Sentenza 18 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2019, n. 31852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31852 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2019 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2018 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Ferdinando Lignola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ‘,/
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto nell'interesse di US US con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica. Il difensore di US lamentava che, a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna del G.I.P. del Tribunale di Lucca, il P.M. aveva emesso nuovo provvedimento di cumulo che comprendeva quello precedente, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sulla base del quale il condannato aveva avanzato richiesta di misura alternativa alla detenzione non ancora decisa dal Tribunale di Sorveglianza. Il P.M., nel parere recepito dal Giudice, osservava che, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., l'emissione del nuovo provvedimento di cumulo era obbligatoria, e che non era possibile la presenza di due diversi ordini di carcerazione sospesi.
2. Ricorre per cassazione il difensore di US US, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, l'ordinanza confondeva provvedimento di cumulo con titolo esecutivo;
il nuovo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. era stato emesso senza tenere conto della sospensione dell'esecuzione disposta ex art.656 cod. proc. pen. in relazione ad altra condanna. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non deve portare ad effetti sfavorevoli nei confronti del condannato, tanto che è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate. Il P.M. avrebbe dovuto procedere alla sospensione dell'esecuzione e non alla redazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti;
il difensore aveva chiesto al P.M. di computare nel residuo di pena da espiare la custodia cautelare subita per altro titolo nonché la liberazione anticipata, contestualmente emettendo ordine di carcerazione con relativa sospensione: il computo finale avrebbe comportato un residuo di pena inferiore ad anni quattro di reclusione, che poteva essere sospeso perché relativo a condanne per reati non ostativi. Il provvedimento di cumulo aveva travolto il decreto di sospensione emesso dal P.M. di Santa Maria Capua Vetere e la fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente conclude per lo scioglimento del cumulo emesso dalla Procura di Lucca, con declaratoria di inefficacia dell'ordine di carcerazione e ripristino della misura degli arresti domiciliari.
3. Il Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Come esattamente rileva il Giudice, l'emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da parte del Pubblico Ministero in forza dell'art.663 cod. proc. pen. non è discrezionale, ma obbligatoria: il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Di conseguenza, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017 - dep. 22/05/2017, Fontana, Rv. 270618). Il ricorrente - che, per la verità, non contesta specificamente le modalità del calcolo della pena complessiva residua adottata nel provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca - richiama l'istituto dello scioglimento del cumulo: esso, peraltro, presuppone, appunto, che un provvedimento di cumulo sussista, salvo valutare separatamente le singole condanne per i fini specifici perseguiti dal condannato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocc Filippo C