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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 909/2022
All'udienza del 16.1.25 ore 10.17 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio il dott. Persona_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.19, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Anna Maria Milianti Parte_2 ricorrente contro n persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Rossella Quarta resistente
OGGETTO: assegno nucleo familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO n. 20053753 includendo la nipote, minore e invalida dal 1.3.2021; conseguentemente condannare l' in Persona_2 CP_1 persona del Presidente pro - tempore, a corrispondere detto assegno nella misura di legge oltre agli interessi legali sul dovuto dalla data di maturazione al saldo.”.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha esposto che:
- LA è titolare di pensione SO n. 20053753 decorrente dal 1/5/2014;
- Di aver presentato, in data 15 febbraio 2021, domanda di rinnovo dell'assegno familiare con autorizzazione per la nipote minore e inabile nata a [...] il [...], alla quale Persona_2 allegava la dichiarazione di responsabilità dei genitori;
- Nonostante i precedenti accoglimenti, l' in data 24 febbraio 2021, respingeva la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “Non ha più diritto. In base ai chiarimenti sulla normativa anf nel caso i genitori abbiano una qualsiasi fonte di reddito non si possono erogare gli anf ai nonni/zii. Non sussiste l'effettiva
1 vivenza a carico degli ascendenti come stabilito dalla Circ. n. 132/2007. La madre percepisce CP_2 la pensione INVCIV”;
- La ricorrente proponeva ricorso, mediante il patronato, il quale veniva successivamente respinto dall' ; CP_1
- LA rappresenta che la nipote vive con i genitori e la nonna materna essendo quest'ultima titolare di un reddito e di una sistemazione abitativa e che tutti risultano all'interno del medesimo stato di famiglia, fa presente, inoltre, che la nipote è invalida civile e in situazione di gravità con necessità di assistenza continua.
Si costitutiva l' contestando tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo ribadendo le ragioni del CP_1 provvedimento di diniego. Precisamente l'Istituto contesta che se il minore non è orfano di entrambi i genitori e lo stesso non risulta affidato dal Giudice ai nonni, fa presente la mancanza del requisito della vivenza a carico e come detto requisito vada accertato in maniera rigorosa e come lo stesso non possa essere dimostrato semplicemente attraverso una regola di esperienza per cui il nipote minore è sempre vivente a carico dell'ascendente pensionata, ove i redditi dei genitori siano esigui.
La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza previa discussione orale è stata decisa con sentenza contestuale.
***
Il ricorso va accolto nei limiti di quanto di seguito espresso
Per esaminare la vicenda sottesa alla presente causa, giova richiamare la normativa di riferimento la quale deve essere sussunta rispetto alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Giudicante.
Orbene, il testo di legge applicabile è rinvenibile all'interno dell'art. 2 comma 6 del D.L. n. 69/1988 successivamente convertito nella Legge n. 153/1988, lo stesso dispone che: “del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".
Occorre precisare che nella nozione di “familiari” a seguito dell'intervento della Corte Costituzione, mediante la sentenza n. 180 del 1999, la Consulta ha incluso all'interno della nozione anche i nipoti minorenni non formalmente affidati, che vivono di fatto a carico dell'ascendente.
Susseguentemente sono intervenute tutta una serie di circolari, volte a precisare ulteriormente la nozione, tra cui si citano la circolare n. 213/2000, la n.132 del 2007 e la n. 11 del 2011, le quali hanno sostanzialmente indicato che nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno o entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia dell'ascendente, a condizione che sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, nel caso in cui i
2 genitori non svolgano alcun tipo di attività lavorativa e non beneficino di altra fonte di reddito. Le circolari si soffermano anche sull'importanza del requisito della vivenza, condizione necessaria per il riconoscimento del diritto, assieme al mantenimento abituale del minore da parte dell'ascendente e la mancanza di autosufficienza economica dello stesso minore.
Nel caso in esame, preso atto della documentazione prodotta da parte ricorrente e la mancata contestazione specifica, della parte resistente, in ordine ai fatti dedotti nel ricorso, questo Giudicante ritiene che siano presenti tutti i fatti costitutivi, previsti dalla normativa in esame, al fine di riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno.
Infatti, la minore fa parte del nucleo familiare della istante, risulta economicamente non autosufficiente nonché civilmente invalida in situazione di gravità con necessità di assistenza continua (situazione documentalmente accertata all'interno del doc. 9 allegato al ricorso). Risulta, altresì, che l'unico reddito percepito dalla madre è costituito da un assegno di invalidità civile di un importo pari a euro 287,09 mentre il padre risulta essere disoccupato, tutti fatti non specificatamente contestati dalla parte ricorrente. L'esiguo importo percepito dalla madre della minore quale sua unica fonte di reddito è nettamente e oggettivamente insufficiente rispetto all'esigenza di mantenimento della minore.
Dai documenti presenti in atti risulta provato il requisito della “vivenza” e che il nucleo familiare è composto dalla nipote (minore) dai genitori della minore e dalla ricorrente (ascendente) unica persona, quest'ultima, in grado di provvedere alle necessità della minore e al suo sostentamento.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
In merito alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal
D.M n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1 Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO n. 20053753 includendo la nipote minore;
- 2 Condanna l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulla suddetta pensione dal 1° marzo CP_1
2021 oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121°esimo giorno successivo alla domanda amministrativa;
- 3 Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali che si liquidano in complessivi euro CP_1
1865,00 per competenze professionali oltre refusione delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Ilaria Anna Maria Milianti dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 909/2022
All'udienza del 16.1.25 ore 10.17 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio il dott. Persona_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.19, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Anna Maria Milianti Parte_2 ricorrente contro n persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Rossella Quarta resistente
OGGETTO: assegno nucleo familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO n. 20053753 includendo la nipote, minore e invalida dal 1.3.2021; conseguentemente condannare l' in Persona_2 CP_1 persona del Presidente pro - tempore, a corrispondere detto assegno nella misura di legge oltre agli interessi legali sul dovuto dalla data di maturazione al saldo.”.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha esposto che:
- LA è titolare di pensione SO n. 20053753 decorrente dal 1/5/2014;
- Di aver presentato, in data 15 febbraio 2021, domanda di rinnovo dell'assegno familiare con autorizzazione per la nipote minore e inabile nata a [...] il [...], alla quale Persona_2 allegava la dichiarazione di responsabilità dei genitori;
- Nonostante i precedenti accoglimenti, l' in data 24 febbraio 2021, respingeva la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “Non ha più diritto. In base ai chiarimenti sulla normativa anf nel caso i genitori abbiano una qualsiasi fonte di reddito non si possono erogare gli anf ai nonni/zii. Non sussiste l'effettiva
1 vivenza a carico degli ascendenti come stabilito dalla Circ. n. 132/2007. La madre percepisce CP_2 la pensione INVCIV”;
- La ricorrente proponeva ricorso, mediante il patronato, il quale veniva successivamente respinto dall' ; CP_1
- LA rappresenta che la nipote vive con i genitori e la nonna materna essendo quest'ultima titolare di un reddito e di una sistemazione abitativa e che tutti risultano all'interno del medesimo stato di famiglia, fa presente, inoltre, che la nipote è invalida civile e in situazione di gravità con necessità di assistenza continua.
Si costitutiva l' contestando tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo ribadendo le ragioni del CP_1 provvedimento di diniego. Precisamente l'Istituto contesta che se il minore non è orfano di entrambi i genitori e lo stesso non risulta affidato dal Giudice ai nonni, fa presente la mancanza del requisito della vivenza a carico e come detto requisito vada accertato in maniera rigorosa e come lo stesso non possa essere dimostrato semplicemente attraverso una regola di esperienza per cui il nipote minore è sempre vivente a carico dell'ascendente pensionata, ove i redditi dei genitori siano esigui.
La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza previa discussione orale è stata decisa con sentenza contestuale.
***
Il ricorso va accolto nei limiti di quanto di seguito espresso
Per esaminare la vicenda sottesa alla presente causa, giova richiamare la normativa di riferimento la quale deve essere sussunta rispetto alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Giudicante.
Orbene, il testo di legge applicabile è rinvenibile all'interno dell'art. 2 comma 6 del D.L. n. 69/1988 successivamente convertito nella Legge n. 153/1988, lo stesso dispone che: “del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".
Occorre precisare che nella nozione di “familiari” a seguito dell'intervento della Corte Costituzione, mediante la sentenza n. 180 del 1999, la Consulta ha incluso all'interno della nozione anche i nipoti minorenni non formalmente affidati, che vivono di fatto a carico dell'ascendente.
Susseguentemente sono intervenute tutta una serie di circolari, volte a precisare ulteriormente la nozione, tra cui si citano la circolare n. 213/2000, la n.132 del 2007 e la n. 11 del 2011, le quali hanno sostanzialmente indicato che nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno o entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia dell'ascendente, a condizione che sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, nel caso in cui i
2 genitori non svolgano alcun tipo di attività lavorativa e non beneficino di altra fonte di reddito. Le circolari si soffermano anche sull'importanza del requisito della vivenza, condizione necessaria per il riconoscimento del diritto, assieme al mantenimento abituale del minore da parte dell'ascendente e la mancanza di autosufficienza economica dello stesso minore.
Nel caso in esame, preso atto della documentazione prodotta da parte ricorrente e la mancata contestazione specifica, della parte resistente, in ordine ai fatti dedotti nel ricorso, questo Giudicante ritiene che siano presenti tutti i fatti costitutivi, previsti dalla normativa in esame, al fine di riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno.
Infatti, la minore fa parte del nucleo familiare della istante, risulta economicamente non autosufficiente nonché civilmente invalida in situazione di gravità con necessità di assistenza continua (situazione documentalmente accertata all'interno del doc. 9 allegato al ricorso). Risulta, altresì, che l'unico reddito percepito dalla madre è costituito da un assegno di invalidità civile di un importo pari a euro 287,09 mentre il padre risulta essere disoccupato, tutti fatti non specificatamente contestati dalla parte ricorrente. L'esiguo importo percepito dalla madre della minore quale sua unica fonte di reddito è nettamente e oggettivamente insufficiente rispetto all'esigenza di mantenimento della minore.
Dai documenti presenti in atti risulta provato il requisito della “vivenza” e che il nucleo familiare è composto dalla nipote (minore) dai genitori della minore e dalla ricorrente (ascendente) unica persona, quest'ultima, in grado di provvedere alle necessità della minore e al suo sostentamento.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
In merito alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal
D.M n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1 Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO n. 20053753 includendo la nipote minore;
- 2 Condanna l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulla suddetta pensione dal 1° marzo CP_1
2021 oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121°esimo giorno successivo alla domanda amministrativa;
- 3 Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali che si liquidano in complessivi euro CP_1
1865,00 per competenze professionali oltre refusione delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Ilaria Anna Maria Milianti dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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