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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10996/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10996/2024
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ) in persona del legale Emai_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. EVELIN MARCHETTI del
Foro di Brescia
ATTRICE contro
in qualità di titolare di BPS DI AG LV (C.F. /P.I. CP_2
C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a , quale titolare CP_2 di BPS di NA SI, la società ricorrente chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare, per i motivi di cui in narrativa del presente ricorso, il grave inadempimento contrattuale di “BPS di NA SI” (C.F. nei C.F._1 confronti della ed accertare pertanto l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di cui in narrativa;
e per l'effetto, condannare la “BPS di NA SI” (C.F.
alla restituzione in favore della della somma C.F._1 Parte_1 pari ad €. 8.909,50 quale acconto versato dalla per il contratto di Pt_1 Parte_1 fornitura n. CA081BC, ed al pagamento degli interessi di mora pari ad €. 1.491,54 per un totale di €. 10.401,40, oltre €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 per la mancata esecuzione del contratto da parte di “ ” o della somma
[...] Parte_2 maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.”
A tal fine ha dedotto che: in data 12 aprile 2023 la resistente trasmetteva alla ricorrente preventivo n. 69 del 11 aprile 2023 a seguito della richiesta di fornitura di pavimento in legno;
in data 21 aprile 2023 la ricorrente sottoscriveva contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna del pavimento (Bolefllor CUSTOM spessore 17 mm larghezza e lunghezze varie fornito grezzo, mq 58), la posa parquet con collante bicomponente (MQ 52), la carteggiatura superficiale e finitura ad olio o vernice (mq 52), nonché il preventivo n. 81 del 21 marzo 2023 che definiva le modalità di pagamento per complessivi € 17.819,00, con versamento del 50%
a titolo di acconto alla conferma ordine, saldo del prezzo per la fornitura dei materiali a merce pronta e saldo del prezzo dei lavori a fine posa;
la ricorrente in data 27 aprile 2023 provvedeva al versamento dell'acconto di € 8.909,50 (pari al 50% del prezzo finale); ciò nonostante la resistente non aveva adempiuto al contratto di fornitura;
in data 11 luglio 2024 la ricorrente richiedeva nota di credito della fattura di acconto, nonché bonifico della somma pagata;
in data
18 luglio 2024 la titolare della ditta individuale comunicava via WhatsApp di aver provveduto al recesso dal contratto con la ditta “Bolefloor” e di aver richiesto la restituzione dell'acconto versato;
successivamente la ricorrente tramite il proprio legale di fiducia chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente.
All'udienza del 16 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, dopo discussione orale, la ricorrente insisteva nella domanda, rinunciando a quella risarcitoria, il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
pagina 3 di 5 La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla ricorrente va Parte_1
accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame risulta contratto per la fornitura e posa di pavimentazione del 21 aprile
2023 (doc. 2), preceduto dall'invio del preventivo da parte della resistente in data 12 aprile
2023 (doc. 1).
Risulta poi versato dalla ricorrente mediante bonifico bancario l'acconto del 50% del prezzo pattuito in favore della resistente (doc. 3 e 4).
La mancata fornitura e posa della pavimentazione costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento del resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 8.909,50, oltre interessi moratori dalla messa in mora (19 luglio 2024) al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
pagina 4 di 5 8.909,50, oltre interessi moratori dalla messa in mora (19 luglio 2024) al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10996/2024
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10996/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ) in persona del legale Emai_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. EVELIN MARCHETTI del
Foro di Brescia
ATTRICE contro
in qualità di titolare di BPS DI AG LV (C.F. /P.I. CP_2
C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a , quale titolare CP_2 di BPS di NA SI, la società ricorrente chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare, per i motivi di cui in narrativa del presente ricorso, il grave inadempimento contrattuale di “BPS di NA SI” (C.F. nei C.F._1 confronti della ed accertare pertanto l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di cui in narrativa;
e per l'effetto, condannare la “BPS di NA SI” (C.F.
alla restituzione in favore della della somma C.F._1 Parte_1 pari ad €. 8.909,50 quale acconto versato dalla per il contratto di Pt_1 Parte_1 fornitura n. CA081BC, ed al pagamento degli interessi di mora pari ad €. 1.491,54 per un totale di €. 10.401,40, oltre €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 per la mancata esecuzione del contratto da parte di “ ” o della somma
[...] Parte_2 maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.”
A tal fine ha dedotto che: in data 12 aprile 2023 la resistente trasmetteva alla ricorrente preventivo n. 69 del 11 aprile 2023 a seguito della richiesta di fornitura di pavimento in legno;
in data 21 aprile 2023 la ricorrente sottoscriveva contratto di fornitura avente ad oggetto la consegna del pavimento (Bolefllor CUSTOM spessore 17 mm larghezza e lunghezze varie fornito grezzo, mq 58), la posa parquet con collante bicomponente (MQ 52), la carteggiatura superficiale e finitura ad olio o vernice (mq 52), nonché il preventivo n. 81 del 21 marzo 2023 che definiva le modalità di pagamento per complessivi € 17.819,00, con versamento del 50%
a titolo di acconto alla conferma ordine, saldo del prezzo per la fornitura dei materiali a merce pronta e saldo del prezzo dei lavori a fine posa;
la ricorrente in data 27 aprile 2023 provvedeva al versamento dell'acconto di € 8.909,50 (pari al 50% del prezzo finale); ciò nonostante la resistente non aveva adempiuto al contratto di fornitura;
in data 11 luglio 2024 la ricorrente richiedeva nota di credito della fattura di acconto, nonché bonifico della somma pagata;
in data
18 luglio 2024 la titolare della ditta individuale comunicava via WhatsApp di aver provveduto al recesso dal contratto con la ditta “Bolefloor” e di aver richiesto la restituzione dell'acconto versato;
successivamente la ricorrente tramite il proprio legale di fiducia chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente.
All'udienza del 16 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, dopo discussione orale, la ricorrente insisteva nella domanda, rinunciando a quella risarcitoria, il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
pagina 3 di 5 La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla ricorrente va Parte_1
accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame risulta contratto per la fornitura e posa di pavimentazione del 21 aprile
2023 (doc. 2), preceduto dall'invio del preventivo da parte della resistente in data 12 aprile
2023 (doc. 1).
Risulta poi versato dalla ricorrente mediante bonifico bancario l'acconto del 50% del prezzo pattuito in favore della resistente (doc. 3 e 4).
La mancata fornitura e posa della pavimentazione costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento del resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 8.909,50, oltre interessi moratori dalla messa in mora (19 luglio 2024) al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
pagina 4 di 5 8.909,50, oltre interessi moratori dalla messa in mora (19 luglio 2024) al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5