CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luigi Labonia (C.F. – PE C.F._1
), elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso Email_1 il suo studio in Roma, via Diego Angeli n. 95;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI UR (C.F. – PE , elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato, anche digitalmente, presso il suo studio sito in Casabona (KR), via Montagnapiana
n.50;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello riformare integralmente la sentenza impugnata n. 542-2025, pubblicata in data 22 gennaio 2025 del Tribunale Civile di Milano, che ha definito la causa iscritta al n. 15903 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e per l'effetto, pagina 1 di 9 1) in via preliminare, si accerti e dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Milano di annullamento degli avvisi di accertamento n. T9D013A08091/2018, per appartenere a quella del Giudice tributario;
2) dichiarare la legittimità della procedura esecutiva;
3) in ogni caso rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
4) dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla richiesta CP_2 di condanna alla restituzione della somma di € 676,41 rimessa dal terzo Bper;
5) rigettare in ogni caso la domanda di restituzione delle somme incamerate pari ad € 674,41 all'esito del pignoramento opposto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
PER L'APPELLATO
“Previa acquisizione dei fascicoli di primo grado relativi alla fase di opposizione al pignoramento e del merito.
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
3) con conferma della declaratoria di illegittimità del pignoramento opposto per tutti i motivi spiegati in primo grado e rimasti assorbiti;
4) il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine
1) nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere il difetto di giurisdizione del G.O., voglia rimettere le parti innanzi all'autorità ritenuta competente.
2) sempre in subordine qualora l'onorevole Corte adita ritenga necessario il litisconsorzio dell'ente creditore voglia rimettere le parti innanzi al tribunale di primo grado con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori coinvolti.
In ulteriore subordine in punto di spese 1)nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, voglia l'onorevole Corte adita disporre la compensazione delle spese di lite relative alla presente procedura, attesa la complessità della materia e l'intervenuta riduzione di gran parte del pignoramento che ha costretto il ricorrente ha proporre opposizione.
In via istruttoria ci si oppone a tutte le nuove produzioni documentali di ader e si chiede vengano espunte dal procedimento, in quanto tardive. Si contestano nuovamente tutte le produzioni effettuate da controparte in primo grado in quanto in copia, non conforme all'originale che si disconoscono.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , esperita la necessaria fase sommaria, ha introdotto il giudizio di merito Controparte_1 nell'ambito della procedura RGE n. 9292/2023, contestando, in opposizione all'esecuzione, la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012565000, con il quale ordinava a in qualità di creditrice del signor Parte_1 CP_3
, in forza del rapporto di conto corrente intrattenuto con il medesimo debitore, di pagare CP_1 direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui al pignoramento notificato, sino a concorrenza del credito di € 121.787,00, in esecuzione di plurime cartelle recanti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, nonché, di due avvisi di accertamento emessi dall' . Parte_1
pagina 2 di 9 L'attore deduceva che, in seguito all'introduzione del giudizio, l' faceva Parte_1 recapitare al terzo un atto di riduzione del pignoramento per la somma di € 12.905,22. Inoltre, deduceva l'avvenuto pagamento da parte della in qualità di terzo pignorato e CP_3 all'Agenzia, della somma di € 676,41.
, dopo aver precisato di voler limitare la domanda ai crediti derivanti da Controparte_1 sanzioni per violazione del codice della strada, contestava la mancata notifica degli atti prodromici, dei verbali di accertamento e della sanzione entro novanta giorni dall'elevazione, la prescrizione del diritto (domande qualificate dal Tribunale come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.); il difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce;
l'omessa o invalida notifica delle cartelle (domande qualificate dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_1 per le contestazioni inerenti adempimenti precedenti agli atti di riscossione e chiedendo la chiamata in causa dell'Ente creditore, nonché, nel merito, il rigetto delle domande.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 542/2025, pubblicata in data 22/01/2025, ha:
- dichiarato la tardività della chiamata in causa del terzo effettuata in comparsa dalla convenuta, essendo il deposito dell'atto di parte avvenuto il 6 novembre 2024 in relazione al termine del 12 novembre 2024 sostitutivo dell'udienza, dunque, oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.;
- dichiarato che “non ha diritto di procedere a Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di in relazione al titolo esecutivo Controparte_1 rappresentato dalle cartelle che si indicano di seguito, per la parte relativa alle violazioni del codice della strada:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000, n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000, n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018”
- conseguentemente, condannato il concessionario al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 676,41.
[...]
In particolare, il Tribunale ha ritenuto dirimente che, con la comparsa di costituzione, la parte convenuta non avesse contestato l'omissione della notifica degli atti prodromici all'irrogazione delle sanzioni del codice della strada, e si fosse invece limitata a sostenere che detta prova era a disposizione dell'ente impositore. Dunque, considerata pacifica e provata la circostanza dell'omissione di notifica degli atti prodromici alla cartella e al pignoramento, il Tribunale ha accolto l'opposizione così motivando: “Ebbene, l'omessa notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione implica l'inefficacia del titolo esecutivo. Vanno condivisi, infatti, i rilievi svolti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa
a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo pagina 3 di 9 esecutivo» (v. Cass. n. 5403 del 2019; conf. n. 8267 del 2010). L'inefficacia del titolo esecutivo comporta la fondatezza dell'opposizione”.
3. impugna la sentenza di primo grado con atto di appello Parte_1 articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il Giudice di prime cure erroneamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria relativamente ai due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero (n. T9D013A08091/2018), statuendo che non ha diritto ad agire CP_2 esecutivamente in forza di essi. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe valorizzato il reale oggetto dell'azione principale e, in particolare, avendo gli avvisi di accertamento ad oggetto il mancato pagamento di tributi (Irpef e sanzioni Irpef 2013), la controversia relativa agli stessi sarebbe, in parte qua, normativamente devoluta alla giurisdizione tributaria, in quanto concernente pretese di natura tributaria.
Sul punto, deduce che la sussistenza della giurisdizione del Parte_1 Giudice Tributario “discende direttamente dalla legge ed in particolare dall'art. 2 del dlgs 546/92 sopra richiamato, a mente del quale, si ricorda: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie .... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 DPR 603/1972”. Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il Sig. eccepisce anche la CP_1 mancata notifica degli avvisi di accertamento n. T9D013A08091/2018
(66819015928093002000 e 66821017302476001000) è del tutto evidente che il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione. Si chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata e il Tribunale adito dichiari la sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice Tributario.” 3.2. Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione dell'art. 22 legge n. CP_2
689/81 (invero, abrogato e sostituito a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011) per avere il Giudice di prime cure “ritenuto che non aveva diritto di agire CP_2 esecutivamente sulla scorta della cartelle presupposte al pignoramento in quanto non sarebbe stata provata la notifica dei verbali di violazione al Cds sottostanti, riconoscendo di fatto erroneamente al contribuente/multato il diritto di farne valere la mancata notifica oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle nonostante la produzione in atti dei referti di notifica delle cartelle, dei successivi atti interruttivi e della mancata impugnazione dei medesimi in funzione c.d. recuperatoria nei termini prescritti” (pag. 10 dell'atto di impugnazione). Sul punto, l'appellante deduce che, non avendo controparte potuto esperire l'opposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, l'eccezione relativa all'omessa notifica dei verbali di accertamento formulata nell'ambito dell'opposizione “recuperatoria” alle cartelle sarebbe tardiva. Secondo
trattandosi di opposizione in funzione “recuperatoria” (per omessa notifica dei verbali CP_2 di accertamento) essa sarebbe soggetta al termine di 30 giorni, previsto per il caso di impugnazione del verbale e decorrente dalla notifica delle cartelle. Secondo parte appellante “in considerazione di ciò il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità ed infondatezza dell'eccezione in parola anziché accoglierla. Sin dalla costituzione in I grado ha allegato la prova sia della notifica delle CP_2 singole cartelle che dei numerosi solleciti notificati al ricorrente che non essendo stati impugnati per cui in questa sede gli è preclusa ogni contestazione in ordine alla mancata notifica dei vav sottostanti ovvero di sostenere di esserne venuto a conoscenza solo con la notifica del pignoramento opposto”. pagina 4 di 9 Inoltre, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui l'ha condannata alla restituzione in favore dell'odierno appellato della somma di € 676,41, incamerata dal terzo pignorato in virtù della procedura esecutiva. Infine, l' ha insistito per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate in primo grado Pt_1 dall'odierno appellato, comprese quelle non delibate dal Giudice di prime cure. Si è regolarmente costituito contestando quanto dedotto dall'appellante e Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello. L'appellato ha, inoltre, riproposto tutte le eccezioni e deduzioni non delibate in primo grado, in particolare, eccependo la prescrizione delle cartelle oggetto di esecuzione nonché la violazione dell'articolo 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/73. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09.12.2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 4. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4.1. Deve, anzitutto, essere esaminato il primo motivo di appello formulato da CP_2
Va premesso che, come sottolinea l'appellante, il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, relativo ad atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta al Giudice
Tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando le cartelle riguardino tributi (Cass., sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994). In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla deduzione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento deve essere proposta dinanzi al giudice tributario, ciò in base all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, che lega il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria alla notificazione della cartella di pagamento o, comunque, del titolo esecutivo.
La Corte costituzionale ha ribadito che la contestazione dell'attività di riscossione, che si esprime con l'iscrizione a ruolo e con la notificazione della conseguente cartella di pagamento, corrisponde all'area sino alla quale si espande la giurisdizione tributaria, con le sue connotazioni di pienezza e di esclusività (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114); Nel caso in esame, tuttavia, e fermo restando per quanto detto che con riguardo ai due avvisi di accertamento recanti medesimo numero T9D013A08091/2018 la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, deve parimenti rilevarsi che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito sulla legittimità dei due succitati avvisi, risulta viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in particolare, per ultrapetizione. Emerge, infatti, dagli atti di primo grado che l' , nelle more Parte_1 del giudizio, aveva operato una riduzione del pignoramento relativamente agli avvisi n. T9D013A08091/2018. Inoltre, sempre l' aveva fatto pervenire a controparte un Pt_1 provvedimento di sgravio della pretesa in riferimento agli stessi avvisi n. T9D013A08091/2018, cosicché l'opponente aveva limitato le proprie contestazioni, nel giudizio di primo grado, alle sole cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazione del
Codice della Strada.
La sentenza impugnata, pertanto, va sul punto annullata con statuizione assorbente, avendo il giudice erroneamente dichiarato l'illegittimità degli avvisi n. T9D013A08091/2018 pur in assenza di domanda di parte.
4.2. Il secondo motivo di appello dev'essere accolto. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pagina 5 di 9 comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass., Sez. U. Sentenza n. 22080 del 22/09/2017). Nel caso di specie, è stata documentalmente provata dall' l'avvenuta notifica delle Pt_1 cartelle, dunque, è da tale momento che l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni avrebbe dovuto essere eccepita con le forme e nei termini di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, cosicché essa, per come introdotta nell'odierna sede di opposizione all'esecuzione, è inammissibile (siccome tardiva).
4.3. L'accoglimento del secondo motivo di appello impone di esaminare le ulteriori eccezioni di parte attrice (odierna appellata) non delibate dal Giudice di prime cure.
In particolare, passando al merito dell'opposizione, l'eccezione di prescrizione, che si esamina in via prioritaria per il principio della “ragione più liquida”, è parzialmente fondata, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale (aumentato in considerazione delle deroghe introdotte in virtù dell'emergenza Covid) relativo ad alcune delle cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrativa pecuniarie comminate per violazioni del codice della strada. In particolare, dal marzo del 2020 all'agosto 2021 (per un totale di 18 mesi) il termine di prescrizione è stato sospeso per legge in virtù dell'emergenza Covid. Rilevano, al riguardo: il decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che ha sospeso i termini di prescrizione delle pretese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020; il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni di cui al precedente decreto legge;
il decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni) che ha previsto una proroga fino al 30 aprile 2021 dei termini di prescrizione;
il decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione. Cosicché, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (secondo il quale tutti termini pendenti all'inizio della sospensione sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima), la normativa richiamata implica la sospensione del termine a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021.
Al riguardo deve precisarsi che i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale
“si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. n. 960 del 15.1.2025).
Pertanto, il termine di prescrizione deve considerarsi definitivamente maturato in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- in relazione alla cartella n. 06820130135496039000, notificata in data 15.02.2014, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000, notificato in data 15.01.2016, successivamente inserita nell'avviso n. 06820219010060822000 e n.
06820229014950274000, con notifica avvenuta per entrambi in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della citata sospensione Covid);
- in relazione alla cartella n. 06820130184224605000, notificata in data 14.11.2013, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000 notificato in data 15.01.2016 e negli avvisi n. 06820219010060822000 e n.
06820229014950274000, entrambi notificati in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della sospensione Covid); pagina 6 di 9 - in relazione alla cartella n. 06820140074331841000, notificata in data 19.10.2014, poi inserita nel preavviso di iscrizione di fermo n. 06880201500013169000 notificato in data 26.02.2016 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di agosto 2022 per effetto della sospensione covid);
- in relazione alla cartella n. 06820140092608260000, notificata in data 05.03.2015, poi inserita nel preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500013169000, notificato in data 26.02.2016 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 01.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di agosto 2022 per effetto della sospensione Covid);
- in relazione alla cartella n. 06820150012020309000, notificata in data 22.06.2015, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000 notificato in data 15.01.16 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della sospensione Covid);
Viceversa, quanto alle cartelle n. 06820180046361110000 e n. 06820190025071466000, deve essere rigettata l'unica eccezione sollevata da parte appellata secondo cui l'Agenzia convenuta non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, non avendo provato la consegna della comunicazione di avvenuta notifica a persona diversa del destinatario (coniuge). Va precisato che l'art. 139, secondo comma, c.p.c., quanto il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, stabilisce che l'atto (contenuto in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione;
proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum, che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario (Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre
2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica sia avvenuta, per entrambe le cartelle, tramite messo notificatore presso l'indirizzo dell'appellato mediante consegna dell'atto nelle mani della coniuge del destinatario (o, comunque, di soggetto qualificatosi come tale senza che il destinatario abbia mosso contestazioni sul punto) e che è stata prodotta la prova della spedizione della raccomandata informativa (peraltro superflua alla luce della giurisprudenza appena richiamata), dunque, nel rispetto della previsione citata. Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura esposta dall'odierno appellato.
4.4. Resta da esaminare l'eccezione relativa al difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce, la quale è ictu oculi infondata poiché dall'esame dell'atto di pignoramento dei crediti verso il terzo , prodotto in primo grado dall'opponente, emerge CP_3 tanto l'entità del credito portato in esecuzione quanto le ragioni del credito stesso, stante il preciso riferimento ai titoli esecutivi azionati (in particolare, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento oggetto dell'originaria opposizione).
pagina 7 di 9 4.5. Infine, l'opponente invocava in primo grado – con eccezione riproposta in questa fase - la violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 (ora abrogato), il quale prevedeva che l'espropriazione, laddove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, doveva essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 D.P.R. 602/73, di "un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". Ebbene l'eccezione dell'odierna appellata è totalmente infondata essendo documentalmente provata l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 068202290149502740000 in data 7 gennaio 2023, dunque, correttamente prima dell'esecuzione del pignoramento in quanto in tempo non eccedente l'anno dalla successiva notifica dello stesso. Ne discende, la legittimità della procedura esecutiva relativamente alle cartelle n.
06820180046361110000, n. 06820190025071466000, n. 06820120220609252000, n. 06820180026453042000 e n. 06820190045799146000, diverse da quelle già sopra esaminate.
Conseguentemente, deve essere revocata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 676,41. In conclusione, all'esito di questo giudizio, va statuito che ha diritto di procedere CP_2 esecutivamente nei confronti di per le seguenti cartelle di pagamento: n. Controparte_1
06820180046361110000; n. 06820190025071466000; n. 06820120220609252000; n.
06820180026453042000; n. 06820190045799146000.
6. In considerazione dell'esito finale e complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 542/2025, pubblicata in data 22/01/2025, così provvede:
1) ANNULLA la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato l'illegittimità della procedura esecutiva con riferimento ai due avvisi di accertamento recanti medesimo numero T9D013A08091/2018, stante l'assenza di domanda dell'opponente al riguardo;
2) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado:
- DICHIARA l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa da per maturata CP_2 prescrizione delle cartelle n. 06820130135496039000; n. 06820130184224605000; n. 06820140074331841000; n. 06820140092608260000; n. 06820150012020309000, e, conseguentemente, DICHIARA che ha diritto di procedere in via esecutiva solo CP_2 relativamente alle cartelle n. 06820180046361110000, n. 06820190025071466000, n.
06820180026453042000, n. 06820120220609252000 e n. 06820190045799146000; per l'effetto,
- RIGETTA la domanda di restituzione della somma di € 674,41 proposta in primo grado da;
Controparte_1
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano in data 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 9 PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luigi Labonia (C.F. – PE C.F._1
), elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso Email_1 il suo studio in Roma, via Diego Angeli n. 95;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI UR (C.F. – PE , elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato, anche digitalmente, presso il suo studio sito in Casabona (KR), via Montagnapiana
n.50;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello riformare integralmente la sentenza impugnata n. 542-2025, pubblicata in data 22 gennaio 2025 del Tribunale Civile di Milano, che ha definito la causa iscritta al n. 15903 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e per l'effetto, pagina 1 di 9 1) in via preliminare, si accerti e dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Milano di annullamento degli avvisi di accertamento n. T9D013A08091/2018, per appartenere a quella del Giudice tributario;
2) dichiarare la legittimità della procedura esecutiva;
3) in ogni caso rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
4) dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla richiesta CP_2 di condanna alla restituzione della somma di € 676,41 rimessa dal terzo Bper;
5) rigettare in ogni caso la domanda di restituzione delle somme incamerate pari ad € 674,41 all'esito del pignoramento opposto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
PER L'APPELLATO
“Previa acquisizione dei fascicoli di primo grado relativi alla fase di opposizione al pignoramento e del merito.
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
3) con conferma della declaratoria di illegittimità del pignoramento opposto per tutti i motivi spiegati in primo grado e rimasti assorbiti;
4) il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine
1) nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere il difetto di giurisdizione del G.O., voglia rimettere le parti innanzi all'autorità ritenuta competente.
2) sempre in subordine qualora l'onorevole Corte adita ritenga necessario il litisconsorzio dell'ente creditore voglia rimettere le parti innanzi al tribunale di primo grado con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori coinvolti.
In ulteriore subordine in punto di spese 1)nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, voglia l'onorevole Corte adita disporre la compensazione delle spese di lite relative alla presente procedura, attesa la complessità della materia e l'intervenuta riduzione di gran parte del pignoramento che ha costretto il ricorrente ha proporre opposizione.
In via istruttoria ci si oppone a tutte le nuove produzioni documentali di ader e si chiede vengano espunte dal procedimento, in quanto tardive. Si contestano nuovamente tutte le produzioni effettuate da controparte in primo grado in quanto in copia, non conforme all'originale che si disconoscono.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , esperita la necessaria fase sommaria, ha introdotto il giudizio di merito Controparte_1 nell'ambito della procedura RGE n. 9292/2023, contestando, in opposizione all'esecuzione, la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012565000, con il quale ordinava a in qualità di creditrice del signor Parte_1 CP_3
, in forza del rapporto di conto corrente intrattenuto con il medesimo debitore, di pagare CP_1 direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui al pignoramento notificato, sino a concorrenza del credito di € 121.787,00, in esecuzione di plurime cartelle recanti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, nonché, di due avvisi di accertamento emessi dall' . Parte_1
pagina 2 di 9 L'attore deduceva che, in seguito all'introduzione del giudizio, l' faceva Parte_1 recapitare al terzo un atto di riduzione del pignoramento per la somma di € 12.905,22. Inoltre, deduceva l'avvenuto pagamento da parte della in qualità di terzo pignorato e CP_3 all'Agenzia, della somma di € 676,41.
, dopo aver precisato di voler limitare la domanda ai crediti derivanti da Controparte_1 sanzioni per violazione del codice della strada, contestava la mancata notifica degli atti prodromici, dei verbali di accertamento e della sanzione entro novanta giorni dall'elevazione, la prescrizione del diritto (domande qualificate dal Tribunale come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.); il difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce;
l'omessa o invalida notifica delle cartelle (domande qualificate dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_1 per le contestazioni inerenti adempimenti precedenti agli atti di riscossione e chiedendo la chiamata in causa dell'Ente creditore, nonché, nel merito, il rigetto delle domande.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 542/2025, pubblicata in data 22/01/2025, ha:
- dichiarato la tardività della chiamata in causa del terzo effettuata in comparsa dalla convenuta, essendo il deposito dell'atto di parte avvenuto il 6 novembre 2024 in relazione al termine del 12 novembre 2024 sostitutivo dell'udienza, dunque, oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.;
- dichiarato che “non ha diritto di procedere a Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di in relazione al titolo esecutivo Controparte_1 rappresentato dalle cartelle che si indicano di seguito, per la parte relativa alle violazioni del codice della strada:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000, n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000, n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018”
- conseguentemente, condannato il concessionario al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 676,41.
[...]
