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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 774/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 07/05/2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Rocco Rizzello, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall' Avv. Francesco Stocco, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/11/2016, rubricato al n. RG 11242/2016,
e chiedevano l'emissione di un CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo fondato su 3 assegni emessi da a Parte_1 favore di I titoli, postdatati di un anno, venivano Controparte_2 emessi a pagamento di alcune macchine industriali per la produzione di pellet e tronchetti in legno vendute da a CP_1 [...]
ed intestati al genero Nel ricorso si Parte_1 Controparte_2 domandava: chiedono alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 c.p.c. e ss affinché voglia ingiungere al sig.
[...]
residente in [...] di pagare Parte_1 ai ricorrenti, immediatamente, per le causali indicate in premessa, la somma di € 14.556,91 oltre gli interessi moratori maturandi fino al saldo nonché le spese, competenze ed onorari di questo procedimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda ed emetteva Decreto Ingiuntivo n.
3348/2016 del 13/12/2016 - RG n. 11242/2016 con cui e CP_1 ingiungevano a : “di pagare Controparte_2 Parte_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 1.4556,91; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.”
Con atto di citazione del 11/02/2017 proponeva Parte_1 opposizione al decreto deducendo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di essendo gli assegni intestati a CP_1
Deduceva, inoltre, che alcun accordo di vendita Controparte_2 era intercorso tra le parti e che le macchine erano state consegnate dal solo al in conto vendita, sulla quale Controparte_2 Pt_1 sarebbe stata riconosciuta una provvigione mentre gli assegni
2 sarebbero stati emessi a mera garanzia in ipotesi di cessione, preclusa dall'assenza dei documenti attestanti la proprietà delle macchine.
Pertanto, concludeva chiedendo: - Parte_1
“preliminarmente sospendere e revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo concesso, oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e perché ricorrono i presupposti del fumus e del periculum;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per lo CP_1 effetto estrometterlo dal giudizio previa condanna alle spese ed onorari di giudizio in favore dell'opponente con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. e che lo stesso deve restituire Pt_1 CP_2 gli assegni bancari al sig. perché non vi sono motivi leciti in Pt_1 favore del con riguardo alle macchine consegnate in conto CP_2 vendita al;
conseguentemente, accertare, ed effettuare, relativa Pt_1 declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo per cui è opposizione per mancanza dei requisiti della certezza e della esigibilità nonché per difetto di procedura dovendo il sig. procedere con atto di CP_2 citazione e non con ricorso per decreto ingiuntivo. - con vittoria di spese di lite, onorari di giudizio compresi accessori, tutti in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cpc nella misura che l'On.le Giudice riterrà di giustizia e sentenza esecutiva ex lege”
Il giudizio veniva rubricato al n. RG 1635/2017 nell'ambito del quale si costituivano con comparsa di risposta e CP_1 CP_2
i quali deducevano che: le macchine oggetto di vendita, in
[...] origine di proprietà della Controparte_3 specializzata, tra le altre, nella produzione di macchinari industriali, erano state cedute a seguito della liquidazione della società; il , CP_1 nel frattempo emigrato in Svizzera, nel marzo del 2012 le cedeva al
, per il tramite del figlio , e le stesse venivano Pt_1 Persona_1 pagate con l'emissione di un primo lotto di assegni emessi con scadenza a un anno per consentire la rateizzazione dell'importo di €
14.500,00; a causa delle dichiarate momentanee difficoltà finanziarie,
3 il otteneva di non pagare gli assegni alla prima scadenza, titoli Pt_1 che venivano sostituiti con l'emissione di altri tre assegni pagabili al
05.09.2014 a favore, questa volta, di genero di Controparte_2
, per permetterne l'incasso precluso a quest'ultimo, ormai CP_1 residente in [...]; in prossimità della data indicata il Pt_1 chiedeva ed otteneva una ulteriore proroga mentre le successive promesse di pagamento rimanevano inadempiute tanto da portare il creditore a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto.
La comparsa di risposta si concludeva così: “ - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3348/2016 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 12.12.2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Condannare l'opponente alla Parte_1 rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
Il giudizio veniva istruito con l'ascolto dei testi e l'esame della produzione documentale.
Con sentenza n. 1143/2022, pubblicata il 22.02.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, così provvedeva: 1) accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 3348/16 del 13.12.2016 emesso in favore di
; 2) rigettava la opposizione spiegata dal sig. CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3348/16 del
[...]
13.12.2016 emesso in favore di;
3) compensa le Controparte_2 spese di lite fra tutte le parti in causa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
4 Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, hanno resistito in giudizio e concludendo CP_1 Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., dell'art. 2697
c.c. – Violazione del principio del contraddittorio tra le parti –
Sull'omesso adempimento dell'onere di allegazione probatoria –
Violazione dell'art. 111 Cost., sul giusto processo – Motivazione apparente per omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali.”, l'appellante denuncia una serie articolata di presunti errori del Tribunale: violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., del principio del contraddittorio e dell'art. 111
Cost., lamentando che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente per non aver considerato le dichiarazioni del teste Tes_1
ritenute decisive per dimostrare che le macchine non erano
[...] state vendute, ma solo consegnate “in conto vendita” presso i locali dell'appellante. Egli sostiene che avrebbe confermato che Tes_1
proponeva a soltanto di esporre le macchine per CP_2 Pt_1 tentare di venderle a terzi, con promessa di provvigione, e che gli assegni erano stati rilasciati come garanzia del valore dei beni depositati, privi di data e non destinati al pagamento. Lamenta quindi che il Tribunale abbia ignorato tale testimonianza, valorizzato solo altri testi e tratto conclusioni illogiche circa l'esistenza della compravendita. Invoca infine che la Corte d'Appello riformi la decisione, escludendo il contratto di vendita, riconoscendo la funzione di garanzia degli assegni e negando l'applicabilità dell'art. 1988 c.c.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante ricostruisce la vicenda prospettando un rapporto di mero
“conto vendita”, fondato essenzialmente sulle dichiarazioni del teste
, che il primo giudice avrebbe omesso di considerare. Tes_1
5 Tale impostazione non coglie tuttavia la reale portata dell'istruttoria svolta, che offre un quadro ben diverso e del tutto incompatibile con la tesi dell'appellante.
Le deposizioni valorizzate dal Tribunale – quelle dei testi e Tes_2
, entrambe coerenti, precise e convergenti – Persona_1 descrivono un utilizzo pieno e stabile dei macchinari da parte di , Pt_1 utilizzati per la produzione di pellet e tronchetti, installati nei suoi locali e oggetto di interventi tecnici ripetuti.
