CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SE MI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa AN ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di cui al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il
29.10.2024, tra:
(C.F.: , domiciliato in via Volta n. 70, Como Parte_1 C.F._1
(CO), presso lo studio dell'avv. Anna Viganò (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende come da delega in atti;
RICORRENTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato in via Freguglia n. 1, Milano (MI), presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ( , che lo rappresenta e difende ex lege. Email_2
RESISTENTE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In principalità, revocare la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano – sezione I civile in data
07.06.2023 – depositata in data 20.10.2023, rubricata al n. 1873/2023 Reg. Sent. per i motivi di cui sopra e per l'effetto annullare il decreto sanzionatorio n. n. 788349/A del 18.03.2021 emesso dal Contr
In ogni caso: con condanna del convenuto alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.”
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie.
Con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1873/2023 della Corte d'Appello di Parte_1
Milano emessa in data 7 giugno 2023 e depositata in data 20 ottobre 2023, chiedendone la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
Vicende processuali
Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
Con decreto n. 788349/A del 18.03.2021, notificato all'interessato in data 17 novembre 2021 – il Contr
(di seguito, anche semplicemente aveva ingiunto al sig. Controparte_1
e alla società di cui lo stesso era legale rappresentante, il pagamento di una Pt_1 Parte_2 sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 3.000,00, dovuta a fronte della violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007.
La dedotta violazione derivava da un verbale (GDF-2020-SO106-004-001 del 31 agosto 2020) con cui la Tenenza di Bormio della Guarda di Finanzia aveva contestato al sig. di aver ricevuto € Pt_1
24.000,00 in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, quale parte del corrispettivo dell'alienazione di un appartamento di proprietà della ai coniugi e Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
pagina 2 di 11 Avverso il decreto sanzionatorio il sig. proponeva opposizione ex art. 6, d.lgs. 150/2001 Pt_1 innanzi al Tribunale di Sondrio, eccependo:
− la carenza degli elementi di prova dedotti;
− la pregiudizialità del procedimento penale n. 714/2016, pendente nella fase delle indagini preliminari innanzi alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Sondrio, nell'ambito delle quali la Guarda di Finanza aveva avuto modo di accertare, mediante intercettazione ambientale, la violazione contestata;
− la violazione del principio del ne bis in idem.
L'opponente concludeva per l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la sospensione del giudizio di opposizione sino alla definizione del procedimento penale in corso.
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_1 dedotto e concludeva per il rigetto delle domande formulate.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 189/2022, il Tribunale di Sondrio, nel rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
− escludeva la fondatezza delle contestazioni relative al difetto di prova, a fronte della possibilità di fondare la decisione sulle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari – quali le intercettazioni ambientali eseguite dalla Guardia di Finanza;
− riteneva parimenti infondato il motivo afferente alla violazione del principio del ne bis in idem, “sia perché nessun processo penale è in corso, sia perché non è nemmeno possibile alcun raffronto tra la
(certa) norma che prevede la sanzione amministrativa irrogata al ricorrente e quella penale che
“potrebbe” essergli contestata, con conseguente rigetto della relativa accezione” (cfr. p. 3 sentenza primo grado);
− rilevava, con riferimento all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., che nel caso di specie non pendeva “avanti al giudice penale, alcuna controversia per l'accertamento delle ipotesi di reato descritte nel ricorso. si è infatti limitato ad osservare sia nel ricorso Parte_1 introduttivo che nelle note conclusive che, allo stato, sono in corso indagini penali nei propri confronti, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, rispetto alle quali, però, non è stato ancora notificato alcun avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis
c.p.p.” (cfr. p. 4 sentenza primo grado).
Il giudizio di appello.
pagina 3 di 11 La sentenza del Tribunale di Sondrio veniva impugnata dal innanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
Milano, che con sentenza n. 1873/2023 rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.
In motivazione la Corte, nel rigettare i motivi di opposizione riproposti in sede di gravame dal sig.
Pt_1
− escludeva che la previsione del doppio binario sanzionatorio comportasse, nel caso di specie, la violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 9, l. 689/1981, atteso che “l'acquisizione in trasferimento di denaro contante, oltre soglia ed in violazione dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.
231/2007, non si appalesa incompatibile con la possibilità di irrogare anche sanzioni diverse e cumulate del tipo riferite dal , in quanto “le plurime sanzioni irrogate possano essere Pt_1 considerate come facenti parte di un complesso sistema retributivo interno” (cfr. p. 7 sentenza d'appello);
− riteneva assorbita ogni ulteriore valutazione in relazione alla richiesta di sospensione formulata ex art. 295 c.p.c.;
− condivideva la valutazione data dal giudice di primo grado in merito agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini penali, ritualmente trasmessi all'amministrazione e messi a disposizione dell'interessato a garanzia del contraddittorio.
La sentenza della Corte di Appello diveniva definitiva con decreto di estinzione del procedimento avanti alla Corte di cassazione n. 9542/2024 del 21.10.2024, procedimento introdotto dal sig. e Pt_1 poi oggetto di rinuncia da parte del medesimo ricorrente.
Il giudizio di revocazione
Tanto premesso, il sig. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 1873/2023 ai Pt_1 sensi dell'art. 395, n. 3 c.p.c., a fronte della presenza di nuovi documenti decisivi ai fini dell'accertamento del fatto non disponibili nelle more del procedimento.
Parte ricorrente ha evidenziato come tali documenti, consistenti nei verbali di sommarie informazioni testimoniali (c.d. SIT) rese alla Guarda di Finanzia dai coniugi acquirenti dell'appartamento in data 3 febbraio 2020, fossero entrati nella disponibilità dello stesso solo a seguito della conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale n. 714/2016, notificata ex art. 415 bis c.p.p. in data 25 settembre 2024.
Nella prospettazione del sig. la decisività delle deposizioni di cui ai verbali si sostanzierebbe Pt_1 nella negazione, da parte degli acquirenti dell'appartamento, delle contestazioni mosse dal verbale della pagina 4 di 11 Guardia di Finanza e, in particolare, del trasferimento della somma di € 24.000,00 in contanti che gli stessi avrebbero effettuato in favore del sig. Pt_1
A fronte della nuova produzione, il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza emessa dalla
Corte d'Appello di Milano in data 7 giugno 2023 e, conseguentemente, la revoca del decreto sanzionatorio n. 788349/A del 18.03.2021 emesso dal MEF. Contr Si è costituito nel giudizio di revocazione il deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione avversaria, la sua infondatezza nel merito e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Contr In particolare, il ha escluso che i verbali di SIT prodotti dal ricorrente introducessero elementi idonei a modificare le valutazioni della Corte di Appello, che aveva fondato la propria decisione su un complesso probatorio inclusivo, tra gli altri, di stralci di intercettazioni ambientali e risultanze documentali sulla compravendita immobiliare.
Il Ministero ha altresì rilevato come i fatti dedotti nei verbali di SIT non fornissero prova diretta dei fatti di causa, bensì solo elementi presuntivi, sforniti, peraltro, dei connotati di gravità, precisione e concordanza richiesti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Veniva peraltro esclusa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai coniugi acquirenti, a fronte dell'interesse di questi ultimi al sovvertimento delle emergenze probatorie di cui alle intercettazioni ambientali operate dalla Guardia di Finanza.
Alla prima udienza, tenutasi in data 26 febbraio 2025, la Corte fissava l'udienza di discussione davanti al Collegio al 12 novembre 2025, 11:00.
Motivi della decisione
L'odierna impugnazione per revocazione viene promossa dal ricorrente ai sensi Parte_1 dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
La revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere eccezionale, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge: si parla, in tal senso, di impugnazione a critica vincolata.
L'ipotesi richiamata dal ricorrente consente l'impugnazione per revocazione della sentenza “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia
pagina 5 di 11 le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi […]” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. 1, ord. n. 30203/2024).
Se ne desume che, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione, sia necessario accertare la sussistenza, nei nuovi documenti prodotti dalla parte che promuove il giudizio di revocazione, del duplice requisito dell'impossibilità di produrre gli stessi tempestivamente e della loro decisività ai fini della decisione.
La verifica di tali requisiti deve essere condotta, nel caso di specie, con riferimento ai verbali di SIT redatti dalla Guarda di Finanza in merito alle deposizioni rese dai signori e Controparte_4 [...]
resisi acquirenti di un immobile presso la residenza La perla sita nel Comune di CP_5
SO (SO) di proprietà della di cui era il legale rappresentante. Parte_2 Parte_1
Le deposizioni venivano rese dai coniugi il 3 febbraio 2020 e, quindi, in data antecedente alla redazione del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e della conseguente emissione del Contr decreto sanzionatorio del per violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007.
L'impedimento ostativo alla loro produzione nel giudizio di appello è stato ricondotto dal ricorrente in revocazione al fatto che detti verbali, risultando inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 414/2016, non sarebbero stati conoscibili dal sig. sino alla notifica Pt_1 della conclusione della relativa fase procedimentale ai sensi dell'art. 415bis c.p.p., avvenuta in data 25 settembre 2024.