In particolare, il Tribunale ha ritenuto dirimente che, con la comparsa di costituzione, la parte convenuta non avesse contestato l'omissione della notifica degli atti prodromici all'irrogazione delle sanzioni del codice della strada, e si fosse invece limitata a sostenere che detta prova era a disposizione dell'ente impositore. Dunque, considerata pacifica e provata la circostanza dell'omissione di notifica degli atti prodromici alla cartella e al pignoramento, il Tribunale ha accolto l'opposizione così motivando: “Ebbene, l'omessa notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione implica l'inefficacia del titolo esecutivo. Vanno condivisi, infatti, i rilievi svolti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa
a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo pagina 3 di 9 esecutivo» (v. Cass. n. 5403 del 2019; conf. n. 8267 del 2010). L'inefficacia del titolo esecutivo comporta la fondatezza dell'opposizione”.
3. impugna la sentenza di primo grado con atto di appello Parte_1 articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il Giudice di prime cure erroneamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria relativamente ai due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero (n. T9D013A08091/2018), statuendo che non ha diritto ad agire CP_2 esecutivamente in forza di essi. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe valorizzato il reale oggetto dell'azione principale e, in particolare, avendo gli avvisi di accertamento ad oggetto il mancato pagamento di tributi (Irpef e sanzioni Irpef 2013), la controversia relativa agli stessi sarebbe, in parte qua, normativamente devoluta alla giurisdizione tributaria, in quanto concernente pretese di natura tributaria.
Sul punto, deduce che la sussistenza della giurisdizione del Parte_1 Giudice Tributario “discende direttamente dalla legge ed in particolare dall'art. 2 del dlgs 546/92 sopra richiamato, a mente del quale, si ricorda: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie .... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 DPR 603/1972”. Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il Sig. eccepisce anche la CP_1 mancata notifica degli avvisi di accertamento n. T9D013A08091/2018
(66819015928093002000 e 66821017302476001000) è del tutto evidente che il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione. Si chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata e il Tribunale adito dichiari la sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice Tributario.” 3.2. Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione dell'art. 22 legge n. CP_2
689/81 (invero, abrogato e sostituito a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011) per avere il Giudice di prime cure “ritenuto che non aveva diritto di agire CP_2 esecutivamente sulla scorta della cartelle presupposte al pignoramento in quanto non sarebbe stata provata la notifica dei verbali di violazione al Cds sottostanti, riconoscendo di fatto erroneamente al contribuente/multato il diritto di farne valere la mancata notifica oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle nonostante la produzione in atti dei referti di notifica delle cartelle, dei successivi atti interruttivi e della mancata impugnazione dei medesimi in funzione c.d. recuperatoria nei termini prescritti” (pag. 10 dell'atto di impugnazione). Sul punto, l'appellante deduce che, non avendo controparte potuto esperire l'opposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, l'eccezione relativa all'omessa notifica dei verbali di accertamento formulata nell'ambito dell'opposizione “recuperatoria” alle cartelle sarebbe tardiva. Secondo
trattandosi di opposizione in funzione “recuperatoria” (per omessa notifica dei verbali CP_2 di accertamento) essa sarebbe soggetta al termine di 30 giorni, previsto per il caso di impugnazione del verbale e decorrente dalla notifica delle cartelle. Secondo parte appellante “in considerazione di ciò il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità ed infondatezza dell'eccezione in parola anziché accoglierla. Sin dalla costituzione in I grado ha allegato la prova sia della notifica delle CP_2 singole cartelle che dei numerosi solleciti notificati al ricorrente che non essendo stati impugnati per cui in questa sede gli è preclusa ogni contestazione in ordine alla mancata notifica dei vav sottostanti ovvero di sostenere di esserne venuto a conoscenza solo con la notifica del pignoramento opposto”. pagina 4 di 9 Inoltre, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui l'ha condannata alla restituzione in favore dell'odierno appellato della somma di € 676,41, incamerata dal terzo pignorato in virtù della procedura esecutiva. Infine, l' ha insistito per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate in primo grado Pt_1 dall'odierno appellato, comprese quelle non delibate dal Giudice di prime cure. Si è regolarmente costituito contestando quanto dedotto dall'appellante e Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'atto di appello. L'appellato ha, inoltre, riproposto tutte le eccezioni e deduzioni non delibate in primo grado, in particolare, eccependo la prescrizione delle cartelle oggetto di esecuzione nonché la violazione dell'articolo 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/73. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09.12.2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 4. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4.1. Deve, anzitutto, essere esaminato il primo motivo di appello formulato da CP_2
Va premesso che, come sottolinea l'appellante, il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, relativo ad atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta al Giudice
Tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando le cartelle riguardino tributi (Cass., sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994). In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla deduzione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento deve essere proposta dinanzi al giudice tributario, ciò in base all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, che lega il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria alla notificazione della cartella di pagamento o, comunque, del titolo esecutivo.
