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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott. Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 467 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
– nato a [...] il [...], e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
– nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
FEDERICA MAURO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 3 luglio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/06/2025 - che i ricorrenti, in data 24/08/2005, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Decollatura (CZ) e che, dalla predetta unione, nasceva una figlia, Persona_1 in data 09.01.2008; che, in data 20.03.2013, il Tribunale di Lamezia Terme omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che, da allora, non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, pertanto, sussistono le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi continueranno a mantenere l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figli rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Persona_1 3) La figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e le ferie estive alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, presso le rispettive abitazioni;
4) Il sig. verserà mensilmente € 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre alla Parte_1 partecipazione al 50% delle spese straordinarie come per legge;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento per loro stessi;
6) Entrambi i coniugi prestano reciprocamente il consenso per eventuale espatrio.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza dell'8 luglio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 17 giugno 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 3 luglio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso inoltre atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 2 luglio 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Decollatura (CZ) ed in data 24/08/2005, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 7 febbraio 2013 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 2055/2012 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 7 febbraio 2013; data di deposito del presente ricorso;
16 giugno 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale tenutasi in data 8 luglio
2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro dichiaratamente del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 2 luglio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 467 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF – nato a Parte_1 C.F._1
ER LI (CZ) il 13.05.1980, e sig.ra - CF – nata a [...] Parte_2 C.F._2
LI (CZ) il 21.11.1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICA MAURO - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Decollatura
(CZ) ed in data 24/08/2005, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi continueranno a mantenere l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figli rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Persona_1
3) La figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e le ferie estive alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, presso le rispettive abitazioni;
4) Il sig. verserà mensilmente € 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre alla Parte_1 partecipazione al 50% delle spese straordinarie come per legge;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento per loro stessi;
6) Entrambi i coniugi prestano reciprocamente il consenso per eventuale espatrio.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente – atto n. 6, parte I, anno 2005 per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)