I macchinari non furono semplicemente “esposti”, ma effettivamente impiegati nella sua attività produttiva;
ciò risulta non solo dalle dichiarazioni testimoniali, ma anche dalle stesse ammissioni dell'opponente in interrogatorio formale, ove egli riferisce di aver contattato per questioni legate al mancato funzionamento, CP_1 chiedendo tempo per “versare l'importo”, espressione difficilmente conciliabile con la tesi di una mera custodia finalizzata alla vendita.
Quanto alla testimonianza di , essa non è stata affatto ignorata Tes_1 dal primo giudice, ma è stata implicitamente ritenuta non idonea a scalfire il robusto quadro probatorio contrario.
Le dichiarazioni del , peraltro rese a distanza di anni e non Tes_1 supportate da riscontri oggettivi, attengono alla fase iniziale del rapporto e descrivono un'ipotesi di “conto vendita” che non trova conferma né negli sviluppi successivi né nelle condotte delle parti.
L'asserita mancata consegna di documentazione sulla proprietà, il riferimento a due potenziali acquirenti che non avrebbero manifestato interesse e la presunta richiesta di assegni “in garanzia” non sono elementi sufficienti a sovvertire il quadro complessivo dell'istruttoria, soprattutto a fronte del fatto pacifico che ha trattenuto i Pt_1 macchinari per anni, li ha utilizzati, ha beneficiato dei relativi prodotti e ha emesso tre assegni compilati con importi e data.
È significativo che nessuno dei comportamenti successivi sia compatibile con la logica del “conto vendita”, il quale implica la restituzione dei beni non venduti, non certo il loro uso continuato e la richiesta di assistenza tecnica per mantenerli in funzione.
6 Anzi, è proprio il contenuto oggettivo dei titoli a costituire un ulteriore indice rivelatore della reale natura del rapporto: gli assegni in questione sono tre, non uno (circostanza anomala per una semplice garanzia); recano importi distinti e predeterminati;
sono stati emessi nella stessa data (05.09.2014) e sono stati effettivamente portati all'incasso.
Tanto la pluralità dei titoli, quanto la predeterminazione delle somme e la loro presentazione all'incasso costituiscono elementi del tutto incompatibili con la prospettazione di una garanzia, la quale, se realmente pattuita, avrebbe trovato più verosimile espressione in un singolo titolo “di sicurezza”, non in tre assegni con scadenza e importi certi.
Ancora meno si spiega, in tale quadro, la richiesta dell'appellante di ulteriori proroghe proprio il giorno della presentazione all'incasso: un comportamento tipico del debitore in mora e non già di chi abbia rilasciato un mero strumento fiduciario privo di funzione solutoria.
La ricostruzione dell'appellante si scontra inoltre con il disposto dell'art. 1988 c.c., correttamente applicato dal Tribunale.
Gli assegni emessi da costituiscono promessa di pagamento che Pt_1 fa presumere l'esistenza del debito, salvo prova contraria che nel caso in esame non è stata fornita.
L'appellante, per superare tale presunzione, avrebbe dovuto dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di un patto di garanzia diverso dalla funzione propria del titolo di credito, non essendo sufficiente la sola affermazione di tale destinazione né la deposizione isolata di
, smentita sia dalle ammissioni dell'opponente sia dalla Tes_1 condotta complessiva delle parti. La stessa vicenda della successiva
“revoca” degli assegni conferma, più che smentire, che essi fossero destinati al pagamento: se davvero fossero stati consegnati solo come garanzia, non vi sarebbe stato alcun motivo logico per revocarli né per chiedere tempo per onorarli.
Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto che la prova contraria richiesta dall'art. 1988 c.c. non fosse stata fornita.
7 Neppure risulta fondata la dedotta violazione dell'art. 111 Cost. o del principio del contraddittorio, atteso che la motivazione del primo giudice dà conto in modo sufficiente degli elementi ritenuti rilevanti per la decisione e non è necessario che la sentenza menzioni ogni singola prova, essendo sufficiente che esponga le ragioni del convincimento e la valutazione delle prove ritenute decisive.
La motivazione non è affatto “apparente”, ma anzi coerente nel ritenere inattendibile la prospettazione dell'appellante e preferire le deposizioni maggiormente dettagliate, attendibili e riscontrate.
In definitiva, le circostanze valorizzate dall'appellante non sono idonee a scalfire il quadro probatorio che ha condotto il Tribunale a ritenere sussistente la compravendita e ad attribuire agli assegni la funzione di pagamento. La tesi del conto vendita si rivela frutto di una ricostruzione parziale e tardiva, non conforme ai fatti emersi e non supportata da riscontri oggettivi.
La sentenza impugnata resiste dunque alle censure mosse e il motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.– sulla compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.” l'appellante censura la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, ritenendola illegittima per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Sostiene che, essendo stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , rispetto a quest'ultimo egli sarebbe risultato CP_1
“totalmente vittorioso”; pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare alle spese, anziché compensarle. Richiama la CP_1 giurisprudenza costituzionale che limita la compensazione alle ipotesi tassative (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, e altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) e sostiene che nel caso concreto nessuna di tali condizioni ricorre. Ne deriva, secondo l'appellante, la “manifesta ingiustizia” della compensazione totale e l'obbligo per la Corte d'Appello di condannare
RE alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
Il motivo è infondato.
8 La censura si fonda sull'assunto secondo cui l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1 avrebbe determinato la totale vittoria dell'opponente nei confronti di tale parte, sicché la compensazione delle spese sarebbe stata illegittima.
Tale impostazione è, tuttavia, parziale e non tiene conto dell'effettivo esito della controversia, che presenta una struttura ben più articolata.
La sentenza di primo grado ha sì accolto l'eccezione relativa alla legittimazione attiva di , ma ha al contempo rigettato CP_1 integralmente l'opposizione proposta da nei confronti dell'altro Pt_1 ingiungente, , confermando il decreto ingiuntivo per l'intero CP_2 importo degli assegni.
L'opposizione è quindi risultata solo marginalmente accolta e nella sua parte preponderante respinta, con piena conferma della pretesa creditoria sostanziale.
Non può dunque parlarsi, come pretende l'appellante, di una vittoria
“totale” nei confronti di RE idonea a determinare automaticamente l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Il difetto di legittimazione attiva accertato nei confronti di uno dei due ingiungenti concerne un profilo strettamente soggettivo della domanda, che non incide sulla sostanza del rapporto né sull'esistenza del credito.
Si è trattato, in altri termini, di una parziale soccombenza solo formale, che non ha comportato l'accoglimento delle domande sostanziali di
, né ha inciso sulla sua responsabilità debitoria. Pt_1
In un contesto in cui l'appellante è risultato integralmente soccombente quanto al merito della pretesa creditoria e solo parzialmente vittorioso su un aspetto formale relativo ad una delle parti convenute, si configura una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese, come coerentemente ritenuto dal Tribunale.
La motivazione adottata dal primo giudice – il “parziale accoglimento della domanda” – è sufficiente e conforme ai requisiti dell'art. 92
c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
9 Non è necessario che il giudice espliciti la sussistenza di ciascuna delle condizioni tipizzate dalla norma, essendo sufficiente che dia conto dell'esistenza di una situazione che renda equo non gravare interamente una sola parte delle spese processuali.
La Corte costituzionale non ha imposto una motivazione analitica o complessa, ma solo l'esigenza che la compensazione sia sorretta da una ragione giustificativa, che nel caso di specie è chiaramente presente e trova riscontro nell'esito bifasico del giudizio.
L'argomento dell'appellante, secondo cui la compensazione presupporrebbe la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, non coglie nel segno.
La vicenda processuale ha presentato un assetto peculiare, caratterizzato dal contemporaneo accoglimento di un'eccezione formale sollevata dall'opponente e dalla reiezione integrale delle sue pretese sostanziali.
Tale assetto integra, già di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione, trattandosi di una tipica ipotesi di soccombenza reciproca riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 92 c.p.c.
Né può sostenersi che l'assenza di una espressa indicazione di “gravi ed eccezionali ragioni” renda la motivazione carente, poiché il giudice ha chiaramente individuato nella natura parzialmente accolta della domanda la ragione dell'equilibrata ripartizione delle spese.
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. né dei principi affermati dalla Corte costituzionale, e la regolamentazione delle spese adottata dal Tribunale appare immune da censure.
Il motivo di appello, essendo privo di fondamento, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo d'appello principale, rubricato “Sugli interessi moratori (ovvero, gli interessi con il tasso per le transazioni commerciali ex d. lgs. 231/2002) applicati nell'atto di precetto –
Violazione del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e degli artt. 1224 e 1284
c.c”, l'appellante contesta la voce “interessi” indicata nell'atto di precetto del 16.9.2022, sostenendo che avrebbe applicato CP_2 illegittimamente il tasso moratorio previsto dal d.lgs. 231/2002
10 (interessi per le transazioni commerciali). Poiché tale tasso è applicabile solo nei rapporti tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione, e poiché nel caso concreto gli assegni erano stati emessi e ricevuti da persone fisiche, egli ritiene che gli unici interessi dovuti siano quelli legali ex artt. 1224 e 1284 c.c., che ammonterebbero a soli € 464,19. Deduce pertanto che l'importo di €
9.183,44 indicato nel precetto sarebbe “abnorme” e frutto di un'applicazione indebita del d.lgs. 231/2002, e chiede alla Corte di dichiarare dovuti i soli interessi legali.
Il motivo deve essere rigettato, giacché esso non investe la sentenza impugnata, è nuovo e, comunque, non incide sulla legittimità del titolo giudiziale.
L'appellante fonda la censura sull'atto di precetto notificato dopo la pubblicazione della sentenza, lamentando che il creditore avrebbe calcolato gli interessi applicando un tasso non pertinente.
Tuttavia, deve rilevarsi che la sentenza oggi gravata non contiene alcuna statuizione sugli accessori del credito, limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo per il solo importo capitale risultante dagli assegni.
La questione posta dall'appellante riguarda quindi un atto successivo e autonomo rispetto al provvedimento impugnato, rispetto al quale la
Corte d'Appello non ha potere di cognizione, essendo tale controllo demandato ai rimedi propri del giudizio di esecuzione, quali l'opposizione a precetto o agli atti esecutivi.
Nel giudizio d'appello non è possibile introdurre per la prima volta contestazioni riguardanti un atto che non è parte della decisione impugnata, pena la violazione del divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante non aveva infatti sollevato alcuna doglianza relativa agli interessi in primo grado, né avrebbe potuto farlo, trattandosi di una questione sorta solo dopo la sentenza.
Anche a voler superare il profilo preclusivo, la censura non scalfisce la correttezza della decisione del Tribunale, che ha pronunciato sulla
11 sussistenza del credito principale senza determinare tassi né importi relativi agli accessori.
L'eventuale erroneità del tasso applicato nel precetto è questione distinta dal merito del credito monitorio e non ne inficia la validità. È principio pacifico che il creditore possa errare nella quantificazione degli interessi, ma ciò non incide sulla legittimità del titolo giudiziale né comporta la riforma della sentenza di merito;
semmai, potrebbe determinare una parziale inefficacia del precetto, da far valere davanti al giudice dell'esecuzione, non già alla Corte d'Appello.
Neppure può fondare la richiesta dell'appellante la dedotta inapplicabilità del d.lgs. 231/2002, atteso che tale considerazione, quand'anche condivisibile, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del rapporto ed è del tutto estranea all'accertamento giudiziale compiuto in primo grado.
La Corte non è chiamata a stabilire quale sia il tasso effettivamente dovuto in via esecutiva, bensì a verificare la correttezza della statuizione sul credito, che non ha incluso né quantificato interessi, limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo nel suo importo capitale.
Anche il terzo motivo deve essere, pertanto, respinto.
Con l'appello incidentale, e CP_1 Controparte_2 sostengono che il vero venditore dei macchinari fosse , il quale CP_1
– a loro dire – avrebbe concluso la vendita con , percepito le Pt_1 richieste di proroga del pagamento e fornito assistenza tecnica attraverso i propri familiari. La sentenza sarebbe pertanto viziata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , CP_1 avendo il Tribunale fondato tale conclusione unicamente sull'intestazione degli assegni a nome di , senza considerare CP_2
l'effettivo rapporto causale intercorso tra e . Gli appellanti Pt_1 CP_1 assumono inoltre che la motivazione sarebbe contraddittoria, poiché riconoscerebbe l'esistenza del contratto di vendita tra e , CP_1 Pt_1 salvo poi negare al primo la titolarità del relativo credito. Da tale impostazione discenderebbe, a loro avviso, l'erroneità anche della statuizione sulle spese, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente: , in quanto effettivo venditore, avrebbe diritto al CP_1
12 rimborso delle spese di entrambi i gradi;
, non essendo CP_2 risultato soccombente, avrebbe parimenti diritto alle spese. Gli appellanti lamentano infine che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente e perplessa. In conclusione, chiedono che sia riconosciuta la legittimazione attiva di , dichiarato inammissibile CP_1
l'appello principale e condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite.
Il motivo è parzialmente fondato.
La ricostruzione proposta dagli appellati non coglie il nodo centrale su cui la sentenza di primo grado ha correttamente fondato la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di : la domanda monitoria trae CP_1 titolo esclusivamente da tre assegni bancari intestati a CP_2
[...]
In un procedimento fondato su titoli di credito, la legittimazione attiva
è determinata unicamente dalla titolarità cartolare del titolo, non dalla pretesa titolarità sostanziale del rapporto causale (Cass. civ., sez. III,
31 marzo 2025, n. 8426).
La legittimazione a chiedere decreto ingiuntivo compete dunque alla parte indicata sul titolo come beneficiaria, essendo l'assegno basato su un sistema di circolazione e legittimazione letterale che non può essere superato attraverso ricostruzioni fattuali diverse.
Né la cognizione piena propria del giudizio di opposizione consente di attribuire ad un soggetto diverso da quello cartolarmente legittimato la titolarità attiva della domanda monitoria. Il giudice dell'opposizione può certamente accertare se il credito sussista nella sua causa, ma non può trasformare l'azione monitoria, radicata su assegni intestati ad un determinato soggetto, in un'azione di adempimento contrattuale in favore di un soggetto diverso.
L'appello incidentale tenta proprio questa sovrapposizione fra piani distinti – cartolare e causale – senza considerare che l'opponente non ha mai proposto domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare titolare del credito causale, né è stata dedotta o provata una CP_1 cessione del credito o un accordo idoneo a trasferire a il diritto CP_1 incorporato nel titolo.
13 I numerosi elementi richiamati dagli appellanti – rapporti personali pregressi, fatture di revisione intestate alla C.E.IM, contatti tra Pt_1
e per proroghe e chiarimenti sul funzionamento dei macchinari CP_1
– sono del tutto irrilevanti sul piano della legittimazione attiva monitoria.
Essi possono contribuire a chiarire la dinamica della vendita e il ruolo sostanziale delle parti, ma non modificano la circostanza decisiva: gli assegni, unici titoli posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, erano intestati a e solo questi era legittimato ad CP_2 agire monitoriamente.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare il difetto di legittimazione di , ha dunque correttamente applicato i principi in materia di CP_1 titoli di credito.
Neppure è ravvisabile la denunciata contraddittorietà della motivazione.
Non vi è alcun contrasto insanabile fra l'accertamento del rapporto causale e la negazione della legittimazione attiva.
Il Tribunale ha ritenuto provata la vendita dei macchinari, ma ha escluso che potesse azionare il credito sulla base degli assegni, CP_1 perché non ne era l'intestatario né il portatore.
La distinzione fra causa del credito e legittimazione cartolare è perfettamente coerente e non introduce alcuna illogicità.
La motivazione è tutt'altro che apparente, avendo richiamato il dato documentale decisivo – l'intestazione dei titoli – e avendo spiegato perché esso impedisse l'accoglimento della domanda monitoria nei confronti di . CP_1
Quanto alla pretesa comunanza di diritti tra e nella CP_1 CP_2 richiesta del pagamento, essa non trova alcun fondamento né nelle norme sulla circolazione dei titoli di credito né nel comportamento processuale delle parti.
ha agito come unico beneficiario dei titoli;
non ha CP_2 CP_1 mai proposto domanda autonoma fondata sulla vendita né ha ottenuto una cessione del credito.
14 Pretendere che in sede monitoria possano sommarsi legittimazione cartolare e titolarità causale significa sovrapporre piani incompatibili, sovvertendo l'intero sistema dei titoli di credito.
Per le medesime ragioni, risulta infondata anche la doglianza relativa alle spese.
La compensazione disposta dal Tribunale trova ragione nella parziale soccombenza delle parti: da un lato, è risultato integralmente Pt_1 soccombente nei rapporti con;
dall'altro, l'eccezione di CP_2 difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti di è stata CP_1 accolta.
La natura parziale dell'accoglimento è stata esplicitamente indicata nella sentenza e costituisce ragione sufficiente per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non sussistono gli estremi per condannare alle spese nei Pt_1 confronti di , giacché proprio la mancanza di legittimazione di CP_1 quest'ultimo ha impedito che egli risultasse “vittorioso” su una pretesa di cui non era processualmente titolare.
Merita invece accoglimento la censura sollevata da CP_2 in ordine all'erronea compensazione delle spese operata dal
[...]
Tribunale nei suoi confronti.
Dall'esame della sentenza impugnata e dell'andamento del giudizio di primo grado risulta infatti che non ha mai subito alcuna CP_2 forma di soccombenza, né diretta né indiretta. Il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato nei suoi confronti, l'opposizione proposta da è stata respinta, e nessuna domanda, eccezione o Pt_1 istanza riferibile alla sua posizione è stata rigettata o dichiarata infondata.
Egli è, dunque, parte totalmente vittoriosa.
In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza, individuando in — parte integralmente perdente Pt_1 nei suoi confronti — il soggetto tenuto a rifondergliele.
15 La scelta di estendere la compensazione delle spese anche al rapporto processuale tra e risulta pertanto priva di base Pt_1 CP_2 normativa.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in presenza di presupposti tassativi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso di specie.
Non vi è soccombenza reciproca, perché non ha perso su CP_2 alcun punto della controversia;
la vicenda non presenta profili di novità, né risulta caratterizzata da mutamenti giurisprudenziali;
né, ancora, emergono ragioni di eccezionale gravità tali da giustificare una deroga al criterio della soccombenza in danno della parte totalmente vittoriosa.
Neppure può ritenersi che la complessità del giudizio, determinata dall'intreccio tra la posizione di e quella di , sia idonea CP_2 CP_1
a giustificare la compensazione nei suoi confronti: la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la difesa coordinata di più parti non elimini l'autonomia delle rispettive posizioni processuali, né consenta di estendere alla parte pienamente vittoriosa le conseguenze della soccombenza altrui.
Alla luce di tali considerazioni, è pertanto corretto limitare la compensazione ai soli rapporti tra e , con condanna Pt_1 CP_1 dell'appellante principale alla rifusione delle spese sostenute da nel giudizio di primo e secondo grado. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna
[...]
a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_2 primo grado, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
16 3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado d'appello, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Lecce, 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 774/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 07/05/2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Rocco Rizzello, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall' Avv. Francesco Stocco, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/11/2016, rubricato al n. RG 11242/2016,
e chiedevano l'emissione di un CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo fondato su 3 assegni emessi da a Parte_1 favore di I titoli, postdatati di un anno, venivano Controparte_2 emessi a pagamento di alcune macchine industriali per la produzione di pellet e tronchetti in legno vendute da a CP_1 [...]
ed intestati al genero Nel ricorso si Parte_1 Controparte_2 domandava: chiedono alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 c.p.c. e ss affinché voglia ingiungere al sig.
[...]
residente in [...] di pagare Parte_1 ai ricorrenti, immediatamente, per le causali indicate in premessa, la somma di € 14.556,91 oltre gli interessi moratori maturandi fino al saldo nonché le spese, competenze ed onorari di questo procedimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda ed emetteva Decreto Ingiuntivo n.
3348/2016 del 13/12/2016 - RG n. 11242/2016 con cui e CP_1 ingiungevano a : “di pagare Controparte_2 Parte_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 1.4556,91; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.”
Con atto di citazione del 11/02/2017 proponeva Parte_1 opposizione al decreto deducendo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di essendo gli assegni intestati a CP_1
Deduceva, inoltre, che alcun accordo di vendita Controparte_2 era intercorso tra le parti e che le macchine erano state consegnate dal solo al in conto vendita, sulla quale Controparte_2 Pt_1 sarebbe stata riconosciuta una provvigione mentre gli assegni
2 sarebbero stati emessi a mera garanzia in ipotesi di cessione, preclusa dall'assenza dei documenti attestanti la proprietà delle macchine.
Pertanto, concludeva chiedendo: - Parte_1
“preliminarmente sospendere e revocare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo concesso, oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e perché ricorrono i presupposti del fumus e del periculum;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per lo CP_1 effetto estrometterlo dal giudizio previa condanna alle spese ed onorari di giudizio in favore dell'opponente con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. e che lo stesso deve restituire Pt_1 CP_2 gli assegni bancari al sig. perché non vi sono motivi leciti in Pt_1 favore del con riguardo alle macchine consegnate in conto CP_2 vendita al;
conseguentemente, accertare, ed effettuare, relativa Pt_1 declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo per cui è opposizione per mancanza dei requisiti della certezza e della esigibilità nonché per difetto di procedura dovendo il sig. procedere con atto di CP_2 citazione e non con ricorso per decreto ingiuntivo. - con vittoria di spese di lite, onorari di giudizio compresi accessori, tutti in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cpc nella misura che l'On.le Giudice riterrà di giustizia e sentenza esecutiva ex lege”
Il giudizio veniva rubricato al n. RG 1635/2017 nell'ambito del quale si costituivano con comparsa di risposta e CP_1 CP_2
i quali deducevano che: le macchine oggetto di vendita, in
[...] origine di proprietà della Controparte_3 specializzata, tra le altre, nella produzione di macchinari industriali, erano state cedute a seguito della liquidazione della società; il , CP_1 nel frattempo emigrato in Svizzera, nel marzo del 2012 le cedeva al
, per il tramite del figlio , e le stesse venivano Pt_1 Persona_1 pagate con l'emissione di un primo lotto di assegni emessi con scadenza a un anno per consentire la rateizzazione dell'importo di €
14.500,00; a causa delle dichiarate momentanee difficoltà finanziarie,
3 il otteneva di non pagare gli assegni alla prima scadenza, titoli Pt_1 che venivano sostituiti con l'emissione di altri tre assegni pagabili al
05.09.2014 a favore, questa volta, di genero di Controparte_2
, per permetterne l'incasso precluso a quest'ultimo, ormai CP_1 residente in [...]; in prossimità della data indicata il Pt_1 chiedeva ed otteneva una ulteriore proroga mentre le successive promesse di pagamento rimanevano inadempiute tanto da portare il creditore a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto.
La comparsa di risposta si concludeva così: “ - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3348/2016 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 12.12.2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Condannare l'opponente alla Parte_1 rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
Il giudizio veniva istruito con l'ascolto dei testi e l'esame della produzione documentale.
Con sentenza n. 1143/2022, pubblicata il 22.02.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, così provvedeva: 1) accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 3348/16 del 13.12.2016 emesso in favore di
; 2) rigettava la opposizione spiegata dal sig. CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3348/16 del
[...]
13.12.2016 emesso in favore di;
3) compensa le Controparte_2 spese di lite fra tutte le parti in causa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
4 Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, hanno resistito in giudizio e concludendo CP_1 Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., dell'art. 2697
c.c. – Violazione del principio del contraddittorio tra le parti –
Sull'omesso adempimento dell'onere di allegazione probatoria –
Violazione dell'art. 111 Cost., sul giusto processo – Motivazione apparente per omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali.”, l'appellante denuncia una serie articolata di presunti errori del Tribunale: violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., del principio del contraddittorio e dell'art. 111
Cost., lamentando che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente per non aver considerato le dichiarazioni del teste Tes_1
ritenute decisive per dimostrare che le macchine non erano
[...] state vendute, ma solo consegnate “in conto vendita” presso i locali dell'appellante. Egli sostiene che avrebbe confermato che Tes_1
proponeva a soltanto di esporre le macchine per CP_2 Pt_1 tentare di venderle a terzi, con promessa di provvigione, e che gli assegni erano stati rilasciati come garanzia del valore dei beni depositati, privi di data e non destinati al pagamento. Lamenta quindi che il Tribunale abbia ignorato tale testimonianza, valorizzato solo altri testi e tratto conclusioni illogiche circa l'esistenza della compravendita. Invoca infine che la Corte d'Appello riformi la decisione, escludendo il contratto di vendita, riconoscendo la funzione di garanzia degli assegni e negando l'applicabilità dell'art. 1988 c.c.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante ricostruisce la vicenda prospettando un rapporto di mero
“conto vendita”, fondato essenzialmente sulle dichiarazioni del teste
, che il primo giudice avrebbe omesso di considerare. Tes_1
5 Tale impostazione non coglie tuttavia la reale portata dell'istruttoria svolta, che offre un quadro ben diverso e del tutto incompatibile con la tesi dell'appellante.
Le deposizioni valorizzate dal Tribunale – quelle dei testi e Tes_2
, entrambe coerenti, precise e convergenti – Persona_1 descrivono un utilizzo pieno e stabile dei macchinari da parte di , Pt_1 utilizzati per la produzione di pellet e tronchetti, installati nei suoi locali e oggetto di interventi tecnici ripetuti.
I macchinari non furono semplicemente “esposti”, ma effettivamente impiegati nella sua attività produttiva;
ciò risulta non solo dalle dichiarazioni testimoniali, ma anche dalle stesse ammissioni dell'opponente in interrogatorio formale, ove egli riferisce di aver contattato per questioni legate al mancato funzionamento, CP_1 chiedendo tempo per “versare l'importo”, espressione difficilmente conciliabile con la tesi di una mera custodia finalizzata alla vendita.
Quanto alla testimonianza di , essa non è stata affatto ignorata Tes_1 dal primo giudice, ma è stata implicitamente ritenuta non idonea a scalfire il robusto quadro probatorio contrario.
Le dichiarazioni del , peraltro rese a distanza di anni e non Tes_1 supportate da riscontri oggettivi, attengono alla fase iniziale del rapporto e descrivono un'ipotesi di “conto vendita” che non trova conferma né negli sviluppi successivi né nelle condotte delle parti.
L'asserita mancata consegna di documentazione sulla proprietà, il riferimento a due potenziali acquirenti che non avrebbero manifestato interesse e la presunta richiesta di assegni “in garanzia” non sono elementi sufficienti a sovvertire il quadro complessivo dell'istruttoria, soprattutto a fronte del fatto pacifico che ha trattenuto i Pt_1 macchinari per anni, li ha utilizzati, ha beneficiato dei relativi prodotti e ha emesso tre assegni compilati con importi e data.
È significativo che nessuno dei comportamenti successivi sia compatibile con la logica del “conto vendita”, il quale implica la restituzione dei beni non venduti, non certo il loro uso continuato e la richiesta di assistenza tecnica per mantenerli in funzione.
6 Anzi, è proprio il contenuto oggettivo dei titoli a costituire un ulteriore indice rivelatore della reale natura del rapporto: gli assegni in questione sono tre, non uno (circostanza anomala per una semplice garanzia); recano importi distinti e predeterminati;
sono stati emessi nella stessa data (05.09.2014) e sono stati effettivamente portati all'incasso.
Tanto la pluralità dei titoli, quanto la predeterminazione delle somme e la loro presentazione all'incasso costituiscono elementi del tutto incompatibili con la prospettazione di una garanzia, la quale, se realmente pattuita, avrebbe trovato più verosimile espressione in un singolo titolo “di sicurezza”, non in tre assegni con scadenza e importi certi.
Ancora meno si spiega, in tale quadro, la richiesta dell'appellante di ulteriori proroghe proprio il giorno della presentazione all'incasso: un comportamento tipico del debitore in mora e non già di chi abbia rilasciato un mero strumento fiduciario privo di funzione solutoria.
La ricostruzione dell'appellante si scontra inoltre con il disposto dell'art. 1988 c.c., correttamente applicato dal Tribunale.
Gli assegni emessi da costituiscono promessa di pagamento che Pt_1 fa presumere l'esistenza del debito, salvo prova contraria che nel caso in esame non è stata fornita.
L'appellante, per superare tale presunzione, avrebbe dovuto dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di un patto di garanzia diverso dalla funzione propria del titolo di credito, non essendo sufficiente la sola affermazione di tale destinazione né la deposizione isolata di
, smentita sia dalle ammissioni dell'opponente sia dalla Tes_1 condotta complessiva delle parti. La stessa vicenda della successiva
“revoca” degli assegni conferma, più che smentire, che essi fossero destinati al pagamento: se davvero fossero stati consegnati solo come garanzia, non vi sarebbe stato alcun motivo logico per revocarli né per chiedere tempo per onorarli.
Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto che la prova contraria richiesta dall'art. 1988 c.c. non fosse stata fornita.
7 Neppure risulta fondata la dedotta violazione dell'art. 111 Cost. o del principio del contraddittorio, atteso che la motivazione del primo giudice dà conto in modo sufficiente degli elementi ritenuti rilevanti per la decisione e non è necessario che la sentenza menzioni ogni singola prova, essendo sufficiente che esponga le ragioni del convincimento e la valutazione delle prove ritenute decisive.
La motivazione non è affatto “apparente”, ma anzi coerente nel ritenere inattendibile la prospettazione dell'appellante e preferire le deposizioni maggiormente dettagliate, attendibili e riscontrate.
In definitiva, le circostanze valorizzate dall'appellante non sono idonee a scalfire il quadro probatorio che ha condotto il Tribunale a ritenere sussistente la compravendita e ad attribuire agli assegni la funzione di pagamento. La tesi del conto vendita si rivela frutto di una ricostruzione parziale e tardiva, non conforme ai fatti emersi e non supportata da riscontri oggettivi.
La sentenza impugnata resiste dunque alle censure mosse e il motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.– sulla compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.” l'appellante censura la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, ritenendola illegittima per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Sostiene che, essendo stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , rispetto a quest'ultimo egli sarebbe risultato CP_1
“totalmente vittorioso”; pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare alle spese, anziché compensarle. Richiama la CP_1 giurisprudenza costituzionale che limita la compensazione alle ipotesi tassative (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, e altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) e sostiene che nel caso concreto nessuna di tali condizioni ricorre. Ne deriva, secondo l'appellante, la “manifesta ingiustizia” della compensazione totale e l'obbligo per la Corte d'Appello di condannare
RE alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
Il motivo è infondato.
8 La censura si fonda sull'assunto secondo cui l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1 avrebbe determinato la totale vittoria dell'opponente nei confronti di tale parte, sicché la compensazione delle spese sarebbe stata illegittima.
Tale impostazione è, tuttavia, parziale e non tiene conto dell'effettivo esito della controversia, che presenta una struttura ben più articolata.
La sentenza di primo grado ha sì accolto l'eccezione relativa alla legittimazione attiva di , ma ha al contempo rigettato CP_1 integralmente l'opposizione proposta da nei confronti dell'altro Pt_1 ingiungente, , confermando il decreto ingiuntivo per l'intero CP_2 importo degli assegni.
L'opposizione è quindi risultata solo marginalmente accolta e nella sua parte preponderante respinta, con piena conferma della pretesa creditoria sostanziale.
Non può dunque parlarsi, come pretende l'appellante, di una vittoria
“totale” nei confronti di RE idonea a determinare automaticamente l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Il difetto di legittimazione attiva accertato nei confronti di uno dei due ingiungenti concerne un profilo strettamente soggettivo della domanda, che non incide sulla sostanza del rapporto né sull'esistenza del credito.