La Corte costituzionale ha ribadito che la contestazione dell'attività di riscossione, che si esprime con l'iscrizione a ruolo e con la notificazione della conseguente cartella di pagamento, corrisponde all'area sino alla quale si espande la giurisdizione tributaria, con le sue connotazioni di pienezza e di esclusività (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114); Nel caso in esame, tuttavia, e fermo restando per quanto detto che con riguardo ai due avvisi di accertamento recanti medesimo numero T9D013A08091/2018 la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, deve parimenti rilevarsi che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito sulla legittimità dei due succitati avvisi, risulta viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in particolare, per ultrapetizione. Emerge, infatti, dagli atti di primo grado che l' , nelle more Parte_1 del giudizio, aveva operato una riduzione del pignoramento relativamente agli avvisi n. T9D013A08091/2018. Inoltre, sempre l' aveva fatto pervenire a controparte un Pt_1 provvedimento di sgravio della pretesa in riferimento agli stessi avvisi n. T9D013A08091/2018, cosicché l'opponente aveva limitato le proprie contestazioni, nel giudizio di primo grado, alle sole cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazione del
Codice della Strada.
La sentenza impugnata, pertanto, va sul punto annullata con statuizione assorbente, avendo il giudice erroneamente dichiarato l'illegittimità degli avvisi n. T9D013A08091/2018 pur in assenza di domanda di parte.
4.2. Il secondo motivo di appello dev'essere accolto. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pagina 5 di 9 comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass., Sez. U. Sentenza n. 22080 del 22/09/2017). Nel caso di specie, è stata documentalmente provata dall' l'avvenuta notifica delle Pt_1 cartelle, dunque, è da tale momento che l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni avrebbe dovuto essere eccepita con le forme e nei termini di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, cosicché essa, per come introdotta nell'odierna sede di opposizione all'esecuzione, è inammissibile (siccome tardiva).
4.3. L'accoglimento del secondo motivo di appello impone di esaminare le ulteriori eccezioni di parte attrice (odierna appellata) non delibate dal Giudice di prime cure.
In particolare, passando al merito dell'opposizione, l'eccezione di prescrizione, che si esamina in via prioritaria per il principio della “ragione più liquida”, è parzialmente fondata, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale (aumentato in considerazione delle deroghe introdotte in virtù dell'emergenza Covid) relativo ad alcune delle cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrativa pecuniarie comminate per violazioni del codice della strada. In particolare, dal marzo del 2020 all'agosto 2021 (per un totale di 18 mesi) il termine di prescrizione è stato sospeso per legge in virtù dell'emergenza Covid. Rilevano, al riguardo: il decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che ha sospeso i termini di prescrizione delle pretese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020; il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni di cui al precedente decreto legge;
il decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni) che ha previsto una proroga fino al 30 aprile 2021 dei termini di prescrizione;
il decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione. Cosicché, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (secondo il quale tutti termini pendenti all'inizio della sospensione sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima), la normativa richiamata implica la sospensione del termine a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021.
Al riguardo deve precisarsi che i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale
“si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. n. 960 del 15.1.2025).
Pertanto, il termine di prescrizione deve considerarsi definitivamente maturato in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- in relazione alla cartella n. 06820130135496039000, notificata in data 15.02.2014, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000, notificato in data 15.01.2016, successivamente inserita nell'avviso n. 06820219010060822000 e n.
06820229014950274000, con notifica avvenuta per entrambi in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della citata sospensione Covid);
- in relazione alla cartella n. 06820130184224605000, notificata in data 14.11.2013, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000 notificato in data 15.01.2016 e negli avvisi n. 06820219010060822000 e n.