Non sembra pertanto potersi dubitare della tempestività della produzione dei suddetti documenti, avendo avuto l'indagato accesso agli atti contenuti nel fascicolo delle indagini solo a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
Quanto al profilo della decisività, invece, la Corte è chiamata a valutare il contenuto dei verbali.
Va anzitutto richiamato il verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 31 agosto
2020, nell'ambito del quale le forze dell'ordine, nel condurre le indagini di P.G. relative al procedimento penale n. 714/2016, rilevavano che le intercettazioni operate, riguardanti la fase di trattativa della compravendita, offrissero agli inquirenti la dimostrazione, certa ed univoca, delle seguenti circostanze:
− dell'ammontare dell'effettivo prezzo di vendita, pari ad € 460.000,00, di cui € 400.000,00 da fatturare ed € 60.000,00 in nero;
pagina 6 di 11 − della volontà dei soggetti coinvolti – il il e la – di stipulare due preliminari Pt_1 CP_5 CP_6 di compravendita, di cui uno non registrato comprensivo della quota di nero a garanzia del venditore.
Ed invero, nella trascrizione dell'intercettazione sono riportate le seguenti dichiarazioni del sig.
“quattrocento è quello regolare che viene registrato […] l'altro da sessanta … potrebbe Pt_1 anche esser un'idea anche fare, farne uno a parte da sessanta [..] anche solo uno come questo qua dicendo che in relazione […] al compromesso fatto in data tal dei tali […] mi riconosce altri sessantamila euro per finiture extra e lo mettiamo via […] in caso che lei […] siamo tutti grandi, per
l'amor di Dio però […] e domani dici no non ti do più [niente], dico ma scusami eh […] m'hai Pt_1 detto che mi davi […] sessantamila euro ancora […] questo qua lo tengo solo io, non lo do neanche a lei… questo qua lo metto via io […] solo una copia […] che la firma solo lei, io non la firmo la metto via in un posto che non me l'ha trovati neanche la Finanza l'altra volta” (cfr. p. 3 verbale di contestazione, doc. 2 fascicolo ricorrente).
È lo stesso nella conversazione intercettata, a precisare che il “nero” sarebbe stato corrisposto CP_5 in più tranche in contanti, rilevando a proposito: “devo capire io come far come farglieli avere… i contanti… cioè ogni weekend che facciamo dobbiamo portargli su qualcosa” (ibidem).
Nell'ambito delle deposizioni prodotte nel presente giudizio di revocazione, entrambi i coniugi acquirenti, discostandosi dal contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali richiamate, rilevavano di aver redatto, ai fini della compravendita dell'immobile, un unico preliminare, registrato in data 8 settembre 2016, per un importo pari ad € 410.000,00 (cfr. verbale SIT Trecchi, doc. n. 14): giustificavano, quindi, di aver poi pagato l'immobile al superiore prezzo di rogito, pari ad €
436.000,00, a fronte dell'ulteriore acquisto, avvenuto nelle more del rogito, di una cantina pertinente Tes all'immobile (cfr. verbale Brenna, doc. n. 15).
Entrambi i coniugi escludevano di aver corrisposto denaro contante al sig. riferendo piuttosto Pt_1 di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto tramite bonifici bancari.
Si legge, in particolare, nel verbale relativo alle deposizione della sig.ra “Ho letto quanto CP_4 riportato nelle trascrizioni e non so per quale motivo in queste intercettazioni venga descritta la compravendita in un modo diverso da come è realmente avvenuta. Smentisco la dichiarazione che ho letto nelle intercettazioni […] dichiaro senza incertezza di non ricordare di aver preso parte a quei dialoghi […] non ho mai corrisposto del denaro contante in nero a …] la compravendita si Pt_1
pagina 7 di 11 è sviluppata esattamente come descritto in sede di rogito notarile;
peraltro smentisco che altresì il fatto che siano stati redatti due preliminari di compravendita con cifre diverse” (cfr. doc. 14).
Ancora, nella propria deposizione, il sig. affermava quanto segue: “Confermo di non aver CP_5 corrisposto alcuna somma di denaro contante in nero al sig. come risulta dai Parte_1 sunti che mi avete presentato in data odierna. In merito alla redazione del doppio preliminare […] preciso che è stato redatto un solo preliminare ed è quello registrato in data 08/09/2016, per un importo pari ad € 410.000. In merito alla frase “devo capire io come far come farglieli avere… i contanti… cioè ogni weekend che facciamo dobbiamo portargli su qualcosa” a me ascrivibile non ricordo di averla mai detta, in quanto come già detto non ho mai corrisposto alcuna somma di denaro contante in nero […] non ho mai corrisposto del denaro contante in nero a Parte_1
[…] la compravendita si è sviluppata precisamente come descritto in sede di rogito notarile” (cfr. doc.
