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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1396/2024 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata, via Lazzaretto, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato, via G. Caracci, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Anna Cirabisi
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato Email_2 in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 30 settembre 2024, , Parte_1 premettendo di avere contratto con matrimonio a Castelvetrano in data 18 luglio CP_1
2019 (annotato nel registro degli atti di matrimonio anno 2019, parte I, n. 14), ha esposto:
- che i coniugi non hanno avuto figli;
- che il marito, in data 27 marzo 2023, ha abbandonato la casa coniugale, comunicando alla
1 ricorrente di non volere fare rientro a casa e di volersi separare;
- quanto alla situazione reddituale del marito, che quest'ultimo percepisce una pensione di circa
€ 800 mensili;
- di non avere alcuna fonte di reddito e di ricevere un aiuto economico dalle proprie figlie maggiorenni, nate da un precedente matrimonio.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2024, ha CP_1 aderito alla domanda di separazione opponendosi, tuttavia, alla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 18 gennaio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 20 maggio 2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulle sole conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente in data 17 aprile 2025 e dal resistente in data 22 aprile 2025, di seguito riportate:
- conclusioni di parte ricorrente: «discute riportandosi al ricorso per separazione giudiziale e si chiede la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, così come adottati dal G.I.»;
- conclusioni di parte resistente: «insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, poiché infondato in fatto e in diritto».
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato da entrambe le parti all'udienza di prima comparizione
(cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025).
Inoltre, devono essere considerate irrilevanti le circostanze dedotte dalle parti volte ad individuare la causa e la natura della crisi coniugale, non avendo le stesse avanzato alcuna richiesta di addebito della separazione.
3. A questo punto, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico formulata dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento.
A tal riguardo, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello
2 che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass. civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va anche considerata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, da effettuarsi non solo sulla base dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. civ.,
n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente ha dichiarato
3 di essere disoccupata e di vivere con la figlia, , che percepisce uno stipendio mensile Persona_1 di circa € 500/600 come commessa (cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025). Circostanza, quest'ultima, pacifica e non contestata dal resistente (art. 115 c.p.c.). Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha effettuato specifiche allegazioni se non il fatto che i coniugi «vivevano quasi interamente con i miei risparmi, circa € 25.000,00» (cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025). La ricorrente, tuttavia, non ha provato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa in costanza di matrimonio.
Quanto al resistente, quest'ultimo ha allegato e provato di percepire due pensioni, per un importo netto complessivo (relativo all'anno 2024) di circa € 962,17 al mese, di cui € 427,78 a titolo di pensione di vecchiaia e € 534,39 a titolo di assegno sociale (v. allegato n. 3, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024). Risulta, altresì, che il resistente non possieda beni immobili (v. allegato n. 6, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024) e che lo stesso è titolare di una autovettura (v. allegato n. 7, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024).
Di contro, il resistente non ha dimostrato la circostanza per cui la ricorrente svolga o abbia svolto, in passato, lavori occasionali che possa condurre a ritenere provata la percezione di redditi non dichiarati da parte della ricorrente.
Ciò posto, si ritiene raggiunta la prova di una sperequazione reddituale tra i coniugi, sebbene questa non sia elevata e considerato che la ricorrente è priva di redditi adeguati, a differenza del resistente percettore di due pensioni.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'età della ricorrente (65 anni compiuti), della generica capacità lavorativa della stessa, della durata del matrimonio (quasi 4 anni, poiché la separazione di fatto risale al 27 marzo 2023) nonché della peculiare funzione dell'assegno di mantenimento, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di in complessivi € 100 mensili, somma da versare CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
4. In considerazione del complessivo esito del giudizio (accoglimento della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per un importo inferiore rispetto al quantum richiesto), ricorrendo un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/2 e, per la restante quota di 1/2, il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente (v. delibera di ammissione, allegata al ricorso).
La liquidazione delle spese del giudizio viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
4 In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e, poi, rimessa in decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ., n. 10206/2021).
