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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1455 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 226 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Il Sig. inoltre, riconosce i grandi sacrifici che la Sig. ha dovuto CP_1 Pt_1
affrontare nel sostenere le spese economiche per mantenere i propri figli a scuola ed all'università, stante il fatto che la stessa svolge attività full time con una retribuzione di Euro
1.200,00 circa mensili, considerato il lauto risarcimento ottenuto, per l'ingiusta detenzione, lo stesso intende risarcire l'ex moglie anche dal punto di vista materiale trasferendo alla stessa le somme di denaro a titolo di compenso, così delineate;
€ 58.800,00 a titolo di assegni di mantenimento pregressi;
€. 25.000,00 quali spese straordinarie e tasse universitarie sostenute;
€. 44.520,00 a titolo di canoni di locazione della casa coniugale ed infine €. 50,000,00 a titolo di assegno una tantum nei confronti della sig. . Il sig. inoltre, si obbliga Parte_1 CP_1
a versare mensilmente la somma di €, 700,00 a titolo di mantenimento per i propri figli, Per_1
e ,oltre le spese straordinarie in misura del 50% e la rivalutazione ISTAT, come Persona_2
per legge;
Essendo ancora minorenne i ricorrenti propongono il seguente Patto Persona_2
Genitoriale L' affidamento della figlia sarà congiunto, con collocazione presso la madre, in via prevalente;
il padre eserciterà il diritto di permanenza con la propria figlia con le seguenti modalità: il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 21, 00 e fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
qualora il padre per questioni e\o per altri motivi non potrà esercitare il suo diritto, lo stesso potrà recuperare il tempo di permanenza non esercitato, il primo giorno utile consecutivo, ovvero il fine settimana successivo;
riguardo alla festività Natalizie la minore starà con il padre dal 22 Dicembre al 29 e\o dal 29 Dicembre al
5 Gennaio, ovviamante si applicherà il principio dell' alternanza così pure per il giorno della
Befana Pasqua e Lunedì dell'Angelo le principali festività dell'anno secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo natalizio sette giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del natale e o del capodanno;
durante il periodo pasquale un anno la domenica di
Pasqua; la festa della mamma la minore la trascorrerà con la madre e quella del papà con il padre, anche se ciò significa rinunciare ai tempi di permanenza sopra descritti, recuperando eventualmente le giornate in periodi successivi. Il periodo di vacanze estive è stabilito in 15 giorni, che potranno essere godute sia nel periodo di Luglio che di Agosto, in tali periodi resta sospeso per entrambi il diritto di visita, ovviamente anche per il Ferragosto verrà applicato il criterio dell'alternanza. Entrambi genitori sono di religione Cattolico Cristiana, ma che comunque la minore è libera di scegliere, se lo desidera altra religione. Nessuno dei due genitori ha tatuaggi, in ogni caso qualora la propria figlia manifestasse l'intenzione di averne uno, sino a quando sarà minorenne, avrà la necessità di avere l'autorizzazione di entrambi i genitori. I ricorrenti fanno presente che i pagamenti delle somme indicate in ricorso dovranno essere effettuate entro e non oltre 60 giorni dal deposito del presente ricorso ed in ogni caso entro e non oltre la data di udienza fissata per la comparizione delle parti. La sig. Pt_1
in ogni caso visto il pagamento una tantum rinuncia al proprio assegno di
[...]
mantenimento”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
NA (ME) l'01/11/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 226 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1455 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 226 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Il Sig. inoltre, riconosce i grandi sacrifici che la Sig. ha dovuto CP_1 Pt_1
affrontare nel sostenere le spese economiche per mantenere i propri figli a scuola ed all'università, stante il fatto che la stessa svolge attività full time con una retribuzione di Euro
1.200,00 circa mensili, considerato il lauto risarcimento ottenuto, per l'ingiusta detenzione, lo stesso intende risarcire l'ex moglie anche dal punto di vista materiale trasferendo alla stessa le somme di denaro a titolo di compenso, così delineate;
€ 58.800,00 a titolo di assegni di mantenimento pregressi;
€. 25.000,00 quali spese straordinarie e tasse universitarie sostenute;
€. 44.520,00 a titolo di canoni di locazione della casa coniugale ed infine €. 50,000,00 a titolo di assegno una tantum nei confronti della sig. . Il sig. inoltre, si obbliga Parte_1 CP_1
a versare mensilmente la somma di €, 700,00 a titolo di mantenimento per i propri figli, Per_1
e ,oltre le spese straordinarie in misura del 50% e la rivalutazione ISTAT, come Persona_2
per legge;
Essendo ancora minorenne i ricorrenti propongono il seguente Patto Persona_2
Genitoriale L' affidamento della figlia sarà congiunto, con collocazione presso la madre, in via prevalente;
il padre eserciterà il diritto di permanenza con la propria figlia con le seguenti modalità: il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 21, 00 e fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
qualora il padre per questioni e\o per altri motivi non potrà esercitare il suo diritto, lo stesso potrà recuperare il tempo di permanenza non esercitato, il primo giorno utile consecutivo, ovvero il fine settimana successivo;
riguardo alla festività Natalizie la minore starà con il padre dal 22 Dicembre al 29 e\o dal 29 Dicembre al
5 Gennaio, ovviamante si applicherà il principio dell' alternanza così pure per il giorno della
Befana Pasqua e Lunedì dell'Angelo le principali festività dell'anno secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo natalizio sette giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del natale e o del capodanno;
durante il periodo pasquale un anno la domenica di
Pasqua; la festa della mamma la minore la trascorrerà con la madre e quella del papà con il padre, anche se ciò significa rinunciare ai tempi di permanenza sopra descritti, recuperando eventualmente le giornate in periodi successivi. Il periodo di vacanze estive è stabilito in 15 giorni, che potranno essere godute sia nel periodo di Luglio che di Agosto, in tali periodi resta sospeso per entrambi il diritto di visita, ovviamente anche per il Ferragosto verrà applicato il criterio dell'alternanza. Entrambi genitori sono di religione Cattolico Cristiana, ma che comunque la minore è libera di scegliere, se lo desidera altra religione. Nessuno dei due genitori ha tatuaggi, in ogni caso qualora la propria figlia manifestasse l'intenzione di averne uno, sino a quando sarà minorenne, avrà la necessità di avere l'autorizzazione di entrambi i genitori. I ricorrenti fanno presente che i pagamenti delle somme indicate in ricorso dovranno essere effettuate entro e non oltre 60 giorni dal deposito del presente ricorso ed in ogni caso entro e non oltre la data di udienza fissata per la comparizione delle parti. La sig. Pt_1
in ogni caso visto il pagamento una tantum rinuncia al proprio assegno di
[...]
mantenimento”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
NA (ME) l'01/11/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 226 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.