15).
Si tratta di affermazioni che, pur contrastando con la documentazione versata in atti e su cui la Corte ha fondato la propria decisione, non sembrano idonee a scalfirne l'efficacia probatoria, né a fondare un diverso convincimento del giudice.
Va anzitutto ribadito quanto già evidenziato dal giudice di prime cure e dalla Corte d'appello nella sentenza di cui si chiede la revocazione in merito all'utilizzabilità in sede civile delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. da ultimo Cass., ord.
n. 2947/20231). 1 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto. pagina 8 di 11 Né, come evidenziato dal resistente, le deposizioni dei coniugi e nel contesto CP_1 CP_4 CP_5 delle indagini preliminari del procedimento penale appaiono idonee a formare un diverso convincimento del giudice, nel senso che, laddove acquisite nell'ambito del procedimento di opposizione promosso dal avrebbero condotto il Tribunale ad adottare una decisione di segno Pt_1 difforme a quella revocanda.
Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando
l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati” (cfr. Cass. 29389/2023; conf. Cass. n. 29835/20112).
In tal senso, non può non rilevarsi il difetto di decisività delle deposizioni rese dai coniugi acquirenti dell'appartamento, che non forniscono alcuna prova diretta della mancata corresponsione del denaro in contanti al sig. le testimonianze rese dal sig. e dalla sig.ra invero, possono Pt_1 CP_5 CP_4 fornire unicamente elementi presuntivi, ulteriormente indeboliti dall'evidente interesse di questi ultimi al sovvertimento delle emergenze probatorie di cui alle intercettazioni ambientali operate dalla Guardia di Finanza.
Sotto tale ultimo profilo, invero, si evidenzia come l'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative non solo a carico di chi riceva, ma anche a carico di chi trasferisca una somma di denaro in contanti di importo uguale o superiore ai 3.000,00.
Non può quindi escludersi, ed anzi, è piuttosto verosimile che la contestazione, da parte dei coniugi acquirenti dell'immobile, in merito alla veridicità del contenuto delle conversazioni intercettate, sia stata mossa dalla volontà di esentarsi da qualsivoglia profilo di responsabilità per la richiamata condotta di trasferimento di denaro contante senza l'intermediazione di soggetti abilitati, condotta prevista e punita dalla normativa antiriciclaggio. 2 Cfr. anche Cass. n. 13650/2004, che, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, aggiunge che “una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando dia la prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe palesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza”. pagina 9 di 11 Né, peraltro, i coniugi acquirenti hanno fornito una diversa ricostruzione della vicenda così come testimoniata dalla trascrizione della conversazione intercorsa con il sig. limitandosi, Pt_1 nell'ambito delle deposizioni, a rilevare di non sapere “per quale motivo in queste intercettazioni venga descritta la compravendita in un modo diverso da come è realmente avvenuta”, e di non ricordare “di aver preso parte a quei dialoghi”.
Invero, i documenti di cui si discute, prodotti dal nella presente sede revocatoria, avrebbero Pt_1 potuto assumere il carattere di decisività richiesto dall'art. 395, comma 1 n. 3 c.p.c. laddove suffragati dalla prova della falsità del contenuto delle intercettazioni ambientali – prova che, in ipotesi, avrebbe potuto fornire l'eventuale accertamento giudiziale della falsità del verbale di contestazione redatto dalla
Guardia di Finanza in data 31 agosto 2020.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente in revocazione non ha offerto una simile prova agli atti del giudizio, limitandosi a fondare la decisività dei documenti sopravvenuti sulla difformità tra il contenuto del verbale di contestazione e le deposizioni rese dai coniugi acquirenti in sede di assunzione di sommarie informazioni testimoniali.
Conseguentemente, la revocazione proposta da deve essere rigettata, con Parte_1 conferma della impugnata sentenza n. 1878/2023 della Corte d'Appello di Milano.
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico del ricorrente in revocazione a favore del resistente Parte_1 Controparte_7
.
