Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 412
CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio

    La Corte rileva che la proposizione autonoma di una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'art. 335 c.p.c. solo nell'ipotesi di querela proposta in via incidentale.

  • Rigettato
    Apocrifia della sottoscrizione dell'avviso di liquidazione

    Il motivo è infondato in quanto è agli atti avviso di liquidazione notificato a mani proprie del destinatario, recante firma di Nominativo_1, di cui allo stato non risulta accertata la falsità.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per omessa allegazione dell'atto presupposto

    L'atto impugnato risulta correttamente motivato con riferimento all'avviso di liquidazione noto al contribuente, in applicazione del principio di motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 76 TUR

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato la maturazione della decadenza, sostenendo la rituale notifica dell'Avviso di liquidazione entro i termini di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 131/86 e la cartella di pagamento entro i termini di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/86, tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 412
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 412
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo