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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 19670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19670 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - UI IO UP - 11/04/2025 R.G.N. 5985/2025 Motivazione Semplificata SENTENZA Sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] PARTE CIVILE: LO RC avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/09/2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 22/11/2022, appellata dall’imputato AN RI, ha revocato la liquidazione del danno disposta in favore della parte civile RC LO, rimettendo le parti al giudice civile competente, con assegnazione di provvisionale;
ha confermato la condanna per il reato di truffa aggravata, contestato al capo b) delle imputazioni. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il RI tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione, circa l’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 124 cod. proc. pen., non risultando dagli atti processuali che la truffa sia proseguita fino ad aprile 2018; la violazione di legge (art. 124 cod. proc. pen.) per l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela per tutte le truffe non aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.; il vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza di detta aggravante con riferimento all’episodio del 4 gennaio 2018, relativo ad un pagamento in contanti mentre si era affermata la certezza della prova solo in relazione alla consegna di assegni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: IO UI Data Udienza: 11/04/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. In ordine alla eccepita intempestività della querela, la Corte di appello – contrariamente a quanto affermato in ricorso – non ha fatto riferimento al solo contenuto della querela sporta della persona offesa ma alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, evidenziando la protrazione dei rapporti con il RI sino all’aprile 2018 e la rilevanza di tale episodio ai fini della consapevolezza dei raggiri posti in essere in danno della persona offesa. Quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante entità, il giudice di secondo grado ha menzionato l’episodio relativo alla dazione della somma di euro 15.000 in data 4 gennaio 2018 in quanto sintomatico, nella progressione criminosa, di un danno grave per la vittima, in considerazione delle condizioni patrimoniali di quest’ultima, definite disperate per le motivazioni indicate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Presidente IO RG
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/09/2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 22/11/2022, appellata dall’imputato AN RI, ha revocato la liquidazione del danno disposta in favore della parte civile RC LO, rimettendo le parti al giudice civile competente, con assegnazione di provvisionale;
ha confermato la condanna per il reato di truffa aggravata, contestato al capo b) delle imputazioni. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il RI tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione, circa l’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 124 cod. proc. pen., non risultando dagli atti processuali che la truffa sia proseguita fino ad aprile 2018; la violazione di legge (art. 124 cod. proc. pen.) per l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela per tutte le truffe non aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.; il vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza di detta aggravante con riferimento all’episodio del 4 gennaio 2018, relativo ad un pagamento in contanti mentre si era affermata la certezza della prova solo in relazione alla consegna di assegni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: IO UI Data Udienza: 11/04/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. In ordine alla eccepita intempestività della querela, la Corte di appello – contrariamente a quanto affermato in ricorso – non ha fatto riferimento al solo contenuto della querela sporta della persona offesa ma alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, evidenziando la protrazione dei rapporti con il RI sino all’aprile 2018 e la rilevanza di tale episodio ai fini della consapevolezza dei raggiri posti in essere in danno della persona offesa. Quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante entità, il giudice di secondo grado ha menzionato l’episodio relativo alla dazione della somma di euro 15.000 in data 4 gennaio 2018 in quanto sintomatico, nella progressione criminosa, di un danno grave per la vittima, in considerazione delle condizioni patrimoniali di quest’ultima, definite disperate per le motivazioni indicate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Presidente IO RG