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, per complessivi € 1.923,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio;
€ 536,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per il ricorrente, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta il ricorso in revocazione proposto da avverso la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Milano n. 1873/2023;
pagina 10 di 11 2. condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso, in Milano, il 12.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AN ZI SE MI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SE MI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa AN ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di cui al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il
29.10.2024, tra:
(C.F.: , domiciliato in via Volta n. 70, Como Parte_1 C.F._1
(CO), presso lo studio dell'avv. Anna Viganò (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende come da delega in atti;
RICORRENTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato in via Freguglia n. 1, Milano (MI), presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ( , che lo rappresenta e difende ex lege. Email_2
RESISTENTE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In principalità, revocare la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano – sezione I civile in data
07.06.2023 – depositata in data 20.10.2023, rubricata al n. 1873/2023 Reg. Sent. per i motivi di cui sopra e per l'effetto annullare il decreto sanzionatorio n. n. 788349/A del 18.03.2021 emesso dal Contr
In ogni caso: con condanna del convenuto alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.”
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie.
Con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1873/2023 della Corte d'Appello di Parte_1
Milano emessa in data 7 giugno 2023 e depositata in data 20 ottobre 2023, chiedendone la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
Vicende processuali
Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
Con decreto n. 788349/A del 18.03.2021, notificato all'interessato in data 17 novembre 2021 – il Contr
(di seguito, anche semplicemente aveva ingiunto al sig. Controparte_1
e alla società di cui lo stesso era legale rappresentante, il pagamento di una Pt_1 Parte_2 sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 3.000,00, dovuta a fronte della violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007.
La dedotta violazione derivava da un verbale (GDF-2020-SO106-004-001 del 31 agosto 2020) con cui la Tenenza di Bormio della Guarda di Finanzia aveva contestato al sig. di aver ricevuto € Pt_1
24.000,00 in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, quale parte del corrispettivo dell'alienazione di un appartamento di proprietà della ai coniugi e Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
pagina 2 di 11 Avverso il decreto sanzionatorio il sig. proponeva opposizione ex art. 6, d.lgs. 150/2001 Pt_1 innanzi al Tribunale di Sondrio, eccependo:
− la carenza degli elementi di prova dedotti;
− la pregiudizialità del procedimento penale n. 714/2016, pendente nella fase delle indagini preliminari innanzi alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Sondrio, nell'ambito delle quali la Guarda di Finanza aveva avuto modo di accertare, mediante intercettazione ambientale, la violazione contestata;
− la violazione del principio del ne bis in idem.
L'opponente concludeva per l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la sospensione del giudizio di opposizione sino alla definizione del procedimento penale in corso.
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_1 dedotto e concludeva per il rigetto delle domande formulate.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 189/2022, il Tribunale di Sondrio, nel rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
− escludeva la fondatezza delle contestazioni relative al difetto di prova, a fronte della possibilità di fondare la decisione sulle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari – quali le intercettazioni ambientali eseguite dalla Guardia di Finanza;
− riteneva parimenti infondato il motivo afferente alla violazione del principio del ne bis in idem, “sia perché nessun processo penale è in corso, sia perché non è nemmeno possibile alcun raffronto tra la
(certa) norma che prevede la sanzione amministrativa irrogata al ricorrente e quella penale che
“potrebbe” essergli contestata, con conseguente rigetto della relativa accezione” (cfr. p. 3 sentenza primo grado);
− rilevava, con riferimento all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., che nel caso di specie non pendeva “avanti al giudice penale, alcuna controversia per l'accertamento delle ipotesi di reato descritte nel ricorso. si è infatti limitato ad osservare sia nel ricorso Parte_1 introduttivo che nelle note conclusive che, allo stato, sono in corso indagini penali nei propri confronti, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, rispetto alle quali, però, non è stato ancora notificato alcun avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis
c.p.p.” (cfr. p. 4 sentenza primo grado).
Il giudizio di appello.
pagina 3 di 11 La sentenza del Tribunale di Sondrio veniva impugnata dal innanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
Milano, che con sentenza n. 1873/2023 rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.
In motivazione la Corte, nel rigettare i motivi di opposizione riproposti in sede di gravame dal sig.
Pt_1
− escludeva che la previsione del doppio binario sanzionatorio comportasse, nel caso di specie, la violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 9, l. 689/1981, atteso che “l'acquisizione in trasferimento di denaro contante, oltre soglia ed in violazione dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.
231/2007, non si appalesa incompatibile con la possibilità di irrogare anche sanzioni diverse e cumulate del tipo riferite dal , in quanto “le plurime sanzioni irrogate possano essere Pt_1 considerate come facenti parte di un complesso sistema retributivo interno” (cfr. p. 7 sentenza d'appello);
− riteneva assorbita ogni ulteriore valutazione in relazione alla richiesta di sospensione formulata ex art. 295 c.p.c.;
− condivideva la valutazione data dal giudice di primo grado in merito agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini penali, ritualmente trasmessi all'amministrazione e messi a disposizione dell'interessato a garanzia del contraddittorio.
