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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1220/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE SARA, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLONE LUCIO, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in RI (Ta) in data 28/03/2013 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1 pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava il venir meno della l'affectio maritalis a seguito di ripetuti comportamenti violenti e denigratori del marito che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però quanto dedotto dalla ricorrente in ordine a presunte condotte violente e vessatorie imputabili allo stesso.
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 10/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 10/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1220/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
IA (TA) il 12/12/1962, uniti in matrimonio in RI (Ta) in data
28/03/2013 (trascritto con atto n. 1, p. 1, dell'anno 2013);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1 trasfuse nelle note scritte di udienza del 11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di RI (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1220/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE SARA, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLONE LUCIO, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in RI (Ta) in data 28/03/2013 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva Controparte_1 pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava il venir meno della l'affectio maritalis a seguito di ripetuti comportamenti violenti e denigratori del marito che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però quanto dedotto dalla ricorrente in ordine a presunte condotte violente e vessatorie imputabili allo stesso.
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 10/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 10/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1220/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
IA (TA) il 12/12/1962, uniti in matrimonio in RI (Ta) in data
28/03/2013 (trascritto con atto n. 1, p. 1, dell'anno 2013);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1 trasfuse nelle note scritte di udienza del 11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di RI (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara