, la società ha chiesto dichiararsi maturata in suo favore l’usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ.; ha chiesto allo scopo la disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 150 dell'11.12.2010, con cui il Comune di ER UL aveva preso atto che, per effetto del terzo comma dell’art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune alcuni terreni;
ha chiesto infine il risarcimento del danno per violazione della buona fede nelle trattative. Le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che la giurisdizione dev’essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale che deve essere identificato non soltanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. ex multis, Sez. U, n. 14231 del 08/07/2020, Sez. U, n. 1567 del 19/01/2023). È evidente, allora, che tutte le domande per cui è giudizio involgevano non l'illegittimo esercizio del potere amministrativo, ma la vincolatività dei due contratti di compravendita stipulati dal Comune quale proprietario dei beni e si fondano sulla sussistenza di un comportamento antigiuridico, posto in essere dall’ente territoriale nella fase contrattuale o precontrattuale. In tal senso, la società ha lamentato un pregiudizio che non deriva da scelte ed atti autoritativi, ma da una condotta materiale inadempiente e perciò lesiva dell’altrui affidamento, in violazione delle regole civilistiche di diligenza e prudenza. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -13- 4.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha denunciato la violazione degli art. 2909, 2730 e 2735 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso che la soc. Terme di ER UL avesse rinunciato al giudicato implicito formatosi a seguito delle sentenze del Tribunale di Termini Imerese n. 137/98 e 424/1999 sulla validità delle compravendite del 1984 e del 1986. Con il quinto motivo, articolato in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe considerato, relativamente alla particella 73, quale fatto decisivo per ritenere l’intervenuta rinuncia al giudicato, l’istanza del 1/3/05 con cui la società avrebbe espressamente riconosciuto che l’area su cui sorge il suo stabilimento industriale è bene del patrimonio disponibile, oggetto di acquisto per futura transazione. 4.5. Entrambi i motivi sono inammissibili. Alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata la Corte d’appello ha escluso in merito la sussistenza di una rinuncia ad avvalersi del giudicato;
in particolare, ha espressamente esaminato l’istanza del 1/3/05 al primo capoverso di pag. 10. Entrambe le censure, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione in merito di alcuni fatti, evidentemente preclusa in questa sede di legittimità. 4.6. Con il sesto motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha infine lamentato la violazione degli art. 342 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile per genericità l’ottavo motivo del suo appello, con cui era stato censurato il rigetto delle domande riconvenzionali subordinate di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché delle domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. 4.7. Il motivo è fondato. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -14- L’ente ha riprodotto, nel suo ricorso incidentale, (pag. da 31 a 33), le articolate motivazioni con cui ha illustrato l’ottavo motivo di appello con cui ha impugnato il rigetto delle domande riconvenzionali, proposte in subordine, di risoluzione dei due contratti di compravendita del 1984 e del 1986 per inadempimento e di nullità o di risoluzione per inadempimento della convenzione di lottizzazione del 1987 e di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. La Corte d’appello, nella sentenza impugnata (pag. 13 ultimo capoverso) ha dichiarato inammissibile la censura «per la sua genericità, non contenendo alcun argomento contrapposto a quelli posti a base della decisione». Così decidendo, tuttavia, la Corte di secondo grado non ha esaminato né le osservazioni critiche, come esposte nelle pagine da 61 a 65 dell’atto di appello, formulate dal Comune al riscontro di un suo inadempimento consistente in una condotta «ostativa», né l’offerta di una lettura alternativa dei documenti specificamente indicati nell’impugnazione e la richiesta di un loro riesame. Per principio consolidato, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 24464 del 04/11/2020; Sez. 6 - 3, n. 40560 del 17/12/2021). La stringata motivazione del giudizio di inammissibilità del motivo risulta meramente apparente proprio perché non applica correttamente questo principio. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -15- 5. Per le superiori osservazioni il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 III comma cod. proc. civ., limitatamente alle statuizioni relative alle domande risarcitorie formulate nei confronti di VI e CC con atto notificato il 30/7/2013, perché il giudizio non poteva essere proseguito. 6. In accoglimento del sesto motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento a quest’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché esamini l’ottavo motivo di appello avverso il rigetto delle domande riconvenzionali, proposte dal Comune di ER UL in subordine, di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché delle domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. 7. All’accoglimento del ricorso principale e alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale della società Terme di ER UL nei confronti di RTmeo VI e IE CC, in riforma della sentenza impugnata, consegue la condanna della società appellante al pagamento delle spese di appello e delle spese di legittimità nei confronti di VI e CC, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore della causa. Decidendo in rinvio tra la società Terme di ER UL e il Comune, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale, assorbito il terzo;
accoglie il sesto motivo di ricorso incidentale, rigettati i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, senza rinvio relativamente ai motivi di ricorso principale e, relativamente al sesto motivo di ricorso incidentale del Comune di Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -16- ER UL, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; condanna la società Terme di ER UL al pagamento, in favore di VI e CC, delle spese del giudizio di appello, liquidandole in Euro 6.100 e delle spese di legittimità, liquidandole in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi del presente giudizio liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
- ricorrenti -
contro COMUNE di GERACI SICULO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Federico Civile Sent. Sez. 2 Num. 2587 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 29/01/2024 Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -2- Ferina dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale – e contro TERME di GERACI SICULO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova 96, presso lo studio dell'avv. Paolo Rolfo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Calandra, Giuliana Ardito e Maria Elisa Braccioforte, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1368/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 26/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del sesto motivo del ricorso incidentale del Comune;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che il Comune di ER UL, con delibera consiliare n. 83 del 23.04.1982, integrata da successiva delibera n. 105 del 15.07.1983, concesse alla società Terme di ER UL l'appezzamento di terreno esteso 9 Ha ricadente nel foglio 33, particella 14 (successivamente frazionata in p.lle 72 e 73), al fine della captazione e dello sfruttamento delle sorgenti ivi esistenti (la cui concessione era invece di competenza regionale), ad un «prezzo Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -3- simbolico»; il reale corrispettivo consisteva, infatti, nell’impegno della società concessionaria a realizzare numerose opere pubbliche e di interesse pubblico volte allo sviluppo turistico dell’area, tra cui un albergo ed un complesso turistico-termale e a corrispondere al Comune lo 0,50% del fatturato di vendita delle acque da imbottigliare presso lo stabilimento che sarebbe stato costruito sui terreni concessi. 1.1. Seguirono, in esecuzione, il 20 aprile1984 e il 22 luglio 1986, due rogiti con cui il Comune cedette alla società il terreno in C.da Piano dell'Ago, identificato in NCT al fg. 33, p.lla 72, nonché altro terreno, limitrofo al primo, identificato in NCT al foglio 33, particella 73; in entrambi gli atti fu espressamente richiamato il contenuto della concessione amministrativa suddetta e cioè che la cessione avveniva a prezzo simbolico perché compensata dai benefici che ne sarebbero derivati alla cittadinanza e al Comune, in termini di sviluppo economico e turistico, dalle opere che la società aveva programmato di realizzare. Infine, il 16/7/87, fu stipulata tra le parti la convenzione di lottizzazione, preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 27.9.1986, perché la società si era obbligata a realizzare, tra l’altro, uno stabilimento per l’imbottigliamento, un teatro, un bar, un belvedere, un albergo con annesse strutture ricreative e un parco. 1.2. Di tali strutture, fu costruito lo stabilimento industriale;
rimase però inadempiuto l’obbligo di pagamento annuale al Comune di una percentuale sulle vendite dell’acqua imbottigliata. Conseguentemente, con atto di citazione del 25.10.1996, il Comune chiese al Tribunale di Termini Imerese, sez. di Cefalù, la condanna della società Terme di ER UL al pagamento dello 0,50% del ricavato dalle vendite dell'acqua minerale per gli anni 1992/1993/1994: con sentenza non definitiva sull’an n. 137/98 e, poi, n. 424/1999 sul quantum, la domanda fu accolta. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -4- Le pronunce passarono in giudicato. 1.3. Nel febbraio 1996, intanto, a seguito di verifica disposta dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sicilia, risultò che i terreni, già oggetto dei trasferimenti effettuati in favore della società Terme di ER UL s.p.a., erano gravati da uso civico e facevano parte del demanio comunale. Fu quindi emanata la L.R. Sicilia n. 28/00 che all’art. 5 co. 3 stabilì che le aree che le terre di demanio civico che per effetto degli strumenti urbanistici avessero acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non potessero comunque essere oggetto di legittimazione e venissero acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità. 1.4. La società Terme di ER UL inoltrò all’Assessorato alcune istanze per ottenere la «legittimazione» dei terreni;
in particolare e per quel che qui rileva, inoltrò un’istanza il 2.03.2005 con cui ribadì la richiesta di legittimazione della particella 72 e di una parte della particella 73 che, per la porzione residua precisò ricadere in zona Dt (industriale), per cui in base alla legge L. R. 28/2000, art. 5 era acquisita al patrimonio disponibile del Comune ma le sarebbe stata ceduta con un atto di transazione. 1.5. Con delibera della Giunta Municipale n. 150 dell'11.12.2010, notificata alla società Terme di ER UL il 16.12.2010, il Comune di ER UL prese atto che, per effetto del terzo comma dell’art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune alcuni terreni occupati da terzi, tra i quali la porzione della particella 73 del foglio 33 su cui insisteva lo stabilimento industriale di imbottigliamento dell'acqua minerale della società Terme di ER UL. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -5- 2. In conseguenza, con atto di citazione notificato l’11.02.2011, la società Terme di ER UL convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di ER UL e, premesso che aveva acquistato il terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, con i due suindicati atti di compravendita, chiese di accertare, previa disapplicazione della delibera 150/2010, che aveva acquistato la proprietà delle particelle 72 e 73 con i suddetti rogiti del 1984 e del 1986, la cui validità era stata statuita con efficacia di giudicato dalle sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 o, in subordine, per usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ.. La società convenne anche RT VI, sindaco in carica nel 2010, all’epoca di adozione della delibera 150/2010 e IE CC, responsabile dell’Ufficio tecnico - terzo settore che della delibera aveva formulato la proposta, lamentando una loro corresponsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rogiti del 1984 e del 1986 o, in subordine, per violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative, chiedendone la condanna in solido con il Comune al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente. Il Comune eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere devoluta la controversia al Giudice amministrativo o al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia;
chiese, comunque, in riconvenzionale, la declaratoria di invalidità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986 per l’art. 5 L.R. Sicilia 28/00 e comunque il rigetto delle domande attoree in considerazione della natura pubblica, oggetto di uso civico, dei terreni per cui era giudizio, nonché, per le stesse ragioni, la declaratoria di invalidità della convenzione di lottizzazione del 16/7/1987; in subordine, chiese la risoluzione dei tre atti notarili per grave inadempimento della società Terme di ER UL agli obblighi assunti, con condanna della società Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -6- Terme di ER UL al rilascio dei fondi e in ogni caso la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 2.000.000, a titolo di risarcimento per la detenzione senza titolo dei terreni di causa e di ulteriori Euro 20.000.000 per l’inadempimento agli obblighi contrattuali. Si costituirono, altresì, nel primo grado di giudizio, i convenuti VI e CC che eccepirono il difetto di giurisdizione sulle domande formulate nei loro confronti, chiedendone comunque il rigetto. 3. Con sentenza n. 215/12, il Tribunale di Termini Imerese - Sezione Distaccata di Cefalù accolse le sole due domande principali di accertamento del diritto di proprietà sui fondi in contesa in favore della società Terme di ER UL, per intervenuto giudicato sulla validità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986. Il Tribunale dichiarò, poi, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, sulle ulteriori domande della società Terme di ER UL;
rigettò le domande proposte dal Comune. 4. Con atto d’appello notificato il 28.03.2013 il Comune impugnò, lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione sulle due domande principali della società Terme di ER UL, invece accolte infondatamente nel merito, l’omessa pronuncia sull’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse della società Terme di ER UL ad impugnare la delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto della domanda di nullità dei contratti di compravendita del 1984 e del 1986, l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità della convenzione di lottizzazione del 16.05.1987, l’erroneo accoglimento della domanda principale della società, per l’uso civico gravante sui fondi e la loro sopravvenuta acquisizione al patrimonio comunale ai sensi della L.R.Sic. 28/00, l’insussistenza del ritenuto giudicato sulla validità delle compravendite del 1984 e del Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -7- 1986, perché superato dallo ius superveniens, l’erronea declaratoria di illegittimità della delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto delle domande riconvenzionali subordinate di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché di quelle di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno e, infine, l’erronea statuizione sulle spese. 4.1. La società Terme di ER UL con comparsa depositata il 25.06.2013, chiese il rigetto dell’impugnazione e reiterò le eccezioni e le domande ritenute assorbite e non esaminate dal primo giudice;
propose inoltre appello incidentale avverso la pronuncia di difetto di giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte in primo grado, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di RTmeo VI e IE CC, non convenuti in secondo grado dal Comune. 5. Con sentenza n.1368/2018, la Corte d’appello rigettò tutti i motivi di impugnazione, accogliendo invece il motivo di appello incidentale relativo alla giurisdizione dell’A.G.O. che dichiarò, rimettendo le parti al primo giudice, con riferimento alle domande risarcitorie proposte dalla società Terme di ER UL nei confronti del Comune, del Sindaco e del funzionario. 6. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RTmeo VI e IE CC, affidandolo a tre motivi. Il Comune di ER UL ha proposto ricorso incidentale per sei motivi;
la società Terme di ER UL ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, RT VI quale sindaco all’epoca dei fatti di causa e IE CC quale responsabile del III settore del Comune di ER UL hanno lamentato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 327 cod. proc. civ. per avere Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -8- la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla società Terme di ER UL contro la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 215 depositata il 7.11.2012; l’atto di integrazione del contraddittorio, con cui era stato proposto l’appello incidentale contro di loro, è stato infatti autorizzato dalla Corte e notificato quando ormai era trascorso il termine lungo per impugnare la sentenza. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale, VI e CC hanno quindi denunciato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 334 e 327 cod. proc. civ. perché, in conseguenza dell’operatività nella fattispecie non dell’art. 331 ma dell’art. 332 cod. proc. civ., non avrebbe potuto essere applicato l’art. 334 cod. proc. civ. che consente al soggetto contro cui è stata proposta l’impugnazione di impugnare in via incidentale la sentenza anche dopo il decorso del termine stabilito per la impugnazione. 2.1. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le domande proposte dalla società Terme di ER UL nei confronti del Comune, del Sindaco in carica all’epoca dell’adozione della delibera 150/2010 e del funzionario amministrativo che ha formulato quella delibera non sono connesse in senso proprio: il Comune di ER UL è stato convenuto quale ente territoriale stipulante i contratti e la convenzione, il Sindaco e il funzionario, invece, perché rispondessero di un preteso comportamento ingiusto, posto in essere nella loro qualità; a loro volta, neppure il Sindaco e il funzionario sono stati convenuti a medesimo titolo, perché il primo risponderebbe in responsabilità d’indirizzo e controllo politico – amministrativo, laddove il secondo risponderebbe in responsabilità di gestione tecnica. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -9- Sul piano processuale, pertanto, seppure contenute in unico atto introduttivo e sebbene la condanna dei tre soggetti convenuti fosse stata chiesta in via solidale, le domande risarcitorie non erano dirette a far valere un rapporto sostanziale unico sicché è escluso ricorra in tal senso una ipotesi di litisconsorzio necessario;
tra le domande proposte, diverse per causa petendi, non sussisteva connessione per l'oggetto o per il titolo perché i fatti che ne erano posti a fondamento non erano posti in correlazione, in quanto, come detto, concernenti i differenti ambiti dei rapporti negoziali intercorsi tra società ed ente territoriale e della condizione della società di soggetto amministrato nei confronti del Sindaco e del funzionario. D’altro canto, le pretese responsabilità non si ponevano in interrelazione strutturale anche sul piano del diritto sostanziale, nel senso che l’una presupponeva o escludeva l’altra; in tal senso, il principio affermato da Cass. Sez. 1, n. 1322 del 07/02/2000, posto a fondamento, nella decisione impugnata, del giudizio di ammissibilità dell’appello incidentale e della società per applicabilità degli art. 331 e 334 cod. proc. civ. non è applicabile alla fattispecie perché né la società attrice né alcuno dei convenuti avevano sostenuto - o chiesto di accertare in tal senso - la responsabilità esclusiva di uno tra gli altri due obbligati, in nesso di alternatività (nella controversia conclusosi con Cass. 1322/2000, erano state proprio poste in nesso di alternatività la responsabilità di I.A.C.P. e del Comune). Infine, nessuno dei convenuti asseriti coobbligati ha svolto una domanda di regresso verso gli altri o alcuno degli altri o per essere manlevato in tutto o in parte delle conseguenze della soccombenza. I tre rapporti dedotti in