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il 16 Parte_1 giugno 1980) e (nato a [...] il [...]), i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Castelvetrano, in data 18 luglio 2019, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Castelvetrano al n. 14, parte I, dell'anno 2019.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 100, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, da versare alla stessa entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
3) Condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.453 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Compensa le spese processuali per la restante quota di 1/2.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
5 17 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1396/2024 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata, via Lazzaretto, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato, via G. Caracci, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Anna Cirabisi
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato Email_2 in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 30 settembre 2024, , Parte_1 premettendo di avere contratto con matrimonio a Castelvetrano in data 18 luglio CP_1
2019 (annotato nel registro degli atti di matrimonio anno 2019, parte I, n. 14), ha esposto:
- che i coniugi non hanno avuto figli;
- che il marito, in data 27 marzo 2023, ha abbandonato la casa coniugale, comunicando alla
1 ricorrente di non volere fare rientro a casa e di volersi separare;
- quanto alla situazione reddituale del marito, che quest'ultimo percepisce una pensione di circa
€ 800 mensili;
- di non avere alcuna fonte di reddito e di ricevere un aiuto economico dalle proprie figlie maggiorenni, nate da un precedente matrimonio.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2024, ha CP_1 aderito alla domanda di separazione opponendosi, tuttavia, alla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 18 gennaio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 20 maggio 2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulle sole conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente in data 17 aprile 2025 e dal resistente in data 22 aprile 2025, di seguito riportate:
- conclusioni di parte ricorrente: «discute riportandosi al ricorso per separazione giudiziale e si chiede la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, così come adottati dal G.I.»;
- conclusioni di parte resistente: «insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, poiché infondato in fatto e in diritto».
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato da entrambe le parti all'udienza di prima comparizione
(cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025).
Inoltre, devono essere considerate irrilevanti le circostanze dedotte dalle parti volte ad individuare la causa e la natura della crisi coniugale, non avendo le stesse avanzato alcuna richiesta di addebito della separazione.
3. A questo punto, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico formulata dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento.
A tal riguardo, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello
2 che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass. civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va anche considerata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, da effettuarsi non solo sulla base dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. civ.,
n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente ha dichiarato
3 di essere disoccupata e di vivere con la figlia, , che percepisce uno stipendio mensile Persona_1 di circa € 500/600 come commessa (cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025). Circostanza, quest'ultima, pacifica e non contestata dal resistente (art. 115 c.p.c.). Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha effettuato specifiche allegazioni se non il fatto che i coniugi «vivevano quasi interamente con i miei risparmi, circa € 25.000,00» (cfr. verbale d'udienza dell'8 gennaio 2025). La ricorrente, tuttavia, non ha provato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa in costanza di matrimonio.
Quanto al resistente, quest'ultimo ha allegato e provato di percepire due pensioni, per un importo netto complessivo (relativo all'anno 2024) di circa € 962,17 al mese, di cui € 427,78 a titolo di pensione di vecchiaia e € 534,39 a titolo di assegno sociale (v. allegato n. 3, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024). Risulta, altresì, che il resistente non possieda beni immobili (v. allegato n. 6, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024) e che lo stesso è titolare di una autovettura (v. allegato n. 7, alla comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2024).
Di contro, il resistente non ha dimostrato la circostanza per cui la ricorrente svolga o abbia svolto, in passato, lavori occasionali che possa condurre a ritenere provata la percezione di redditi non dichiarati da parte della ricorrente.
Ciò posto, si ritiene raggiunta la prova di una sperequazione reddituale tra i coniugi, sebbene questa non sia elevata e considerato che la ricorrente è priva di redditi adeguati, a differenza del resistente percettore di due pensioni.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'età della ricorrente (65 anni compiuti), della generica capacità lavorativa della stessa, della durata del matrimonio (quasi 4 anni, poiché la separazione di fatto risale al 27 marzo 2023) nonché della peculiare funzione dell'assegno di mantenimento, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di in complessivi € 100 mensili, somma da versare CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
4. In considerazione del complessivo esito del giudizio (accoglimento della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per un importo inferiore rispetto al quantum richiesto), ricorrendo un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/2 e, per la restante quota di 1/2, il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente (v. delibera di ammissione, allegata al ricorso).
La liquidazione delle spese del giudizio viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
4 In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e, poi, rimessa in decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ., n. 10206/2021).
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il 16 Parte_1 giugno 1980) e (nato a [...] il [...]), i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Castelvetrano, in data 18 luglio 2019, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Castelvetrano al n. 14, parte I, dell'anno 2019.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 100, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, da versare alla stessa entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
3) Condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.453 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Compensa le spese processuali per la restante quota di 1/2.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
5 17 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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