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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA MA, OR
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1869/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
- Via Guglielmo Oberdan 1 -3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086384930000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6334/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Gli appellanti insistono per l'accoglimento della sospensione del giudizio.
Resistente/Appellato: Ag.Entrate Riscossione e DP I si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella spiegata qualità di eredi, appellavano la sentenza CGT I° di Napoli n. 13421/2024 del 01.07.2024, dep. il 01.10.2024, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120210086384930000, notificata agli eredi a titolo di imposta di registro annualità 2010. Lamentavano essere apocrifa la sottoscrizione, attribuita a Nominativo_1 in calce all'avviso di liquidazione n. 2010/001/ SC/000007122/0/002 e deducevano di aver proposto querela di falso. Eccepivano la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in ragione della mancata allegazione allo stesso dell'avviso di liquidazione sotteso.
Infine, eccepivano la decadenza ex art 76 TUR. Chiedevano disporsi la sospensione del giudizio. Si costituiva
ADER, che eccepiva l'inammissibilità, in quanto nuovo, del motivo di appello relativo a preteso vizio di motivazione della cartella per omessa allegazione dell'avviso. Deduceva che la querela di falso era stata proposta da parte ricorrente in data 13.01.2025, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 01/10/2024. Assumeva la ritualità delle notifiche. Contestava la maturazione di decadenza e prescrizione. Si costituiva Agenzia delle Entrate, assumendo la corretta notifica dell'Avviso di liquidazione.
In merito alla decadenza, rappresentava che l'Avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato entro i termini di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 131/86 e comunque il contribuente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione in sede di impugnazione dell'Avviso di liquidazione. Deduceva che la cartella di pagamento era stata notificata entro i termini di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/86 tenendo conto della sospensione dei termini previsti dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che si riporta alla previsione di natura generale di cui all'articolo
12 del D. Lgs. n. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
In ordine alla richiesta di sospensione, va rilevato che, come precisato dalla Suprema Corte (n. 13376/23),
“la proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello”.
Nel merito l'appello va respinto.
Parte appellante, assumendo la non genuinità della sottoscrizione, lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto. Il motivo è infondato. Invero è agli atti avviso 2010/001/SC/000007122/0/002 notificato a mani proprie del destinatario, recante firma di Nominativo_1, di cui allo stato non risulta accertata la falsità.
Quanto al lamentato vizio di motivazione, va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (da ultimo n. 5112/25), "In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza" (Cass. Sent. 4 luglio 2014 n. 15327 che cita tra le altre Cass. n. 18073 del 2008). Nella specie, l'atto impugnato risulta dunque correttamente motivato con riferimento all'avviso di liquidazione noto al contribuente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA MA, OR
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1869/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
- Via Guglielmo Oberdan 1 -3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086384930000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6334/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Gli appellanti insistono per l'accoglimento della sospensione del giudizio.
Resistente/Appellato: Ag.Entrate Riscossione e DP I si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella spiegata qualità di eredi, appellavano la sentenza CGT I° di Napoli n. 13421/2024 del 01.07.2024, dep. il 01.10.2024, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120210086384930000, notificata agli eredi a titolo di imposta di registro annualità 2010. Lamentavano essere apocrifa la sottoscrizione, attribuita a Nominativo_1 in calce all'avviso di liquidazione n. 2010/001/ SC/000007122/0/002 e deducevano di aver proposto querela di falso. Eccepivano la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in ragione della mancata allegazione allo stesso dell'avviso di liquidazione sotteso.
Infine, eccepivano la decadenza ex art 76 TUR. Chiedevano disporsi la sospensione del giudizio. Si costituiva
ADER, che eccepiva l'inammissibilità, in quanto nuovo, del motivo di appello relativo a preteso vizio di motivazione della cartella per omessa allegazione dell'avviso. Deduceva che la querela di falso era stata proposta da parte ricorrente in data 13.01.2025, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 01/10/2024. Assumeva la ritualità delle notifiche. Contestava la maturazione di decadenza e prescrizione. Si costituiva Agenzia delle Entrate, assumendo la corretta notifica dell'Avviso di liquidazione.
In merito alla decadenza, rappresentava che l'Avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato entro i termini di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 131/86 e comunque il contribuente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione in sede di impugnazione dell'Avviso di liquidazione. Deduceva che la cartella di pagamento era stata notificata entro i termini di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/86 tenendo conto della sospensione dei termini previsti dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che si riporta alla previsione di natura generale di cui all'articolo
12 del D. Lgs. n. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
In ordine alla richiesta di sospensione, va rilevato che, come precisato dalla Suprema Corte (n. 13376/23),
“la proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello”.
Nel merito l'appello va respinto.
Parte appellante, assumendo la non genuinità della sottoscrizione, lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto. Il motivo è infondato. Invero è agli atti avviso 2010/001/SC/000007122/0/002 notificato a mani proprie del destinatario, recante firma di Nominativo_1, di cui allo stato non risulta accertata la falsità.
Quanto al lamentato vizio di motivazione, va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (da ultimo n. 5112/25), "In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza" (Cass. Sent. 4 luglio 2014 n. 15327 che cita tra le altre Cass. n. 18073 del 2008). Nella specie, l'atto impugnato risulta dunque correttamente motivato con riferimento all'avviso di liquidazione noto al contribuente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.