giudizio, pertanto, identificano cause per loro natura scindibili, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le ha definite sin dal primo grado - pur essendo Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -10- formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce che conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione. Alla fattispecie, pertanto, era applicabile l’art. 332 cod. proc. civ. che disciplina l’integrazione del contraddittorio in cause scindibili. In ulteriore conseguenza, l'articolo 334 cod. proc. civ. non era applicabile alla fattispecie perché, secondo la chiara lettera di questa norma, l’impugnazione incidentale è proponibile anche quando sia decorso il termine esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, soltanto dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331 cod. proc. civ., cioè in ipotesi di cause inscindibili. 2.2. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno prospettato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 30 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, per avere la Corte affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, rimettendo le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ.. 3. Ammissibile è, invece, il ricorso incidentale del Comune perché notificato alla società Terme di ER UL comunque nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza, avvenuta in data 2 luglio 2018: anche all’impugnazione incidentale del Comune non era, infatti, applicabile l’art. 334 cod. proc. civ., per le medesime considerazioni sulla scindibilità delle cause svolte al punto 2.1. 4. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 133 d.lgs. 104/10 perché la questione controversa (la validità e l’efficacia di due compravendite che hanno trasferito la proprietà dei fondi oggetto di causa) sarebbe stata erroneamente devoluta alla Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -11- giurisdizione del Giudice ordinario invece che amministrativo, seppure vertente su atti costituenti meri corollari esecutivi di una concessione amministrativa. 4.1. Con il secondo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto la violazione dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, per avere la Corte territoriale negato che la controversia, in quanto avente a fondamento la esistenza di un uso civico sui terreni di causa e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale ai sensi della L.R.Sic. 28/00, fosse devoluta alla cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia. 4.2. Con il terzo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,, il ricorrente incidentale ha prospettato la violazione degli artt. 7 e 133 D.Lgs. 104/10, per non avere la Corte territoriale ritenuto che le domande risarcitorie avversarie, in quanto conseguenti alla presunta illegittimità di atti amministrativi, fossero sottratte alla giurisdizione del Giudice ordinario, dovendosi sindacare specificamente la legittimità dell’esercizio del potere pubblico. 4.3. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. Ai sensi del comma I dell’art.374 cod. proc. civ., la questione può essere trattata da questa sezione semplice perché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite. La società Terme di ER UL ha fondato la sua domanda di accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, in conseguenza di due atti di compravendita del 1984 e del 1986, invocando altresì, sul punto, l’efficacia di giudicato delle sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 pronunciate sulla domanda, proposta nei suoi confronti dallo stesso Comune convenuto, di Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -12- adempimento degli obblighi assunti con i suindicati contratti;
in subordine, la società ha chiesto dichiararsi maturata in suo favore l’usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ.; ha chiesto allo scopo la disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 150 dell'11.12.2010, con cui il Comune di ER UL aveva preso atto che, per effetto del terzo comma dell’art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune alcuni terreni;
ha chiesto infine il risarcimento del danno per violazione della buona fede nelle trattative. Le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che la giurisdizione dev’essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale che deve essere identificato non soltanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. ex multis, Sez. U, n. 14231 del 08/07/2020, Sez. U, n. 1567 del 19/01/2023). È evidente, allora, che tutte le domande per cui è giudizio involgevano non l'illegittimo esercizio del potere amministrativo, ma la vincolatività dei due contratti di compravendita stipulati dal Comune quale proprietario dei beni e si fondano sulla sussistenza di un comportamento antigiuridico, posto in essere dall’ente territoriale nella fase contrattuale o precontrattuale. In tal senso, la società ha lamentato un pregiudizio che non deriva da scelte ed atti autoritativi, ma da una condotta materiale inadempiente e perciò lesiva dell’altrui affidamento, in violazione delle regole civilistiche di diligenza e prudenza. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -13- 4.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha denunciato la violazione degli art. 2909, 2730 e 2735 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso che la soc. Terme di ER UL avesse rinunciato al giudicato implicito formatosi a seguito delle sentenze del Tribunale di Termini Imerese n. 137/98 e 424/1999 sulla validità delle compravendite del 1984 e del 1986. Con il quinto motivo, articolato in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe considerato, relativamente alla particella 73, quale fatto decisivo per ritenere l’intervenuta rinuncia al giudicato, l’istanza del 1/3/05 con cui la società avrebbe espressamente riconosciuto che l’area su cui sorge il suo stabilimento industriale è bene del patrimonio disponibile, oggetto di acquisto per futura transazione. 4.5. Entrambi i motivi sono inammissibili. Alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata la Corte d’appello ha escluso in merito la sussistenza di una rinuncia ad avvalersi del giudicato;
in particolare, ha espressamente esaminato l’istanza del 1/3/05 al primo capoverso di pag. 10. Entrambe le censure, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione in merito di alcuni fatti, evidentemente preclusa in questa sede di legittimità. 4.6. Con il sesto motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha infine lamentato la violazione degli art. 342 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile per genericità l’ottavo motivo del suo appello, con cui era stato censurato il rigetto delle domande riconvenzionali subordinate di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché delle domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. 4.7. Il motivo è fondato. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -14- L’ente ha riprodotto, nel suo ricorso incidentale, (pag. da 31 a 33), le articolate motivazioni con cui ha illustrato l’ottavo motivo di appello con cui ha impugnato il rigetto delle domande riconvenzionali, proposte in subordine, di risoluzione dei due contratti di compravendita del 1984 e del 1986 per inadempimento e di nullità o di risoluzione per inadempimento della convenzione di lottizzazione del 1987 e di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. La Corte d’appello, nella sentenza impugnata (pag. 13 ultimo capoverso) ha dichiarato inammissibile la censura «per la sua genericità, non contenendo alcun argomento contrapposto a quelli posti a base della decisione». Così decidendo, tuttavia, la Corte di secondo grado non ha esaminato né le osservazioni critiche, come esposte nelle pagine da 61 a 65 dell’atto di appello, formulate dal Comune al riscontro di un suo inadempimento consistente in una condotta «ostativa», né l’offerta di una lettura alternativa dei documenti specificamente indicati nell’impugnazione e la richiesta di un loro riesame. Per principio consolidato, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 24464 del 04/11/2020; Sez. 6 - 3, n. 40560 del 17/12/2021). La stringata motivazione del giudizio di inammissibilità del motivo risulta meramente apparente proprio perché non applica correttamente questo principio. Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -15- 5. Per le superiori osservazioni il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 III comma cod. proc. civ., limitatamente alle statuizioni relative alle domande risarcitorie formulate nei confronti di VI e CC con atto notificato il 30/7/2013, perché il giudizio non poteva essere proseguito. 6. In accoglimento del sesto motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento a quest’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché esamini l’ottavo motivo di appello avverso il rigetto delle domande riconvenzionali, proposte dal Comune di ER UL in subordine, di risoluzione delle compravendite del 1984 e del 1986, nonché della convenzione di lottizzazione del 1987, nonché delle domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno. 7. All’accoglimento del ricorso principale e alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale della società Terme di ER UL nei confronti di RTmeo VI e IE CC, in riforma della sentenza impugnata, consegue la condanna della società appellante al pagamento delle spese di appello e delle spese di legittimità nei confronti di VI e CC, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore della causa. Decidendo in rinvio tra la società Terme di ER UL e il Comune, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale, assorbito il terzo;
accoglie il sesto motivo di ricorso incidentale, rigettati i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, senza rinvio relativamente ai motivi di ricorso principale e, relativamente al sesto motivo di ricorso incidentale del Comune di Ric. 2018 n. 25895 sez. S2 - ud. 21-6-2023 -16- ER UL, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; condanna la società Terme di ER UL al pagamento, in favore di VI e CC, delle spese del giudizio di appello, liquidandole in Euro 6.100 e delle spese di legittimità, liquidandole in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi del presente giudizio liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda