CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG. 494/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliera avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 24.04.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20 maggio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 494/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 494/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione dell'ORDINANZA DEL 23.7.2019 emessa dal Tribunale di Matera nell'ambito del giudizio ex art 702 bis c.p.c. iscritto al numero di R.G. 2248/2017, in materia di responsabilità professionale
TRA
società unipersonale (c.f. ), con sede in Policoro (MT), alla Parte_1 P.IVA_1
S.S.106 km 420, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa
Pag. 1 di 14 dall'avv. Giuseppe Lanocita con domicilio presso lo Studio dell'avv. Francesco
Cannizzaro, sito in Potenza (PZ), alla Via Nazario Sauro, 102 APPELLANTE
CONTRO
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonello Delprete con domicilio in Massafra (Ta) alla via Anita Garibaldi n. 50,
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Francesco Pezzuto con domicilio in PU (Le),
P.tta Municipio, 6 APPELLATA
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22.11.2017, la società Parte_1 esponeva che per far fronte agli avvisi di accertamento recanti nn. TC503CG00165,
TC503CG00166, TC503CG00167 ricevuti per presunte irregolarità tributarie compiute negli anni 2008 – 2010, per complessivi €. 618.432,75, il rappresentante legale della società appellante si era rivolto all'avv. affinché provvedesse ad Controparte_1 assisterlo nella definizione agevolata della sua posizione tributaria, mediante la proposizione di una istanza di accertamento per adesione, onde conseguire un considerevole risparmio, pari a due terzi del totale delle sanzioni irrogate;
il professionista aveva accettato l'incarico, giusta conferimento di procura speciale del
21 giugno 2013, apposta in calce all'istanza di accertamento per adesione depositata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Matera in data 27 giugno 2013, recante n. prot. 0027274; l'Amministrazione competente aveva rivolto alla società appellante il rituale invito a comparire presso gli Uffici, notificandolo presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti dal procuratore costituito;
nonostante la comunicazione ricevuta, però, il professionista convenuto non aveva provveduto in alcun modo né a notiziare la società appellante del detto invito di comparizione né, soprattutto, a presenziare per suo conto all'appuntamento stabilito al fine di dare abbrivio al procedimento adesivo, inibendone pertanto lo sviluppo e la positiva conclusione;
nessuna comunicazione in ordine alla mancata partecipazione era stata poi trasmessa alla società appellante;
la società appellante era venuta a conoscenza del reale stato della pratica unicamente a seguito della notifica, da parte dell'Agente della Riscossione, delle cartelle di pagamento recanti nn. 0677720140000009000;
0677720140000001000; 0677720140000011000 relative agli accertamenti oggetto del conferimento di incarico;
a fronte delle numerose richieste nessun aggiornamento era
Pag. 2 di 14 stato fornito dal professionista in ordine all'incarico affidato, essendo per la società appellante necessario procedere ad un accesso diretto presso l'Agenzia delle Entrate onde verificare i motivi sottesi alla mancata conclusione positiva del procedimento adesivo;
la ricorrente aveva avuto così finalmente completa cognizione del quadro fattuale sopra descritto, provvedendo pertanto immediatamente alla contestazione della condotta tenuta dal professionista, con relativa richiesta di risarcimento del danno patito a causa della negligenza di quest'ultimo nell'espletamento del suo mandato;
atteso l'esito infruttuoso della richiesta la società formulava quindi il ricorso nel quale evidenziava come ricorressero nel caso di specie tutti i presupposti per accertare l'inadempimento dell'appellato professionista, per non aver quest'ultimo adempiuto con la dovuta diligenza al mandato affidatogli;
evidenziava che l'inadempimento contestato aveva provocato in via diretta ed immediata la cristallizzazione della debitoria in tali termini ed entità, stante la mancata definizione agevolata delle procedure di accertamento;
sul punto, la ricorrente rilevava che la mancata partecipazione all'incontro da parte del professionista o di un suo delegato e la totale obliterazione del procedimento di accertamento per adesione con conseguente sua decadenza si ponevano quale causa esclusiva del mancato accesso dell'appellante alla definizione agevolata dell'accertamento e della conseguente impossibilità per quest'ultima di giovarsi dell'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 218/1997. In tal senso, l'appellante concludeva rappresentando che laddove il professionista avesse correttamente operato, pertanto, questa avrebbe potuto definire la propria posizione già in sede di accertamento “per adesione”, abbattendo comunque la debitoria nei confronti dell'Ente, con un risparmio certo di almeno due terzi delle sanzioni. Concludeva pertanto affinché il Tribunale così provvedesse: "- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellato all'obbligazione assunta con il conferimento del mandato professionale;
- accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. avv. per i danni patiti dalla Controparte_1 [...] in ragione del suo inadempimento;
- condannare, pertanto, il sig. avv. Pt_2
al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno appellante Controparte_1 quantomeno nella misura che sin d'ora si quantifica in €. 188.181,91 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, ovvero nella maggiore o minore misura che
Codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio"
2. Si costituiva l'avvocato contestando la propria inadempienza e Controparte_1 comunque evidenziando l'assenza di capacità economica della società ricorrente di far fronte al pagamento degli importi richiesti, pur decurtati dei due terzi delle sanzioni, nonché la circostanza che nel frattempo erano intervenuta la cosiddetta rottamazione di cui al D.L. 193/2016 e rottamazione bis di cui al D.L. 148/2017 che ne aveva
Pag. 3 di 14 riaperto i termini, onde ben avrebbe potuto usufruirne, con un risparmio peraltro maggiore;
chiedeva comunque di potere chiamare in causa la compagnia
[...] che lo manlevava per eventuali responsabilità professionale. CP_2
3. Si costituiva la società eccependo la prescrizione dei diritti di Controparte_2 garanzia e in subordine aderendo alle difese di merito dell'avv. . CP_1
4. Espletato il tentativo di conciliazione e disposta CTU, la causa è stata decisa con ordinanza del 23 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto: rigetta la domanda principale e quella in garanzia, e condanna la ricorrente:
1. al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal resistente e dalla compagnia assicurativa chiamata in causa, liquidate per entrambe in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
2. al risarcimento danni per lite temeraria, mediante pagamento a ciascuna delle controparti della somma di €
8.000,00. Pone definitivamente a carico della stessa parte soccombente il pagamento delle spese di CTU, con diritto della diversa parte che le ha anticipate a ripeterle. Si comunichi.
5. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) il CTU (con argomentazioni che il Tribunale ha ritenuto di condividere senza riserva alcuna, essendo esenti da vizi logici o di metodo) ha evidenziato che le argomentazioni poste a fondamento dei predetti avvisi di accertamento “si prestavano ad essere meglio approfonditi e valutati con l'AGE e pure, in caso di contraddittorio con esito negativo, ad essere sottoposti all'apprezzamento del Giudice Tributario. Ciò,
a causa della loro oggettiva complessità, sia sul piano squisitamente giuridico come, ad esempio, l'omesso contraddittorio preventivo, sia su quello della valutazione di fatti indiziari come, sempre ad esempio, le dichiarazioni di terzi rese a favore della società in tema di finanziamenti intercorsi tra soggetti privati, comunque titolari di attività di impresa”;
b) tuttavia la resistente, con l'atto introduttivo, si è limitata a chiedere il risarcimento del danno subito per non aver potuto beneficiare della riduzione delle sanzioni e, così facendo, non ha contestato la fondatezza degli accertamenti tributari subiti, altrimenti avrebbe chiesto al professionista di assisterla per verificare non solo la possibilità di formulare una richiesta di accertamento con adesione, ma anche la totale o parziale infondatezza di detti avvisi di accertamento, proponendo le opportune difese, sia in sede procedimentale, innanzi all'Agenzia delle Entrate, che in sede giudiziaria: quindi, deve escludersi la tempestiva formulazione di altre domande, compresa quella del risarcimento danni per mancato annullamento, anche parziale, degli avvisi di accertamento per cui, tenuto conto di quanto innanzi, l'indagine peritale è stata disposta per verificare quali probabilità di accoglimento aveva detta richiesta di accertamento con adesione, con esclusione di ogni ulteriore indagine e/o valutazione
Pag. 4 di 14 in ordine ad eventuali negligenze del resistente nello svolgimento dell'incarico ricevuto, altrimenti s'incorerebbe nel vizio di ultra petita;
c) quanto alla probabilità di accoglimento della ripetuta richiesta di accertamento con adesione, che il Tribunale ha ritenuto alta, il Tribunale medesimo ha affrontato la seconda (e valutata non meno importante) questione, quella cioè della capacità economica della ricorrente di far fronte agli impegni finanziari che sarebbero conseguiti a detto accoglimento, in quanto tale circostanza assume decisiva importanza ai fini della sussistenza nel nesso causale tra condotta del resistente e danno lamentato e subito dalla ricorrente. Il Tribunale ha affermato che tale capacità, all'epoca dei fatti, detta società non possedeva, così come accertato dal CTU.
Quest'ultimo, infatti, ha evidenziato che la ricorrente, a seguito di detto accoglimento, avrebbe dovuto versare un importo complessivo (comprensivo di imposte, interessi e
1/3 delle sanzioni applicate) di € 554.164,62, rateizzabile in dodici rate trimestrali di €
46.180,38 ciascuna, che la sua disponibilità finanziaria era pari ad € 2.450.339,00 ma vi erano di debiti a breve per € 4.151.448,00, per cui al 12.12.2013 non vi erano disponibilità liquide sufficienti ad affrontare detta rateizzazione (richiama correttamente il CTU l'allora vigente comma 3 bis dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 217/97 – in vigore dal
17 luglio 2011 al 21 ottobre 2015 – che così recitava: “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione
a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”).
Tale conclusione il CTU ha raggiunto esaminando la documentazione contabile depositata dalla ricorrente presso la CCIAA, dalla quale la situazione finanziaria sopra esposta emerge con evidenza, e trova conferma sia nella mancata prova, da parte della stessa ricorrente, di una sua diversa situazione economica, sia (e soprattutto) nella sua mancata adesione alle definizioni agevolate (ben tre) che, dall'epoca dei fatti per cui è causa ad oggi, il legislatore ha previsto nei vari D.L. richiamati nella relazione del CTU;
benefici che avrebbero permesso alla ricorrente di risparmiare per intero (e non nella misura di 1/3) sanzioni ed interessi, versando il solo importo delle imposte, anche in forma rateale.
d) sul punto il Tribunale ha osservato che assume particolare importanza ai fini della presente decisione, che la ricorrente non ha spiegato i motivi per cui non ha approfittato dei vantaggi che da tali adesioni avrebbe tratto, considerato anche che, nel presente giudizio, si è limitata a chiedere i soli danni derivanti dalla mancata riduzione delle sanzioni ad un terzo e dalle spese successive, mentre approfittando di detti vantaggi (occasione che ha avuto per ben tre volte), non solo avrebbe eliso detto
Pag. 5 di 14 danno, ma avrebbe conseguito anche un ulteriore risparmio: il non aver approfittato, da parte della ricorrente, delle definizioni agevolate previste di recente, denota la sua indisponibilità di risorse finanziare non solo recente, ma risalente già all'epoca dei fatti per cui è causa, considerato che la stessa ricorrente non ha fornito prova di un peggioramento della sua capacità economica;
e) inoltre, l'accertata mancanza di capacità economica rende credibile quanto dedotto dal resistente con la comparsa di costituzione e risposta, ove si è difeso affermando che, appresa la notizia di convocazione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicò al rappresentante legale della ricorrente, al quale chiese anche la documentazione fiscale necessaria alla predisposizione della difesa, ma il predetto gli comunicò di desistere, stante la crisi finanziaria che attraversa la società ricorrente in tale periodo, per cui non disponeva delle necessarie risorse per adempiere agli obblighi di pagamento che detta adesione avrebbe comportato;
f) il Tribunale ha richiamato sul punto l'articolo 1227 c.c. comma 2, applicabile alla fattispecie, perché la possibilità della ricorrente di aderire alle varie definizioni agevolate, avrebbe non solo ridotto, ma eliso totalmente il danno per il cui risarcimento è causa (che, si ripete, in domanda è rapportato solo alla riduzione delle sanzioni);
g) in applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, ha altresì disposto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti, comprese le spese di
CTU e comprese quelle sostenute dalla chiamata in causa, la cui partecipazione al presente giudizio è stata ritenuta conseguenza diretta della domanda principale, spese liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del contenuto delle difese svolte;
h) inoltre, in ragione dei rilievi sopra svolti e dell'insistenza della ricorrente su una domanda del tutto infondata che, per le cose dette, è apparsa chiaramente pretestuosa, il Tribunale ha disposto la condanna della stessa al pagamento della nuova sanzione – la c.d. lite temeraria attenuata – introdotta dall'articolo 45, comma
12, della legge n. 69/09, che ha aggiunto il 3° comma all'articolo 96 c.p.c.. Ha chiarito il Tribunale che tale sanzione è stata introdotta a fini deflattivi del contenzioso attribuendo al giudice il potere, anche officioso, di condannare la parte soccombente che abbia proposto un'azione pretestuosa e infondata, a una somma equitativamente determinata, indipendentemente dall'effettiva esistenza di un danno (la cui prova va fornita dalla parte vittoriosa). L'evidente scopo deterrente e afflittivo della norma risponde, pertanto, al superiore interesse della collettività di garantire la ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2, Cost. - così Corte Cost., 23.6.2016, n.
152), sanzionando chi proponga strumentalmente un'azione, o resista altrettanto
Pag. 6 di 14 strumentalmente a pretesa fondata, come nel caso in esame, dove alla ricorrente si sono offerte più occasioni per evitare il pagamento delle sanzioni conseguenti gli avvisi di accertamento (sanzioni che, come detto, costituiscono oggetto del presente giudizio nella sola misura di un terzo). La somma da liquidarsi a tale titolo, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, è stata poi determinata nella misura di due terzi dei compensi che saranno liquidati alle controparti.
6. Con atto tempestivamente notificato il 23.09.2019 ha impugnato la Parte_1 predetta ordinanza così concludendo: " Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, - sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
- revocare nel merito ogni statuizione del giudice di primo grado e per l'effetto così riformare il provvedimento impugnato: - accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellato all'obbligazione assunta con il conferimento del mandato professionale;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. avv. per i Controparte_1 danni patiti dalla in ragione del suo inadempimento;
- condannare, Parte_2 pertanto, il sig. avv. al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dall'odierno appellante quantomeno nella misura che sin d'ora si quantifica in €.
188.181,91 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, ovvero nella maggiore
o minore misura che Codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio"
7. Si sono costituiti gli appellati avv. e Controparte_1 Controparte_2 sostenendo l'infondatezza dell'appello.
8. L'appellante ha poi rinunciato all'istanza di inibitoria.
9. Già trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025, è stata fissata l'udienza del 20.05.2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
10. All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
12. Con il primo motivo, l'appellante critica il provvedimento di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il danno rivendicato fosse limitato alla sola riduzione delle sanzioni.
Sostiene l'appellante che invece il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dell'ulteriore risparmio sulle somme oggetto di accertamento, che avrebbe potuto conseguire la
[...]
e come sarebbe emerso dalla Ctu, la quale ha evidenziato che, sotto numerosi Pt_1 aspetti, le pretese dell'amministrazione finanziaria avrebbero potuto esser fondatamente contrastate. Tale motivo di doglianza si lega alla parte del terzo motivo di
Pag. 7 di 14 appello, di cui meglio appreso, con la quale si invoca che, conseguentemente, la capacità economica richiesta alla società appellante, per far fronte agli impegni che sarebbero derivati dalla definizione agevolata, e così a valutarsi dal giudice, sarebbe stata ben inferiore.
13. Tali doglianze non possono tuttavia trovare accoglimento in quanto, con l'atto introduttivo in primo grado, la si doleva espressamente della circostanza che Parte_1 il professionista non si fosse presentato all'appuntamento fissato dall'amministrazione finanziaria ai fini della procedura di definizione agevolata di cui al D.Lgs. 218/1997, alla quale la aveva interesse ad aderire, per ottenere almeno lo sconto dei due Parte_1 terzi delle sanzioni. La non ha invece mai invocato il danno derivante da Parte_1 mancata impugnazione degli atti di accertamento, non avendo mai nemmeno prospettato di aver dato incarico in tal senso al professionista;
né ha affermato, ad esempio, che, ove l'amministrazione finanziaria non avesse accolto le proprie ragioni e contestazioni di merito, in sede di incontro finalizzato alla definizione agevolata, vi sarebbe stato interesse a non aderire alla stessa e non accettare quindi nemmeno lo sconto dei due terzi delle sanzioni ed impugnare invece gli atti.
In sostanza solo se l'inadempienza lamentata fosse stata quella della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, si sarebbe potuto e dovuto procedere a valutazione prognostica in relazione all'eventuale fondatezza delle ragioni di doglianza.
Viceversa, avendo il ricorrente limitato la propria doglianza nei confronti del professionista a non avergli consentito di accedere alla definizione agevolata di cui agli artt. 2 e seguenti del D.lgs. 218/1997, cui aveva interesse per potere conseguire lo sconto sulle sanzioni, non è affatto possibile prevedere se, in sede di procedura di adesione agevolata, che si sostanzia in una trattativa transattiva, l'amministrazione avrebbe accolto le richieste e giustificazioni di merito del contribuente, ovvero avrebbe confermato la propria richiesta (considerato che appunto già la legge prevede in sostanza, come rinuncia transattiva concessa dall'erario, in reciprocità rispetto alla rinuncia del contribuente ad impugnare l'accertamento, lo sconto dei due terzi delle sanzioni). Ed anzi, proprio perché nella specie è emerso che prima dell'accertamento il contribuente aveva potuto provvedere a fornire documentazione giustificativa (in disparte la questione sollevata dal Ctu se tale collaborazione documentale, avvenuta durante la fase istruttoria, potesse qualificarsi come idoneo contradittorio), appare ben prevedibile che l'amministrazione sarebbe rimasta, anche in tale fase, sulle proprie posizioni.
Va ribadito quindi che poiché non ha mai prospettato l'intenzione o interesse Parte_1 ad impugnare gli atti di accertamento in caso di fallimento di trattative nel merito, ma anzi ha rivendicato l'interesse ad aderire alla procedura per ricevere uno sconto, quantomeno delle sanzioni, l'unico danno certo risiederebbe appunto nella riduzione ad
Pag. 8 di 14 un terzo delle sanzioni;
ogni altro ipotetico sconto non è pronosticabile e non è stato infatti né previsto, né ipotizzato od invocato dal ricorrente in primo grado.
14. Con il secondo motivo di appello la si duole della circostanza che il Parte_1
Tribunale non abbia accolto la domanda di mero accertamento dell'inadempimento nel quale è incorso il professionista.
15. Anche tale critica non coglie nel segno in quanto l'interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento deve essere attuale e concreto e nella specie non riveste tale qualità la mera prospettazione di ipotetiche future residue pretese del professionista in ordine al rapporto professionale. Va anche considerato che è principio più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione quello secondo il quale "il processo, salvi casi eccezionali predeterminati dalla legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per perseguire ulteriori effetti, soltanto possibili e futuri, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato" (ad esempio Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
29090 del 06.10.2022). Ed anche: "L'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza." (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 6749 del 04.05.2012; nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno;
la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno).
Va ribadito che l'oggetto di questo giudizio è la domanda di risarcimento dei danni derivati dall'invocato inadempimento professionale cosicché, per valutare la fondatezza della domanda vanno esaminati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, senza poterli frazionare. L'assenza anche di uno degli elementi (quali il danno stesso, come appresso vedremo), porta quindi al rigetto della domanda così come formulata,
Pag. 9 di 14 non essendo, come detto, proponibili e quindi accoglibili domande autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto.
16. Quali ulteriori motivi di gravame, che possono valutarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di nesso casale tra i fatti ed il lamentato danno, sia per assenza della capacità economica della società all'epoca dei fatti necessaria per adempiere alla eventuale definizione agevolata, sia, ai sensi dell'art 1127 c.c. comma secondo per non aver aderito alle rottamazioni che avrebbero evitato il danno stesso.
Assume su detti aspetti l'appellate che: a) la capacità finanziaria necessaria andava valutata considerando non solo le somme dovute al netto dei due terzi delle sanzioni, ma le somme inferiori che avrebbe dovuto versare, attesi i profili di criticità rilevati dal
CTU. b) l'inadempimento del professionista aveva già creato il danno nel momento in cui ha determinato la cristallizzazione degli accertamenti per non aver partecipato alla procedura di adesione, afferendo gli eventuali futuri sviluppi - compreso l'eventuale mancato pagamento degli importi oggetto di adesione - a fatti successivi non incidenti sul nesso causale;
c) la rottamazione successivamente offerta dal legislatore in relazione agli accertamenti oggetto di causa, richiedeva procedure più complesse e pagamenti che a quell'epoca la società non era più in grado di sostenere.
17. Anche tali doglianze non colgono nel segno poiché il primo rilievo è infondato per quanto già esposto al precedente punto 13; quanto agli altri due vanno svolte le seguenti considerazioni.
18. Va ribadito che secondo la prospettazione della ricorrente il danno subito sarebbe stato rappresentato dalla mancata partecipazione alla procedura di definizione agevolata con conseguente invocata impossibilità di usufruire dello sconto dei due terzi della sanzione di cui all'art 2 comma terzo del D.lgs. 218/1997, con la precisazione, offerta dalla stessa appellante, secondo cui la capacità finanziaria della società e quindi la concreta possibilità poi di adempiere le obbligazioni derivanti da tale adesione, atterrebbe a momento successivo ed eventuale dello sviluppo casuale, non incidente sul danno già verificatosi.
19. Sta di fatto, che in base a tale prospettazione, va allora chiarito che ciò che manca nella fattispecie è, a monte, proprio il lamentato danno ingiusto che avrebbe subito la società appellante per effetto del comportamento del professionista.
20. Ed infatti il legislatore già con il D.L. n. 193/2016 (cosiddetta rottamazione) all'art. 6, aveva riaperto i termini per procedere al pagamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, consentendo ai debitori di estinguere il debito "senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora" provvedendo al pagamento integrale delle somme "dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
Pag. 10 di 14 decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018", con la precisazione che tale decreto legge è stato emanato nell'ottobre 2016, allorquando la Parte_1 aveva già avuto, da tempo, contezza della mancata conclusione della procedura per definizione agevolata di cui al D.Lgs. 218/1997, con termine per poter accedere a tale definizione che sarebbe scaduto il 31 marzo 2017.
21. Cosicché, già in quel momento, per effetto del citato D.L. 193/2016 il paventato danno di non poter usufruire dello sconto sulle sanzioni, era sostanzialmente scongiurato, sebbene per effetto di provvidenziale intervento legislativo;
ed anzi la mancata conclusione della prima procedura si era risolta, di fatto, in un vantaggio per la società che a quel punto aveva la possibilità di pagare somme inferiori, Parte_1 con decurtazione delle intere sanzioni e non solo dei due terzi, ed approfittando di fatto di una dilazione che a quel punto sarebbe stata ben maggiore dei 4 anni (e cioè dodici rate trimestrali) previsti dalla prima procedura e che sarebbero già scaduti nel
2017.
22. A ciò va aggiunto che il legislatore, con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetta rottamazione bis) ha prorogato ulteriormente i termini di pagamento delle rate ed infine con il D.L. 23 ottobre 2018 , n. 119 (cosiddetta rottamazione ter) ha riaperto ulteriormente i termini prevedendo una nuova "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione, stabilendo che "I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
Pag. 11 di 14 b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
23. Si ribadisce quindi che, per effetto dell'intervento legislativo, è stato eliminato in radice il paventato danno, considerato che lo sconto sulle sanzioni, che si temeva perduto, è stato concesso nuovamente ed, anzi, maggiorato;
con l'ulteriore precisazione che l'aggio degli agenti di riscossione comunque dovuto, sarebbe stato comunque inferiore al terzo delle sanzioni ulteriormente scontate (si veda, ad esempio, l'avviso di accertamento, doc 1 dl fascicolo di parte appellante in primo grado, ove le sanzioni per intero sono pari ad euro 146.638,50 il cui terzo è pari quindi ad euro 48.879,50 mentre l'aggio è già ivi calcolato in euro 28.180,65).
24. E' altresì evidente che se, per prospettazione dell'appellante, la capacità finanziaria o economica della società di procedere al pagamento degli importi dovuti in base a definizione agevolata, non rileva per la prima procedura, attenendo a fase successiva dello sviluppo causale, per esser il danno derivato già e solo dalla cristallizzazione del debito con perdita dello sconto, allora è evidente che, per il medesimo lineare ragionamento, non può rilevare nemmeno per la seconda o terza o quarta procedura, che, come detto, ha escluso di fatto la temuta cristallizzazione del debito, offrendo sconto anche maggiore di quello preventivato (indipendentemente quindi dalla verifica, anche in questo caso, della circostanza che la avesse o meno la possibilità Parte_1 economica di aderirvi).