Si è trattato, in altri termini, di una parziale soccombenza solo formale, che non ha comportato l'accoglimento delle domande sostanziali di
, né ha inciso sulla sua responsabilità debitoria. Pt_1
In un contesto in cui l'appellante è risultato integralmente soccombente quanto al merito della pretesa creditoria e solo parzialmente vittorioso su un aspetto formale relativo ad una delle parti convenute, si configura una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese, come coerentemente ritenuto dal Tribunale.
La motivazione adottata dal primo giudice – il “parziale accoglimento della domanda” – è sufficiente e conforme ai requisiti dell'art. 92
c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
9 Non è necessario che il giudice espliciti la sussistenza di ciascuna delle condizioni tipizzate dalla norma, essendo sufficiente che dia conto dell'esistenza di una situazione che renda equo non gravare interamente una sola parte delle spese processuali.
La Corte costituzionale non ha imposto una motivazione analitica o complessa, ma solo l'esigenza che la compensazione sia sorretta da una ragione giustificativa, che nel caso di specie è chiaramente presente e trova riscontro nell'esito bifasico del giudizio.
L'argomento dell'appellante, secondo cui la compensazione presupporrebbe la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, non coglie nel segno.
La vicenda processuale ha presentato un assetto peculiare, caratterizzato dal contemporaneo accoglimento di un'eccezione formale sollevata dall'opponente e dalla reiezione integrale delle sue pretese sostanziali.
Tale assetto integra, già di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione, trattandosi di una tipica ipotesi di soccombenza reciproca riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 92 c.p.c.
Né può sostenersi che l'assenza di una espressa indicazione di “gravi ed eccezionali ragioni” renda la motivazione carente, poiché il giudice ha chiaramente individuato nella natura parzialmente accolta della domanda la ragione dell'equilibrata ripartizione delle spese.
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. né dei principi affermati dalla Corte costituzionale, e la regolamentazione delle spese adottata dal Tribunale appare immune da censure.
Il motivo di appello, essendo privo di fondamento, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo d'appello principale, rubricato “Sugli interessi moratori (ovvero, gli interessi con il tasso per le transazioni commerciali ex d. lgs. 231/2002) applicati nell'atto di precetto –
Violazione del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e degli artt. 1224 e 1284
c.c”, l'appellante contesta la voce “interessi” indicata nell'atto di precetto del 16.9.2022, sostenendo che avrebbe applicato CP_2 illegittimamente il tasso moratorio previsto dal d.lgs. 231/2002
10 (interessi per le transazioni commerciali). Poiché tale tasso è applicabile solo nei rapporti tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione, e poiché nel caso concreto gli assegni erano stati emessi e ricevuti da persone fisiche, egli ritiene che gli unici interessi dovuti siano quelli legali ex artt. 1224 e 1284 c.c., che ammonterebbero a soli € 464,19. Deduce pertanto che l'importo di €
9.183,44 indicato nel precetto sarebbe “abnorme” e frutto di un'applicazione indebita del d.lgs. 231/2002, e chiede alla Corte di dichiarare dovuti i soli interessi legali.
Il motivo deve essere rigettato, giacché esso non investe la sentenza impugnata, è nuovo e, comunque, non incide sulla legittimità del titolo giudiziale.
L'appellante fonda la censura sull'atto di precetto notificato dopo la pubblicazione della sentenza, lamentando che il creditore avrebbe calcolato gli interessi applicando un tasso non pertinente.
Tuttavia, deve rilevarsi che la sentenza oggi gravata non contiene alcuna statuizione sugli accessori del credito, limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo per il solo importo capitale risultante dagli assegni.
La questione posta dall'appellante riguarda quindi un atto successivo e autonomo rispetto al provvedimento impugnato, rispetto al quale la
Corte d'Appello non ha potere di cognizione, essendo tale controllo demandato ai rimedi propri del giudizio di esecuzione, quali l'opposizione a precetto o agli atti esecutivi.
Nel giudizio d'appello non è possibile introdurre per la prima volta contestazioni riguardanti un atto che non è parte della decisione impugnata, pena la violazione del divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante non aveva infatti sollevato alcuna doglianza relativa agli interessi in primo grado, né avrebbe potuto farlo, trattandosi di una questione sorta solo dopo la sentenza.
Anche a voler superare il profilo preclusivo, la censura non scalfisce la correttezza della decisione del Tribunale, che ha pronunciato sulla
11 sussistenza del credito principale senza determinare tassi né importi relativi agli accessori.
L'eventuale erroneità del tasso applicato nel precetto è questione distinta dal merito del credito monitorio e non ne inficia la validità. È principio pacifico che il creditore possa errare nella quantificazione degli interessi, ma ciò non incide sulla legittimità del titolo giudiziale né comporta la riforma della sentenza di merito;
semmai, potrebbe determinare una parziale inefficacia del precetto, da far valere davanti al giudice dell'esecuzione, non già alla Corte d'Appello.
Neppure può fondare la richiesta dell'appellante la dedotta inapplicabilità del d.lgs. 231/2002, atteso che tale considerazione, quand'anche condivisibile, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del rapporto ed è del tutto estranea all'accertamento giudiziale compiuto in primo grado.
La Corte non è chiamata a stabilire quale sia il tasso effettivamente dovuto in via esecutiva, bensì a verificare la correttezza della statuizione sul credito, che non ha incluso né quantificato interessi, limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo nel suo importo capitale.
Anche il terzo motivo deve essere, pertanto, respinto.
Con l'appello incidentale, e CP_1 Controparte_2 sostengono che il vero venditore dei macchinari fosse , il quale CP_1
– a loro dire – avrebbe concluso la vendita con , percepito le Pt_1 richieste di proroga del pagamento e fornito assistenza tecnica attraverso i propri familiari. La sentenza sarebbe pertanto viziata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , CP_1 avendo il Tribunale fondato tale conclusione unicamente sull'intestazione degli assegni a nome di , senza considerare CP_2
l'effettivo rapporto causale intercorso tra e . Gli appellanti Pt_1 CP_1 assumono inoltre che la motivazione sarebbe contraddittoria, poiché riconoscerebbe l'esistenza del contratto di vendita tra e , CP_1 Pt_1 salvo poi negare al primo la titolarità del relativo credito. Da tale impostazione discenderebbe, a loro avviso, l'erroneità anche della statuizione sulle spese, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente: , in quanto effettivo venditore, avrebbe diritto al CP_1
12 rimborso delle spese di entrambi i gradi;
, non essendo CP_2 risultato soccombente, avrebbe parimenti diritto alle spese. Gli appellanti lamentano infine che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente e perplessa. In conclusione, chiedono che sia riconosciuta la legittimazione attiva di , dichiarato inammissibile CP_1
l'appello principale e condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite.
Il motivo è parzialmente fondato.
La ricostruzione proposta dagli appellati non coglie il nodo centrale su cui la sentenza di primo grado ha correttamente fondato la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di : la domanda monitoria trae CP_1 titolo esclusivamente da tre assegni bancari intestati a CP_2
[...]
In un procedimento fondato su titoli di credito, la legittimazione attiva
è determinata unicamente dalla titolarità cartolare del titolo, non dalla pretesa titolarità sostanziale del rapporto causale (Cass. civ., sez. III,
31 marzo 2025, n. 8426).
La legittimazione a chiedere decreto ingiuntivo compete dunque alla parte indicata sul titolo come beneficiaria, essendo l'assegno basato su un sistema di circolazione e legittimazione letterale che non può essere superato attraverso ricostruzioni fattuali diverse.
Né la cognizione piena propria del giudizio di opposizione consente di attribuire ad un soggetto diverso da quello cartolarmente legittimato la titolarità attiva della domanda monitoria. Il giudice dell'opposizione può certamente accertare se il credito sussista nella sua causa, ma non può trasformare l'azione monitoria, radicata su assegni intestati ad un determinato soggetto, in un'azione di adempimento contrattuale in favore di un soggetto diverso.
L'appello incidentale tenta proprio questa sovrapposizione fra piani distinti – cartolare e causale – senza considerare che l'opponente non ha mai proposto domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare titolare del credito causale, né è stata dedotta o provata una CP_1 cessione del credito o un accordo idoneo a trasferire a il diritto CP_1 incorporato nel titolo.
13 I numerosi elementi richiamati dagli appellanti – rapporti personali pregressi, fatture di revisione intestate alla C.E.IM, contatti tra Pt_1
e per proroghe e chiarimenti sul funzionamento dei macchinari CP_1
– sono del tutto irrilevanti sul piano della legittimazione attiva monitoria.
Essi possono contribuire a chiarire la dinamica della vendita e il ruolo sostanziale delle parti, ma non modificano la circostanza decisiva: gli assegni, unici titoli posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, erano intestati a e solo questi era legittimato ad CP_2 agire monitoriamente.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare il difetto di legittimazione di , ha dunque correttamente applicato i principi in materia di CP_1 titoli di credito.
Neppure è ravvisabile la denunciata contraddittorietà della motivazione.
Non vi è alcun contrasto insanabile fra l'accertamento del rapporto causale e la negazione della legittimazione attiva.
Il Tribunale ha ritenuto provata la vendita dei macchinari, ma ha escluso che potesse azionare il credito sulla base degli assegni, CP_1 perché non ne era l'intestatario né il portatore.
La distinzione fra causa del credito e legittimazione cartolare è perfettamente coerente e non introduce alcuna illogicità.
La motivazione è tutt'altro che apparente, avendo richiamato il dato documentale decisivo – l'intestazione dei titoli – e avendo spiegato perché esso impedisse l'accoglimento della domanda monitoria nei confronti di . CP_1
Quanto alla pretesa comunanza di diritti tra e nella CP_1 CP_2 richiesta del pagamento, essa non trova alcun fondamento né nelle norme sulla circolazione dei titoli di credito né nel comportamento processuale delle parti.
ha agito come unico beneficiario dei titoli;
non ha CP_2 CP_1 mai proposto domanda autonoma fondata sulla vendita né ha ottenuto una cessione del credito.
14 Pretendere che in sede monitoria possano sommarsi legittimazione cartolare e titolarità causale significa sovrapporre piani incompatibili, sovvertendo l'intero sistema dei titoli di credito.
Per le medesime ragioni, risulta infondata anche la doglianza relativa alle spese.
La compensazione disposta dal Tribunale trova ragione nella parziale soccombenza delle parti: da un lato, è risultato integralmente Pt_1 soccombente nei rapporti con;
dall'altro, l'eccezione di CP_2 difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti di è stata CP_1 accolta.
La natura parziale dell'accoglimento è stata esplicitamente indicata nella sentenza e costituisce ragione sufficiente per la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non sussistono gli estremi per condannare alle spese nei Pt_1 confronti di , giacché proprio la mancanza di legittimazione di CP_1 quest'ultimo ha impedito che egli risultasse “vittorioso” su una pretesa di cui non era processualmente titolare.
Merita invece accoglimento la censura sollevata da CP_2 in ordine all'erronea compensazione delle spese operata dal
[...]
Tribunale nei suoi confronti.
Dall'esame della sentenza impugnata e dell'andamento del giudizio di primo grado risulta infatti che non ha mai subito alcuna CP_2 forma di soccombenza, né diretta né indiretta. Il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato nei suoi confronti, l'opposizione proposta da è stata respinta, e nessuna domanda, eccezione o Pt_1 istanza riferibile alla sua posizione è stata rigettata o dichiarata infondata.
Egli è, dunque, parte totalmente vittoriosa.
In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza, individuando in — parte integralmente perdente Pt_1 nei suoi confronti — il soggetto tenuto a rifondergliele.
15 La scelta di estendere la compensazione delle spese anche al rapporto processuale tra e risulta pertanto priva di base Pt_1 CP_2 normativa.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in presenza di presupposti tassativi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso di specie.
Non vi è soccombenza reciproca, perché non ha perso su CP_2 alcun punto della controversia;
la vicenda non presenta profili di novità, né risulta caratterizzata da mutamenti giurisprudenziali;
né, ancora, emergono ragioni di eccezionale gravità tali da giustificare una deroga al criterio della soccombenza in danno della parte totalmente vittoriosa.
Neppure può ritenersi che la complessità del giudizio, determinata dall'intreccio tra la posizione di e quella di , sia idonea CP_2 CP_1
a giustificare la compensazione nei suoi confronti: la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la difesa coordinata di più parti non elimini l'autonomia delle rispettive posizioni processuali, né consenta di estendere alla parte pienamente vittoriosa le conseguenze della soccombenza altrui.
Alla luce di tali considerazioni, è pertanto corretto limitare la compensazione ai soli rapporti tra e , con condanna Pt_1 CP_1 dell'appellante principale alla rifusione delle spese sostenute da nel giudizio di primo e secondo grado. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna
[...]
a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_2 primo grado, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
16 3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado d'appello, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Lecce, 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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