06820229014950274000, entrambi notificati in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della sospensione Covid); pagina 6 di 9 - in relazione alla cartella n. 06820140074331841000, notificata in data 19.10.2014, poi inserita nel preavviso di iscrizione di fermo n. 06880201500013169000 notificato in data 26.02.2016 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di agosto 2022 per effetto della sospensione covid);
- in relazione alla cartella n. 06820140092608260000, notificata in data 05.03.2015, poi inserita nel preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500013169000, notificato in data 26.02.2016 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 01.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di agosto 2022 per effetto della sospensione Covid);
- in relazione alla cartella n. 06820150012020309000, notificata in data 22.06.2015, poi inserita nel preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876201500015644000 notificato in data 15.01.16 e nell'intimazione n. 06820219010060822000 notificata in data 07.01.2023 (a termine prescrizionale maturato nel mese di luglio 2022 per effetto della sospensione Covid);
Viceversa, quanto alle cartelle n. 06820180046361110000 e n. 06820190025071466000, deve essere rigettata l'unica eccezione sollevata da parte appellata secondo cui l'Agenzia convenuta non avrebbe fornito la prova dell'avvenuto corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, non avendo provato la consegna della comunicazione di avvenuta notifica a persona diversa del destinatario (coniuge). Va precisato che l'art. 139, secondo comma, c.p.c., quanto il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, stabilisce che l'atto (contenuto in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione;
proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum, che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario (Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre
2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica sia avvenuta, per entrambe le cartelle, tramite messo notificatore presso l'indirizzo dell'appellato mediante consegna dell'atto nelle mani della coniuge del destinatario (o, comunque, di soggetto qualificatosi come tale senza che il destinatario abbia mosso contestazioni sul punto) e che è stata prodotta la prova della spedizione della raccomandata informativa (peraltro superflua alla luce della giurisprudenza appena richiamata), dunque, nel rispetto della previsione citata. Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura esposta dall'odierno appellato.
4.4. Resta da esaminare l'eccezione relativa al difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce, la quale è ictu oculi infondata poiché dall'esame dell'atto di pignoramento dei crediti verso il terzo , prodotto in primo grado dall'opponente, emerge CP_3 tanto l'entità del credito portato in esecuzione quanto le ragioni del credito stesso, stante il preciso riferimento ai titoli esecutivi azionati (in particolare, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento oggetto dell'originaria opposizione).
pagina 7 di 9 4.5. Infine, l'opponente invocava in primo grado – con eccezione riproposta in questa fase - la violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 (ora abrogato), il quale prevedeva che l'espropriazione, laddove non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, doveva essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 D.P.R. 602/73, di "un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". Ebbene l'eccezione dell'odierna appellata è totalmente infondata essendo documentalmente provata l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 068202290149502740000 in data 7 gennaio 2023, dunque, correttamente prima dell'esecuzione del pignoramento in quanto in tempo non eccedente l'anno dalla successiva notifica dello stesso. Ne discende, la legittimità della procedura esecutiva relativamente alle cartelle n.
06820180046361110000, n. 06820190025071466000, n. 06820120220609252000, n. 06820180026453042000 e n. 06820190045799146000, diverse da quelle già sopra esaminate.
Conseguentemente, deve essere revocata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 676,41. In conclusione, all'esito di questo giudizio, va statuito che ha diritto di procedere CP_2 esecutivamente nei confronti di per le seguenti cartelle di pagamento: n. Controparte_1
06820180046361110000; n. 06820190025071466000; n. 06820120220609252000; n.
06820180026453042000; n. 06820190045799146000.
6. In considerazione dell'esito finale e complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 542/2025, pubblicata in data 22/01/2025, così provvede:
1) ANNULLA la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato l'illegittimità della procedura esecutiva con riferimento ai due avvisi di accertamento recanti medesimo numero T9D013A08091/2018, stante l'assenza di domanda dell'opponente al riguardo;
2) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado:
- DICHIARA l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa da per maturata CP_2 prescrizione delle cartelle n. 06820130135496039000; n. 06820130184224605000; n. 06820140074331841000; n. 06820140092608260000; n. 06820150012020309000, e, conseguentemente, DICHIARA che ha diritto di procedere in via esecutiva solo CP_2 relativamente alle cartelle n. 06820180046361110000, n. 06820190025071466000, n.
06820180026453042000, n. 06820120220609252000 e n. 06820190045799146000; per l'effetto,
- RIGETTA la domanda di restituzione della somma di € 674,41 proposta in primo grado da;
Controparte_1
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano in data 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 9 PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO IN TIROCINIO DOTT. RAFFAELE SERO
pagina 9 di 9