25. Va anche aggiunto che al rigetto della domanda (oltre che per mancanza in radice del danno, per il fatto stesso della riapertura dei termini della definizione agevolata a condizioni peraltro migliori) si giunge altresì ove si applichi alla fattispecie l'art. 1227 comma secondo c.c.. È noto infatti che tale norma (a differenza dell'ipotesi del primo comma del medesimo art. 1227 c.c., che riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento danno) incide sul danno-conseguenza e cioè sul nesso casuale tra il fatto ed il danno stabilendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
E va anche ricordato sul punto che è principio pacifico quello secondo il quale: "L'art.
1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso, ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento". (per tutte Cass. 26639 del 28.11.2013).
Pag. 12 di 14 26. Cosicché l'adesione alle successive tre possibilità offerte dal legislatore avrebbe rappresentato quel minimo dovere collaborativo, peraltro a condizioni più favorevoli, cui era tenuta la per limitare ed anzi azzerare del tutto il lamentato danno per Parte_1 non aver potuto usufruire dello sconto di cui alla prima procedura.
27. Va sul punto anche osservato che la dapprima ha invocato l'irrilevanza della Pt_1 capacità finanziaria rispetto al danno in re ipsa che sarebbe stato determinato dalla perdita dello sconto dei due terzi delle sanzioni per non aver potuto partecipare alla procedura di definizione agevolata (perdita che tuttavia, come detto non sussiste per effetto dei plurimi interventi legislativi che hanno riaperto i termini); poi ha affermato che la capacità finanziaria di reperire la provvista di pagare le somme dovute a seguito di definizione agevolata sarebbe stata presente per la prima definizione ma non per le successive, che avrebbero previsto aggravi. Sul punto si ribadisce tuttavia che, non soltanto gli importi dovuti sarebbero stati inferiori, ma anche i termini e rate di pagamento si sono poi di fatto intersecate e prorogate, cosicché se avesse avuto capacità di reperire sul mercato la provvista per far fronte alla prima definizione agevolata, certamente le stesse possibilità - in mancanza di prova di fatti sopravvenuti e non dipendenti da proprio fatto e colpa - avrebbe avuto per la seconda e successive.
Ed infatti l'appellante non ha dimostrato un peggioramento della propria situazione finanziaria che gli avrebbe impedito di accedere alle successive "rottamazioni" o
"definizioni agevolate", non avendo peraltro specificatamente impugnato sul punto il provvedimento di primo grado.
28. È confermato pertanto che non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
29. Infondato è infine l'ultimo motivo di doglianza con il quale la si duole della Parte_1 condanna per lite temeraria attenuata e della liquidazione delle spese, invocando, per il primo aspetto, che l'accoglimento almeno della domanda di accertamento avrebbe portato a soccombenza quantomeno reciproca e dolendosi, per il secondo, di erronea applicazione dei parametri.
30. Sta di fatto che, per il primo aspetto, in assenza di altra specifica doglianza in relazione alle puntuali motivazioni offerte dal Tribunale in ordine all'applicazione dell'art. 96 comma terzo c.p.c., e dovendo esser rigettata anche la domanda di mero accertamento, per quanto sopra detto, non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di riforma della condanna per lite temeraria. Quanto al secondo aspetto - non essendo ovviamente rilevante la quantificazione delle spese offerta dal Tribunale in sede di formulazione di proposta transattiva che prevedeva abbandono del giudizio e rifusione di euro 3.000,00 a titolo di spese alle controparti - parte appellante non chiarisce quali sarebbero i pretesi errori nella liquidazione delle spese. Si osserva in ogni caso che la liquidazione è stata operata correttamente in base al valore della
Pag. 13 di 14 causa relativa alla domanda della ricorrente ed è conforme alla somma dei parametri medi per ciascuna fase, quali previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nelle cause di Tribunale con valore ricompreso tra 52.001,00 ed euro
260.000,00.
31. Attesa la conferma integrale della sentenza di primo grado devono esser regolate le sole spese del giudizio di appello che seguono pertanto la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore di ciascuna delle parti appellate.
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM
n. 37 dell'8.3.2018, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare utilizzando i valori medi previsti per lo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, con la precisazione che per questo grado di giudizio vanno liquidate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avente ad oggetto l'impugnazione Parte_3 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Matera il 23.07.2019 nell'ambito del giudizio RG
2248/2017, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. al Parte_3 rimborso in favore dell'avv. e di delle spese Controparte_1 Controparte_2 di questo grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 9.991,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; Fase decisionale, valore medio: €. 5.103,00) oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012
n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della somma pari a Parte_1 quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 14 di 14