La sentenza della Corte di Appello diveniva definitiva con decreto di estinzione del procedimento avanti alla Corte di cassazione n. 9542/2024 del 21.10.2024, procedimento introdotto dal sig. e Pt_1 poi oggetto di rinuncia da parte del medesimo ricorrente.
Il giudizio di revocazione
Tanto premesso, il sig. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 1873/2023 ai Pt_1 sensi dell'art. 395, n. 3 c.p.c., a fronte della presenza di nuovi documenti decisivi ai fini dell'accertamento del fatto non disponibili nelle more del procedimento.
Parte ricorrente ha evidenziato come tali documenti, consistenti nei verbali di sommarie informazioni testimoniali (c.d. SIT) rese alla Guarda di Finanzia dai coniugi acquirenti dell'appartamento in data 3 febbraio 2020, fossero entrati nella disponibilità dello stesso solo a seguito della conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale n. 714/2016, notificata ex art. 415 bis c.p.p. in data 25 settembre 2024.
Nella prospettazione del sig. la decisività delle deposizioni di cui ai verbali si sostanzierebbe Pt_1 nella negazione, da parte degli acquirenti dell'appartamento, delle contestazioni mosse dal verbale della pagina 4 di 11 Guardia di Finanza e, in particolare, del trasferimento della somma di € 24.000,00 in contanti che gli stessi avrebbero effettuato in favore del sig. Pt_1
A fronte della nuova produzione, il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza emessa dalla
Corte d'Appello di Milano in data 7 giugno 2023 e, conseguentemente, la revoca del decreto sanzionatorio n. 788349/A del 18.03.2021 emesso dal MEF. Contr Si è costituito nel giudizio di revocazione il deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione avversaria, la sua infondatezza nel merito e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Contr In particolare, il ha escluso che i verbali di SIT prodotti dal ricorrente introducessero elementi idonei a modificare le valutazioni della Corte di Appello, che aveva fondato la propria decisione su un complesso probatorio inclusivo, tra gli altri, di stralci di intercettazioni ambientali e risultanze documentali sulla compravendita immobiliare.
Il Ministero ha altresì rilevato come i fatti dedotti nei verbali di SIT non fornissero prova diretta dei fatti di causa, bensì solo elementi presuntivi, sforniti, peraltro, dei connotati di gravità, precisione e concordanza richiesti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Veniva peraltro esclusa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai coniugi acquirenti, a fronte dell'interesse di questi ultimi al sovvertimento delle emergenze probatorie di cui alle intercettazioni ambientali operate dalla Guardia di Finanza.
Alla prima udienza, tenutasi in data 26 febbraio 2025, la Corte fissava l'udienza di discussione davanti al Collegio al 12 novembre 2025, 11:00.
Motivi della decisione
L'odierna impugnazione per revocazione viene promossa dal ricorrente ai sensi Parte_1 dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
La revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere eccezionale, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge: si parla, in tal senso, di impugnazione a critica vincolata.
L'ipotesi richiamata dal ricorrente consente l'impugnazione per revocazione della sentenza “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia
pagina 5 di 11 le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi […]” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. 1, ord. n. 30203/2024).
Se ne desume che, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione, sia necessario accertare la sussistenza, nei nuovi documenti prodotti dalla parte che promuove il giudizio di revocazione, del duplice requisito dell'impossibilità di produrre gli stessi tempestivamente e della loro decisività ai fini della decisione.
La verifica di tali requisiti deve essere condotta, nel caso di specie, con riferimento ai verbali di SIT redatti dalla Guarda di Finanza in merito alle deposizioni rese dai signori e Controparte_4 [...]
resisi acquirenti di un immobile presso la residenza La perla sita nel Comune di CP_5
SO (SO) di proprietà della di cui era il legale rappresentante. Parte_2 Parte_1
Le deposizioni venivano rese dai coniugi il 3 febbraio 2020 e, quindi, in data antecedente alla redazione del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e della conseguente emissione del Contr decreto sanzionatorio del per violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007.
L'impedimento ostativo alla loro produzione nel giudizio di appello è stato ricondotto dal ricorrente in revocazione al fatto che detti verbali, risultando inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 414/2016, non sarebbero stati conoscibili dal sig. sino alla notifica Pt_1 della conclusione della relativa fase procedimentale ai sensi dell'art. 415bis c.p.p., avvenuta in data 25 settembre 2024.
Non sembra pertanto potersi dubitare della tempestività della produzione dei suddetti documenti, avendo avuto l'indagato accesso agli atti contenuti nel fascicolo delle indagini solo a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
Quanto al profilo della decisività, invece, la Corte è chiamata a valutare il contenuto dei verbali.
Va anzitutto richiamato il verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 31 agosto
2020, nell'ambito del quale le forze dell'ordine, nel condurre le indagini di P.G. relative al procedimento penale n. 714/2016, rilevavano che le intercettazioni operate, riguardanti la fase di trattativa della compravendita, offrissero agli inquirenti la dimostrazione, certa ed univoca, delle seguenti circostanze:
− dell'ammontare dell'effettivo prezzo di vendita, pari ad € 460.000,00, di cui € 400.000,00 da fatturare ed € 60.000,00 in nero;
pagina 6 di 11 − della volontà dei soggetti coinvolti – il il e la – di stipulare due preliminari Pt_1 CP_5 CP_6 di compravendita, di cui uno non registrato comprensivo della quota di nero a garanzia del venditore.
Ed invero, nella trascrizione dell'intercettazione sono riportate le seguenti dichiarazioni del sig.
“quattrocento è quello regolare che viene registrato […] l'altro da sessanta … potrebbe Pt_1 anche esser un'idea anche fare, farne uno a parte da sessanta [..] anche solo uno come questo qua dicendo che in relazione […] al compromesso fatto in data tal dei tali […] mi riconosce altri sessantamila euro per finiture extra e lo mettiamo via […] in caso che lei […] siamo tutti grandi, per
l'amor di Dio però […] e domani dici no non ti do più [niente], dico ma scusami eh […] m'hai Pt_1 detto che mi davi […] sessantamila euro ancora […] questo qua lo tengo solo io, non lo do neanche a lei… questo qua lo metto via io […] solo una copia […] che la firma solo lei, io non la firmo la metto via in un posto che non me l'ha trovati neanche la Finanza l'altra volta” (cfr. p. 3 verbale di contestazione, doc. 2 fascicolo ricorrente).
È lo stesso nella conversazione intercettata, a precisare che il “nero” sarebbe stato corrisposto CP_5 in più tranche in contanti, rilevando a proposito: “devo capire io come far come farglieli avere… i contanti… cioè ogni weekend che facciamo dobbiamo portargli su qualcosa” (ibidem).
Nell'ambito delle deposizioni prodotte nel presente giudizio di revocazione, entrambi i coniugi acquirenti, discostandosi dal contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali richiamate, rilevavano di aver redatto, ai fini della compravendita dell'immobile, un unico preliminare, registrato in data 8 settembre 2016, per un importo pari ad € 410.000,00 (cfr. verbale SIT Trecchi, doc. n. 14): giustificavano, quindi, di aver poi pagato l'immobile al superiore prezzo di rogito, pari ad €
436.000,00, a fronte dell'ulteriore acquisto, avvenuto nelle more del rogito, di una cantina pertinente Tes all'immobile (cfr. verbale Brenna, doc. n. 15).
Entrambi i coniugi escludevano di aver corrisposto denaro contante al sig. riferendo piuttosto Pt_1 di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto tramite bonifici bancari.
Si legge, in particolare, nel verbale relativo alle deposizione della sig.ra “Ho letto quanto CP_4 riportato nelle trascrizioni e non so per quale motivo in queste intercettazioni venga descritta la compravendita in un modo diverso da come è realmente avvenuta. Smentisco la dichiarazione che ho letto nelle intercettazioni […] dichiaro senza incertezza di non ricordare di aver preso parte a quei dialoghi […] non ho mai corrisposto del denaro contante in nero a …] la compravendita si Pt_1
pagina 7 di 11 è sviluppata esattamente come descritto in sede di rogito notarile;
peraltro smentisco che altresì il fatto che siano stati redatti due preliminari di compravendita con cifre diverse” (cfr. doc. 14).
Ancora, nella propria deposizione, il sig. affermava quanto segue: “Confermo di non aver CP_5 corrisposto alcuna somma di denaro contante in nero al sig. come risulta dai Parte_1 sunti che mi avete presentato in data odierna. In merito alla redazione del doppio preliminare […] preciso che è stato redatto un solo preliminare ed è quello registrato in data 08/09/2016, per un importo pari ad € 410.000. In merito alla frase “devo capire io come far come farglieli avere… i contanti… cioè ogni weekend che facciamo dobbiamo portargli su qualcosa” a me ascrivibile non ricordo di averla mai detta, in quanto come già detto non ho mai corrisposto alcuna somma di denaro contante in nero […] non ho mai corrisposto del denaro contante in nero a Parte_1
[…] la compravendita si è sviluppata precisamente come descritto in sede di rogito notarile” (cfr. doc.
15).
Si tratta di affermazioni che, pur contrastando con la documentazione versata in atti e su cui la Corte ha fondato la propria decisione, non sembrano idonee a scalfirne l'efficacia probatoria, né a fondare un diverso convincimento del giudice.
Va anzitutto ribadito quanto già evidenziato dal giudice di prime cure e dalla Corte d'appello nella sentenza di cui si chiede la revocazione in merito all'utilizzabilità in sede civile delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. da ultimo Cass., ord.
n. 2947/20231). 1 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto. pagina 8 di 11 Né, come evidenziato dal resistente, le deposizioni dei coniugi e nel contesto CP_1 CP_4 CP_5 delle indagini preliminari del procedimento penale appaiono idonee a formare un diverso convincimento del giudice, nel senso che, laddove acquisite nell'ambito del procedimento di opposizione promosso dal avrebbero condotto il Tribunale ad adottare una decisione di segno Pt_1 difforme a quella revocanda.
Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando
l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati” (cfr. Cass. 29389/2023; conf. Cass. n. 29835/20112).
In tal senso, non può non rilevarsi il difetto di decisività delle deposizioni rese dai coniugi acquirenti dell'appartamento, che non forniscono alcuna prova diretta della mancata corresponsione del denaro in contanti al sig. le testimonianze rese dal sig. e dalla sig.ra invero, possono Pt_1 CP_5 CP_4 fornire unicamente elementi presuntivi, ulteriormente indeboliti dall'evidente interesse di questi ultimi al sovvertimento delle emergenze probatorie di cui alle intercettazioni ambientali operate dalla Guardia di Finanza.
Sotto tale ultimo profilo, invero, si evidenzia come l'art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative non solo a carico di chi riceva, ma anche a carico di chi trasferisca una somma di denaro in contanti di importo uguale o superiore ai 3.000,00.
Non può quindi escludersi, ed anzi, è piuttosto verosimile che la contestazione, da parte dei coniugi acquirenti dell'immobile, in merito alla veridicità del contenuto delle conversazioni intercettate, sia stata mossa dalla volontà di esentarsi da qualsivoglia profilo di responsabilità per la richiamata condotta di trasferimento di denaro contante senza l'intermediazione di soggetti abilitati, condotta prevista e punita dalla normativa antiriciclaggio. 2 Cfr. anche Cass. n. 13650/2004, che, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, aggiunge che “una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando dia la prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe palesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza”. pagina 9 di 11 Né, peraltro, i coniugi acquirenti hanno fornito una diversa ricostruzione della vicenda così come testimoniata dalla trascrizione della conversazione intercorsa con il sig. limitandosi, Pt_1 nell'ambito delle deposizioni, a rilevare di non sapere “per quale motivo in queste intercettazioni venga descritta la compravendita in un modo diverso da come è realmente avvenuta”, e di non ricordare “di aver preso parte a quei dialoghi”.
Invero, i documenti di cui si discute, prodotti dal nella presente sede revocatoria, avrebbero Pt_1 potuto assumere il carattere di decisività richiesto dall'art. 395, comma 1 n. 3 c.p.c. laddove suffragati dalla prova della falsità del contenuto delle intercettazioni ambientali – prova che, in ipotesi, avrebbe potuto fornire l'eventuale accertamento giudiziale della falsità del verbale di contestazione redatto dalla
Guardia di Finanza in data 31 agosto 2020.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente in revocazione non ha offerto una simile prova agli atti del giudizio, limitandosi a fondare la decisività dei documenti sopravvenuti sulla difformità tra il contenuto del verbale di contestazione e le deposizioni rese dai coniugi acquirenti in sede di assunzione di sommarie informazioni testimoniali.
Conseguentemente, la revocazione proposta da deve essere rigettata, con Parte_1 conferma della impugnata sentenza n. 1878/2023 della Corte d'Appello di Milano.
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico del ricorrente in revocazione a favore del resistente Parte_1 Controparte_7
.
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, per complessivi € 1.923,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio;
€ 536,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per il ricorrente, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta il ricorso in revocazione proposto da avverso la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Milano n. 1873/2023;
pagina 10 di 11 2. condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso, in Milano, il 12.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AN ZI SE MI
pagina 11 di 11