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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
719/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 26.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Paolo Toffoli per parte ricorrente , presente di persona;
nessuno compare per parte resistente già Parte_1 contumace.
Viene introdotto il teste che, pronunciata la formula di impegno, così si qualifica: “Sono S_
, nato il [...] a [...] e residente a [...]; sono il padre della
[...] ricorrente;
conosco i titolari del panificio solo di “fama”, non li ho mai incontrati”;
Il teste viene sentito sulle circostanze capitolate in ricorso a pg. 3: sub 2: “confermo il capitolo;
lo so perché abitavo assieme alla ricorrente e la vedevo che andava e tornava dal lavoro;
una volta la ho anche accompagnata”; sub 3: “confermo che ha lavorato nei mesi da giugno a settembre 2022”.
Viene introdotto altro teste che, pronunciata la formula di impegno, così si qualifica: “Sono
nato il [...] a [...] e residente a [...]h interno Testimone_2
4; sono ex collega di lavoro della resistente perché ho lavorato per parte resistente da giugno 2021 fino a giugno 2022 e poi io mi sono dimesso per giusta causa perché non mi avevano pagato alcune mensilità; non ho cause in corso con parte resistente e non sono stato ancora pagato”;
Il teste viene sentito sulle circostanze capitolate in ricorso a pg. 3: sub 2: “confermo il capitolo;
io arrivavo sempre prima di lei anche se io finivo prima di lei, cioè avrei dovuto finire da contratto alle 12 ma finivo un po' dopo e quando io andavo via Denise era ancora lì; qualche volta siamo usciti anche contemporaneamente perché lavoravo di più”; sub 3: “confermo che ha lavorato nei mesi da giugno a settembre 2022 e mi ha detto che non Pt_1
è stata pagata”.
Il Giudice invita il difensore a discutere la causa.
L'avv. Paolo Toffoli conclude come in ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 719/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Toffoli
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-resistente, contumace-
oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
Nel merito: 1) condannare la società resistente al pagamento di € 3291,41 in favore della sig.ra per i titoli ed importi di cui ai sopra ovvero della diversa anche maggiore somma Parte_1 anche ai sensi dell'art. 36 Cost nella misura che verrà accertata in causa anche a mezzo di idonea consulenza tecnica 2) condannare la società resistente al pagamento in favore delle ricorrenti degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria). 3) spese di causa rifuse
.
PARTE RESISTENTE: ///
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.08.24 , premettendo di essere stata assunta dalla Parte_1 società in data 16.11.21 con contratto di Controparte_1 apprendistato, inquadrata al livello B2 con profilo di banconiera commessa, per un orario part-time di 24 ore settimanali, deduceva di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022.
La ricorrente evidenziava altresì che la società resistente non le aveva nemmeno consegnato le buste paga per le predette mensilità e che il rapporto di lavoro era cessato in data 9.9.22, avendo ella rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, atteso l'inadempimento datoriale.
La difesa attorea precisava, quindi, che la ricorrente vantava un credito pari ad € 3.291,41, a titolo di mancate retribuzioni, gratifica natalizia 2022, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, nonché per TFR, secondo i conteggi specificati in ricorso, concludendo come in epigrafe.
La parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa era istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale della parte resistente che, tuttavia, non si presentava a renderlo, nonostante la ritualità del provvedimento con cui era stato disposto tale mezzo istruttorio.
La parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno 26.06.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
E' noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza dominante, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni a lui spettanti, ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, qualora eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
Anche per quanto riguarda l'indennità sostitutiva delle ferie non godute la Corte di Cassazione ha statuito che “….le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle….” (cfr.
Cass. 21780/22).
Nel caso di specie, allora, i fatti posti a sostegno della domanda azionata sono risultati provati sulla base della documentazione in atti (contratto di apprendistato, buste paga febbraio, marzo, aprile, maggio 2022, dimissioni, Tabelle paga 2022 CCNL Panificatori artigiani, CCNL panificatori artigiani
2019-2026) e delle dichiarazioni testimoniali assunte in udienza da intendersi qui integralmente riprodotte (cfr. verbale di udienza).
Tali prove, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della società convenuta, il cui legale rappresentante non si è costituito in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse poiché il legale rappresentante della società non si è presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nel ricorso introduttivo ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene, rendendo così ultroneo il ricorso ad una eventuale CTU contabile, anche in ragione della mancata presa di posizione, al riguardo, da parte della società resistente.
Ne consegue che la parte resistente deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.291,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si ritiene infatti di non poter concedere gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, c. 4 c.c., come richiesti in ricorso, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla sentenza della Suprema Corte n. 11343/2025, pubblicata in data 30.04.2025, laddove quest'ultima ha osservato che il riconoscimento dei c.d. “superinteressi” in materia di lavoro costituisce uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, stante l'applicabilità dell'istituto del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Da ultimo, attesa la soccombenza della società resistente, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Condanna al pagamento in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 favore di della somma di € 3.291,41, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
2. Condanna la parte resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_2
49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e Cassa come per legge.
Udine, 26.06.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 26.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Paolo Toffoli per parte ricorrente , presente di persona;
nessuno compare per parte resistente già Parte_1 contumace.
Viene introdotto il teste che, pronunciata la formula di impegno, così si qualifica: “Sono S_
, nato il [...] a [...] e residente a [...]; sono il padre della
[...] ricorrente;
conosco i titolari del panificio solo di “fama”, non li ho mai incontrati”;
Il teste viene sentito sulle circostanze capitolate in ricorso a pg. 3: sub 2: “confermo il capitolo;
lo so perché abitavo assieme alla ricorrente e la vedevo che andava e tornava dal lavoro;
una volta la ho anche accompagnata”; sub 3: “confermo che ha lavorato nei mesi da giugno a settembre 2022”.
Viene introdotto altro teste che, pronunciata la formula di impegno, così si qualifica: “Sono
nato il [...] a [...] e residente a [...]h interno Testimone_2
4; sono ex collega di lavoro della resistente perché ho lavorato per parte resistente da giugno 2021 fino a giugno 2022 e poi io mi sono dimesso per giusta causa perché non mi avevano pagato alcune mensilità; non ho cause in corso con parte resistente e non sono stato ancora pagato”;
Il teste viene sentito sulle circostanze capitolate in ricorso a pg. 3: sub 2: “confermo il capitolo;
io arrivavo sempre prima di lei anche se io finivo prima di lei, cioè avrei dovuto finire da contratto alle 12 ma finivo un po' dopo e quando io andavo via Denise era ancora lì; qualche volta siamo usciti anche contemporaneamente perché lavoravo di più”; sub 3: “confermo che ha lavorato nei mesi da giugno a settembre 2022 e mi ha detto che non Pt_1
è stata pagata”.
Il Giudice invita il difensore a discutere la causa.
L'avv. Paolo Toffoli conclude come in ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 719/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Toffoli
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-resistente, contumace-
oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
Nel merito: 1) condannare la società resistente al pagamento di € 3291,41 in favore della sig.ra per i titoli ed importi di cui ai sopra ovvero della diversa anche maggiore somma Parte_1 anche ai sensi dell'art. 36 Cost nella misura che verrà accertata in causa anche a mezzo di idonea consulenza tecnica 2) condannare la società resistente al pagamento in favore delle ricorrenti degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria). 3) spese di causa rifuse
.
PARTE RESISTENTE: ///
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.08.24 , premettendo di essere stata assunta dalla Parte_1 società in data 16.11.21 con contratto di Controparte_1 apprendistato, inquadrata al livello B2 con profilo di banconiera commessa, per un orario part-time di 24 ore settimanali, deduceva di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022.
La ricorrente evidenziava altresì che la società resistente non le aveva nemmeno consegnato le buste paga per le predette mensilità e che il rapporto di lavoro era cessato in data 9.9.22, avendo ella rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, atteso l'inadempimento datoriale.
La difesa attorea precisava, quindi, che la ricorrente vantava un credito pari ad € 3.291,41, a titolo di mancate retribuzioni, gratifica natalizia 2022, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, nonché per TFR, secondo i conteggi specificati in ricorso, concludendo come in epigrafe.
La parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa era istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale della parte resistente che, tuttavia, non si presentava a renderlo, nonostante la ritualità del provvedimento con cui era stato disposto tale mezzo istruttorio.
La parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno 26.06.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
E' noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza dominante, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni a lui spettanti, ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, qualora eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
Anche per quanto riguarda l'indennità sostitutiva delle ferie non godute la Corte di Cassazione ha statuito che “….le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle….” (cfr.
Cass. 21780/22).
Nel caso di specie, allora, i fatti posti a sostegno della domanda azionata sono risultati provati sulla base della documentazione in atti (contratto di apprendistato, buste paga febbraio, marzo, aprile, maggio 2022, dimissioni, Tabelle paga 2022 CCNL Panificatori artigiani, CCNL panificatori artigiani
2019-2026) e delle dichiarazioni testimoniali assunte in udienza da intendersi qui integralmente riprodotte (cfr. verbale di udienza).
Tali prove, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della società convenuta, il cui legale rappresentante non si è costituito in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse poiché il legale rappresentante della società non si è presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nel ricorso introduttivo ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene, rendendo così ultroneo il ricorso ad una eventuale CTU contabile, anche in ragione della mancata presa di posizione, al riguardo, da parte della società resistente.
Ne consegue che la parte resistente deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.291,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si ritiene infatti di non poter concedere gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, c. 4 c.c., come richiesti in ricorso, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla sentenza della Suprema Corte n. 11343/2025, pubblicata in data 30.04.2025, laddove quest'ultima ha osservato che il riconoscimento dei c.d. “superinteressi” in materia di lavoro costituisce uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, stante l'applicabilità dell'istituto del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Da ultimo, attesa la soccombenza della società resistente, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Condanna al pagamento in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 favore di della somma di € 3.291,41, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
2. Condanna la parte resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_2
49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e Cassa come per legge.
Udine, 26.06.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia